CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 febbraio 2023
68.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
C. 908 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Maddalena MORGANTE (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 è stato approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura nella seduta del 22 febbraio. Il decreto-legge si articola in due Capi e, a seguito dell'esame in Senato, si compone di 12 articoli, in luogo dei 10 originari.Pag. 24
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in conversione, evidenzia che il Capo I reca disposizioni relative al settore siderurgico, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa e comprende gli articoli da 1 a 4-bis.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, nel testo modificato dal Senato, precisa che le operazioni di rafforzamento patrimoniale volte ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 che Invitalia è autorizzata ad effettuare, includono, oltre alla sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, l'erogazione di finanziamenti in conto soci convertibili in aumenti di capitale sociale su richiesta di Invitalia. Viene poi specificato che tali operazioni devono essere effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e che possono intervenire anche dopo il 2022 e anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico. Al successivo comma 1-bis, introdotto al Senato, sono posticipati i termini per il versamento all'erario dei diritti di regia da parte delle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali nel settore aeronautico. La norma stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati siano effettuati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023.
  Passando ad analizzare l'articolo 2, evidenzia che esso interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.
  Rammenta che l'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza; prevede, infatti, che il compenso remunerativo dell'attività gestionale parametrato al fatturato dell'impresa sia riconosciuto solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999. La disposizione, inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai commissari, alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Infine, si prevede la corresponsione di acconti sul compenso spettante al commissario straordinario nella sola fase di esercizio dell'impresa. Con una modifica approvata in Senato si è previsto un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno in bonis dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la riduzione del compenso del 10 per cento per i medesimi soggetti in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo 3 anni (4 anni in caso di grandi imprese a cui si applica la disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.
  Sottolinea poi che l'articolo 4 prevede che, con riguardo ai commissari giudiziari, il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti, debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.
  L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, modifica la disciplina Pag. 25del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di 3 anni alla durata del mandato dei membri del comitato (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro 90 giorni da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano disciplinate una serie di regole di funzionamento del comitato.
  Passando alla descrizione del Capo II del decreto-legge, che reca disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e comprende gli articoli da 5 a 9, evidenzia in particolare che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo. La disposizione limita l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime. In particolare, sottolinea che il decreto-legge prevede che il giudice, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva all'ente, disponga, in luogo dell'applicazione della sanzione stessa, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva e aggiunge che comunque le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.
  Ricorda che l'articolo 6 integra l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, specificando che in caso di sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario o affidandola, se l'impresa è ammessa all'amministrazione straordinaria, al commissario già nominato. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti autorità.
  Il successivo articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.
  Evidenzia poi che l'articolo 8 differisce dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale – e quindi fino al 23 agosto 2023 – l'applicazione del cosiddetto scudo penale previsto per l'Ilva di Taranto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015. Ricorda che tale disposizione ha equiparato, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti) e ha specificato che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei Pag. 26soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In virtù del principio del favor rei, il differimento dello scudo penale operativo entro il settembre 2019, fino ad agosto 2023, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in corso.
  Fa presente, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 6 gennaio 2022.
  Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino l'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il decreto-legge reca, agli articoli 1 e da 2 a 4-bis, disposizioni riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia, sempre di esclusiva competenza statale, «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito, ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese». Le disposizioni di cui all'articolo 2 appaiono inquadrarsi nell'ambito della competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). Assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela del lavoro (articolo 117, secondo comma, della Costituzione). I successivi articoli da 5 a 8 recano disposizioni riferibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione e norme processuali, nonché di ordinamento civile e penale, sempre ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l).
  Sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia le disposizioni del Capo II del decreto-legge, volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'attuazione di provvedimenti e piani che la autorizzano, anche nel caso siano contestate violazioni di legge. Ricorda, in merito, la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 con la quale la Corte, nel dichiarare in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2012 (che aveva dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale), ha affermato il principio secondo il quale il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente (ora principio fondamentale sancito all'articolo 9 della Costituzione), della salute (articolo 32 della Costituzione) e dell'incolumità dei lavoratori (articolo 35 della Costituzione), sia le esigenze dell'iniziativa economica e della continuità occupazionale. In particolare, la Corte affermò anche che «è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa». Pag. 27In quell'occasione, la Corte ritenne che tali principi fossero stati rispettati.
  Ricorda poi che, in applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza n. 85 del 2013, con la successiva sentenza n. 58 del 2018 la Corte ha ritenuto che, a differenza di quanto avvenuto con il citato decreto ILVA del 2012, con i successivi decreti ILVA del 2015 (articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, non convertito in legge, nonché articolo 21-octies del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nel decreto-legge n. 83 del 2015), nel subordinare la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un «piano» ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell'autorità giudiziaria, ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articolo 4 e 35 della Costituzione). Le disposizioni sono state quindi dichiarate incostituzionali.
  Con specifico riguardo all'articolo 8 del decreto-legge in conversione, che interviene sull'efficacia temporale dell'esonero dalle responsabilità giuridiche, amministrative e penali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, differendola dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale (e quindi fino al 23 agosto 2023), ricorda che la Corte costituzionale non si è mai espressa sulla legittimità costituzionale del cosiddetto scudo penale per Ilva. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, nella formulazione che prevedeva un generale e non limitato nel tempo esonero dalla responsabilità penale e amministrativa, sollevate dal GIP di Taranto nel 2019 non sono state infatti esaminate dalla Consulta, che ha restituito gli atti al giudice a quo, essendo nel frattempo intervenuto l'articolo 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha circoscritto negli ambiti attuali l'esonero della responsabilità, delimitandolo anche temporalmente ai fatti commessi entro il 6 settembre 2019.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

