CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2023
70.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 27

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico.
  Rammenta che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre Pag. 28gli emendamenti approvati dal Senato non ne sono corredati.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante «Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale», evidenzia che la disposizione non incide sulle risorse stanziate e sugli oneri ascritti alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA Spa. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare. In merito all'eliminazione del riferimento all'anno 2022 e alla conseguente possibilità per Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro anche negli anni successivi, rileva che la disposizione non appare incidere sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento di risorse ad Invitalia, vale a dire nel 2022. In ordine a tale ricostruzione, reputa comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1-bis, recante «Sostegno alle imprese aerospaziali», evidenzia che la disposizione, posticipando i versamenti relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, appare idonea a determinare, sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sopra richiamato ed in coerenza con i precedenti interventi normativi di analogo tenore, un onere in termini di minori entrate extratributarie, quantificato in 15 milioni annui dai precedenti interventi in materia. In merito alla mancanza di effetti ascritti alla disposizione ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, recante «Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa nel territorio della Regione Sicilia», rileva che la norma in esame proroga per l'anno 2023 il periodo di tempo durante il quale è corrisposta una indennità, di importo pari al trattamento di mobilità in deroga, ad una platea di soggetti individuata dalla normativa vigente, valutando un onere di 993.000 euro.
  Rileva altresì come, in precedenza, due disposizioni abbiano disposto una analoga proroga, per gli anni 2021 e 2022, fissando un onere, rispettivamente, di 1,39 e 1,4 milioni di euro quale tetto massimo di spesa; osserva, in particolare, che la relazione tecnica allegata alla norma più recente forniva i dati di dettaglio sottostanti la quantificazione, che considerava una platea di 60 beneficiari e che le precedenti proroghe, pertanto, hanno stimato una misura dell'onere superiore di oltre il 40 per cento a quella fissata attualmente e configurata come tetto massimo di spesa
  Considerato che l'emendamento che ha introdotto nel testo la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, e che l'onere è «valutato» e non più configurato in termini di tetto di spesa, ritiene necessario che il Governo confermi la quantificazione proposta alla luce dell'eventuale aggiornamento della consistenza della platea dei presumibili beneficiari nel corso del 2023.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-bis provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 1-bis, concernente la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  In proposito, rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l'anno in corso, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Pag. 29delle finanze, risulta una disponibilità di circa 375 milioni di euro. Nel rilevare, pertanto, che il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, giudica comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante «Amministrazione straordinaria delle società partecipate», non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.
  In relazioni ai profili di quantificazione dell'articolo 3 e dell'articolo 4, recanti, rispettivamente, «Compensi degli amministratori giudiziari» e «Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi», non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni confermate anche dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante «Disposizioni in materia di Comitati di sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria», non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante «Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale», non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.
  In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante «Disposizioni in materia di sequestro», non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche introdotte al Senato.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante «Disposizioni in materia di responsabilità penale», non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.
  Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante «Disposizione transitoria», non formula osservazioni, in considerazione della natura ordinamentale della norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 9, recante «Clausola di invarianza finanziaria», fa presente che l'articolo 9 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, rileva che la disposizione in esame, al di là del suo tenore letterale, deve essere intesa riferita all'intero provvedimento ad esclusione dell'articolo 1-bis, da cui derivano oneri a fronte dei quali, come già detto, è prevista un'apposita copertura finanziaria.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento dianzi formulate dal relatore. In particolare, conferma che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche negli anni successivi al 2022, non incide sull'onere a carico del bilancio dello Stato, che si è già prodotto nell'anno del trasferimento delle predette risorse ad Invitalia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 142 del 2019.Pag. 30
  Segnala, inoltre, che il differimento dei termini di versamento dei diritti di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non è suscettibile di determinare minori entrate extratributarie, giacché esso è riferito esclusivamente a imprese del settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso ai sensi della legge n. 808 del 1985, mentre le imprese non interessate dal predetto slittamento di termini consentiranno di realizzare introiti di ammontare superiore ai 15 milioni di euro annui necessari a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
  Precisa, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, al di là del suo tenore letterale deve essere intesa quale tetto massimo di spesa, giacché riferita ad una platea di 53 soggetti, ovvero i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018.
  Assicura, infine, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei predetti oneri, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 908 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2023, recante Misure urgenti per impianti di interesse nazionale;

