CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 279

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione si era convenuto di svolgere l'esame del provvedimento in sede consultiva in un'unica seduta, al fine di consentire ai colleghi di partecipare all'illustrazione in Assemblea degli ordini del giorno sul decreto-legge n. 5 del 2023, cosiddetto «Trasparenza Carburanti» (C. 771). Ricorda, altresì, che la seduta di Assemblea avrà inizio alle ore 13.30.

  Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA) espone in sintesi i contenuti del disegno di legge n. 888, come approvato dal Senato, che converte il decreto-legge n. 198 del 2022, recante misure urgenti in materia di termini legislativi, la cui scadenza è fissata al 27 febbraio segnalando che nel corso dell'esame del Senato al decreto-legge sono state apportate molte modificazioni di talché, in luogo degli originali 23 articoli, il testo è ora composto di 44 articoli.
  Avverte che la sua relazione si incentrerà sulle sole disposizioni di interesse per la Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Segnala, innanzi tutto, che l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Inoltre, quanto alle concessioni balneari, si fa divieto agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.
  Fa poi presente che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 9, proroga il termine per l'esercizio della delegaPag. 280 legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, da 12 a 16 mesi successivi dalla sua entrata in vigore. Dunque, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 25 agosto 2023 al 25 dicembre 2023.
  Segnala anche, brevemente, che il decreto reca norme che prorogano il termine per l'assunzione di personale al MIMIT. In tal senso l'articolo 1, comma 4, rinvia di un anno, a tutto il 2023, il termine entro il quale è autorizzata, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero di 102 unità di personale, mentre il comma 5 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale il Ministero può assumere a tempo indeterminato trenta unità, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa.
  Ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 22-quinquies, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.
  Segnala che l'articolo 3, comma 8, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali mentre l'articolo 3, comma 9, proroga l'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di «sterilizzazione» prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. In sostanza, anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale).
  Accenna brevemente a quanto prevede l'articolo 3, comma 10, che differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività.
  Evidenzia come di interesse della Commissione quanto recato all'articolo 3, comma 10-ter, inserito dal Senato, che proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile.
  Sottolinea quanto disposto dall'articolo 3-quinquies, inserito dal Senato, che stabilisce una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate entro il 31 dicembre 2022. La norma prevede, al comma 1, che, in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate in relazione alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme non utilizzate sono quindi riassegnate, per l'anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.
  Ancora in materia di turismo, segnala l'articolo 10-ter, introdotto dal Senato, che prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino Pag. 281manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.
  Ricorda poi che l'articolo 10-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive.
  Per quanto attiene al tema del riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, evidenzia che il provvedimento all'esame interviene anche con l'articolo 10-quater, inserito dal Senato. Questo istituisce un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive. Trattandosi di tematica affine anticipa, inoltre, che l'articolo 12, comma 6-sexies, inserito dal Senato, dispone la proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.
  Segnala poi che l'articolo 11, al comma 7, in riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga di 1 anno, al 30 giugno 2024 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  Rileva quindi che l'articolo 11, comma 8, proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (tale sospensione, si precisa, non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza).
  Evidenzia poi che l'articolo 11, comma 8-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede che le risorse del fondo istituito con legge di bilancio 2023 per il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, pari a 220 milioni di euro, siano destinate prioritariamente per finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza.
  Segnala anche che l'articolo 11, comma 8-quater, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, possano comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali entro il 30 giugno 2023.
  Fa presente che l'articolo 11, comma 8-septies, introdotto durante l'esame al Senato, differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltantoPag. 282 il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 11, comma 8-octies, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 . La disposizione prevede inoltre che la misura incentivante di cui al decreto ministeriale, di cui sopra, possa riguardare anche la produzione di idrogeno originato da biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea.
  Sottolinea altresì che l'articolo 11, comma 8-novies, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, prevede che il programma previsto dal decreto-legge n. 14 del 2022 per ridurre la dipendenza dal gas del sistema energetico di massimizzazione dell'impiego di impianti alimentati da altre fonti possa comprendere l'utilizzo, oltre che degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili anche degli impianti alimentati da combustibile convenzionale fino al 31 marzo 2024, anche se a tal data sarà finito il periodo emergenziale.
  Rimarca anche che l'articolo 12, comma 3, estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (c.d. ecobonus).
  Ricorda che l'articolo 12, comma 4, proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione Siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale.
  Segnala che l'articolo 12, comma 6-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione «Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore» e sono nominati i relativi organi sociali sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro il 1° aprile 2024.
  Fa poi presente che l'articolo 12, ai commi 6-quater e 6-quinquies, introdotti durante l'esame del provvedimento da parte del Senato, prevede il differimento dell'operatività delle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni di rottami ferrosi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023; contestualmente, è ridimensionato l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di rottami ferrosi, ancorandolo a quantitativi determinati: più di 250 tonnellate, o 500 tonnellate nell'arco di un mese solare infine, si dispone poi che l'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dia luogo all'applicazione di sanzioni.
  Segnala inoltre che l'articolo 12-bis, introdotto al Senato, proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini. Si prevedono, inoltre, specifici obblighi relativi alle misure antincendio a carico dei titolari delle strutture ricettive e l'esonero da specifici corsi antincendio aziendali per il personale delle strutture ricettive turistico-alberghiere che ha superato il periodo di addestramento volontario dei Vigili del fuoco.
  Ricorda che l'articolo 13, ai commi 2 e 3, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, il periodo di applicazione delle misure straordinarie, a valere sul fondo legge n. 394 del 1981, a sostegno della patrimonializzazione delle imprese esportatrici in Ucraina, Russia e Bielorussia. Viene anche disposta una estensione della platea delle imprese che vi hanno accesso. Inoltre, ai fini dell'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo legge n. 394 del 1981, le comprovate difficoltà cui devono far fronte le imprese esportatrici beneficiarie (rincari o Pag. 283impedimenti derivanti dalla crisi Ucraina) possono essere considerate non solo a livello di singola impresa, ma anche a livello di gruppo e di filiera.
  Rammenta, altresì, che l'articolo 13, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 22-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca un ulteriore differimento del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche. Il termine di decorrenza è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.
  Infine, segnala che l'articolo 22-ter, inserito dal Senato, interviene prorogando, da dieci a undici anni, il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012 che ha disciplinato l'attività di autoriparazione. Nello specifico l'articolo 3 aveva previsto che le imprese che alla data di entrata in vigore della legge in questione (avvenuta il 5 gennaio del 2013), fossero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, potessero proseguire le rispettive attività per dieci anni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.05.