  La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, propone di invertire l'ordine dei lavori della Commissione, procedendo dapprima all'esame dei provvedimenti per i quali non sono previste votazioni, considerando che il Ministro per lo sport e i giovani ha manifestato interesse ai lavori della Commissione e dovrà abbandonarli poi per un successivo impegno istituzionale.

  La Commissione concorda.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ringraziare il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, per la sua presenza, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta Pag. 28per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, esprime anzitutto soddisfazione per l'incardinamento delle proposte di legge volte a inserire lo sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione e ringrazia il Ministro per la sua presenza. Fa presente infatti che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge costituzionale C. 715, di iniziativa del senatore Iannone, già approvata in prima lettura dal Senato nella seduta del 13 dicembre 2022, alla quale sono abbinate le identiche proposte di legge costituzionale C. 212 (Berruto e altri) e C. 423 (Grippo), nonché la proposta C. 337 (Prisco e altri), sostanzialmente analoga nelle finalità, ma differente sotto il profilo della collocazione e del contenuto normativo. Evidenzia che in tutte le proposte di legge la finalità della revisione costituzionale è introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Costituzione.
  Sottolinea che, a tal fine, la proposta di legge C. 715 e le identiche C. 212 e C. 423 si compongono di un unico articolo, che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». Tale formulazione riprende il testo che, nella XVIII legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo iter in ragione dello scioglimento delle Camere.
  Diversamente, l'A.C. 337 introduce nell'articolo 32 della Costituzione un nuovo ultimo comma, secondo cui «la Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e a sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l'accesso alla pratica sportiva». Ricorda come anche tale formulazione riprenda una proposta depositata nella scorsa legislatura alla Camera, assorbita poi nel testo unificato approvato.
  Rammenta che il tema della sede ove collocare la tutela del valore della pratica sportiva si era già posto nella precedente legislatura, risultando prevalente l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33 della Costituzione, rispetto alle ipotesi alternative degli interventi sugli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si era preferito non intervenire sui principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione, senza trascurare, peraltro, che l'articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell'ambiente, poi approvato in via definitiva con la legge costituzionale n. 1 del 2022). Dall'altro lato, si era ritenuto l'articolo 33 della Costituzione – che tratta di arte, scienza, istruzione e alta cultura – collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo, rispetto all'articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare.
  Sottolinea dunque che la modifica della Costituzione proposta dall'A.C. 715, approvato dal Senato, conferma l'intervento sull'articolo 33 e si caratterizza per l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Evidenzia che il richiamo alla Repubblica deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando che al compito di tutela e promozione dell'attività sportiva sono chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica – Stato, regioni, città metropolitane, province, comuni – ciascuno secondo le rispettive competenze.
  Rimarca inoltre come la scelta del verbo «riconosce» richiami, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà «pre-esistente», di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.
  Osserva poi che il contenuto assiologico dell'attività sportiva è declinato della propostaPag. 29 di legge costituzionale su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. La collocazione nell'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.
  Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, fa presente che l'espressione «attività sportiva» è stata preferita a «sport» perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.
  Sottolinea infine come la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva «in tutte le sue forme» sia volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia: professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato.

  Il Ministro Andrea ABODI ringrazia il relatore e i deputati che hanno presentato le proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione. Dichiara di partecipare ai lavori della Commissione non solo con senso del dovere ma con piacere, trattandosi di un percorso solenne che riprende avvio dopo l'interruzione nella scorsa legislatura. Afferma di essere stato sempre convinto che, pur in assenza di una disposizione esplicita, se si esclude la modifica introdotta nel Titolo V della Costituzione, lo sport sia stato sempre ben presente nella Costituzione, già nei principi fondamentali, anche se l'assenza di un richiamo esplicito impone di interpretarli e decodificarli per ricondurvi anche la pratica sportiva. Sottolinea dunque come l'esame delle proposte di legge costituzionali nel quale è impegnata adesso la Commissione mette il nostro ordinamento in condizione non soltanto di esplicitare un principio già implicito, ovvero il diritto allo sport, ma soprattutto di affermare doveri, dei quali intende farsi carico come responsabile delle politiche di Governo su questi temi. Evidenzia infatti come nel settore siano presenti delle singolari asimmetrie: se da una parte riceviamo i complimenti per le nostre vittorie sportive che rappresentano la nostra eccellenza, dall'altra dobbiamo prendere atto del diverso livello che registriamo nello sport di base, nello sport a scuola. Afferma che, al di là delle medaglie olimpiche e paraolimpiche, la medaglia più bella che si dovrà conquistare – Governo e Parlamento insieme – è quella dell'allargamento della base, dello spazio dello sport a scuola, della consapevolezza che lo sport sia una delle difese sociali indispensabili per affrontare le difficoltà della vita e migliorare la qualità della vita delle persone e dei territori. Con questo spirito, con piacere e con onore, afferma di partecipare dunque ai lavori parlamentari, nella convinzione che con l'inserimento della pratica sportiva in Costituzione, ciascuno – in primis la classe politica – sarà responsabilizzato e spinto al perseguimento di questi obiettivi.

