CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 marzo 2023
72.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 46

SEDE REFERENTE

  Giovedì 2 marzo 2023. — Presidenza del vicepresidente Francesco BATTISTONI.

  La seduta comincia alle 13.15.

D.L. 3/2023: Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile.
C. 930 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco BATTISTONI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, per lo svolgimento della discussione generale, alle ore 15 di lunedì 6 marzo.

  Gianni LAMPIS (FDI), relatore, osserva che il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. Rinviando per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra il contenuto del provvedimento, che si compone ora di ventiquattro articoli.
  L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali- dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 – si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a far data dal 24 agosto 2016, nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 concernenti rispettivamente lo strumento di sostegno tecnico e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le citate disposizioni di semplificazione non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria, per i quali opera la disciplina speciale prevista dall'articolo 53-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, volta ad accelerare i tempi di realizzazione di tali interventi. Il comma 1-bis estende il contributo previsto per gli immobili del centro storico dell'Aquila e per le frazioni del comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere anche agli immobili la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sismaPag. 47 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati.
  L'articolo 1-bis estende anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017 la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, come già stabilito a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. Tale riserva di posti prevista a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma viene estesa anche alle parti di unioni civili.
  L'articolo 2, al comma 1, disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi statali limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal terremoto del 2016 in Italia centrale, che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (investimenti di cui all'articolo 1,comma 2, lettera b), numero 1, del D.L. 59/2021), prevedendo la nomina a Commissario ad acta del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si prevede inoltre, al comma 2, che il Commissario straordinario per la ricostruzione sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, e non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, abrogando quindi la disposizione che prevedeva questo strumento per la nomina (comma 3). Il Commissario straordinario deve trasmettere al Governo, entro il 31 maggio 2023, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 specifica, con una norma di interpretazione autentica, che la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 dei rapporti di lavoro a termine presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere del sisma del 2009 concerne anche i titolari dei medesimi due uffici, nel rispetto, per i medesimi due incarichi, di un limite di durata complessiva pari a cinque anni. Il successivo comma 2 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la durata – anche mediante rinnovo – dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma 2016-2017, ivi compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Commissario straordinario mediante convenzioni con società a controllo pubblico.
  Segnala che il comma 2-bis del medesimo articolo 3 modifica la disciplina sulla stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e le unioni di comuni rientranti in uno dei crateri dei sismi del 2002, 2009, 2016-2017 e 2012 o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016-2017, ovvero presso la regione. La novella modifica sia la disciplina della possibilità di assunzione diretta sia la disciplina della quota di riserva nei concorsi pubblici. Con riguardo alla prima fattispecie, la finalità consiste nell'impiego di professionalità necessarie alla ricostruzione e le assunzioni sono possibili solo per il personale – escluso quello dirigenziale – a termine ancora in servizio e reclutato con procedure concorsuali o selettive, con almeno tre anni di servizio nelle funzioni in oggetto maturati entro il 31 dicembre 2023. Con riguardo alla fattispecie delle assunzioni mediante applicazione di una quota di riserva – non superiore al cinquanta per cento – nell'ambito dei concorsi pubblici si opera un'estensione alla regione e si differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale il personale – al fine dell'applicazione delle quote di riserva – deve avere svolto presso gli Uffici speciali e gli enti in oggetto un'attività lavorativa a tempo determinato di almeno tre anni, anche non continuativi, negli otto Pag. 48anni precedenti il termine del 31 dicembre 2022. È prevista una deroga per l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga che possono procedere alla stabilizzazione nelle due forme sopra descritte anche in deroga alla relativa dotazione organica, nell'ambito di un contingente massimo pari a quindici unità per ciascuno dei due enti.
  L'articolo 3-bis prevede che le somme della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possano essere destinate oltre che alla ricostruzione anche alla ripresa economica delle aree terremotate.
  L'articolo 3-ter prevede che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a lui intestata. Le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni, nonché per il recupero delle somme anticipate, sono demandate ad apposite ordinanze del Commissario straordinario, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.
  L'articolo 3-quater prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche. Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in relazione a determinate categorie di immobili, ai familiari muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato. Infine, viene disposto che le varianti, resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori per danni lievi, siano ammesse nei limiti del contributo concedibile, senza quindi prevedere più il limite massimo del 30 per cento del contributo concesso.
  L'articolo 3-quinquies, al comma 1, prevede che, ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale ma, in alternativa, anche sulla base dei vigenti prezzari regionali di riferimento. Il comma 2, che introduce una nuova disciplina per il potenziamento degli investimenti stanziati a favore delle imprese situate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, prevede che i fondi non utilizzati siano destinati al finanziamento di misure di sostegno delle micro, piccole e medie imprese, a tal fine prevedendo nuove modalità per l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare nei contratti tra privati.
  L'articolo 3-sexies estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016- 2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune. La norma interviene inoltre anche in riferimento ai termini temporali previsti per il riconoscimento di tale misura, che in tal caso decorre a partire dalla data del 24 agosto 2016 per tutti i comuni coinvolti dal sisma.
  L'articolo 3-septies modifica in parte la disciplina degli interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016, prevedendo che il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
  L'articolo 3-octies estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016- 2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto Pag. 49tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, la possibilità di utilizzo della SCIA per interventi di ricostruzione.
  L'articolo 3-novies proroga dall'anno scolastico 2023/2024 all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
  L'articolo 3-decies autorizza i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, ad assumere a tempo indeterminato il personale in servizio presso i medesimi comuni, assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricostruzione. Ai fini di tali assunzioni viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato deve maturare almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  L'articolo 3-undecies rinvia a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme spettanti ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno per assicurare il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nell'isola di Ischia nel novembre 2022.
  L'articolo 3-duodecies estende le misure di semplificazione in materia edilizia per la ricostruzione, nei comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, a tutti gli edifici presenti in tali aree.
  L'articolo 3-terdecies proroga al 31 dicembre 2024 il termine del 31 ottobre 2023 per il ricorso – da parte di regioni, province autonome, Dipartimento della protezione civile e soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile – a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, al fine di accelerare e attuare gli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR.
  L'articolo 4 destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2023 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile (commi 1 e 2) e prevede il rifinanziamento per gli anni 2023-2025 del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti (commi 2-bis e 2-ter).
  L'articolo 5 stabilisce che gli interventi previsti per gli eventi alluvionali del 2022 avvenuti nella Regione Marche non siano più approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo in tal modo l'avvio di tali interventi senza attendere l'emanazione del decreto (commi 1 e 1-bis).
  L'articolo 5-bis, al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, prevede l'applicazione dei poteri sostitutivi, di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni come individuati dall'ISPRA che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.
  L'articolo 5-ter dispone che, qualora i Commissari delegati titolari di contabilità speciali non producano la rendicontazione prevista dalla normativa vigente, a tale attività provvedono le autorità autorizzate alla gestione delle contabilità speciali individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.
  L'articolo 5-quater autorizza la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso Pag. 50terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
  L'articolo 5-quinquies prevede che il personale del servizio di protezione civile assunto con contratto a tempo determinato che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della Regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 5-sexies prevede che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per il finanziamento degli interventi di protezione civile connessi ad eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, siano incrementate di 42 milioni di euro e siano destinate anche alle ricognizioni dei fabbisogni relative agli eventi verificatisi nell'anno 2021 (sempre a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale).
  Segnala infine che l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

