CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Tiziana NISINI, presidente, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l'esame in Assemblea del provvedimento è calendarizzato a partire da lunedì 27 febbraio 2023.
  Invita, quindi, la relatrice a svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la proposta di parere.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento, che, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consta di dodici articoli, si pone la finalità di tutelare le imprese ritenute strategiche per il sistema economico nazionale, fornendo allo Stato strumenti di intervento più celeri e operando un bilanciamento tra l'interesse nazionale sotteso al mantenimento di produzioni industriali strategiche e la salvaguardia dell'occupazione e degli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento;
  In particolare, fa presente che l'articolo 1 del decreto modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. In particolare, viene specificato che gli interventi di cui al comma 1-quinquies sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Viene inoltre modificata la definizione degli strumenti di intervento specificando che la società Invitalia sia autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento Pag. 96di capitale sociale su richiesta della medesima società.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 1-bis, introdotto dal Senato, posticipa il versamento dei diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale. La norma stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023. Ricorda, in proposito, che la legge n. 808 del 1985 persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di migliorare il saldo della bilancia dei pagamenti del settore. Nell'ambito del regime dei finanziamenti si prevede che, in relazione alla vendita di prodotti in cui sono impiegate le tecnologie sviluppate nell'ambito dei progetti finanziati, al pagamento all'erario di diritti di regia, corrispondenti a quote degli incassi delle vendite dei prodotti, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti.
  Fa presente, poi, che l'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione in continuità dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Si tratta di lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI nel 2020. Grazie a tale proroga si estende, quindi, a tutto l'anno in corso il riconoscimento dell'indennità in favore dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento delle attività volte al rilancio del sito produttivo. Agli oneri derivanti dal beneficio in esame, quantificati in 993.000 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
  Segnala che l'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese non quotate che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.
  Rappresenta, quindi, che l'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al riguardo, osserva che la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche introdotte sono volte a prevedere meccanismi incentivanti e disincentivanti miranti a provocare una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché una maggiore efficacia delle stesse. Si prevede, in particolare, che il compenso remunerativo dell'attività gestionale parametrato al fatturato dell'impresa sia riconosciuto solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio Pag. 97del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 270 del 1999, che reca la disciplina generale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Si condiziona, inoltre, il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Infine, si prevede la corresponsione di acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. Un emendamento approvato dal Senato prevede un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno in bonis dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la riduzione del 10 per cento in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese a cui si applica la disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4, riferito ai compensi degli amministratori giudiziari, stabilisce che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale. Il comma 1-bis prevede poi una disposizione transitoria ai sensi della quale la nuova disciplina trova applicazione con riguardo agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato, rinnovabile sino all'estinzione della procedura, e, per i membri nominati in qualità di esperti, un limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano disciplinate una serie di regole di funzionamento del comitato.
  Rileva, quindi, che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), intervenendo in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime. In particolare, assume rilievo il comma 1, lettera b), che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo che in ogni caso le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, qualora l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie. Il secondo periodo del medesimo comma 1-bis introduce una presunzione di idoneità del modello organizzativo prevedendo che il modello organizzativo si considera sempre idoneo qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall'altro.
  L'articolo 6 inserisce due nuovi commi all'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazionePag. 98 del codice di procedura penale, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Le modifiche, in particolare, incidono sulla disciplina sostanziale concernente gli effetti del provvedimento di sequestro degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, nonché sulla relativa disciplina processuale in punto di legittimazione ad agire e giudice competente. Assume rilievo, in particolare, il nuovo comma 1-bis.1 inserito nell'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede che, quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 104-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La disposizione specifica inoltre che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo altresì conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tale fine adottati dalle competenti autorità.
  La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione chiarisce che tali modifiche sono state introdotte in una logica di bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 85 del 2013 e 58 del 2018. Nella stessa logica, si è introdotta una disciplina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell'indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma anche l'interesse dello Stato alla continuità dell'attività tramite la legittimazione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del made in Italy, ma anche alla tutela dell'ambiente, come il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. Ricorda, in proposito, che la relazione illustrativa del provvedimento osserva che la norma costituisce un raccordo che assicura omogeneità di valutazione da parte dell'ordinamento in ordine alle condotte di chi sia incaricato di attuare i provvedimenti relativi alla prosecuzione dell'attività d'impresa, dal momento che tale prosecuzione è frutto di un bilanciamento complesso e delicato tra l'interesse nazionale sotteso alla produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento.
  Segnala, poi, che l'articolo 8 proroga per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa, derivante da reati, a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.
  Da ultimo, ricorda che l'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.Pag. 99
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Davide AIELLO (M5S) fa notare che – nonostante il provvedimento in esame rechi alcuni interventi positivi, come quelli contemplati all'articolo 1-bis, che consentono di estendere le tutele assicurate ai lavoratori delle imprese delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana, riprendendo battaglie già condotte dal M5S per i lavoratori di Gela e di Termini Imerese – l'orientamento del suo gruppo non può che essere contrario a un testo che, nel suo complesso, non fa altro che tentare di ripianare, con risorse pubbliche, un vuoto economico creato dalla società Ilva S.p.a. Pur giudicando necessario salvaguardare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto e i suoi livelli occupazionali, ritiene, infatti, non siano state correttamente controbilanciate le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità dei lavoratori e della cittadinanza. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, facendo presente che il suo gruppo darà battaglia anche in Assemblea per opporsi al provvedimento, come già avvenuto al Senato.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame sia interlocutorio e poco coraggioso, non recando alcun intervento capace di superare definitivamente le criticità che caratterizzano la situazione dell'Ilva di Taranto. Ritenendo che la gestione di ArcelorMittal. non abbia prodotto alcun risultato positivo in termini di rilancio economico e di tutela ambientale, fa notare che l'unica strada rimasta da seguire, già individuata alcuni mesi fa, è quella di modificare l'assetto azionario della società Ilva, con il passaggio della maggioranza delle quote a Invitalia, le cui azioni sono detenute dallo Stato attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze. Solo in questo modo, a suo avviso, sarebbe possibile guidare con efficacia un processo virtuoso, a garanzia dei livelli produttivi e occupazionali coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini. Evidenziato che il provvedimento in esame non scioglie i nodi fondamentali della situazione dell'impianto di Taranto e non fa altro che rinviare la risoluzione delle problematiche, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sia sul provvedimento nel suo complesso.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, analogamente a quanto già espresso dal suo gruppo nell'altro ramo del Parlamento.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.