CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2023
70.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Monica CIABURRO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego di Cremnago.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.
C. 795 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, introduce l'esame del provvedimento osservando che l'Italia partecipa, fin dal 1979, alla missione internazionale di pace delle Nazioni Unite UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), di cui è attualmente il maggiore contributore di truppe con 1.169 unità di personale militare, di cui 53 femminile, 368 mezzi terrestri, 7 mezzi aerei e un assetto navale impiegato nella Maritime Task Force, con compiti principalmente di controllo della cosiddetta Blue Line, la linea di demarcazione tra Libano e Israele.
  Evidenzia, inoltre, che in Libano il nostro Paese è presente – con 162 unità di personale militare, un mezzo navale ed un mezzo aereo – anche nell'ambito della missione bilaterale MIBIL, volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi (LAF), sviluppando programmi di formazione e addestramento preventivamente concordati con le autorità libanesi.
  Ricorda, quindi, che la cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi è regolata dall'Accordo firmato a Beirut il 21 giugno 2004 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati di volta in volta per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006 e sottolinea che lo Scambio di note verbali fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, oggetto del disegno di legge di ratifica sul quale la Commissione Difesa è chiamata a rendere il parere, si riferisce alla proroga, per ulteriori cinque anni, del citato Accordo, prorogato, da ultimo per il quinquennio 2016-2021, con la legge 29 luglio 2019, n. 79.
  Ciò premesso, segnala che l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata Pag. 25al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane, ma – considerata la significativa presenza di militari italiani nel territorio libanese – in attesa di tale notifica è previsto che, nel frattempo, sia assicurata l'applicazione provvisoria di tutte le previsioni inserite nell'Accordo. Aggiunge che, come precisato anche nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica, lo scambio diplomatico in trattazione non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza fino al 2026.
  Passando, quindi, a riepilogare in maniera sintetica i contenuti dell'Accordo, composto di 11 articoli preceduti da un breve Preambolo, riferisce che la collaborazione tra le Parti si basa sul principio di reciprocità (articolo 1) ed investe i settori delle operazioni umanitarie e di peace-keeping, del rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti, dell'industria militare, dell'interscambio di materiali di armamento, dell'organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate, delle questioni relative alla polizia militare, nonché della medicina, storia e sport militari (articolo 3).
  L'articolo 2 affida ai Ministeri della Difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. È inoltre prevista l'eventualità che si stipulino successive Intese a completamento dell'Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. In particolare, sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della Difesa e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive. L'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento che possono appartenere a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso «operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi».
  Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale militare in missione e la competenza giurisdizionale sul personale ospite, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione e allo Stato di invio per i restanti profili, mentre l'articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare e stabilisce che il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente. Le controversie sull'applicazione dell'Accordo sono, invece, regolate nell'articolo 10. Infine, l'articolo 11 reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti.
  Conclude proponendo, alla luce di quanto evidenziato, di esprimere un parere favorevole.

  Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO rimarca l'importanza della presenza italiana in Libano, anche in considerazione del ruolo giocato da questo Paese nel processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e medio-orientale. Non a caso la missione UNIFIL è stata la prima missione internazionale a cui l'Italia ha preso parte assumendone, a più riprese, il comando. Osserva che il nostro impegno in Libano è stato principalmente rivolto a garantire una interlocuzione tra le parti in conflitto, favorendo la de-escalation delle controversie, e al controllo della cosiddetta Blue Line, contribuendoPag. 26 così a salvaguardare la sicurezza del Paese. Per tali ragioni considera fondamentale proseguire la cooperazione italiana in Libano e preannuncia un appoggio convinto al parere favorevole del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.