CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 220

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 16.35.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea DE BERTOLDI (FdI), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e V Bilancio, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (C. 888).
  Il provvedimento, già approvato con modifiche dal Senato e che si compone ora di 46 articoli, reca disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni. Proroga inoltre i termini per l'esercizio di alcune deleghe legislative.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze.
  Segnala innanzitutto che l'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione, proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali prevista dall'articolo 2 della legge annuale per la concorrenza 2021.
  Inoltre, con specifico riferimento alle concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su tali beni prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega per il Pag. 221riordino e la semplificazione della disciplina delle menzionate concessioni, prevista dall'articolo 4 della legge annuale per la concorrenza 2021.
  Passando alle disposizioni del decreto-legge, evidenzia che l'articolo 1 proroga i termini di autorizzazioni alle assunzioni presso la pubblica amministrazione. I commi 3, 4, lettera c), e 12 si riferiscono in particolare ad assunzioni presso le Agenzie fiscali e il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, il comma 14 del medesimo articolo proroga dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  Ricorda che l'autorizzazione alle assunzioni in oggetto era stata prevista, per l'anno 2022, dall'articolo 1, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 130 del 2022 di riforma della giustizia e del processo tributari, in relazione alle nuove competenze, previste dalla stessa legge n. 130, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
  I commi 7 e 8 dell'articolo 1-bis, prevedono la promozione di alcuni marescialli aiutanti della Guardia di finanza al grado di luogotenente del ruolo ispettori della stessa Guardia di finanza e provvedono alla copertura del relativo onere.
  In particolare si stabilisce che, al fine di potenziare il ruolo degli ispettori della Guardia di finanza, i marescialli aiutanti, non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione straordinaria per titoli, prevista dall'articolo 36, comma 15-duodecies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, siano comunque promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023 se in servizio permanente a tale data e iscritti in ruolo prima degli altri parigrado con la stessa anzianità assoluta.
  L'articolo 3, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta.
  La relazione illustrativa precisa che la proroga si rende necessaria in quanto il modello dichiarativo, che deve recepire le novità conseguenti all'adozione delle misure a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19, è in via di ultimazione e sarà disponibile solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023.
  L'articolo 3, comma 2, proroga per l'anno 2023 il divieto transitorio di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
  Con il comma 3 del medesimo articolo si proroga al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
  L'articolo 3, comma 4, proroga per l'anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT, del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
  L'articolo 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, recante riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione – a regime – dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età si applica a decorrere dal 1° Pag. 222gennaio 2028. Sono conseguentemente prorogate di un anno le norme che dispongono la graduale riduzione del limite massimo di età dei giudici tributari.
  L'articolo 3, comma 7, proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
  L'articolo 3, comma 7-bis, proroga per l'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori – FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 3, comma 8, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
  L'articolo 3, comma 9, estende alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la disciplina di «sterilizzazione» prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020.
  Rammenta che l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 23 del 2020 prevede la non applicabilità di alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale, tra i quali lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, lo scioglimento per perdite di capitale.
  L'articolo 3, comma 10-bis, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 l'estensione della garanzia massima all'80 per cento della quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. La garanzia è prestata a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.
  Evidenzia che, ai fini della menzionata garanzia, le categorie prioritarie sono: le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, che richiedono un mutuo superiore all'80 per cento del valore dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
  L'articolo 3, comma 10-quinquies, sospende, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, i termini stabiliti per l'utilizzo dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall'alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.
  L'articolo 3, comma 10-sexies, differisce, per le regioni Lombardia e Lazio, i termini di pubblicazione e trasmissione dei dati al Dipartimento delle finanze relativi all'addizionale regionale IRPEF.
  In particolare, limitatamente alle aliquote applicabili all'anno di imposta 2023, la norma in esame differisce:

   al 31 marzo 2023 il termine previsto per la pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale IRPEF;

   al 13 maggio 2023 il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale medesima, ai fini della pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

