CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 febbraio 2023
65.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 202

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 16.25.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che le Commissioni di merito, I e V, hanno chiesto di ricevere il parere sul provvedimento in titolo entro la seduta odierna.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, fa presente che la Commissione svolge oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite I e V, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 888 Governo).
  Osserva che il testo risultante dall'esame presso il Senato presenta un contenuto ampio, per la cui illustrazione si rinvia alla documentazione degli uffici. La presente relazione si sofferma sulle disposizioni di interesse della Commissione Giustizia.
  L'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione fissa al 31 maggio 2023 la delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, conferita dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021 (n. 127 del 2022).Pag. 203
  Per quanto attiene al contenuto del decreto-legge in esame, viene in rilievo l'articolo 8, che reca specificatamente proroghe di termini in materia di giustizia.
  Più in particolare, l'articolo proroga al 31 dicembre 2023: la facoltà di svolgere, in deroga alla disciplina generale, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna e di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario. La prima proroga viene rinnovata dal 2013 (comma 1); la seconda dal 2019, nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia (comma 2); la possibilità di avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per gli uffici giudiziari per attività di custodia, telefonia e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi da concludere con le amministrazioni locali. La proroga riguarda un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2015 e più volte prorogato. Il provvedimento inoltre prevede che, anche per l'anno 2023, così come avvenuto dal 2018, gli uffici giudiziari possano avvalersi, previa l'autorizzazione del Ministero della giustizia, del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l'ANCI, nei limiti di spesa già previsti (comma 3); il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa. La proroga riguarda un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2019 e più volte prorogato (comma 4); il blocco per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. La proroga riguarda un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2021 (comma 4-bis).
  Segnala che, con riferimento all'esercizio della professione forense, viene da un lato prorogata di un ulteriore anno (e dunque fino al 2 febbraio 2024) la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012 e, dall'altro, differisce di un ulteriore anno l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024 anziché dalla sessione 2023. Si tratta di un ulteriore differimento del termine per l'acquisizione di efficacia della riforma, originariamente fissato dal legislatore decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (comma 4-ter).
  L'articolo 8, commi da 5 a 7, proroga ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine, fissato originariamente nel 2016, per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria del 2011, dettando le relative norme di coordinamento e di copertura finanziaria. Con specifico riguardo alla sezione distaccata di Ischia, la proroga al 31 dicembre 2023 era già stata disposta con l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.
  Per quanto attiene alla giustizia civile, l'articolo 8, comma 8 prevede che continuano ad applicarsi rispettivamente alle udienze (è stato soppresso il riferimento presente nel testo attualmente vigente alle camere di consiglio) da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023 le disposizioni emergenziali sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. La norma fa salva la disciplina transitoria dettata dall'articolo 35 della c.d. riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149 del 2022).
  Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, contenutePag. 204 nel comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto «Sostegni-bis»). La proroga retroagisce al 1° gennaio 2023;
  Il comma 8-ter differisce al 1° gennaio 2025 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate. La proroga in esame è accompagnata da una specifica copertura finanziaria (comma 8-quater).
  Il comma 9 proroga fino al 31 maggio 2023 (28 febbraio 2023 nel testo vigente del decreto-legge) l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia.
  Il comma 9-bis prevede che le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022) in materia di ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023 (anziché successivamente al 28 febbraio 2023);
  Il comma 10 prevede la proroga fino al 31 marzo 2025 dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, nonché dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 255 del decreto-legge n. 34 del 2020 concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato e digitalizzazione del processo penale. Si rammenta che i contratti di cui al citato comma 925 erano già prorogati al 31 dicembre 2022. Tale proroga viene motivata con esigenze di rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e di garanzia della funzionalità degli uffici giudiziari.
  Il comma 10-bis proroga il termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'Area II-F1 e ne incrementa il numero di unità di personale assumibile (da 1.200 a 1.251 unità), definendone le relative coperture (comma 11).
  Il comma 11 consente, inoltre al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 – in deroga al termine ordinario di due anni – le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, già inserite nei piani assunzionali per il triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia.
  I commi da 11-ter a 11-quinquies, incrementa la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, e proroga anche i termini per l'esercizio delle azioni processuali.
  Tra le altre misure previste dal decreto-legge che investono profili di interesse della Commissione Giustizia segnala l'articolo 2-bis, commi 7 e 8, con riguardo al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria bandito con decreto 24 giugno 2021, riducono a otto mesi dalla data dell'inizio la durata del corso di formazione e di tirocinio e autorizzano l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante lo scorrimento delle graduatorie già approvate.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 3, comma 6, proroga di un anno i termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 130 del 2022, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2027, (la cessazione dal servizio dei giudici e dei magistrati tributari a 70 anni diviene a regime dal 1° gennaio 2028) i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico: il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell'anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantatreesimoPag. 205 anno di età nel corso dell'anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell'anno 2026; il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell'anno 2027.
  L'articolo 6, comma 8-bis, concerne la proroga al 31 dicembre 2023 dell'ambito di applicazione di alcune norme relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).
  Segnala infine che l'articolo 14, comma 1, proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.
  Ancora, l'articolo 21, comma 2, proroga di un anno (dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio – anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) – può richiedere che i direttori dell'AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'AISI (l'Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a svolgere colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Tale facoltà introdotta in via transitoria fino al 31 gennaio 2016 è stata costantemente prorogata.
  Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come il MoVimento 5 Stelle sia contrario al provvedimento nel suo complesso, i cui contenuti non condivide.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, osserva che sebbene presso l'altro ramo del Parlamento siano stati accolti alcuni emendamenti del suo gruppo – in particolare quello relativo alla proroga delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, che consentirà quindi l'assunzione di questi profili necessari agli uffici giudiziari, e quello relativo alla proroga della modalità di iscrizione per il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori – non è stato tuttavia recepito l'emendamento più importante, che raccogliendo l'accorato appello del mondo dell'avvocatura e di tutti gli addetti ai lavori, chiedeva di ripristinare al 30 giugno prossimo la data di entrata in vigore della riforma del processo civile che la legge di bilancio per il 2023 aveva anticipato.
  Ritiene che tale istanza fosse valida in quanto molte questioni interpretative non sono state ancora risolte e sarebbe stato necessario disporre del tempo necessario per sciogliere, anche con il contributo del dibattito dottrinale, i nodi irrisolti.
  Osserva quindi come la maggioranza, nel tentativo di accelerare, otterrà invece il risultato di rallentare ulteriormente la durata dei processi civili, in particolare dei procedimenti di primo grado, il cui rito viene interamente riscritto.
  A suo avviso, infatti, ci sarà chi per prudenza non intraprenderà questo tipo di procedimenti e chi invece, si imbatterà in questioni interpretative la cui conseguenza sarà quella di incrementare ulteriormente i procedimenti per dirimere i contenziosi.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.30.