   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nell'autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche negli anni successivi al 2022, non incide sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento delle predette risorse ad Invitalia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 142 del 2019;

    il differimento dei termini di versamento dei diritti di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non è suscettibile di determinare minori entrate extratributarie, giacché esso è riferito esclusivamente a imprese del settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso ai sensi della legge n. 808 del 1985, mentre le imprese non interessate dal predetto slittamento di termini consentiranno di realizzare introiti di ammontare superiore ai 15 milioni di euro annui necessari a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

    la disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, al di là del suo tenore letterale deve essere intesa quale tetto massimo di spesa giacché riferita ad una platea di 53 soggetti, ovvero i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018;

    la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei predetti oneri, non Pag. 31pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.
C. 795 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note verbali concernenti il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note diplomatiche che rinnova per ulteriori cinque anni l'Accordo di cooperazione italo libanese del 2004 nel settore della difesa.
  Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'attuazione dalle relative attività si provveda con le risorse disponibili, previste a legislazione vigente dalla legge n. 126 del 2006, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo oggetto di rinnovo. Rammenta che la legge del 2006 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006, evidenziando altresì che la relazione tecnica al provvedimento ora in esame afferma che l'esecuzione dell'Atto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto lo Scambio diplomatico non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.
  Tanto premesso, andrebbe a suo avviso chiarito se le voci di spesa già indicate dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 126 del 2006 debbano essere oggetto di aggiornamento, soprattutto alla luce delle attuali dinamiche inflazionistiche: ciò al fine di confermare che le attività previste dall'Accordo in via di rinnovo possano essere effettivamente svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime finalità.
  Circa il profilo temporale della spesa autorizzata non formula, invece, osservazioni tenuto conto che l'autorizzazione di spesa originaria, contenuta all'articolo 3 della legge n. 126 del 2006, è di carattere permanente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale, appare a suo parere opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 e del comma 2, facendo riferimento in entrambi i casi alla «presente legge» o, in alternativa, richiamandoPag. 32 al comma 2 le attività previste dallo «Scambio di Note verbali» oggetto di ratifica. Sul punto, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rileva che non si pone la necessità di incrementare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004. Fa presente, inoltre, che le attività delle amministrazioni competenti richiamate dal comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge devono intendersi riferite all'attuazione dello Scambio di Note verbali oggetto di ratifica.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 795 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    non si pone la necessità di incrementare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004,

