CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2023
63.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 25

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene, in videoconferenza, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 10.10.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.
C. 536 Dori.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che per tale provvedimento è intervenuta nella giornata di ieri la deliberazione ai sensi dell'articolo 107, comma 1, R.C., che ha fissato in 15 giorni il termine per riferire all'Assemblea e che il medesimo provvedimento figura nel programma dei lavori di marzo. La riunione congiunta degli Uffici di presidenza, già convocata al termine della presente seduta, ne definirà pertanto il prosieguo dell'esame.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice per la II Commissione, anche a nome degli altri relatori, ricorda preliminarmente che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nella XVII legislatura, di un prolungato dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la legge 29 maggio 2017, n. 71, che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del solo fenomeno del cyberbullismo, come ivi definito. Tale legge ha privilegiato gli interventi di carattere socio-educativo e formativo, assegnando un ruolo centrale al mondo della scuola, omettendo qualsivoglia intervento di natura penale, preferendo azioni a carattere preventivo e garantendo attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, a prescindere dal fatto che siano le vittime o i responsabili degli illeciti.
  Rammenta che nella legislatura successiva, la scorsa, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge Dori C. 1524-A, volta a prevenire e contrastare Pag. 26gli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, il cui iter non è stato però concluso dal Senato a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Il provvedimento di cui oggi avviamo l'esame ripropone l'identico testo approvato dalla Camera nella XVIII legislatura. Ciò ha consentito di attivare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 107, comma 1, del regolamento.
  Osserva che il provvedimento consta di 9 articoli. L'articolo 1 prende le mosse dalla considerazione – esplicitata nella relazione illustrativa – secondo cui «sotto il profilo penalistico, non esiste attualmente una disposizione normativa idonea a comprendere e, conseguentemente, a sanzionare tutte le forme di bullismo penalmente rilevanti».
  Pertanto, si interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale. In particolare, la modifica apportata al primo comma dell'articolo 612-bis aggiunge ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia – che attualmente possono cagionare «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerare «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del partner, oppure costringere la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» – anche la condizione di emarginazione della vittima medesima.
  Non si interviene sui limiti di pena della norma vigente – come novellata dalla legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) – che prevede la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, né si interviene sull'aggravante del secondo comma del medesimo articolo 612-bis (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti persecutori sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, o ancora quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
  Invece, intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-bis, la proposta di legge aggiunge all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore, di donna in gravidanza e di disabile, ovvero commesso con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà.
  L'articolo 1 in esame, infine, inserisce un nuovo comma nel citato l'articolo 612-bis per prevedere, in caso di condanna per il reato, aggravato dall'uso di strumenti informatici o telematici, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici utilizzati.
  Non viene invece modificato l'ultimo comma dell'articolo 612-bis: conseguentemente, anche per le condotte reiterate di minaccia o molestia che provocano emarginazione, il delitto è punito a querela della persona offesa (il termine per la proposizione della querela è di sei mesi; la remissione della querela può essere soltanto processuale; la querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
  L'articolo 2 modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale per l'inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla formulazione vigente la proposta di legge: qualifica espressamente il reato come «proprio» del genitore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o di chiunque ne eserciti le funzioni; innalza la pena, prevedendo un'ammenda da 100 a 1.000 euro (in luogo dell'attuale ammenda fino a 30 euro); elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'obbligo scolastico.
  L'articolo 3 interviene su numerose disposizioni della legge n. 71 del 2017, in primo luogo per estenderne, all'articolo 1, il campo d'applicazione anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Inoltre, interviene sull'articolo 3, che disciplina il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, chiamato fra le altre cose a redigere il Piano di azione integrato per il contrasto del cyberbullismo. Oltre ad ampliare l'ambito di competenza anche al fenomeno del bullismo, la Pag. 27riforma integra la composizione del tavolo prevedendo la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e attribuisce il coordinamento dei lavori del tavolo – e il conseguente obbligo di presentazione alle Camere di una relazione sugli esiti delle attività svolte – al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (e non più al Ministero dell'istruzione, ora dell'istruzione e del merito). Al fine di garantire continuità ai lavori del tavolo, la riforma ne prevede la convocazione con cadenza semestrale.
