CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2023
63.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite I e V sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  Fa presente che al Senato il provvedimento è stato oggetto di diverse modifiche che hanno interessato anche il disegno di legge di conversione. Le disposizioni che saranno sommariamente illustrate sono quelle di interesse della VII Commissione, raggruppate per materia.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

  L'articolo 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali in corso che il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono stati autorizzati a bandire dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge n. 1 del 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale.
  L'articolo 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.
  L'articolo 5, comma 2, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.Pag. 44
  L'articolo 5, comma 3, proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.
  L'articolo 5, comma 4, estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.
  L'articolo 5, come modificato in sede di conversione dal Senato, al comma 5:

   proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido;

   include anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy fra quelli per i quali il termine di adeguamento alla normativa antincendio sia già fissato al 31 dicembre 2024.

  L'articolo 5, comma 5-bis, introdotto in sede di conversione dal Senato, dispone anche per il 2023 (laddove nel testo originario si prevedeva per il 2021) l'assegnazione di una quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a 1,5 milioni di euro, al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attivazione del sistema informativo nazionale, coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
  L'articolo 5, comma 5-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, è volto a uniformare la durata in carica dei componenti elettivi (più volte prorogata) e non elettivi (invece, regolarmente rinnovati) dell'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione, fra i quali si è venuto a creare un disallineamento nella durata del mandato, stabilendola per tutti sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 233 del 1999
  L'articolo 5, comma 6, dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite, da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall'altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
  L'articolo 5, comma 7, reca una norma di proroga, per l'anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell'applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione; tale disciplina transitoria è stata posta, per il triennio 2020-2022, per la generalità delle pubbliche amministrazioni ed è stata integrata, con riferimento al profilo professionale suddetto, da una norma specifica, relativa a soggetti già svolgenti le funzioni superiori, ovvero al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.
  L'articolo 5, comma 8, proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.
  L'articolo 5, comma 9, proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, con riferimento alle istituzioniPag. 45 scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
  L'articolo 5, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.
  L'articolo 5, comma 11, ripropone e proroga all'anno scolastico 2022/2023, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione, la previsione di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 22 del 2020. Si tratta, invero, di una proroga «selettiva» e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanzia nella proroga anche al nuovo anno scolastico della sola deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.
  L'articolo 5, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, nel novellare l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2019, fissa al 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato (il testo vigente reca il termine «reclutamento») di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025.
  L'articolo 5, comma 11-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, proroga per l'anno 2023 il contributo di 250.000 euro di cui essa beneficia ai sensi dell'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge n. 208 del 2015, nell'ambito di un elenco di stanziamenti a favore degli italiani nel mondo.
  L'articolo 5, comma 11-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente, anche nell'anno scolastico 2023/2024, di assumere a tempo determinato, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Si conferma da un lato la vigente previsione secondo cui le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. Dall'altro, si aggiunge la nuova disposizione che fa salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla predetta procedura straordinaria e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso ordinario per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno da bandire con frequenza annuale e da espletare secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 36 del 2022.
  I commi da 11-quinquies a 11-novies dell'articolo 5 – inseriti nel corso dell'esame al Senato – estendono fino all'anno scolastico 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per Pag. 46titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con il decreto direttoriale del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, tali disposizioni prevedono lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, al quale sono ammessi i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. In particolare, le immissioni in ruolo devono essere effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017 fino al suo esaurimento.
  L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022).
  L'articolo 6, comma 2, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.
  L'articolo 6, comma 3, estende dall'anno accademico 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette «143».
  L'articolo 6, comma 4, alla lettera a), come modificata nel corso dell'esame al Senato, proroga (dall'anno accademico 2023/2024) all'anno accademico 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2023/2024) all'anno accademico 2024/2025 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.
  L'articolo 6, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica all'esito dei percorsi formativi in vigore prima della riforma operata con la legge n. 508 del 1999, sono riconosciuti come equipollenti – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello.
  L'articolo 6, comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'anno accademico 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.
  Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non Pag. 47statali; nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in base all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), della disposizione recata dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  L'articolo 6, comma 5-bis, inserito durante l'esame al Senato, proroga al 31 gennaio 2025 il termine disposto dalle norme transitorie previste dalla normativa vigente ai fini del conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni.
  L'articolo 6, comma 7, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.
  L'articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.
  L'articolo 6, comma 8-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023.
  L'articolo 6, comma 8-quater – inserito al Senato – proroga, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca – di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 –, al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.
  L'articolo 6, comma 8-quinquies, introdotto in sede di conversione dal Senato, differisce dal 31 dicembre 2021 (decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, il 29 gennaio 2011) al 31 dicembre 2025 (quattordicesimo anno successivo alla medesima entrata in vigore) il termine ultimo per attivare il procedimento di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università procedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
  L'articolo 6, comma 8-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga la durata dell'abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari da 10 a 11 anni.