  Nazario PAGANO, presidente, ringrazia il Ministro, del quale dichiara di condividere le parole, e ricorda come al Senato la proposta di legge costituzionale per l'inserimento della pratica sportiva in Costituzione sia stata approvata praticamente all'unanimità: 150 presenti, 149 votanti, favorevoli 145, 4 astenuti e nessun voto contrario.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP, ricorda come il tema della riforma costituzionale, volta a inserire lo sport in Costituzione, abbia impegnato gran parte della sua vita successiva a quella sportiva. Auspica che la riforma sia approvata prima dell'estate e sottolinea che l'inserimento dello sport in Costituzione significa generare un diritto allo sport e con esso politiche pubbliche che tutelano quel diritto e lo mettono a disposizione di Pag. 30tutti. Si augura che anche alla Camera il consenso sul provvedimento sia generalizzato e che anche quelle poche astensioni che si sono registrate al Senato divengano voti favorevoli. Avanza alla Presidenza della Commissione la richiesta di valutare la previsione di due relatori sul provvedimento, ricordando di essere primo firmatario della proposta di legge costituzionale C. 212, identica alla proposta già approvata dal Senato, e depositata alla Camera il 13 ottobre 2022, all'inizio della legislatura. Ritiene che sarebbe un bel segnale, anche per raggiungere l'auspicato consenso unanime.

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto della richiesta avanzata dall'onorevole Berruto, primo firmatario della proposta di legge costituzionale C. 212, e si riserva di prendere una decisione in merito.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) rivendica l'impegno profuso già nella scorsa legislatura, e dall'esterno del Parlamento, per l'inserimento dello sport in Costituzione e ricorda di aver sin da subito presentato la proposta C. 423 all'esame della Commissione, invitando in caso la Presidenza a valutare anche lei come possibile ulteriore relatrice. Ribadisce comunque che darà ampio supporto all'esame dei provvedimenti, qualunque sia la veste che rivestirà nel successivo iter. Prova poi a rispondere alla domanda che talvolta le viene posta, circa l'effettiva esigenza di inserire questo nuovo diritto in Costituzione, ricordando la propria precedente esperienza di consigliere regionale e facendo l'esempio dei fondi collegati al PNRR. Evidenzia infatti che, quando qualcuno ha avuto l'idea di investire nello sport, è stato costretto a cercare fondi legati ad altre finalità, all'inclusione sociale piuttosto che all'edilizia scolastica, nonostante nella cultura collettiva ci sia una consapevolezza strutturale del valore dello sport. Ritiene dunque che l'inserimento dello sport in Costituzione nasca da una esigenza giuridica e ricorda atti internazionali (come ad esempio l'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità) o Costituzioni di altri Paesi (come ad esempio la Costituzione spagnola, all'articolo 43) che già riconoscono questo diritto, sottolineando che, laddove questo riconoscimento è effettuato, le politiche per lo sport hanno un'altra efficacia e speditezza.

  Alfonso COLUCCI (M5S) esprime entusiastica adesione alle finalità delle proposte all'esame della Commissione e ringrazia il Ministro per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ritiene che il riconoscimento costituzionale dello sport comporti un obbligo per il legislatore di promuovere politiche attive per la diffusione della pratica sportiva, soprattutto a favore delle classi meno abbienti della popolazione, per le periferie intese in termini metaforici. Rimarca il valore e la cultura millenaria dello sport, che risale all'Antica Grecia, e ritiene che, se il costituente del 1948 non ha avvertito la necessità di esplicitare il richiamo allo sport nel testo costituzionale, oggi vi è una nuova e diversa sensibilità alla quale il legislatore deve adeguarsi. Ricorda quelle che a suo avviso sono le funzioni preminenti da attribuire allo sport: insegnamento del rispetto, dell'integrazione dell'altro, competenza, disciplina, impegno, merito, etica, tutti valori che fin dall'adolescenza lo sport è in grado di insegnare e che insegna senza bisogno di comunicarli espressamente, ma semplicemente attraverso la competizione sportiva. Concorda con il Ministro nel definire lo sport un anticorpo della delinquenza, una prevenzione sanitaria e lo strumento di realizzazione dell'equilibrio psicofisico della persona e offre massima disponibilità per giungere presto all'approvazione della riforma.

