CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 46

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 23 febbraio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, richiama sinteticamente i contenuti del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
  In particolare, fa presente che l'articolo 1, comma 1, interviene sulle misure di rafforzamento patrimoniale previste dal decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. Il comma 1-bis, riguarda il settore aeronautico.
  L'articolo 1-bis proroga la concessione dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia.
  L'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione Pag. 47straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'accesso diretto possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie, in presenza di specifiche condizioni.
  L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza.
  L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai commissari giudiziari, il giudice, nella liquidazione dei compensi, debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.
  L'articolo 4-bis modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri (rinnovabile) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato.
  Venendo adesso ai profili di competenza della Commissione giustizia, fa presente che il Capo II del decreto-legge reca «disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale».
  In particolare, l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (decreto legislativo n. 231 del 2001), in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività alle imprese di interesse strategico nazionale.
  In particolare, il comma 1, lettera a), consente al giudice di disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente affidandola ad un commissario per un periodo pari alla durata della pena interiettiva.
  Il comma 1, lettera b), prevede che in ogni caso le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, qualora l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.
  Il comma 1, lettera c), prevede che in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva sia sempre disposta la nomina di un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora la misura cautelare possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.
  Il comma 1, lettera d), dispone che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6.
  L'articolo 6 integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, specificando che nei citati casi di sequestro il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario o affidandola al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità competenti. Si specifica che le disposizioni in commento non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.
  Al di fuori di questi casi di concreto pericolo non altrimenti evitabile con alcunaPag. 48 prescrizione, il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il suddetto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
  Inoltre, i provvedimenti del giudice, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai Ministeri competenti. Tale disposizione si lega alla novella dell'articolo 104-bis disp. att. del codice di procedura penale, che consente l'impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Ministeri competenti dei provvedimenti con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure di bilanciamento adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale. Sull'appello avverso il provvedimento decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.
  L'articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità.
  La disposizione, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 con riguardo all'Ilva (articolo 8), introduce uno «scudo penale», sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva.
  La relazione illustrativa precisa che tale norma costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale (scriminante dell'adempimento del dovere).
  L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., e della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.
  Infine, l'articolo 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e quella relativa all'entrata in vigore.
  Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole sul decreto-legge in esame (vedi allegato 1).

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e precisa che il Movimento 5 Stelle non condivide né il contenuto complessivo né le norme che involgono la competenza della Commissione giustizia.
  Sottolinea infatti come il decreto-legge in esame, volto in teoria a rafforzare a livello patrimoniale l'impianto dell'Ilva e ad assicurarne la continuità produttiva, consente la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale compresi tra 750 milioni fino ad un massimo di un miliardo di euro, consentendo l'autorizzazione degli interventi anche qualora gli impianti fossero sotto sequestro o confisca.
  A suo avviso si tratta di una previsione normativa di una gravità assoluta, anche alla luce del fatto che invece con la legge di bilancio sono state ridotte le risorse economiche in altri settori.
  Ricorda che anche in passato erano stati previsti finanziamenti da parte di Invitalia che tuttavia non avevano mai interessatoPag. 49 impianti sequestrati o confiscati, e ritiene che la reale necessità del provvedimento in esame sia quella di ripianare le perdite di gestione che Ilva ha accumulato nel corso degli anni.
  Osserva quindi che sono state confiscate o sequestrate quelle parti di impianto che non hanno superato i necessari controlli ambientali, che non si sono adeguate alle prescrizioni relative alla tutela ambientale o che hanno recato quei danni alla salute dei cittadini e dell'ambiente che sono noti a livello nazionale ma i cui effetti sono visibili soltanto recandosi direttamente nei luoghi interessati ed in particolare nel quartiere Tamburi di Taranto.
  Fa presente che, nonostante fosse intervenuto un accordo nel 2018 con il quale si prevedevano garanzie di stabilità per i circa 10.700 lavoratori dello stabilimento, in realtà ci sono state diverse migliaia di esuberi e si è attivata la cassa integrazione straordinaria da parte di Acciaierie di Italia, la società che da ultimo ha rilevato l'impianto, soltanto per 3.000 unità di personale. Ricorda inoltre che l'amministrazione straordinaria ha coinvolto circa 1.700 lavoratori.
  Sottolinea quindi che nel 2022 sono state mandate al fallimento 145 aziende appaltatrici, con un impatto economico devastante per l'intero territorio e che la produzione di Ilva negli ultimi 10 anni si è ridotta circa del 60 per cento.
