CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 febbraio 2023
66.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.
Doc. XXII, n. 7 Rizzetto.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere alle Commissioni riunite II e VI nella seduta odierna sul Documento XXII, n. 7, Rizzetto, che propone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che, come riportato nella relazione illustrativa, la proposta risponde all'esigenza di dare seguito all'operato dell'analoga Commissione istituita nella scorsa legislatura, che non ha potuto completare i propri lavori a seguito del sopravvenuto scioglimento delle Camere.
  Segnala quindi che il testo in esame, che ricalca la proposta istitutiva della Commissione nella scorsa legislatura, attribuisce alla Commissione d'inchiesta i seguenti compiti: a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi; b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalle inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste; c) verificare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa. Sulla base del comma 2, introdotto durante l'esame in sede referente, la Commissione per lo svolgimento dei compiti Pag. 20sopra indicati acquisisce integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII Legislatura, ivi inclusi i resoconti, comprensivi delle parti secretate, delle audizioni e la relazione finale.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 2 del testo in esame, la Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare (comma 1). Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle eventuali sostituzioni (comma 2). La Commissione è convocata dal Presidente della Camera, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 3). Ai sensi del comma 4 l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Il comma 5, infine, prevede che la Commissione, al termine dei propri lavori, presenti una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.
  Segnala che l'articolo 3 disciplina i poteri e i limiti della Commissione. In primo luogo, come previsto dal comma 1, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Al riguardo ricordo che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. Il medesimo comma 1 prevede altresì che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto. Al successivo comma 3 si precisa che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo in esame specifica che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 5 dell'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni previste degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Rammenta che tali articoli, collocati nel Libro II, Titolo III, Capo I, del codice penale, riguardano una serie di delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366), alla simulazione di reato (articolo 367), alla calunnia e autocalunnia (articoli 368 e 369), alla falsa testimonianza (articolo 372), alla falsa perizia o interpretazione (articolo 373), alla frode processuale (articolo 374), all'intralcio alla giustizia (articolo 377), al favoreggiamento personale o reale (articoli 378 e 379) e alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-bis). Si tratta di delitti che hanno come comune denominatore la tutela del corretto funzionamento della giustizia, quale bene di primaria importanza, e che sono generalmente definibili come reati di pericolo concreto, in quanto la condotta deve estrinsecarsi in azioni od omissioni idonee a porre concretamente in pericolo l'esatto svolgimento della funzione giurisdizionale. Ai sensi del Pag. 21comma 6, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  Fa presente che l'articolo 4 del provvedimento reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto, prevedendo al comma 1 che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti dal segreto ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 6. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi della legislazione vigente (comma 2). A tal fine ricorda che l'articolo 326 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che rivela notizie che debbano rimanere segrete di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio; se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la reclusione va da due a cinque anni, mentre se si tratta di ingiusto profitto di natura non patrimoniale ovvero se il fatto è commesso per cagionare ad altri un danno ingiusto, la reclusione è fino a due anni. La violazione colposa dell'obbligo del segreto è invece punita con la reclusione fino ad un anno.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 5, l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta (comma 1). La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il citato regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 2). Il comma 3 dispone che per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Ai sensi del comma 4, le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale.
  Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e Pag. 22non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri e C. 880 Morassut.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 879).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Comunica che è stata assegnata in data odierna la proposta di legge C. 879 Zaratti recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi». Poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte infine che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale, rinviando alla prossima seduta l'adozione del testo base e la conseguente fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.

  Roberto MORASSUT (PD-IDP) propone di integrare l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi estendendo l'indagine al caso della scomparsa di Mirella Gregori. Ribadisce infatti che le due vicende sono connesse, non solo da un punto di vista temporale – trattandosi di scomparse avvenute praticamente negli stessi giorni – ma anche perché dallo sviluppo delle indagini giudiziarie e delle inchieste giornalistiche sono emersi intrecci molto profondi, con personaggi che paiono essere protagonisti di entrambe le vicende. Preannuncia, inoltre, che porrà in un successivo ufficio di presidenza il tema dell'esigenza di approfondire in sede parlamentare anche le vicende legate all'omicidio di Simonetta Cesaroni, eventualmente istituendo un'altra commissione di inchiesta monocamerale su questo caso.

  Nazario PAGANO, presidente, prende atto della richiesta di estensione dell'oggetto dell'indagine, che l'onorevole Morassut aveva peraltro avanzato anche nella precedente seduta. Preannuncia come, da quanto emerso a seguito di un confronto informale tra i gruppi, la proposta potrebbe non essere accolta favorevolmente. Suggerisce comunque all'onorevole Morassut di sottoporre la questione all'attenzione della Commissione nelle prossime fasi dell'iter del provvedimento.

  Roberto MORASSUT (PD-IDP), affermando di aver colto aperture sul tema da Pag. 23parte di alcuni parlamentari, preannuncia la presentazione di un apposito emendamento. Precisa altresì che il suo obiettivo è quello di estendere l'oggetto dell'inchiesta parlamentare al solo caso di Mirella Gregori, strettamente connesso a quello della scomparsa di Emanuela Orlandi. Per quanto riguarda il caso Cesaroni, ritiene infatti che sarebbe opportuna un'indagine autonoma.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.