  Viene inoltre modificato l'articolo 4 della medesima legge n. 71, relativo alle linee di orientamento che il Ministero dell'istruzione deve emanare, estendendo anche in questo caso il campo d'applicazione di questo strumento alla previsione di procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo. Si stabilisce inoltre che le linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite nel regolamento di ogni istituto scolastico.
  Ancora, si introduce il nuovo articolo 4-bis al fine di prevedere che le regioni possano adottare iniziative volte a fornire – anche attraverso convenzione con gli uffici scolastici regionali – alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta, un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Il servizio suddetto è finalizzato a favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi e a prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.
  Infine, interviene sull'articolo 5, che attualmente impone al dirigente scolastico, in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico che non costituiscano reato, di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. La modifica prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, a fronte di tali episodi, o di episodi di bullismo, il dirigente scolastico debba anzitutto attenersi alle linee di orientamento ministeriali, quindi informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e disporre iniziative di carattere educativo anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe. Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate, o comunque quando le iniziative educative non appaiano sufficienti, il dirigente potrà coinvolgere i servizi sociali e sanitari per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di «accompagnamento rieducativo» degli autori degli atti, oppure attivare le autorità competenti per l'adozione delle misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni.
  Con una disposizione di chiusura, l'articolo 3 prevede, in fine, che ogniqualvolta nella legge n. 71 del 2017 si rinvenga la locuzione «fenomeno del cyberbullismo», essa debba essere sostituita dalla locuzione «fenomeni di bullismo e cyberbullismo».
  L'articolo 4 della proposta di legge modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (regio decreto-legge n. 1404 del 1934, convertito, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, cd. legge minorile). Si rammenta, peraltro, che il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cd. «riforma Cartabia») ha previsto tale tribunale sia sostituito, a decorrere dal 17 ottobre 2024, dal tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
  In particolare, l'articolo 4 della proposta in esame, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del citato regio decreto, modifica la disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. In proposito, si rammenta che a differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 25 non è prevista un'età minima, e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo.
  In primo luogo, la novella interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'«irregolarità per condotta e per carattere» del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di Pag. 28gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui.
  Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione, quali ad esempio la scuola, o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari). Con la modifica introdotta dal provvedimento, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni (nuovo comma 1 dell'articolo 25 della legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale.
  Ricorda che nell'ordinamento vigente il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. La novità introdotta dalla proposta di legge consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento.
  La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali con il coinvolgimento ove possibile dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale. Il progetto può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
  Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto, e comunque con cadenza annuale, il tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minorenne, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse alternative: conclusione del procedimento; continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; affidamento del minore ai servizi sociali; collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come extrema ratio, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.
  La riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodicenne, se capace di discernimento), dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Come già previsto nelle disposizioni vigenti, è consentita inoltre l'assistenza del difensore.
  Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4 della proposta di legge modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.
  Precisa che, in particolare vengono modificati: l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali («misura di cui all'articolo 25, n. 1»), anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dalla possibilità alternativa del tribunale di disporre l'affidamento stesso oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25; l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'articolo 25, comma 4, n. 3); l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al Pag. 29tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo; l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.
  Inoltre, l'articolo 4 in esame prevede la possibilità di consentire anche nel quadriennio (2021-2024) la sperimentazione degli interventi di cui al comma 250 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) estendendo gli interventi contemplati da tale disposizione fino al compimento del venticinquesimo anno di età nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi sia di altri soggetti che versino nelle condizioni previste dal citato comma 250. A tal fine sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Si evidenzia che tale norma di copertura andrà ovviamente aggiornata.
  L'articolo 5 del provvedimento prevede un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007. In particolare, per l'adeguamento del citato statuto, la proposta di legge in esame individua i seguenti principi: prevedere che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; prevedere che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati; prevedere che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni.
  L'articolo 6 del testo in esame prevede interventi del Ministero dell'istruzione, volti a predisporre strumenti di monitoraggio del fenomeno del bullismo ed a sviluppare le competenze dei docenti che tali fenomeni devono fronteggiare, individuando le relative coperture finanziarie.
  In particolare, si prevede che il citato Ministero debba mettere a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e monitoraggio – nel limite di una maggiore spesa pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 – 2022 – al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Al fine di prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico sono erogati moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente (anche in questo caso, da realizzare nel limite di una maggiore spesa pari a 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020-2022). Si evidenzia che tale norma di copertura andrà ovviamente aggiornata.