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ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 20 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 16.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».
Atto n. 22.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca «disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea “EPPO”».
  Preliminarmente, è da evidenziare che il citato decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 (art. 4, l. n. 117 del 2019), emanando le norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del citato regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017. In particolare, armonizzando il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo «EPPO», il citato decreto legislativo n. 9 del 2021 riguarda le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedimentali della cooperazione.
  Il provvedimento in esame è stato adottato in attuazione della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo conferita, in via generale, per i 24 mesi successivi all'emanazione di decreti legislativi adottati in attuazione di deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea.
  Ricorda che il Regolamento UE/1939/2017, entrato in vigore il 20 novembre 2017, ha previsto l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»). L'EPPO ha sede in Lussemburgo ed è competente a indagare e a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 – cosiddetta Direttiva PIF), anche se commessi in forma associata, e quelli indissolubilmente connessi. La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato. Il livello centrale è composto dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti, dai Procuratori europei (PE) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, segnala che esso si compone di soli due articoli, essendo l'intervento correttivo motivato – come viene esplicitato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – «dalla necessità di far fronte ad una problematica di assai circoscritto rilievo». In particolare, sempre secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, esso è finalizzato, da un lato, a garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e, per altro verso, di evitare che i procuratori della Repubblica continuino a rispondere della custodia di documentazione afferente l'attività di intercettazione di pertinenza della Procura europea,
  Pertanto, si è ritenuto necessario provvedere alla creazione di un «archivio riservato »,Pag. 207 distinto da quelli già previsti dall'ordinamento vigente.
  L'articolo 1 del provvedimento in esame introduce quindi un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo n. 9 del 2021, concernente la conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea.
  In particolare, al comma 1, si prevede che i verbali e le registrazioni delle intercettazioni eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la sua competenza, nonché ogni altro atto ad esse relativo, vengano conservati in un apposito archivio tenuto «sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del Procuratore europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale sostituto del procuratore europeo dal Collegio della Procura europea».
  A tal proposito, si segnala che – come esplicitato nella relazione illustrativa – in tale archivio dovranno confluire sia i materiali relativi ad intercettazioni disposte dall'EPPO, sia quelli concernenti intercettazioni disposte in fascicoli di indagine gestiti dalle procure nazionali e, in seguito, per le più varie ragioni, trasferite all'EPPO.
  L'archivio, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, dovrà essere costituito dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, sentito il procuratore capo europeo, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame e avrà sede presso la procura della Repubblica di Roma. Inoltre, si prevede la possibilità, ove necessario, di istituire con le stesse modalità, ulteriori archivi su base territoriale nelle sedi dei procuratori europei delegati individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021.
  Infine, l'articolo 2 dello schema di decreto reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 62 del 15 febbraio 2023, a pagina 21, prima colonna, seconda riga, sostituire le parole da: «Al comma 1,» fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti:

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'indagata sia stata già dichiarata recidiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale, o sia stata dichiarata delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102, 103 o 105 del codice penale»;

  Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza sono sempre valutate le eventuali dichiarazioni di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo o quarto comma, del codice penale o di abitualità e professionalità di cui agli articoli 102, 103 e 105 del codice penale».

1.1. Varchi, Vinci, Dondi, Palombi, Pellicini, Polo, Pulciani.