CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 273

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 198 del 2022, in corso di conversione, ricordando che il relativo disegno di legge di conversione è stato approvato, con modificazioni, dal Senato nella seduta del 15 febbraio 2023 (A.S. 452) ed è stato trasmesso alla Camera in data 16 febbraio 2023.
  Le disposizioni sulle quali riferirà intervengono su plurimi aspetti di interesse per le competenze della Commissione.
  Iniziando dall'articolo 1-ter, le previsioni in esso contenute sono volte a favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione. Sono, infatti, prorogati al 31 dicembre 2023 i termini, la cui durata contrattuale non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, relativi agli importi e ai quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.
  Il successivo articolo 2, comma 2, lettera b), consente la conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, ai titolari di patenti rilasciate nel Regno Unito, residenti in Italia.
  L'articolo 9, comma 5, prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazionePag. 274 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza, nel limite di spesa di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023.
  L'articolo 10 reca numerose previsioni di proroga di termini relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Innanzitutto, il comma 1 interviene a modificare l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore euro 2 delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale (TPL), alimentati a benzina o gasolio, ivi previsto, operi a decorrere dal 1° gennaio 2024, anziché dal 1° gennaio 2023.
  Tale termine è stato, pertanto, allineato a quello già stabilito per analoghi veicoli aventi caratteristiche antinquinamento euro 3.
  Il comma 6 differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni contenute nel decreto MIT 28 luglio 2022 n. 242, in materia di trasporti eccezionali.
  La materia è stata oggetto, com'è noto, di numerosi interventi legislativi recenti. Ricorda brevemente che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2021, è stata eliminata l'originaria disposizione con la quale si consentiva il trasporto su strada fino a 108 tonnellate, su otto assi.
  Tale possibilità è stata successivamente ripristinata con il decreto-legge n. 146 del 2021 (articolo 7-bis), con l'introduzione di due cautele: un provvedimento autorizzativo espresso e il rispetto di linee guida da emanarsi, per tutti i trasporti eccezionali, con decreto ministeriale.
  Le linee guida sono state adottate con il predetto decreto MIT n. 242 del 2022 ed era previsto che entrassero in vigore all'atto della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 146 del 2021 la loro efficacia è stata sospesa fino al 31 dicembre 2022 al fine di consentire le verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate, ed è stato altresì previsto che, per l'anno 2022, valesse la precedente disciplina per i trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi. Ancora, tale previsione ha stabilito la perdurante efficacia, fino alla loro scadenza, delle autorizzazioni alla circolazione già rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale citato.
  Come detto, l'articolo 10, comma 6, del decreto in esame differisce i predetti termini al 31 dicembre 2023.
  L'articolo 10, comma 6-bis, modifica l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021 (cosiddetto milleproroghe 2022), prorogando ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito anche agli ispettori autorizzati effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevista dall'articolo 80 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Tali figure professionali si affiancano, pertanto, ai soggetti già previsti, vale a dire le Motorizzazioni o i privati concessionari del servizio di revisione dei veicoli.
  Il successivo comma 6-ter proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'efficacia della previsione di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020, secondo la quale le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possono essere svolte anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza.
  Al comma 7 è disposta la proroga, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, sia dell'entrata in vigore del decreto MIT 29 luglio 2016, n. 206, il quale detta i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, sia delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
  Il successivo comma 7-bis autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e impresePag. 275 titolari di contratti d'appalto nel settore portuale, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico russo-ucraino. La quantificazione dei residui disponibili e l'autorizzazione al loro utilizzo per ciascuna Autorità sono rimesse a un decreto del MIT, da adottarsi di concerto con il MEF.
  I commi 11, 11-sexies e 11-septies concernono la gestione diretta dei servizi di trasporto pubblico lacuale da parte del MIT sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, da un lato disponendo il differimento al 31 dicembre 2023 dell'obbligo dei gestori di versare gli utili di gestione del 2022 all'entrata dello Stato e, dall'altro, estendendo la durata dei mandati, anche in essere, al gestore da tre a cinque anni.
  Il comma 11-novies proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi, mentre i commi 11-terdecies e 11-quaterdecies prorogano al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, concessa a ENAC dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge di bilancio per il 2020, a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania, nel limite massimo di 200 mila euro.
  Ricorda che le categorie di beneficiari individuate dalla citata legge di bilancio sono gli studenti universitari fuori sede, i disabili gravi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro e i migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20 mila euro. Ricorda, altresì, che il limite di reddito per le due categorie da ultimo citate è stato successivamente innalzato a 25 mila euro dall'articolo 1, comma 689, della legge di bilancio per il 2021.
