CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

  La seduta comincia alle 16.30.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mirco CARLONI, presidente, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame in un'unica seduta, considerato che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalla giornata di domani, martedì 21 febbraio.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), relatore, riferisce che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nel testo risultante dalle numerose modifiche approvate dal Senato.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita delle disposizioni, segnalo le seguenti norme rientranti nei profili di competenza e di interesse della XIII Commissione.
  L'articolo 1, comma 16, posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021. Il successivo comma 17 consente al medesimo ministero di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  L'articolo 4, comma 9-sexies, proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare Pag. 306e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus.
  Ricorda, in proposito, che il comma 893 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 – legge di bilancio per il 2022 – stabilisce che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. Ciò al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come Coreabus undatus. Il comma in esame demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto del citato organismo nocivo sopra richiamate, della diffusione del Coreabus undatus. Il successivo comma 894, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Dicastero agricolo di un apposito Fondo – con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 – con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari. Il comma 895 demanda, infine, ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo di cui al precedente comma 894.
  L'articolo 10, comma 11-novies, introdotto nel corso dell'esame da parte delle Commissioni riunite, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi.
  L'articolo 11, comma 8-octies proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021. Lo stesso decreto dovrà disciplinare complessivamente gli incentivi per il biometano, ivi comprese le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione dell'incentivo tariffario anche alla produzione di carburanti gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, quali l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La disposizione rientra nel set di misure di semplificazione e accompagnamento della misura PNRR Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 «Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare». La disposizione in commento, infine prevede che la misura incentivante di cui al decreto ministeriale possa riguardare anche la produzione di idrogeno originato da biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea.
  L'articolo 15, comma 1, proroga di un anno – ossia fino al 31 dicembre 2023 – il termine entro il quale è possibile estendere l'applicazione dei parametri chimico-fisici e igienico-sanitari stabiliti per i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
  L'articolo 15, comma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, e 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene, inoltre, autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali.
  L'articolo 15, comma 1-ter, differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.
  L'articolo 15, comma 1-quater stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunquePag. 307 denominati. Viene, invece, eliminata ogni forma di compenso per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF.
  L'articolo 15, comma 1-quinquies, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022.
  Il comma 1-sexies dell'articolo 15, inserito durante l'esame in sede referente, proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione alle ASL di competenza dell'autodichiarazione relative al pagamento delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare, benessere degli animali e immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, prevedendo, al contempo, l'esonero per il primo anno di applicazione per gli operatori che effettuano produzione primaria ed operazioni associate.
  L'articolo 15, comma 1-septies, introdotto in sede referente, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Il successivo comma 1-octies reca le modalità di copertura dell'intervento.
  I commi 1-novies e 1-decies dell'articolo 15 – introdotti durante l'esame in sede referente – prevedono la proroga per il 2023 delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario, a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante, garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni. Inoltre, introducono misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall'evento patogeno, a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d'uso (1-novies). La citata proroga comporta oneri valutati in 2 milioni di euro (1-decies).
  L'articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente.
  L'articolo 15, comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può modificare il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica, al fine di potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico.
  L'articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine (decorrente dalla pubblicazione in GU del decreto di declaratoria dell'evento) di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022.
  Il comma 3-ter dell'articolo 15, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga al 1° gennaio 2025 il dies a quo per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro); conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate.Pag. 308
  L'articolo 15, comma 3-quater, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo.
  In particolare la norma in esame modifica l'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020 che ha introdotto numerose misure in favore del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. I commi 1-quater e 1-quinquies hanno previsto che le amministrazioni pubbliche possano posticipare al momento del saldo le verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato, alla regolarità contributiva e fiscale e alla conformità alla certificazione antimafia. Nella formulazione vigente, il comma 1-quater prevede, in relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 e al fine di garantire la liquidità delle aziende agricole, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di posticipare le verifiche testé richiamate a carico delle aziende agricole alla fase successiva del versamento del saldo, fino al 31 dicembre 2022. In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da COVID-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, la norma in esame proroga il termine di tale previsione al 31 dicembre 2023.
  L'articolo 15-bis reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra.
  Le norme in esame estendono al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri. Inoltre, viene estesa al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Le disposizioni in commento rideterminano poi la misura generale dell'accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l'anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024.Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte ai piccoli birrifici (di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del TUA) si estende anche all'anno 2023 le disposizioni di semplificazione e di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022. Per i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa si prevede quindi un rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore delle norme in esame. Essi devono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito (la cui procedura è descritta nell'articolo 6, comma 4 – e 3, giusto rinvio – del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689) a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Inoltre si incrementa lo stanziamento del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di 810.000 euro per l'anno 2024.

  Mirco CARLONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, invita il relatore a presentare la proposta di parere.

  Raffaele NEVI (FI-PPE), relatore, illustra la proposta di parere favorevole raccomandandone l'approvazione (vedi allegato).

  Mirco CARLONI, presidente, chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto.

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  Stefano VACCARI (PD-IDP), esprime a nome del suo gruppo un parere contrario sul provvedimento, indipendentemente dal pacchetto di misure ivi previste per il comparto agricolo. Sottolinea, infatti, come sia stata disposta un'ulteriore proroga delle concessioni su beni demaniali, nonostante il parere contrario della ragioneria generale dello Stato e la centralità della questione anche a livello europeo, sulla quale si gioca il rapporto tra impegni assunti e risorse assegnate con il Piano nazionale della ripresa. Ritiene, inoltre, che non siano state date le risposte necessarie in tema di lavoro, eccetto per la proroga dello smart working per i più fragili, misura rilevante ma da sola non sufficiente.

  Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, perché, al di là delle misure disposte per il settore agricolo, la maggioranza non è stata capace di fornire le giuste risposte in materia di concessioni sui beni demaniali, di lavoro e di regole sul calcio. Anche per il settore agricolo era, comunque, necessario discutere di ulteriori problematiche che, a causa della questione di fiducia che, con ogni probabilità, sarà apposta sul provvedimento, non sarà possibile fare.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S) ritiene che nonostante il buon lavoro svolto al Senato per quanto riguarda il settore primario, il provvedimento interviene in modo non condivisibile su alcune questioni come quelle riguardanti le concessioni balneari ed il reddito di cittadinanza. Per queste ragioni, esprime a nome del suo gruppo parere contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  Mirco CARLONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere come formulata dal relatore.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 16.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 54 del 31 gennaio 2023, a pagina 107, sostituire il titolo della risoluzione con il seguente: «7-00026 Caretta: In merito alle iniziative da assumere per contrastare l'introduzione nell'etichettatura dei vini e delle birre di avvisi sui rischi per la salute connessi al consumo di alcol».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 54 del 31 gennaio 2023, a pagina 107, alla terza riga, sostituire le parole: «rischi per la salute connesso al consumo di alcol» con le seguenti: «avvisi sui rischi per la salute connessi al consumo di alcol».