CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2023
66.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 34

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Vincenzo Tommaso MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 7.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, reca l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, la quale, al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea sui risultati dell'attività svolta.
  Segnala che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Evidenzia che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso,Pag. 35 dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  Sottolinea che, in tale quadro, l'articolo 5, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 40.000 annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso un nulla osta.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Vincenzo Tommaso MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».
Atto n. 22.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo sulle conseguenze di carattere finanziario).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva che il provvedimento reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». Rammenta che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, è stato redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, con cui il Governo è stato delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea. Segnala che alla Procura europea è assegnato il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, di recente implementata dall'Italia con il decreto legislativo n. 27 del 2020, in vigore dal 30 luglio 2020. In aggiunta ai principi e criteri direttivi «generali» validi per il recepimento della generalità delle direttive europee di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la norma di delega prevede, all'articolo 4, comma 3, lettere da a) a r), della legge n. 117 del 2019, l'indicazione dei principi e criteri direttivi «specifici» in tema attuazione delle disposizioni europee di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relative all'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea – «EPPO». Ricorda che il comma 10 del medesimo articolo 4 autorizza la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione della delega,Pag. 36 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Segnala che le somme in questione sono state interamente impiegate dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 9 del 2021 per fronteggiare gli oneri per il rimborso spese dovute per il trattamento di missione nazionale da corrispondere ad un massimo di ventisei Procuratori europei delegati. Rammenta altresì che, con norma di carattere generale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dalle leggi di delegazione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea medesima, il Governo può adottare, nel rispetto di specifiche procedure, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati. Segnala altresì che il provvedimento si compone di 2 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, atteso che la relazione tecnica esplicita come gli ordinari stanziamenti di bilancio garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, che si inseriscono nell'ambito delle attività di razionalizzazione tecnica e organizzativa connesse al processo di digitalizzazione del settore della giustizia. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale, in conformità ai contenuti testé descritti, rileva l'opportunità di sostituire l'attuale rubrica dell'articolo in commento, denominata «Clausola finanziaria», con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».
  Tutto ciò premesso, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea “EPPO” (Atto n. 22);

   rilevata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo le parole: “Clausola finanziaria” con le seguenti: “Clausola di invarianza finanziaria”, in considerazione del contenuto dell'articolo stesso, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle disposizioni recate dallo schema di decreto,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.55.