  Ilaria FONTANA (M5S) stigmatizza, come già fatto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per la discussione del provvedimento. Nel rammentare che il decreto è stato presentato mentre la Commissione stava esaminando il decreto-legge recante interventi urgenti per l'isola di Ischia, intervenendo pertanto parallelamente su argomenti analoghi, sottolinea come il dibattito parlamentare venga ancora una volta mortificato e questo è tanto più grave quanto più centrale è il ruolo della Commissione in questo momento storico. Osserva che la questione dei tempi affligge non solo le forze di opposizione, ma anche quelle di maggioranza, essendo queste ultime state costrette al Senato a ritirare numerosi emendamenti nel corso dell'esame del provvedimento. Al Senato si sono, a suo giudizio, perse molte occasioni per approvare disposizioni volte a migliorare il testo del provvedimento, che intende ribadire nelle proposte emendative che il proprio gruppo presenterà anche presso questo ramo del Parlamento.

  Augusto CURTI (PD-IDP) si associa alle considerazioni testé svolte relative alla ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, essendo doveroso affrontare le questioni importanti con la giusta attenzione. Il decreto-legge, che era stato presentato come un provvedimento risolutivo di molte questioni, non reca, a suo avviso, disposizioni significative né per i territori di Ischia né per i territori colpiti dall'alluvione delle Marche del 2022. Ribadisce tali osservazioni, in considerazione del fatto che proviene da tali territori di cui conosce bene le esigenze. Nel valutare favorevolmente le norme sulla ricostruzione, ritiene che alcune di esse necessiterebbero di una rivisitazione ai fini di una maggiore efficacia. In ultimo, lamenta l'assenza nel decreto-legge di norme concernenti il possibile utilizzo dello strumento del cosiddetto «superbonus» nelle zone colpite da eventi calamitosi, che anche in passato sono state oggetto di specifiche disposizioni. Preannuncia, pertanto, la presentazione da parte del proprio gruppo di proposte emendative volte a migliorare il decreto in questo passaggio parlamentare e non perdere l'ennesima occasione per aiutare territori che vivono situazioni difficili.

  Francesco BATTISTONI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 10 della giornata di domani, venerdì 3 marzo, e che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta antimeridiana di lunedì 6 marzo. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di lunedì 6 marzo.

  La seduta termina alle 13.40.