CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il parere sarà espresso nella seduta odierna, al fine di consentire alle Commissioni competenti di concluderne l'esame in sede referente, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dal pomeriggio di domani, martedì 21 febbraio.
  Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione.

  Annarita PATRIARCA (FI-PPE), relatrice, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto «milleproroghe») (C. 888), modificato nel corso dell'esame al Senato, si compone di 24 articoli che intervengono su molteplici materie. Nella relazione si occuperà, naturalmente, delle disposizioni volte a incidere su materie oggetto della competenza della XII Commissione.
  In tal senso, evidenzia innanzitutto due commi inseriti al Senato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, entrambi volti ad ampliare i termini per l'adozione di decreti legislativi attuativi di leggi delega esaminate dalla XII Commissione nella passata legislatura: il comma 5 posticipa dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità (legge 22 dicembre 2021, n. 227); il comma 7 posticipa dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in tema di riordino e rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, nonché in tema sostegno e promozione delle responsabilità familiari, previsti dalla legge delega, cosiddetto Family act (legge 7 aprile 2022, n. 32).Pag. 298
  Venendo all'articolato del decreto-legge, segnala in primo luogo l'articolo 4, recante proroga di termini in materia di salute, ampiamente modificato durante l'esame al Senato.
  Il comma 1 estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio: il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce il riparto di tale quota, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per quanto riguarda l'ammontare della quota premiale, che nel 2022 era fissato allo 0,4 per cento, esso è innalzato, per il 2023, allo 0,5 per cento (comma 1-bis).
  Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi deputati alla liquidazione dell'Ente strumentale della Croce rossa italiana (Esacri). Il comma 2-bis reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria.
  Il comma 3 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del SSN di procedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica.
  Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa, una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, il comma 3-bis consente, anche per l'anno 2023, la proroga degli incarichi già conferiti e il conferimento di nuovi incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione.
  Il comma 3-ter, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
  Il comma 4 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, anche se nel frattempo già prorogati o rinnovati per le medesime finalità. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione.
  Il comma 5 proroga di un anno, a tutto il 2023, la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina (Ecm) relativamente al triennio 2020-2022. La norma specifica che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023 e che, in relazione alla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, quest'ultima potrà essere conseguita attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.
  Il comma 6 proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'utilizzo della ricetta elettronica.
  Ai sensi del comma 7, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), viene esteso a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse – 38,5 milioni di euro – in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e centri di riferimento nazionali. I finanziamenti concernono, principalmente, l'erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo Pag. 299allogenico, e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni. La predetta somma è ripartita secondo gli importi stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 8).
  Il comma 7-bis dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria, disponendo altresì il coordinamento di alcuni obiettivi del suddetto Patto con le disposizioni previste dal riordino della disciplina degli IRCCS, in particolare per quanto concerne l'esigenza di garantire ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta specialità rese dai predetti Istituti, in coerenza con la domanda storica.
  Il comma 8-bis dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, che viene conseguentemente abrogato. Viene così prorogato al 30 aprile 2023 il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici – relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015-2018 – sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico attraverso i versamenti da effettuare in favore delle singole regioni e province autonome. Si tratta di una questione rispetto alla quale la XII Commissione aveva più volte auspicato una soluzione.
  Il comma 8-ter proroga fino al 31 dicembre 2023 la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge n. 127 del 2021, in materia di compatibilità con altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del SSN, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto.
  Il comma 8-quater attribuisce ai policlinici universitari non costituiti in azienda, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo nella forma di credito d'imposta, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio. Per il 2023 questo credito d'imposta viene attribuito, alle stesse condizioni, anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d'impresa.
  Un tema di rilievo per la XII Commissione è quello trattato dai commi 9-bis e 9-ter, volti a istituire un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027 – PON e a stabilirne i criteri di riparto tra le regioni e province autonome in base alle specifiche esigenze regionali. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, sarà destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico. I criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo, da destinare al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere, saranno definiti con decreto del Ministro della salute da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  In base al comma 9-quater, le disposizioni relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, sono prorogate al 31 dicembre 2023.
  Il comma 9-quinquies differisce al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un Pag. 300contributo da parte della regione o provincia autonoma.
  I commi 9-septies e 9-octies introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, consentendo alle regioni e province autonome, rispettivamente, l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.
  I commi 9-novies e 9-undecies intervengono in materia di AIFA. Il comma 9-novies, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, prevede la novella di tale termine al 30 giugno 2023. Il comma 9-undecies è volto a modificare la designazione di due dei quattro componenti che, insieme al nuovo presidente AIFA, costituiranno il consiglio di amministrazione dell'Agenzia in base al nuovo regolamento da emanare. Uno dei due componenti, infatti, dovrà essere designato dal Ministro dell'economia e finanze, mentre attualmente è previsto che entrambi siano designati dal Ministro della salute. Rimangono ferme le ulteriori due designazioni da parte della Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome.
  I commi 9-duodecies e 9-terdecies autorizzano l'INPS al trattamento dei dati connessi all'attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali.