  Filiberto ZARATTI (AVS) esprime appoggio convinto a queste proposte di legge costituzionali, che hanno già raccolto al Senato ampia convergenza. Spera che queste iniziative, volte ad arricchire la prima parte della Costituzione, non si limitino a mere affermazioni di principio. Rileva infatti che, dopo aver introdotto la tutela dell'ambiente in Costituzione, il legislatore non è stato coerente nell'approvazione di Pag. 31provvedimenti conseguenti a tale finalità. Nel ringraziare il Ministro per la sua partecipazione ai lavori della Commissione, auspica che l'impegno non si limiti all'approvazione della riforma costituzionale. Sottolinea come la coerenza imponga infatti di reperire risorse economiche, tante, per dare corpo alla modifica costituzionale. Stigmatizza il fatto che in legge di bilancio ci sia sempre spazio per finanziare le esigenze delle grandi società sportive, prevalentemente calcistiche, quando invece ci sarebbe bisogno di destinare risorse per la pratica sportiva di base. Sottolinea che in una situazione di risorse limitate, le poche disponibilità dovrebbero essere destinate per costruire campi da gioco nelle periferie delle nostre città. Evidenzia che lo sport insegna a gestire le sconfitte, ma ancor di più a gestire le vittorie e auspica che l'impegno odierno sulla modifica della Costituzione sia un impegno collettivo, un patto d'onore, per sostenere finanziariamente interventi nelle periferie delle nostre città, a sostegno delle associazioni sportive che danno ai ragazzi un punto di riferimento sociale.

  Francesco MICHELOTTI (FDI) ringrazia anzitutto il ministro, del quale condivide le parole, e anche i colleghi che sono già intervenuti. Ritiene che quello dello sport sia un tema unificante che è necessario elevare a valore costituzionale, come richiesto anche dalla Corte costituzionale. Ritiene che le proposte in esame restituiscano centralità allo sport, che ha un valore proteiforme, ritenendo che vi sia un diritto soggettivo allo sport.

  Nazario PAGANO, presidente, preannuncia che il Ministro deve allontanarsi per un altro impegno.