  Infine, il comma 11-septiesdecies dell'articolo 10 prevede la trasmissione annuale da parte dei concessionari autostradali dei rispettivi piani economico-finanziari (PEF) alle competenti Commissioni parlamentari.
  Proseguendo nell'esame del provvedimento, segnala che l'articolo 11, comma 8-decies, proroga per l'anno 2023 la possibilità per comuni, città metropolitane, unioni di comuni e province di destinare alle spese per energia elettrica e gas gli importi riscossi per sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità e gli importi per i parcheggi a pagamento gestiti dai medesimi enti.
  L'articolo 12, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 la gestione commissariale dell'Alitalia, con destinazione in prededuzione in favore dello Stato – anche per la voce degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi – dei relativi proventi, al netto dei costi, al fine di consentire ai commissari liquidatori di poter far fronte ai costi e agli oneri dell'attività di liquidazione.
  Il successivo comma 2-bis prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore a 30 euro, a valere sulle risorse disponibili già impegnate.
  Il comma 3 dell'articolo 12 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (cosiddetto ecobonus), mentre i commi 5 e 6 prevedono che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede del 2010.
  Segnala inoltre che l'articolo 22-ter, modificando l'articolo 3, comma 2, della legge n. 224 del 2012, proroga da dieci a undici Pag. 276anni il termine entro il quale le imprese, che alla data del 5 gennaio 2013 (data di entrata in vigore di tale legge) risultassero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le proprie attività.
  Ritiene infine di richiamare, per il rilievo che possono avere ai fini delle competenze della Commissione, alcune disposizioni aventi ad oggetto il tema delle concessioni di beni demaniali e delle concessioni balneari.
  L'articolo 1, comma 8, incide su due disposizioni di delega della legge annuale sulla concorrenza 2021 (n. 118 del 2022).
  Anzitutto, modificandone l'articolo 2, differisce da 6 a 11 mesi, computati dal 27 agosto 2022 (data di entrata in vigore della citata legge), il termine per esercitare la delega in tema di mappatura delle concessioni. Ricorda che l'oggetto della delega è la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
  In virtù dell'approvazione di questa modifica, il termine per esercitare la delega scadrà il 27 luglio 2023.
  In secondo luogo e con più specifico riferimento alle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, all'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 viene aggiunto un nuovo comma 4-bis, volto a vietare agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su tali beni prima che siano adottati i decreti di riordino e semplificazione della materia, in attuazione della delega a tal fine prevista nel medesimo articolo 4.
  Il successivo articolo 10-quater istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali. Il compito fondamentale del tavolo tecnico è l'acquisizione dei dati necessari per la loro mappatura, a tal fine definendo i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera.
  Onde consentire al tavolo tecnico lo svolgimento dei suoi compiti, il comma 3 dell'articolo dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, là dove esse non si siano potute concludere entro il termine iniziale in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022, vale a dire la pendenza di contenziosi o l'esistenza di difficoltà oggettive legate allo svolgimento della gara.
  È, altresì, prorogato, sempre dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro cui il MIT deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge n. 118 del 2022.
  Fino alla data del rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.
  Segnala, poi, che l'articolo 12, comma 6-sexies, interviene sull'articolo 3 della citata legge sulla concorrenza del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, comprese tra l'altro quelle balneari, quelle gestite da associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI e quelle gestite da enti del Terzo settore.
  La medesima proroga è disposta sia con riferimento al termine dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in parola, che siano stati individuati dagli enti concedenti come oggetto di concessione o rinnovo mediante procedure selettive, sia con riferimento al termine entro il quale comunque deve essere espletata la procedura competitivaPag. 277 per l'affidamento della concessione su tali beni, salva la sussistenza delle ragioni oggettive d'impedimento, indicate nel comma 3 dell'articolo 3, nel qual caso il termine è ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2025, come ha riferito a proposito del contenuto dell'articolo 10-quater.
  Da ultimo sul tema, l'articolo 10-ter prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, possono mantenere installati e continuare a utilizzare i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.
  In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla relatrice delucidazioni su alcuni punti del provvedimento. In primo luogo, il divieto di circolazione per veicoli a motore euro 2 delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, osserva, rappresenta una deroga che va in contrasto con alcuni provvedimenti appena predisposti dal Governo sull'adattamento climatico. Afferma di comprendere i ritardi della pubblica amministrazione nel rinnovo del parco mobile, ma si chiede su quali basi sia stata introdotta tale ulteriore deroga e se essa sia compatibile con la normativa appena citata.