  Il comma 9-quaterdecies estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico.
  I commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione – mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato – del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del SSN. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.
  Al fine di far fronte alle esigenze del SSN e di garantire i LEA, il comma 9-octiesdecies stabilisce che, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del SSN fino al 31 dicembre 2026 possono trattenere in servizio, su richiesta degli interessati, il personale medico in regime convenzionato con il SSN di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 – medici di medicina generale e pediatri di libera scelta –, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Anche in questo caso si tratta di un tema sollevato dalla XII Commissione, in occasione dell'esame della legge di bilancio 2023.
  Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati due articoli aggiuntivi in materia di salute. Ai sensi dell'articolo 4-bis, le attività relative all'effettuazione dei controlli antidoping sono svolte esclusivamente da Nado Italia, in qualità di Organizzazione nazionale antidoping. Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto del Comitato tecnico sanitario – Sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la Pag. 301tutela della salute nelle attività sportive, è prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte di Nado Italia, al Ministero della salute dei dati rilevati dalle attività di controllo antidoping, anche a fini di monitoraggio e promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito sportivo.
  L'articolo 4-ter reca invece alcune norme di proroga, accomunate dalla finalità di rispondere alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale. Il comma 1, lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La lettera b) proroga fino al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di una normativa transitoria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, consentendo l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali. Il professionista dovrà comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione e il nominativo della struttura presso la quale presta attività.
  Tra le altre disposizioni di interesse per la XII Commissione, richiama l'articolo 6, che al comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
  Il comma 9-bis dell'articolo 2, invece, proroga di tre anni una serie di termini previsti dal decreto ministeriale 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.
  Anche l'articolo 3 presenta profili di interesse. In primo luogo, il comma 2 proroga per l'anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
  Il comma 3 del medesimo articolo 3 proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
  Il comma 10, inoltre, differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.
  Segnala, inoltre, all'articolo 9, il comma 3-bis, che estende al 31 dicembre 2023 il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Onlus, ODV (Organizzazioni di volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.
  Il comma 4 del medesimo articolo 9 è volto a prorogare il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), spostando l'efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività di tale registro. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo in cui tali organizzazioni continuano ad essere Pag. 302destinatarie della quota del cinque per mille, secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.
  In base ai commi 4-ter e 5-ter dell'articolo 9, il termine finale di applicazione di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori è prorogato al 30 giugno 2023. Si tratta delle seguenti categorie di lavoratori: i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 (soggetti affetti, cioè, da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità); i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore); i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.
  Osserva, quindi, che l'articolo 9-bis prevede che il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, da predisporre periodicamente in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia, abbia carattere triennale (anziché biennale).
  L'articolo 10, al comma 10-bis, modifica, in via transitoria, le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. La normativa vigente resta operante per le annualità successive al 2024.
  Infine, il comma 1 dell'articolo 18 proroga dal 7 giugno 2022 al 7 giugno 2023 il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa ed estende a due anni – invece che uno – la prorogabilità del Commissario straordinario nominato al fine della predetta realizzazione.
  Alla luce di tutte le considerazioni svolte, illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Andrea QUARTINI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, per questioni sia di metodo che di merito. Per quanto concerne il primo aspetto sottolinea che, ancora una volta, verrà posta sul provvedimento in discussione la questione di fiducia, rendendo così impossibili interventi correttivi.
  Nel complesso, valuta il testo in esame insufficiente in quanto esso contiene alcune proroghe di valenza soprattutto propagandistica e appare invece carente per quanto riguarda l'assenza di interventi a regime, ad esempio in materia di lavoro agile, lamentando inoltre la mancata proroga del regime pensionistico «opzione donna».
  Pone in evidenza le lacune legate al carattere non strutturale degli interventi anche per quanto riguarda la ricetta elettronica e rileva che appare irrisolta la problematica legata al payback sui dispositivi medici. Manifesta, inoltre, preoccupazione per l'allungamento dei tempi per l'esercizio della delega in materia di disabilità e di quella relativa al Family Act. Esprime altresì forti perplessità sulle disposizioni relative alla privatizzazione della Croce rossa e per gli interventi che promuovono le convenzioni con le strutture sanitarie private.
  Sulla base di tali considerazioni, ribadisce la posizione contraria del Movimento 5 Stelle rispetto a un provvedimento che appare disorganico e insufficiente.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nel condividere gran parte del contenuto dell'intervento svolto dal collega Quartini, ribadisce che nel porre la questione della fiducia si forzano i tempi di esame del provvedimento. Oltre ai temi richiamati, segnala quelli relativi alle discriminazioni nell'ambito della categoria dei lavoratori fragili e la mancata stabilizzazione di alcune figure Pag. 303professionali legate all'emergenza COVID-19.
  Conferma, quindi, le preoccupazioni rispetto alle conseguenze che una proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe in materia di disabilità e di sostegno e valorizzazione della famiglia può avere in termine di ritardo nelle risposte da fornire alle esigenze della popolazione.
  In considerazione dei numerosi limiti del provvedimento in discussione, preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere predisposta dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.40.