  Il Ministro Andrea ABODI si scusa con i membri della Commissione facendo presente di aver già posticipato un incontro con la Commissaria europea per lo sport al quale deve adesso intervenire. Sottolinea di aver ritenuto però essenziale partecipare a questa prima seduta di esame delle proposte di legge costituzionali sull'inserimento della pratica sportiva in Costituzione.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle abbinate proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettori che abbiano stabilito temporaneamente il loro domicilio in un luogo diverso da quello di residenza. Segnala a tale proposito che, mentre per le proposte di legge C. 115, C. 424 e C. 769 tali elettori possono scegliere di votare nel comune in cui sono temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cura, la proposta di legge C. 88 fa invece riferimento esclusivamente a motivi di studio o di lavoro e non anche di cura. Fa presente inoltre che le proposte di legge C. 88, C. 115 e C. 769 prevedono il diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei referendum. La sola proposta di legge C. 424 estende la possibilità di esercitare il diritto di voto fuori del Pag. 32comune di residenza anche in occasione delle elezioni regionali e comunali. Tuttavia, mentre le altre proposte di legge disciplinano direttamente le principali disposizioni per l'esercizio del diritto di voto, la proposta di legge C. 424 (che consta di un articolo) prevede unicamente che la comunicazione di scelta dell'elettore di votare nel comune di domicilio sia indirizzata alla prefettura competente della circoscrizione elettorale di domiciliazione. Per i contenuti, i termini e le modalità della comunicazione e per la documentazione necessaria a comprovare il domicilio si demanda ad un regolamento di attuazione del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Quanto allo specifico contenuto delle proposte di legge al nostro esame, fa presente che le analoghe proposte di legge C. 115 e C. 769 recano, a differenza delle altre, un primo articolo, di identico contenuto, dedicato ai principi generali. Tale articolo afferma che nelle elezioni di Camera, Senato e Parlamento europeo nonché in occasione dei referendum, coloro che hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati (comma 1). L'articolo definisce la procedura generale per l'esercizio di tale diritto, che è poi riprodotta, in entrambe le proposte di legge, con riferimento specifico alle elezioni del Parlamento europeo (articolo 3), alle elezioni della Camera (articolo 4) e alle elezioni del Senato (articolo 5), attraverso apposite novelle, rispettivamente, alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e ai Testi unici per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). Una disciplina specifica è poi prevista, all'articolo 2 di entrambe le proposte di legge per i referendum. Tale procedura generale (come definita nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 delle proposte di legge C. 115 e C. 769) prevede che: la domanda deve essere presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni; la domanda deve essere presentata in modalità telematica tramite SPID; alla domanda devono essere allegati: a) se la richiesta è presentata per motivi di studio, il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore; b) se la richiesta è presentata per motivi di lavoro, una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; c) se la richiesta è presentata per motivi di cura, un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; il sistema telematico rilascia ricevuta all'elettore della presentazione della domanda.
  Il comma 4 specifica anche che per i referendum il comune competente trasmette all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza. Il comma 5 mantiene ferma la disciplina per i degenti in ospedali e case di cura di cui all'articolo 51 del Testo unico delle elezioni della Camera.
  Come anticipato, l'articolo 2 delle analoghe proposte di legge C. 115 e 769 – di contenuto identico – concerne l'esercizio del diritto di voto nel comune di domicilio nelle consultazioni referendarie. Si dispone quindi che i cittadini iscritti nelle liste elettorali possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda, se si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 1 delle medesime proposte di legge. Inoltre, si precisa che l'elettore, al momento del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità (come prescritto dalla normativa vigente), la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio Pag. 33di pertinenza rispetto al proprio domicilio. Anche per le modalità di presentazione delle domanda si fa rinvio all'articolo 1 delle medesime proposte di legge.
  Segnala che l'identico testo dell'articolo 3 delle proposte di legge C. 115 e C. 769 – relativo, come anticipato, alle modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – novella l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, con l'introduzione di un nuovo comma 3-bis, in cui è richiamata la procedura generale prevista dall'articolo 1 delle proposte di legge. In particolare, si stabilisce che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali il voto fuori dal comune di residenza è consentito quando si sia temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella del comune di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura; coloro che lo richiedono potranno votare in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati. Sono inoltre riprodotti i principi generali delineati all'articolo 1 per quanto attiene l'obbligo di presentare domanda da parte degli interessati tramite SPID al comune di residenza entro quarantacinque giorni dalle elezioni e la documentazione da allegare alla domanda medesima. Si precisa inoltre, rispetto alla procedura generale delineata all'articolo 1, che: le modalità dettagliate per la presentazione della domanda saranno stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno; il comune di residenza trasmette al comune di temporaneo domicilio le domande presentate; entro il decimo giorno precedente le elezioni il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore in un plico un certificato elettorale munito di tagliando staccabile e l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare; l'elettore esprime il proprio voto presso la sezione indicata esibendo la tessera elettorale, un documento di identità e il certificato elettorale munito di tagliando staccabile appositamente inviatogli e già sopra ricordato.
  Rileva che gli articoli 4 e 5 delle proposte di legge C. 115 e C. 769 disciplinano, con testo identico, l'esercizio del voto dei non residenti nelle elezioni politiche. In particolare, l'articolo 4 di entrambe le proposte inserisce nel testo unico delle elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) l'articolo 48-bis, di contenuto identico all'articolo 13-bis che l'articolo 5 di entrambe le proposte inserisce nel testo unico delle elezioni del Senato (decreto legislativo n. 533 del 1993). Entrambi i nuovi articoli, oltre a ribadire i principi generali della procedura indicati all'articolo 1 delle proposte di legge, riproducono il meccanismo già descritto per le elezioni europee. L'articolo 6 delle proposte di legge C. 115 e 769 prevede l'adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un regolamento di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400) su proposta del Ministro dell'interno. Oltre a stabilire le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge, il decreto dovrà disciplinare: i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate; le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza; le modalità per assicurare la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.
  La sola proposta di legge C. 769 prevede che lo schema di regolamento sia trasmesso alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla trasmissione dello schema. Qualora il regolamento non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del regolamento, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. In assenza di parere entro i termini prescritti, il regolamento può essere comunque emanato. L'articolo 7 delle proposte di legge C. 115 e 769 valuta in un milione di euro l'anno gli oneri Pag. 34derivanti dall'attuazione della legge e provvede alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Passando alla illustrazione dei contenuti della proposta di legge Magi C. 88, fa presente in primo luogo che, a differenza delle altre proposte al nostro esame, essa prevede – per le elezioni di Camera e Senato nonché per le elezioni europee e per i referendum – un nuovo meccanismo di aggiornamento dei dati della popolazione ai fini della determinazione delle circoscrizioni elettorali per le votazioni nelle quali può essere esercitato il diritto di votare nei comuni di temporaneo domicilio. In particolare, l'articolo 1 introduce diverse modifiche all'articolo 3 della legge elettorale della Camera (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). Nel dettaglio di tali modifiche segnalo che – con la lettera c) del comma 1 – è introdotto un nuovo comma 2-bis al fine di disporre che l'ISTAT aggiorni i risultati dell'ultimo censimento della popolazione con le informazioni relative agli elettori che hanno scelto di votare nel comune dove si trovano. A tal fine l'ISTAT utilizza i dati trasmessi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente risultanti alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e li trasmette tempestivamente al Ministero dell'interno. Per le modalità di aggiornamento, la disposizione fa rinvio al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-quater, del codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'articolo 7 della medesima proposta di legge C. 88.
  Segnala che il comma 1 del medesimo articolo 1, alla lettera a), incide sull'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali, di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge elettorale della Camera. Si prevede che questa venga effettuata non sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto (come attualmente previsto) bensì «in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti dall'Istituto». Inoltre, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica che, recependo i dati ISTAT, assegna i seggi, non sia pubblicato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, ma entro i successivi tre giorni. Ciò per consentire l'inserimento dei dati degli optanti. In maniera analoga, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 3 della legge elettorale della Camera, si procede per la determinazione dei seggi da attribuire, all'interno di ciascuna circoscrizione, nei collegi plurinominali e in quelli uninominali (comma 1, lettera b), dell'articolo 1 della proposta di legge C. 88).