  In secondo luogo, in merito alla procedura di gara per un operatore di rete radiofonica digitale per la Città del Vaticano, ricorda che si tratta di una vicenda annosa. Chiede se vi siano aggiornamenti in tale materia, oppure se la disposizione rappresenti una modalità di aggirare gli obblighi che hanno appunto condotto all'obbligatorietà della selezione dell'operatore.
  In terzo luogo, anche se la materia non rientra nelle specifiche competenze della Commissione, chiede chiarimenti in merito alla proroga del termine dell'efficacia delle concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali. Chiede come l'ulteriore rinvio al 31 dicembre 2025 si ponga rispetto alla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, con cui il massimo organo della giustizia amministrativa ha di fatto sbarrato la strada in via preventiva a qualsiasi tentativo di rinvio, sancendo che eventuali proroghe legislative del termine per la messa a gara, fissato al 31 dicembre di quest'anno, dovranno considerarsi in contrasto col diritto dell'Unione europea e pertanto immediatamente non applicabili ad opera non solo del giudice ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a considerare da quel momento tamquam non essent le concessioni in essere. Al di là della tecnicalità della mappatura, si chiede in particolare come l'articolo 12, comma 6-sexies del provvedimento in oggetto possa aggirare la sentenza appena menzionata.

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) prenunzia il voto contrario del Partito democratico, precisando che si tratta di un voto politico e che non entrerà nel dettaglio del provvedimento non essendo questa la sede opportuna.
  In particolare, dichiara, non convince nel testo la circostanza che vengano prorogati una serie di adempimenti che il legislatore riteneva indifferibili, ad esempio in tema di transizione ecologica, digitale e sostenibilità ambientale. Cita due disposizioni in particolare, ancor meno convincenti delle altre: la proroga dei servizi connettività acquistati da Consip Spa e le misure in tema di Motorizzazione, in un tempo in cui lo sforzo del Ministero e del Governo dovrebbe essere quello di garantire il rilascio delle patenti. Conclude affermando che la situazione del rilascio delle patenti è analoga a quella dei passaporti, su cui ugualmente occorreva un intervento deciso da parte del Governo.

  Maria Grazia FRIJIA (FDI), relatrice, dichiara che risponderà punto per punto alle osservazioni del collega Grimaldi. Per quanto riguarda la prima domanda, sulla proroga dei veicoli a motore euro 2 impiegati nel TPL, la necessità di tale proroga deriva dalla difficoltà di sostituire un numero elevato di mezzi in tempi ristretti (come riconosciuto anche dal collega nella sua domanda). Ricorda che la CommissionePag. 278 ha audito, in sede di esame dello schema di decreto in materia di servizi pubblici locali attuativo del disegno di legge «concorrenza» le società di trasporto pubblico, le quali hanno rappresentato la situazione particolarmente critica che stanno attraversando, a seguito prima dell'emergenza pandemica e successivamente del caro carburanti.
  Per quanto riguarda la seconda domanda, sull'operatore di rete radiofonica digitale per la Città del Vaticano, la disposizione è direttamente attuativa degli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica Italiana, con la ratifica e l'esecuzione del Trattato del Laterano, del Concordato, delle successive modifiche e degli accordi ad essi complementari e integrativi, tra i quali l'accordo in materia di radiofrequenze concluso mediante scambio di note verbali del 14 e 15 giugno 2010.
  Per quanto riguarda la terza domanda, il tema delle concessioni balneari è oggetto di un'ampia discussione all'interno del Parlamento e delle istituzioni. La Presidenza del Consiglio ha attivato un tavolo per gestire tale materia e cercare di individuare la miglior soluzione possibile nell'interesse del Paese.

  Marco GRIMALDI (AVS) preannunzia il voto contrario della sua forza politica. Precisa infatti che le risposte fornite dalla relatrice non solo non soddisfano, ma danno anche l'idea di quello che non dovrebbe essere il decreto-legge «mille proroghe». Sui veicoli a motore euro 2, spiega, è chiaro che gli enti locali sono in difficoltà, ma la pubblica amministrazione dovrebbe semmai dare l'esempio ai cittadini nell'applicare le norme e nel dare attuazione ai termini perentori. Quanto all'emergenza Covid, afferma che essa ha fatto da detonatore alle disuguaglianze, ma ha al tempo stesso posto in luce l'esigenza di reinvestire sul trasporto pubblico, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici. Sulle concessioni sui beni demaniali marittimi, stigmatizza la scelta della maggioranza di «strizzare l'occhio» per l'ennesima volta a una parte del suo elettorato, così facendo torto all'immagine del Paese e alla sua volontà di gettarsi alle spalle logiche del passato.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 13.05.