CULTURA E SPETTACOLO

  L'articolo 1, comma 6 del disegno di legge di conversione – inserito al Senato – proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della legge in materia di spettacolo, n. 106 del 2022, il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore,Pag. 48 nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.
  L'articolo 1, comma 18, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino al 15 per cento del totale, anziché fino al 10 per cento.
  L'articolo 1, comma 18-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Ministero della cultura ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrate nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.
  L'articolo 1, comma 18-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. Il conferimento di tali incarichi ha luogo entro il limite di spesa di euro 15.751.500.
  L'articolo 5, comma 5-quater, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.
  L'articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.
  L'articolo 7, comma 2, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.
  L'articolo 7, comma 3, lettera a) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) introduce una Pag. 49specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  L'articolo 7, comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2026 (nell'originaria previsione del Governo la proroga era disposta fino al 31 dicembre 2023) il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 6 aprile 2009 (il testo iniziale del decreto-legge confermava il riferimento, previsto a legislazione vigente, agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016), limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
  L'articolo 7, comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, alla lettera a), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto, autorizzando per il 2023 la spesa di 900.000 euro. In precedenza, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, il limite massimo di spesa, pari a 900.000 euro lordi, è stato previsto a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La lettera b) estende anche al 2023 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto. Precedentemente, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è stato previsto che agli oneri derivanti da tale integrazione, sempre entro il predetto limite complessivo di 150.000 euro, si provvedesse a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Il comma 7 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  L'articolo 7, comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende dal 2022 al 2023 le modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo), sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti (lettera a)). La lettera b) estende dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rendicontare l'attività svolta nel 2022 (attualmente l'anno di riferimento per la rendicontazione è il 2021), dando conto in particolare dell'attività realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.
  L'articolo 7, per mezzo dei commi 7-ter e 7-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali di 600.000 euro per il 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 502024, 2025 e 2026, al fine di finanziare le attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.
  L'articolo 7, comma 7-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica.
  L'articolo 7, comma 7-sexies, introdotto in sede di conversione dal Senato, opera tre interventi sulla disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo: ne differisce il termine ultimo di applicazione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023; amplia la finestra oraria di svolgimento, che passa dalle ore 8.00-23.00 alle ore 8.00-1.00, entro cui si può beneficiare del regime semplificato; estende l'ambito di applicazione di tale disciplina anche alle proiezioni cinematografiche.
  L'articolo 7, comma 7-septies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 gennaio 2022 (relative alla danza, al circo e allo spettacolo dal vivo, al teatro e alla musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023.
  L'articolo 7, comma 7-octies, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga (dal 30 settembre 2023) al 30 settembre 2024 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 – di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge n. 160 del 2019 – limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni nonché il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).

EDITORIA

  L'articolo 12, comma 2 posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente.
  L'articolo 12, comma 5-bis prevede l'applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Il limite di spesa è pari a 2 milioni.
  L'articolo 17 reca proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1). Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5, modificati al Senato). Prevede, per questo riguardo, l'istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale; ed autorizza le amministrazioni pubbliche ad acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. A tal fine stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti nonché, su richiesta espressa, per gli organi costituzionali. Dispone inoltre sulla formazione del predetto elenco delle agenzie. Autorizza, infine, lo svolgimento di procedure di acquisto mediante le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per talune tipologie di servizi.
  L'articolo 17-bis dispone l'applicazione per un biennio venturo di contribuzione di alcune misure agevolative per imprese editrici di quotidiani e periodici. Si tratta dell'applicazione di uno specifico criterio per l'accesso ai contributi per l'editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25 per cento di quelle distribuite per le Pag. 51testate locali, al 15 per cento per le testate) e di una specifica modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (ossia la possibilità di parificare il contributo a quello del 2019) nonché della facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall'incasso del contributo pubblico. In caso di insufficienza delle risorse, si prevede l'applicazione di un criterio di riparto proporzionale.

SPORT

  L'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge n. 86 del 2019 (recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»), limitatamente a quelli che non siano già scaduti. Si tratta, in particolare, delle deleghe integrative/correttive conferite: dall'articolo 6, comma 3 (in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive ed accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); dall'articolo 7, comma 4 (riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); dall'articolo 8, comma 4 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi); dall'articolo 9, comma 3 (in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Il termine di esercizio è prorogato di due mesi.
  L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 40 del 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, prorogando al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale le regioni devono adeguarsi alla nuova normativa di cui al predetto decreto legislativo e al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale devono adeguarsi alla stessa i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.