CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e VI)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 859, approvato in un Testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni avviano l'esame dei provvedimenti.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore per la III Commissione, ricorda che lo scorso 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri e il regime delle doppie imposizioni. Il disegno di legge è stato successivamente presentato al Senato che lo ha Pag. 7esaminato unitamente alla proposta di legge a prima firma del Senatore Alfieri.
  Segnala che l'atto Camera 859, oggi in esame insieme alla proposta di legge a prima firma dell'onorevole Quartapelle Procopio, è dunque il testo unificato delle richiamate iniziative legislative presentate al Senato, una governativa e l'altra parlamentare.
  Sottolinea che i testi in esame recano – con talune differenze che saranno illustrate dal relatore per la VI Commissione, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
  Segnala che, per quanto concerne l'Accordo del 2020, esso è composto da dieci articoli (oltre che dal richiamato Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di lettere) e risponde alla necessità di definire un quadro giuridico in grado di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri.
  In merito agli aspetti generali, rileva che le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità (articolo 3). A differenza del precedente accordo del 1974 che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.
  Quanto al metodo di imposizione, osserva che i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato (art. 5). Sottolinea che nella proposta di legge si riconosce, inoltre, la specificità della NASpI del frontaliere e le deduzioni dal reddito imponibile di assegni famigliari e dei contributi per il prepensionamento, oltre all'innalzamento della franchigia a 10 mila euro. L'Accordo fornisce, poi, una definizione di aree di frontiera riferendosi, per quanto riguarda l'Italia, alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese (articolo 2).
  Precisa che come «lavoratore frontaliere» si intende una persona fisica – fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l'altro Stato contraente – che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza (articolo 1).
  Rileva che viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati, infatti, viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (articolo 9). In particolare, in base al paragrafo 1 dell'articolo 9, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere restano imponibili soltanto in Svizzera. Segnala che il paragrafo 2 prevede Pag. 8che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033 e tale compensazione, secondo il paragrafo 3, è stabilita nella misura del 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. Viene istituito un apposito fondo che garantirà ai comuni di frontiera eguali risorse oltre al fondo che permetterà il rilancio delle zone di confine.
  Osserva che ulteriori disposizioni riguardano il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio (articolo 4), la amichevole risoluzione delle questioni riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo (articolo 6) e la cooperazione amministrativa tra i due Paesi (articolo 7), l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 9) e la clausola di riesame (articolo 10) Come ricordato in precedenza, evidenzia che dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa. Il Protocollo è composto di 12 paragrafi e prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), nonché la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 sulla composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo.
  Osserva, infine, che la sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

  Marco OSNATO, presidente e relatore per la VI Commissione, passando all'esame delle proposte di legge di ratifica, segnala che l'A.C. 859 è già stato approvato in un Testo unificato dal Senato, mentre l'A.C. 567 è stato presentato alla Camera dei deputati. Le proposte di legge sono composte rispettivamente da 14 e da 12 articoli.
  Le principali differenze tra le due proposte riguardano le disposizioni di cui all'articolo 7, relativo alle modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, e all'articolo 12, che prevede l'istituzione di un tavolo interministeriale, dell'A.C. 859, inserite nel corso dell'esame al Senato e non presenti nell'A.C. 567. Ulteriori differente riguardano la formulazione degli articoli concernenti il Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (articolo 11 dell'A.C. 859 e 10 dell'A.C. 567) e la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 13 dell'A.C. 859 e 11 dell'A.C. 567).
  Inoltre evidenzia che la norma relativa alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, presente in entrambe le proposte di legge (articolo 10 dell'A.C. 859 e 9 dell'A.C. 567) è formulata in maniera differente limitatamente al comma 4 che, nella sola proposta di legge A.C. 859, reca talune precisazioni in merito alla Commissione mista di cui all'articolo 6 dell'Accordo.
  Ritiene opportuno segnalare preliminarmente che alcune disposizioni della proposta di legge di ratifica non riguardano esclusivamente i lavoratori frontalieri con la Svizzera ma tutti i lavoratori frontalieri italiani.
  In particolare si tratta dell'innalzamento della franchigia da 7.500 a 10.000 euro, disposta dall'articolo 4, della deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori Pag. 9frontalieri, di cui all'articolo 5, e la non imponibilità degli assegni familiari percepiti dai lavoratori frontalieri, di cui all'articolo 6.
  Passando all'esame dell'articolato, segnala che gli articoli 1 e 2 delle proposte di legge in esame recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera.
  L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro; tale franchigia si applica a tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera.
  Attualmente l'importo della franchigia, come definito, da ultimo, dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, è pari a 7.500 euro.
  L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. Anche questa norma si applica a tutti i lavoratori frontalieri.
  L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile IRPEF.
  L'articolo 7 della sola proposta di legge A.C. 859, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani.
  Si prevede che in caso di disoccupazione la NASpI sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi (comma 1), a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera (comma 2).
  Il comma 3 stabilisce le modalità secondo le quali la contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1 e le modalità di calcolo della stessa.
  Il comma 4 prevede la copertura finanziaria, mentre il comma 5 prevede che le restanti disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 8 della proposta di legge A.C. 859 e l'articolo 7 della proposta di legge A.C. 567, in relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevedono che – sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo – l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, siano ridotte del 20 per cento.
  Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.
  L'articolo 9 della proposta di legge A.C. 859 e l'articolo 8 della proposta di legge A.C. 567, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, prevedono che tale compensazione sia pari, per ognuno dei tre cantoni, al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è dovutaPag. 10 per ciascun anno fiscale di riferimento, fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033.
  L'articolo 10 dell'A.C. 859 e l'articolo 9 dell'A.C. 567 dispongono, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera, spetti un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, che corrispondono all'importo ottenuto per l'anno 2019 per i trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base al precedente Accordo del 3 ottobre 1974.
  A sua volta il comma 2 stabilisce che tale livello di finanziamento, pari a 89 milioni di euro annui, continui comunque ad essere assicurato dallo Stato italiano ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo, anche una volta terminato il periodo transitorio di cui sopra.
  A tal fine, il comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  Il comma 4 stabilisce che quando, almeno una volta all'anno, si riunisce la Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria prevista dal comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri sull'utilizzo di tali somme.
  Il solo comma 4 della proposta A.C. 859 prevede inoltre che alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti dei due Stati. La partecipazione ai lavori della Commissione non è retribuita.
  Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Comunque se il criterio per l'attribuzione dei fondi di cui al comma 1 ai comuni è basato sul rapporto tra i frontalieri e gli abitanti, si stabilisce che non può eccedere la quota del 3 per cento.
  Il comma 6 infine stabilisce che le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento.
  L'articolo 11 dell'A.C. 859 e l'articolo 10 dell'A.C. 567 prevedono l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il Fondo, la cui dotazione annua è indicata nel comma 1 a partire dal 2025 (nell'A.C. 567 a partire dal 2024), è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.
  Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo.
  L'articolo 12 dell'A.C. 859 dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale con lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del Pag. 11lavoro e dialogo sociale, nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.
  Del tavolo interministeriale fanno parte rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.
  L'articolo 13 dell'A.C. 859 provvede alla copertura finanziaria del provvedimento. Il corrispondente articolo 11 dell'A.C. 567 disciplina diversamente il medesimo oggetto.
  L'articolo 14 dell'A.C. 859 e l'articolo 12 dell'A.C. 567 disciplinano l'entrata in vigore della legge.

  La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.