  Fa presente che l'articolo 3 della proposta C. 88 apporta le medesime modifiche di cui sopra alla legge elettorale del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). Disposizioni analoghe sono previste in relazione alle elezioni europee (articolo 5, comma 1, che modifica l'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18) e ai referendum (articolo 6 che inserisce l'articolo 17-bis della legge 25 maggio 1970, n. 352). All'articolo 8 la proposta C. 88 reca alcune disposizioni in materia di composizione delle liste elettorali (ossia delle liste degli aventi diritto al voto) conseguenti all'introduzione delle misure sopra descritte, attraverso alcune modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223). In particolare, viene disciplinato l'inserimento nelle liste elettorali dei soggetti che hanno diritto a votare nei comuni di temporaneo domicilio.
  A tal fine (lettera a) del comma 1 dell'articolo 8) si introduce un nuovo comma all'articolo 33 del testo unico, che nel testo vigente affida alla Commissione elettorale comunale il compito di compilare un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età. Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali Pag. 35destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. La modifica introdotta dalla proposta in esame prevede che, nel medesimo elenco sopra descritto, la Commissione elettorale comunale inserisca i nominativi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, abbiano presentato domanda di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. A tal fine la Commissione può servirsi dei dati trasmessi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) aggiornati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 7 della proposta di legge.
  Segnala che la successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 inserisce un nuovo articolo 33-bis al testo unico per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di voto con la procedura che segue: la Commissione elettorale comunale, entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, dispone l'ammissione al voto degli elettori che, pur essendo compresi nelle liste elettorali di un altro comune, abbiano regolarmente presentato domanda di ammissione al voto; il sindaco fa notificare agli elettori di cui sopra una ricevuta attestante l'accettazione della domanda di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione elettorale cui sono assegnati, esclusivamente per tramite dei servizi digitali resi disponibili dall'ANPR; dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione della ricevuta attestante la accettazione della domanda in sostituzione del certificato elettorale. Anche per le prime due fasi del procedimento descritto, si demanda la definizione in dettaglio delle modalità attuative al decreto di cui all'articolo 7.
  Segnala inoltre che la proposta di legge C. 88 dedica alle elezioni politiche gli articoli 2 e 4. In particolare, l'articolo 2 – analogamente alle proposte di legge C. 115 e C. 769 – inserisce nel testo unico delle elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) l'articolo 48-bis. Tale articolo prevede che: possano votare nel comune in cui sono domiciliati gli elettori che per motivi di studio o di lavoro abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; gli elettori interessati presentino domanda non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni esclusivamente attraverso i servizi digitali resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-quater del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) introdotto dall'articolo 7 della medesima proposta di legge C. 88; la domanda può essere revocata non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; alla domanda deve essere allegato, a seconda dei casi, il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore o una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; i nominativi degli elettori che hanno presentato la domanda sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 33 del citato testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (modificato come anticipato dall'articolo 8 della proposta di legge); l'elettore presenta al seggio, oltre al documento di identità, la ricevuta attestante l'accettazione della domanda; tale ricevuta indica anche il seggio di pertinenza; rispetto alle proposte di legge C. 115 e C. 769 non è previsto che l'elettore debba presentare comunque anche la tessera elettorale.
  L'articolo 4 della proposta di legge C. 88 inserisce nel testo unico delle elezioni per il Senato (decreto legislativo n. 533 del 1993) l'articolo 13-bis, che prevede l'applicazionePag. 36 anche per il Senato di quanto previsto per la Camera dall'articolo 48-bis introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dall'articolo 2 appena descritto. Fa presente che analoghe disposizioni in tema di votazione nei comuni di temporaneo domicilio sono introdotte dalla proposta di legge C. 88 per le elezioni europee, con la modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (introdotta dal comma 2 dell'articolo 5) e per le consultazioni referendarie, con la modifica della legge 25 maggio 1970 (articolo 6).
  L'articolo 7 della proposta di legge C. 88 introduce un comma 2-quater all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di definire: le modalità con cui gli elettori trasmettono all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la dichiarazione di elezione del domicilio e la richiesta di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; le modalità con cui l'ANPR assicura all'ISTAT (ai fini dell'aggiornamento dei dati del censimento per l'attribuzione dei seggi previsto dall'articolo 1 della proposta di legge) l'accesso alle informazioni relative agli elettori che hanno presentato la richiesta sopra indicata; le modalità con cui l'ANPR assicura l'accesso alle informazioni relative ai soggetti di cui sopra ai comuni, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli elettori e dell'ammissione al voto (come previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 8); le modalità con cui i sindaci dispongono la notifica agli elettori della ricevuta attestante l'accettazione della domanda di ammissione al voto.
  Rammenta che la proposta di legge C. 88 dispone che il citato decreto dovrà stabilire le modalità per l'utilizzo dei dati trasmessi dall'ANPR per le seguenti finalità: l'aggiornamento da parte dell'ISTAT dei risultati del censimento con le informazioni dei soggetti che hanno presentato domanda di votare nel comune di domicilio (articolo 1, comma 1, lettera c); la presentazione della domanda di accesso al voto alle elezioni (articolo 2, comma 2; articolo 6, comma 2); l'inserimento, da parte delle commissioni elettorali comunali, nell'elenco apposito dei nominativi degli elettori che hanno presentato domanda di voto in altro comune (articolo 8, comma 1, lettera a)); l'ammissione al voto, da parte delle commissioni elettorali centrali, degli elettori in altro comune e la notifica, da parte del sindaco, di accettazione della domanda (articolo 8, comma 1, lettera b)).
  Segnala infine che la sola proposta di legge C. 88 prevede all'articolo 9 alcune disposizioni transitorie da seguire nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dell'interno previsto dell'articolo 62, comma 2-quater del codice dell'amministrazione digitale. Tale disciplina transitoria prevede che: la domanda di ammissione al voto nel comune di temporaneo domicilio può essere trasmessa, anche mediante posta elettronica certificata, al comune di residenza entro il trentesimo giorno antecedente le elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo o lo svolgimento del referendum; se nulla osta alla possibilità di votare nel comune di domicilio, il comune di residenza invia la domanda al comune di domicilio entro quindici giorni dalla data della votazione; il comune di domicilio rilascia all'elettore la ricevuta dell'accettazione della domanda entro sette giorni dalla data della votazione; si prevede l'applicazione dei commi 3 (documentazione da allegare alla domanda), 4 (iscrizione degli elettori nella lista prevista dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967) e 5 (presentazione al seggio del documento di identità e della ricevuta dell'accettazione della domanda) dell'articolo 48-bis introdotto nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dall'articolo 2 della proposta di legge C. 88.
  Tutto ciò premesso, segnala che la differenza più significativa tra le quattro proposte di legge in esame risiede nella diversa imputazione del voto espresso, vale a dire Pag. 37se esso vada attribuito alla circoscrizione elettorale del domicilio o della residenza. Fa presente quindi che questo è il nodo cruciale dell'intervento normativo, come peraltro dimostrato dal lungo dibattito svoltosi sulla medesima materia nella scorsa legislatura, anche tramite interlocuzioni con i tecnici del Ministero dell'interno. Nel ritenere quindi che tutti concordino sui principi ispiratori delle proposte di legge in esame e sulla necessità di favorire l'esercizio del diritto di voto per coloro che si trovino temporaneamente fuori dal luogo di residenza, rileva tuttavia, anche alla luce dell'esperienza maturata nella scorsa legislatura, la possibilità che insorgano criticità con riguardo alle modalità concrete da adottare. Segnala per un verso la difficoltà pratica di attribuire alla circoscrizione di residenza dell'elettore un voto materialmente espresso presso il domicilio e per altro verso l'inevitabile esigenza di rivedere la distribuzione dei seggi in ragione dell'aumentato numero degli elettori, nel caso in cui il voto venga invece attribuito alla circoscrizione di domicilio. Nel rinviare ai necessari approfondimenti istruttori, attraverso il già concordato ciclo di audizioni nonché le eventuali interlocuzioni informali con il personale competente del Ministero dell'interno, sottolinea che accanto alla questione politica si pone una questione di natura tecnica che potrebbe rappresentare l'ostacolo più difficile da superare.