  Per quanto attiene poi agli articoli del decreto-legge citati dal relatore nella sua proposta di parere, ritiene che gli stessi contengano disposizioni suscettibili di ingenerare effetti pregiudizievoli sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.
  Rammenta infatti come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia riconosciuto che l'inquinamento causato dalle emissioni degli impianti dell'ILVA ha messo in pericolo la vita della popolazione ed abbia accertato l'omissione dello Stato italiano nell'adozione delle misure idonee a contrastare la situazione e lamenta che tali misure non sono mai state pienamente attuate.
  In proposito rileva come il piano ambientale adottato nel 2014 non sia mai stato attuato e stigmatizza il fatto che la mancata attuazione dello stesso – che ha avuto un effetto devastante sull'attività lavorativa e sulla salute di tutta la popolazione tarantina – sia stata utilizzata come pretesto per concedere l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa a coloro che invece avevano il compito di renderlo operativo.
  Ritiene quindi che l'Ilva costituisca una sorta di isola di impunità, in quanto lo stabilimento, nonostante sia stato dichiarato impianto strategico di interesse nazionale, non è sottoposto alle normative previste sui rischi ambientali e sanitari per tali tipi di impianti.
  A suo avviso quindi, il decreto-legge in esame non fornisce le adeguate garanzie circa la sostenibilità ambientale degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto.
  Per tali ragioni il suo gruppo già nel corso dell'esame presso il Senato aveva presentato una serie di emendamenti che sono tuttavia stati respinti dalla maggioranza, volti ad affrontare la questione fornendo soluzioni attuabili anche nel lungo periodo.
  Intenzione del suo gruppo è di ripresentare tali proposte anche alla Camera in quanto ritine che il futuro dell'Ilva debba essere sostenibile e che si debba nel tempo arrivare alla riconversione dell'impianto. In caso contrario, se il Governo continuasse ad autorizzare investimenti che hanno la sola finalità di non modificare la situazione, ritiene che si conferirà di fatto ad Ilva una «licenza in bianco di uccidere».
  Precisa quindi che le proposte del suo gruppo sono pertanto rivolte a prevedere investimenti ecosostenibili. Tra queste vi rientra l'abolizione dello scudo fiscale.
  In proposito, rammenta come nel 2020 destò particolarmente scalpore il caso, arrivato in Cassazione quando già erano decorsi i tempi per la prescrizione, di un consulente dell'Ilva che non aveva correttamente adempiuto alle disposizioni imposte alla società e che era stato accusato di aver falsificato una perizia sull'emissione Pag. 50di diossina. Ricorda che la vicenda si svolse contemporaneamente all'introduzione nella cosiddetta «legge spazzacorrotti» della norma che prevedeva l'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e sottolinea come in quella circostanza, tutte le forze politiche manifestarono grande indignazione per la vicenda affermando che il diritto alla salute pubblica e ambientale non si dovesse prescrivere.
  Per tale ragione si stupisce che ora nessuna delle proposte avanzate dal suo gruppo al Senato sia stata accolta. Ritiene inoltre che sia necessario ripristinare il criterio secondo cui si accede al finanziamento solo se vi sia il preventivo dissequestro degli impianti, nonché introdurre la valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIAS), e prevedere la riduzione dei limiti inquinanti e l'introduzione delle tutele per i lavoratori dell'Ilva e dell'intero indotto.
  Auspica quindi che nel corso dell'esame alla Camera tali richieste possano essere valutate dal Governo con maggiore attenzione.
  In conclusione, ricorda che l'Ilva non ha provveduto a pagare i propri debiti contratti alcune società dell'indotto e in particolare con la società Sanac, che riceve il 35 per cento delle proprie commesse proprio dall'Ilva. Per tale ragione, la Sanac, della quale è stata dichiarata l'insolvenza e che andrà in una situazione di pre-fallimento, sta procedendo con i licenziamenti e con l'attivazione della cassa integrazione.
  A suo avviso, non prevedere che i finanziamenti possano essere concessi esclusivamente dopo aver saldato i debiti contratti nei confronti dell'indotto significa abbandonare al proprio destino quest'ultimo per salvare un'azienda che sta causando la morte del territorio su cui insiste.
  Invita quindi il Governo a svolgere ancora una riflessione almeno su alcune delle proposte suggerite dal suo gruppo, sottolineando come le stesse non siano ideologiche ma rappresentino una valida risposta a una grave situazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene Il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».
Atto n. 22.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte altresì che nella giornata di martedì 21 febbraio sono pervenuti i rilievi della V Commissione bilancio.
  In sostituzione del relatore Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra quindi una proposta di parere favorevole, con osservazione, su cui risulta esservi accordo con il rappresentante del Governo (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.