    le attività delle amministrazioni competenti richiamate dal comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge devono intendersi riferite all'attuazione dello Scambio di Note verbali oggetto di ratifica,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.
C. 770 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'Accordo in esame individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE) marittime fra l'Italia e la Croazia, dando attuazione alla legge n. 91 del 2021.
  Rammenta che la legge n. 91 del 2021 ha autorizzato l'istituzione di una ZEE, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, i cui limiti esterni devono essere determinati sulla base di accordi con gli Stati contermini e che alla predetta Pag. 33legge non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Osserva che il disegno di legge ora in esame ha appunto ad oggetto l'accordo ZEE con la Croazia, rilevando che, ad oggi, si tratta del primo accordo di questo genere sottoposto a ratifica.
  Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto che il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza, che la relazione tecnica ribadisce l'assenza di profili rilevanti sui saldi di finanza pubblica e che alla legge del 2021 che ha autorizzato l'istituzione di una ZEE italiana, di cui l'accordo in esame costituisce una prima attuazione relativamente all'area confinante con la Croazia, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, ai commi 1 e 2, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, infine, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di ricorso al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o ad altro tribunale arbitrale per la soluzione di controversie insorte tra le Parti contraenti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, da un punto di vista formale non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice sul provvedimento in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Testo unificato C. 217 e abb.
(Parere alle Commissioni VII e IX).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 217 e C. 648, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.
  Segnala che il testo riproduce in gran parte, con alcune modificazioni e integrazioni, il progetto di legge C. 1357 della XVIII legislatura, esaminato in prima lettura dalla Camera, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima e che lo stesso, composto da otto articoli, non è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad assicurare la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
  Per tale finalità vengono attribuiti nuovi compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si tratta, principalmente, del potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori, per il cui finanziamento la legge consente all'Autorità medesima di incrementare il contributo dovuto dagli operatori di mercato nella misura massima dell'1 per mille del bilancio approvato e comunque entro il limite massimo di un milione di euro. In proposito, tenuto conto che l'AGCOM rientra nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche,Pag. 34 di cui al cosiddetto elenco ISTAT, considera necessario, da un lato, acquisire conferma che l'incremento della contribuzione sia di carattere permanente, come risulterebbe implicitamente dal testo normativo, e ciò al fine di corrispondere al carattere permanente delle nuove attribuzioni, dall'altro, acquisire dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova contribuzione sia sufficiente a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti, il cui adempimento è di carattere obbligatorio ed indifferibile al sussistere dei relativi presupposti.
  Con riferimento, invece, alle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico organizzate dal Ministero della cultura sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, di cui all'articolo 5 del testo unificato, è previsto il coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo nonché la promozione di iniziative anche nelle istituzioni scolastiche secondarie. In proposito, pur rilevando che la previsione opera testualmente senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione a sostegno dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla stessa ad invarianza di risorse finanziarie; ciò in considerazione del carattere delle iniziative in questione, non espressamente configurate come di tipo facoltativo, e del coinvolgimento nella realizzazione delle stesse di soggetti pubblici o comunque, come la RAI-Radiotelevisione di Stato, inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, di cui al cosiddetto elenco ISTAT.
  Il provvedimento in esame introduce, altresì, nuovi compiti per l'autorità giudiziaria, come la vigilanza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e il sequestro e confisca dei proventi dell'illecito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ai quali risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 2: in proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità per l'autorità giudiziaria di provvedere in condizioni di neutralità finanziaria.
  Si prevede inoltre, all'articolo 7, comma 2, la costituzione di una piattaforma tecnologica finalizzata ad accelerare la disabilitazione degli accessi illeciti, i cui costi sono posti a carico dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso ad internet, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi, salvo talune eccezioni, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 7. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma dell'effettiva idoneità dei contributi imposti agli operatori a coprire i costi attesi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra gettito dei contributi in parola e spese da effettuare per le finalità in questione. Per definire la piattaforma sopra descritta viene costituito, al medesimo articolo 7, comma 2, un tavolo tecnico che vede la partecipazione, oltre a soggetti privati, dell'AGCOM e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la norma non quantifica né copre eventuali oneri di funzionamento e alla stessa risulta applicabile la già citata clausola di invarianza. Non risulta tuttavia espressamente esclusa la corresponsione di indennità, rimborsi ed emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe, altresì, acquisita conferma che non si determinino oneri per le due autorità pubbliche coinvolte in relazione all'organizzazione e alla partecipazione ai lavori del Tavolo.
  Più in generale, con riguardo all'articolo 1, che enuncia i principi della disciplina in esame, prevedendo, tra l'altro, alla lettera c), che la Repubblica assicuri alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, prende atto del carattere programmatico della disposizione e non formula quindi osservazioni, nel presupposto che il menzionato sostegno operi comunque nell'ambito di risorse finanziarie specificamente stanziate per le predette finalità.Pag. 35
  Infine, per quanto riguarda le nuove contribuzioni poste a carico degli operatori di mercato – per i nuovi compiti dell'AGCOM e per il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica –, tenuto conto che le stesse costituiscono componenti negative di reddito per le imprese assoggettate al versamento, ritiene che andrebbe chiarito se dalle stesse possano derivare effetti apprezzabili, benché di carattere eventuale ed indiretto, di minor gettito tributario.
  Tutto ciò considerato, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo, ritiene necessario richiedere al Governo la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in titolo, da trasmettere entro il termine di sei giorni, ossia entro lunedì 6 marzo, tenuto conto del fatto che le Commissioni di merito intendono concluderne l'esame in sede referente il prossimo 8 marzo.

  La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda circa la necessità di acquisire sul provvedimento in discussione apposita relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, che si augura possa essere prontamente trasmessa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sei giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.
(Deliberazione).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che, nella riunione del 21 febbraio 2023, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di codesta Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (vedi allegato 2).
  Comunica quindi che, poiché è stata raggiunta sul predetto schema di programma l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.