  Nazario PAGANO, presidente, ringrazia il relatore per le riflessioni svolte, anche alla luce dell'esperienza maturata sul medesimo argomento nella scorsa legislatura.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia il relatore per la puntuale ricostruzione della materia e per il riferimento alle difficoltà sperimentate nella scorsa legislatura, pur partendo da una complessiva condivisione del merito dell'intervento. Ritiene comunque indispensabile rimuovere tali difficoltà, individuando una soluzione al problema, che riguarda molte migliaia di persone le quali si trovano in sostanza nell'impossibilità di esercitare un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito come il diritto di voto. Senza voler in alcun modo sottovalutare le fondate preoccupazioni manifestate dal Viminale, cui ha fatto cenno il relatore, ritiene che le soluzioni si possano e si debbano trovare, al fine di consentire a tutti di esercitare il diritto di eleggere i propri rappresentanti. Suggerisce a titolo esemplificativo che si valuti la possibilità di far esprimere il voto presso il temporaneo domicilio uno e due giorni prima della tornata elettorale, per procedere successivamente al suo trasferimento e alla sua attribuzione alla circoscrizione di residenza. Ritenendo che l'inevitabile costo economico di tale operazione vada considerato alla luce del superiore interesse della democrazia, invita il relatore, di cui ha percepito la grande partecipazione al problema, a farsi carico di un lavoro condiviso che, anche grazie alle opportune interlocuzioni con il Ministero dell'interno, individui le soluzioni più opportune in tempo per la prossima scadenza elettorale. Si dichiara sicuro della disponibilità di tutti a dare il proprio contributo, sottolineando in conclusione come l'unica cosa da non fare sia quella di lasciar cadere le proposte di legge in esame, che invece devono essere approvate in tempi adeguati.