  L'articolo 7 della proposta di legge prevede che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia sia assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore. Tale servizio è chiamato a: fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze; nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.
  Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, Pag. 30si prevede inoltre una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.
  L'articolo 8 prevede che l'ISTAT, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri lo svolgimento di una rilevazione – con cadenza triennale – sugli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio
  L'articolo 9, in fine, reca infine la clausola di invarianza finanziaria per tutte le previsioni per le quali non sia prevista una specifica copertura.

  Simonetta MATONE (LEGA), relatrice per la XII Commissione, nel rimandare a quanto già osservato dalla collega, onorevole Dondi, in relazione al contenuto specifico dell'articolato, si sofferma sulla rilevanza dell'argomento oggetto della proposta di legge in esame. Evidenzia come il bullismo sia un fenomeno non nuovo, che c'è sempre stato, che ha afflitto la vita di molti ragazzi, e che è stato spesso e volentieri sottovalutato dai soggetti teoricamente deputati a vigilare su di esso. Sottolinea come, tuttavia, negli ultimi anni la natura del fenomeno sia evoluta in senso peggiorativo, sotto almeno tre punti di vista: in primo luogo, la sua estensione alla componente femminile, che fino a qualche anno fa si riteneva meno interessata dal fenomeno, quanto meno nelle sue manifestazioni più fisicamente violente; in secondo luogo, un certo incrudelirsi delle pratiche messe in atto dai bulli; in terzo luogo, l'esplodere del bullismo nella sua variante cibernetica, con la tecnologia che diventa una vera e propria arma in mano a soggetti, i bulli, che la utilizzano con sorprendente disinvoltura, forse sentendosi deresponsabilizzati per il fatto di agire in un contesto privo di contatto fisico. Paradossalmente, e questo è a suo avviso un fatto assai grave, le vittime di questi episodi hanno vissuto la pandemia, ovvero un periodo di forzata astensione dalla frequentazione dell'ambiente scolastico, con una sensazione di sollievo.
  In questo nuovo contesto, osserva come sia necessario un cambio di prospettiva, e la proposta di legge in esame costituisce un ottimo punto di partenza in questo senso. Essa introduce notevoli miglioramenti al quadro vigente sotto molteplici aspetti. In primo luogo, cita l'inserimento, nella definizione dell'atto persecutorio, del concetto di emarginazione della vittima, come conseguenza della condotta. Si può discutere se siano necessari o meno altri elementi di specificazione della condotta, ma questo comunque a suo avviso costituirà un prezioso strumento nelle mani della magistratura per la qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sua indagine. Considera con molto favore anche l'inserimento della confisca obbligatoria dello strumento tecnologico utilizzato per commettere il reato, cosa che non potrà che costituire un notevole deterrente. Giudica assai positivo anche il rafforzamento delle ammende previste per l'inosservanza dell'obbligo scolastico, evidenziando come tale fenomeno sia molto più diffuso di quanto non si pensi, specie in alcune comunità particolarmente depauperate dal punto di vista culturale. Considera inoltre con favore anche lo spostamento presso il Dipartimento per le politiche della famiglia del coordinamento del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.
  Ancora, giudica particolarmente opportuna la proposta di legge in esame sotto due profili. Il primo è la valorizzazione delle misure coercitive di intervento non penale, colpevolmente tralasciate negli anni passati. Evidenzia come oggi, al contrario che in passato, le procure per i minorenni, ovvero gli unici soggetti dotati del potere di intervento diretto, sono tutte dotate di un ufficio apposito per gli interventi civili, e sono quindi strutturalmente in grado di assorbire le segnalazioni che proverranno dal territorio e che è opportuno sia consentito che provengano da chiunque. Il secondo punto su cui a suo avviso la proposta di legge è particolarmente efficace è il coinvolgimento delle famiglie: spesso i genitori sono tenuti all'oscuro dell'accaduto, per vergogna, dai propri figli vittime di bullismo, e questo è assai grave perché Pag. 31priva i soggetti colpiti della prima e più efficace rete di protezione.
  Conclude notando come l'unico aspetto problematico del provvedimento in esame sia il rischio di gravare di nuovi ed insostenibili compiti i servizi sociali una realtà già oggi in seria difficoltà nell'espletazione delle loro funzioni, per mancanza degli adeguati mezzi. Questo rende ancora più urgente un loro potenziamento.