  L'articolo 3, comma 10-octies, proroga dal 16 al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, relative alcuni interventi edilizi.
  Il comma 10-novies del medesimo articolo 3 proroga dal 16 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.Pag. 223
  L'articolo 3, comma 10-decies, reca disposizioni concernenti la conclusione del programma cashback, fissando il termine del 31 luglio 2023 sia per l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie. Si prevede, altresì, uno stanziamento di 700.000 euro per l'anno 2023, destinato alla conclusione del medesimo programma.
  L'articolo 3, comma 10-undecies, estende l'applicabilità delle norme, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle società per azioni e a responsabilità limitata, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.
  Si tratta di misure di semplificazione in materia di convocazione, ricorso ai mezzi di telecomunicazione, modalità di voto e conferimento di deleghe, adottate in ragione dell'emergenza pandemica.
  L'articolo 3-bis modifica la disciplina di alcune misure per la definizione agevolata della pretesa tributaria, introdotte dalla legge n. 197 del 2022, legge di bilancio 2023, al fine di chiarirne l'ambito applicativo con riferimento agli enti territoriali.
  Evidenzia in dettaglio che la lettera a) del comma 1 stabilisce che i provvedimenti con cui gli enti territoriali decidono di applicare la definizione agevolata acquistano efficacia, in deroga alle norme generali relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.
  Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si dà facoltà agli enti territoriali di estendere alcuni istituti deflativi del contenzioso, previsti dalla legge di bilancio 2023, alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.
  La lettera d) del comma 1 amplia il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all'annullamento automatico dei carichi fino a mille euro, cosiddetto saldo e stralcio, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e gli enti di previdenza privati).
  L'articolo 3-quinquies stabilisce, in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, che le somme destinate alla fruizione del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere non utilizzate sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari a 30 milioni di euro.
  Tali somme sono quindi riassegnate, per l'anno 2023, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo per il finanziamento di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.
  L'articolo 4, comma 8-quater, estende alle attività svolte in regime di impresa dai policlinici universitari non costituiti in azienda, il credito d'imposta per attività di ricerca concesso per il 2023, originariamente limitato alla attività non svolte in regime d'impresa. Si conferma che la concessione di tale beneficio è subordinata alla specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato.
  L'articolo 10, comma 9, differisce il termine per i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
  In particolare il comma 9 stabilisce che i versamenti sopra indicati, scaduti entro il 21 dicembre 2020 o nelle annualità 2018 e 2019, sono posticipati come segue:

   un importo pari al 50 per cento delle somme dovute dovrà essere versato entro il 30 giugno 2023;

   il restante 50 per cento dell'importo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023.

  Il comma 10 prevede che il posticipo dei versamenti non comporta l'applicazione di sanzioni o interessi e detta modalità per Pag. 224l'eventuale rateizzazione dei predetti importi.
  L'articolo 10-ter prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità, che utilizzano manufatti amovibili, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia.
  L'articolo 10-quater istituisce un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali.
  Proroga inoltre dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive espressamente previste.
  Proroga altresì alla medesima data del 31 dicembre 2025 il termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale.
  Precisa infine che le concessioni in essere continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.
  L'articolo 12, comma 1-bis, posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine per l'effettuazione di investimenti in «altri beni strumentali» nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati) per i quali spetta un credito d'imposta al 6 per cento.
  Il credito d'imposta è subordinato alla condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine del bene risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  L'articolo 12, comma 1-ter, posticipa dal 30 settembre al 30 novembre 2023 il termine per l'effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati per i quali spetta un credito d'imposta in misura compresa tra il 40 e il 10 per cento, a seconda dell'importo dell'investimento.
  Il credito d'imposta è subordinato alla condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine del bene risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  L'articolo 12, comma 6-sexies, proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.
  L'articolo 15, comma 1-quinquies, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022.
  La norma introduce altresì un termine (16 marzo 2023) entro il quale i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate una comunicazione sull'importo del credito maturato nel 2022.
  L'articolo 15, comma 1-septies, estende al triennio 2023-2025 la possibilità di incrementare del 20 per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Il comma 1-octies provvede alla copertura finanziaria dell'intervento.
  L'articolo 15-bis reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra, confermando per l'anno 2023 le riduzioni di accisa in favore dei birrifici con produzione annua non superiore a 60.000 ettolitri (comma 1).
  In particolare il comma 1, lettera a), conferma anche per l'anno 2023 la riduzione al 50 per cento dell'aliquota dell'accisa, originariamente prevista per il solo anno 2022, per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
  Il comma 1, lettera b), conferma anche per l'anno 2023 la riduzione del 30 o del 20 per cento (a seconda della quantità prodotta) dell'aliquota dell'accisa, originariamente prevista per il solo anno 2022, per i Pag. 225piccoli birrifici, con produzione annua compresa tra 10.000 e 60.000 ettolitri.
  Il comma 2 riduce da 2,99 a 2,97 euro per ettolitro e per grado-Plato la misura generale dell'accisa sulla birra per l'anno 2023.
  Il comma 3 reca disposizioni attuative del comma 1.
  Il comma 4 riconosce il rimborso della maggiore accisa versata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  I commi 5 e 6 recano disposizioni finanziarie.
  L'articolo 16, comma 1, lettera a), differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, e di lavoro sportivo recate dal decreto legislativo n. 36 del 2021, tra le quali sono comprese quelle relative al trattamento fiscale di emolumenti e indennità nell'area del dilettantismo sportivo.
  La lettera a-bis) del medesimo comma 1 disciplina il profilo transitorio del trattamento tributario dei compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo.
  L'articolo 16, comma 3, proroga al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Comitato gestione fondi speciali e del Collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo. Rammenta in proposito che il mandato dell'attuale dirigenza è scaduto il 31 dicembre 2021 ed è stato prorogato al 31 dicembre 2022 con il decreto-legge n. 228 del 2021.
  L'articolo 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.
  Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO dichiara di non avere ulteriori considerazioni da svolgere rispetto a quanto già illustrato dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.40.