CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO, presidente e relatrice, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2023. Il disegno di legge è stato approvato, con modificazione, in prima lettura al Senato il 22 febbraio.
  Ricorda che nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza di ieri, si è stabilita la seguente modalità di esame del provvedimento: la seduta odierna è dedicata all'esame preliminare, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato domani 24 febbraio alle ore 11. Lunedì 27 febbraio alle ore 9 sarà convocata una seduta per le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative avverso le quali sarà possibile presentare ricorso entro le ore 9.30. Sarà poi convocata alle ore 10 una seduta per comunicare la decisione sugli eventuali ricorsi e per esaminare e votare le proposte emendative presentate.
  Ricorda altresì che la Commissione, come convenuto nella citata riunione dell'ufficio di presidenza di ieri, dovrà concludere i propri lavori con il conferimento del mandato a riferire in Assemblea alla relatrice entro e non oltre le ore 14 di lunedì 27 per consentire l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 15.
  Espone quindi sinteticamente i contenuti del decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche approvate al Senato che consta ora di dodici articoli.
  Segnala che l'articolo 1, comma 1, nel testo modificato dal Senato, interviene sulle misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA Spa. In particolare, fermo il limite massimo di un miliardo di euro, le operazioni che Invitalia è autorizzata ad effettuare sono la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale e l'erogazione di finanziamenti in conto soci convertibili in aumenti di capitale sociale Pag. 93su richiesta di Invitalia. Viene specificato che tali operazioni sono autorizzate nella misura in cui sono effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, anche dopo il 2022 e in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico.
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 1-bis, introdotto al Senato, posticipa i termini per il versamento all'erario dei diritti di regia da parte delle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali nel settore aeronautico. La norma stabilisce che i versamenti di tali diritti siano effettuati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023.
  Rileva quindi che l'articolo 1-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione dell'indennità riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, pari al trattamento di mobilità in deroga, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel 2020. Agli oneri conseguenti, valutati in 993.000 euro per il 2023, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Fa poi presente che l'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, prevedendo che – per le imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.
  Evidenzia altresì che l'articolo 3, modificato dal Senato, incide sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Prevede, in particolare, che la quota del compenso remunerativa dell'attività gestionale sia riconosciuta solo se la gestione commissariale sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, al netto dei costi riferiti agli adempimenti previsti dal decreto legislativo. n. 270 del 1999 e alle spese legali. Inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del compenso spettante ai commissari alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Una modifica approvata al Senato prevede un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno in bonis dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la sua riduzione del 10 per cento in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese a cui si applica il decreto-legge n. 347 del 2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.
  Ricorda che l'articolo 4 prevede che, per la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziari, nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sull'amministrazione straordinaria, il giudice debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.
  Segnala l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, che modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni Pag. 94da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano disciplinate le modalità di funzionamento del comitato.
  Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. La novella, modificata al Senato, circoscrive i casi e gli effetti dell'applicazione delle sanzioni interdittive, delle misure cautelari interdittive e del sequestro preventivo per consentire comunque la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale.
  Rileva che l'articolo 6 integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, specificando che, in caso di sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario o affidandola, se l'impresa è ammessa all'amministrazione straordinaria, al commissario già nominato. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità competenti.
  Fa quindi presente che l'articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.
  Segnala poi che l'articolo 8 dispone che continuino ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato, e quindi fino al 23 agosto 2023, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, le norme di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, secondo le quali l'osservanza del predetto Piano equivale all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini dell'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale e le condotte poste in essere in base al medesimo Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi delegati.
  Ricorda, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica mentre l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 5 gennaio 2023.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.