CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1
, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 23 febbraio 2023.Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio febbraio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alfonso COLUCCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 908 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 17 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di adottare misure per l'ex-Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, per la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di carattere strategico nazionale; al riguardo, andrebbe approfondita la riconducibilità alla ratio sopra richiamata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis (interventi per il settore aeronautico); all'articolo 1-bis (interventi per le situazioni di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alla regione Sicilia) e all'articolo 4-bis (norme di carattere generale relative al comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza);

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 17 commi, uno richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale;

   sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il Pag. 426 gennaio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 motivata con il ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
C. 889 Governo.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Catia POLIDORI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 889 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da tre articoli, per un totale di sei commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, nel definire i casi di esclusione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari, prevede tra le altre cose che tale responsabilità sia esclusa quando venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando la “normativa vigente” non preveda l'obbligo di notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; la responsabilità è inoltre esclusa in presenza di asseverazioni, quando “obbligatorie per legge”, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati “previsti dalla legge” e, per gli interventi di efficienza energetica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando uno o più dei documenti necessari per usufruire del cosiddetto Ecobonus non risultino dovuti in base alla “normativa vigente”; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere i richiami alla normativa vigente e alla legge, indicando più puntualmente le norme da considerare, anche al fine di evitare contenziosi;

   il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

  sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.40.