CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 febbraio 2023
70.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione del Comitato.

  Luca SBARDELLA, presidente, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Maddalena Morgante cessa di far parte del Comitato e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Pag. 12Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.
C. 795 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.
  In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta, evidenzia che lo Scambio di note verbali oggetto di autorizzazione alla ratifica – composto dalla Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut n. 1679 del 3 agosto 2021 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano n. 768 del 21 aprile 2022 – prevede la proroga per ulteriori cinque anni, fino al 16 settembre 2026, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, del 2004, ratificato dalla legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006. Da ultimo l'Accordo è stato prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge 29 luglio 2019, n. 79.
  Rammenta che il testo dell'Accordo del 2004, oggetto di proroga, si compone di 11 articoli preceduti da un breve Preambolo. La collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe (articolo 3) i seguenti settori: operazioni umanitarie e peace-keeping; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari.
  Fa presente poi che l'articolo 2 affida ai Ministeri della difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. È inoltre prevista l'eventualità che si stipulino successive Intese a completamento dell'Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.
  L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della difesa, e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive.
  Ricorda poi che l'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso «operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi».
  L'articolo 6 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste dall'Accordo. Il Paese ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno, di vitto e, se esiste disponibilità di strutture militari, dell'alloggio da offrire alle delegazioni invitate. Il paese ospite deve invece provvedere al viaggio di andata e ritorno, alla retribuzione e ad eventuali compensi da versare al personale inviato, nonché alle spese per assicurazione in caso di malattia o incidente. L'assistenza sanitaria d'urgenza è assicurata dal Paese ricevente, mentre gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Paese ospite. Per il personale non appartenente a delegazioni ufficiali le modalità di copertura dei costi saranno stabilite di volta in volta da singole intese. Gli eventuali danni provocati dal Pag. 13personale militare in missione saranno risarciti dalla Parte inviante (articolo 7).
  Osserva che l'articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione, e allo Stato di invio per i restanti profili.
  L'articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi contemplati ammessi dalla Parte di origine di essi, nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.
  In tema di controversie sull'applicazione dell'Accordo, fa presente che l'articolo 10 rinvia a negoziati tra le Parti.
  L'articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L'Accordo potrà inoltre essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, ossia alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Maddalena Morgante cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 904).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Pag. 14Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Nel fare presente di voler conferire l'incarico di relatore sui provvedimenti in esame anche all'onorevole Berruto, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge costituzionale C. 904 Cattaneo recante «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva». Poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella trattata dalle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Comunica altresì che oggi si procederà alla discussione generale, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), relatore, nel ringraziare la Presidenza per aver accolto la sua richiesta, ed averlo indicato come ulteriore relatore sui provvedimenti in esame, afferma di ritenere un onore poter accompagnare l'approvazione, auspicabilmente all'unanimità, della modifica costituzionale. Evidenziando che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il mese di aprile, e ricordando che la giornata del 6 aprile è la giornata internazionale per lo sport, auspica che l'approvazione del provvedimento da parte della Camera possa intervenire in tale data.

  Nazario PAGANO, presidente, nell'evidenziare che la scelta della data di esame in Assemblea è rimessa alle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata adottata, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri ed è stato fissato a lunedì 27 febbraio, alle ore 15, il termine per la presentazione di proposte emendative.
  Avverte che sono state presentate 6 proposte emendative (vedi allegato 2). A tale proposito fa presente che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative relative «ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione».
  La presidenza – ritenuto che l'oggetto della discussione riguarda esclusivamente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi – ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian, in quanto reca modifiche alla composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione.
  Fa quindi presente che il Governo ha chiesto per le vie brevi un supplemento di tempo per istruire le proposte emendative presentate.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), chiede chiarimenti alla Presidenza circa i motivi che hanno indotto il Governo a chiedere un rinvio dell'esame delle proposte emendative.

  Nazario PAGANO, presidente, dichiara di non avere elementi ulteriori rispetto a quanto prospettato e rileva come la richiesta del Governo di un supplemento di tempo per istruire le proposte emendative presentate, non sia da ritenere irrituale. Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 19 Alfonso Colucci).

Pag. 15

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta è stato adottato, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi, ed è stato fissato a lunedì 27 febbraio, alle ore 14, il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che sono state presentate 4 proposte emendative (vedi allegato 3).
  Prima di procedere all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, comunica che è stato assegnato alla Commissione il DOC XXII, n. 19 Alfonso Colucci recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie». Poiché il Documento verte su materia identica a quella trattata dai Documenti in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Nel fare presente che l'abbinamento successivo all'adozione del testo base non comporta automaticamente la revoca di tale scelta, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'abbinamento del DOC XXII, n. 19 Alfonso Colucci comporta che il testo unificato adottato come testo base sarà da intendersi come testo unificato anche del DOC XXII, n. 19, testé abbinato.
  In qualità di relatore, esprime parere favorevole sulle proposte emendative De Corato 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti De Corato 1.1, 1.2 e 1.3 (vedi allegato 4).

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente che l'emendamento De Corato 1.4 elenca una serie di soggetti dai quali acquisire eventuali proposte operative, alcuni dei quali sono riconducibili al terzo settore che tuttavia non è comunque rappresentato nella sua totalità. Nel rilevare l'opportunità di riformulare il testo dell'emendamento inserendovi l'esplicito riferimento al terzo settore, chiede se relatore, Governo e presentatore dell'emendamento concordino sulla proposta da lui avanzata. Preannuncia in ogni caso il suo voto favorevole.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, nel condividere l'osservazione testè formulata dall'onorevole Giachetti, propone di riformulare l'emendamento De Corato 1.4 nei termini suggeriti e riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento De Corato 1.4.

  Riccardo DE CORATO (FDI) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4.

  La Commissione approva l'emendamento De Corato 1.4 (nuova formulazione) (vedi allegato 4).

  Nazario PAGANO, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo unificato, come modificato dalle proposte emendative presentate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.