  Pasqualino PENZA (M5S), nel condividere i principi espressi dai colleghi, anche alla luce della propria esperienza di elettore, richiama il caso specifico del personale delle forze dell'ordine che, in quanto addetto alla sorveglianza dei seggi elettorali, è costretto a votare sul posto, senza poter contribuire ad eleggere i rappresentanti del proprio territorio. Considerato che il problema si pone per un gran numero di cittadini, sollecita i colleghi a collaborare per individuare, alla luce delle diverse proposte presentate, una soluzione al passo con i tempi.

  Alessandro URZÌ (FDI) interviene per preannunciare che anche il gruppo di Fratelli d'Italia parteciperà con entusiasmo alla ricerca di una soluzione ispirata ad alcuni criteri di carattere generale, peraltro già rilevati negli interventi precedenti, quali Pag. 38la corretta attribuzione del voto rispetto al luogo in cui si è iscritti nelle liste elettorali, nonché la garanzia della segretezza e della contemporaneità del voto. Affida pertanto il mandato morale al relatore di interpretare l'approccio appena descritto, realizzando i necessari approfondimenti con i soggetti interessati, anche alla luce dei contributi che potranno pervenire dal previsto ciclo di audizioni. Introduce una digressione estemporanea, richiamando una situazione del tutto particolare quale è quella dell'espressione del voto nelle province autonome di Trento e Bolzano. Nel far presente che in tali province l'esercizio del diritto di voto alle elezioni amministrative è subordinato al possesso del requisito della residenza da almeno quattro anni, pur consapevole che si tratta di un ambito molto delimitato, rileva comunque l'esigenza di ricostruire un quadro completo della questione dell'esercizio del diritto di voto.

  Alfonso COLUCCI (M5S), nel sottolineare la drammatica evoluzione del fenomeno dell'astensionismo, ritiene auspicabile qualsiasi strumento volto a favorire l'esercizio del diritto di voto, garantendo comunque il rispetto della formazione delle circoscrizioni elettorali ed evitando il loro stravolgimento. Rammenta che, se il domicilio è certamente il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e dei suoi affetti, la residenza è ciò che dal punto di vista amministrativo svolge la funzione di legare il soggetto ad un determinato territorio. Posto che il domicilio configura una situazione di fatto e non di diritto, ritiene comunque che imputare il voto a una circoscrizione elettorale piuttosto che a un'altra possa determinare delle storture. Rileva inoltre l'esigenza che in ogni caso vada comunque garantita la segretezza del voto, che è elemento strettamente connaturato all'esercizio del diritto. Nel sottolineare inoltre che, se non erra, lo Stato spende quasi 6 milioni di euro per agevolare gli spostamenti degli elettori, sottolinea che mettere a regime soluzioni adeguate può rappresentare un significativo risparmio per l'erario. Dichiara in conclusione di essere favorevole a un lavoro che veda la più ampia partecipazione dei colleghi e che salvaguardi comunque la sicurezza delle circoscrizioni elettorali, la segretezza del voto e l'economicità delle soluzioni.

  Nazario PAGANO, presidente, come anticipato dai colleghi, ricorda che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di svolgere sulle proposte di legge in esame un ciclo di audizioni. Ricorda altresì che, come convenuto nel medesimo ufficio di presidenza, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire è fissato alla giornata di lunedì 27 febbraio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc. XXII n. 11 Battilocchio e Doc. XII n. 14 Zaratti.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII n. 16 De Maria e del Doc. XXII n. 20 Lupi – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che sono stati assegnati alla Commissione il Doc. XXII n. 16 De Maria e il Doc. XXII n. 20 Lupi recanti «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città». Poiché i Documenti vertono su materia identica a quella dei Documenti in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna si dovrebbe procedere all'adozione del testo base.

  Alessandro URZÌ (FDI), nel preannunciare che il suo gruppo ha presentato una analoga proposta istitutiva di una Commissione d'inchiesta sullo stato di sicurezza e di degrado delle città, chiede al presidente Pag. 39di disporne l'abbinamento nella prima seduta utile della Commissione, manifestando comunque la disponibilità a procedere nella giornata odierna alla prevista adozione del testo base.

  Alfonso COLUCCI (M5S) segnala che anche il suo gruppo ha depositato un Documento che reca l'istituzione di una analoga Commissione di inchiesta.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, fa presente che le citate proposte istitutive della Commissione d'inchiesta sullo stato di sicurezza e di degrado delle città non sono ancora state assegnate alla Commissione Affari costituzionali.
  Propone quindi di adottare come testo base il testo unificato predisposto a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con i diversi gruppi (vedi allegato 2).

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato Doc XXII, n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base, è fissato alle ore 14 di lunedì 27 febbraio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.
(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che nella seduta odierna si dovrebbe procedere all'adozione del testo base e rammenta che per i provvedimenti è stata deliberata l'urgenza in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo; fa presente in particolare che l'A.C. 665 Silvestri è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota opposizione per il gruppo Movimento Cinque Stelle.
  Ricorda a tale proposito che, secondo la prassi, la presidenza promuove l'adozione della proposta di legge su cui verte la richiesta dei gruppi di opposizione quale testo base per la successiva attività istruttoria da parte della Commissione stessa, salvo che la Commissione, con l'assenso dei rappresentanti dei suddetti gruppi, non decida la redazione di un testo unificato. Chiede quindi alla relatrice se il gruppo M5S ha chiesto che la Commissione adotti la proposta di legge C. 665 quale testo base o se vi siano le condizioni per la redazione di un testo unificato.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, nel rilevare che i testi in esame sono speculari, propone, in accordo con i firmatari delle altre proposte di legge, di adottare come testo base la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri.

  La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per lunedì 27 febbraio, alle ore 15. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.