  Paolo CIANI (PD-IDP), relatore per la XII Commissione, nel rimandare anch'egli all'intervento della collega, onorevole Dondi, per quanto riguarda il contenuto specifico dell'articolato, ringrazia i presentatori, onorevoli Dori e D'Orso, per essersi fatti carico di presentare il testo in esame anche nella presente legislatura. Ricorda infatti che le tematiche collegate al fenomeno del bullismo sono state oggetto, già nelle precedenti legislature XVII e XVIII, di un dibattito tra Senato e Camera dei deputati, all'esito del quale è stata approvata la legge n. 71 del 2017 che individua strumenti di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, definito come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. La citata legge ha introdotto una serie di misure per prevenire e reprimere il bullismo online e ha istituito la figura del «responsabile della prevenzione e del contrasto del bullismo e del cyberbullismo» nelle scuole italiane con un approccio che ha privilegiato la mediazione, la sensibilizzazione e l'educazione prevedendo il coinvolgimento di genitori ed educatori. La legge ha inoltre stabilito sanzioni penali per coloro che commettono atti di cyberbullismo, al fine di proteggere le vittime e garantire un ambiente online sicuro.
  Evidenzia che il fenomeno del bullismo rappresenta una grave forma di violenza che interessa in modo particolare i giovani. In molti casi, infatti, le vittime di questa forma di aggressione sono i minori che frequentano le scuole o che sono coinvolti in attività di gruppo. Più in particolare, osserva come il bullismo possa essere definito come un comportamento intenzionale e aggressivo che si verifica ripetutamente contro una o più vittime con le quali vi è un reale o percepito squilibrio di potere. Normalmente le vittime si sentono totalmente vulnerabili ed incapaci di difendersi autonomamente. L'aggressione può essere fisica nei confronti di persone o beni di proprietà, oppure verbale, sia diretta che indiretta: tra le forme di aggressione verbale diretta ci sono gli insulti e le minacce, tra quelle indirette c'è la diffusione di voci finalizzate al danneggiamento della reputazione altrui e l'esclusione da un gruppo.
  Fa presente che, secondo dati prodotti dalla Organizzazione mondiale della sanità, il bullismo colpisce circa il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo. In Italia, il 25 per cento dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni ha subito atti di bullismo almeno una volta nella vita, secondo l'indagine Doxa Kids for Save the Children 2021. Per quanto riguarda in particolare il cyberbullismo, secondo l'indagine Eu Kids Online, il 12 per cento dei ragazzi italiani ha subito episodi di bullismo online nel 2020; secondo una ricerca condotta dal Censis nel 2021, invece, in Italia il 21,4 per cento dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni ha subito atti di bullismo in ambito scolastico nell'ultimo anno. Dagli studi emerge che i social network sono il principale strumento utilizzato per il cyberbullismo, seguiti da chat, messaggi e videogiochi online.
  Su tale ultimo aspetto ritiene che sia necessario effettuare una piccola focalizzazione sulla inadeguatezza degli adulti. Non va mai dimenticato, infatti, che i contratti e le schede telefoniche sono sempre acquistate dagli adulti che poi non vigilano, spesso perché non ne sono capaci, sull'utilizzo che i ragazzi ne fanno.
  Evidenza inoltre come i ragazzi che subiscono bullismo o cyberbullismo spesso Pag. 32tacciano e non denuncino gli episodi: secondo uno studio dell'Istituto degli innocenti, solo il 5 per cento delle vittime di cyberbullismo lo segnala ai propri genitori o alle autorità scolastiche. Peraltro, coloro che hanno sperimentato episodi di bullismo o cyberbullismo hanno maggiori probabilità di sviluppare difficoltà relazionali, sentirsi depressi, soli, ansiosi, avere scarsa autostima o sperimentare pensieri suicidi. Anche i bulli, tuttavia, possono sviluppare problemi psicologici a lungo termine.
  Venendo alla proposta di legge in esame, ricorda come essa si proponga l'obiettivo di affrontare il problema sopra delineato attraverso una serie di misure diversificate, che mirano a prevenire il fenomeno e a rieducare i minori coinvolti in tali comportamenti aggressivi. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione Affari sociali, segnala in primo luogo l'obbligo per le scuole di adottare programmi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, che includano azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte sia agli studenti che al personale scolastico. L'obiettivo è favorire la creazione di un clima di rispetto e di tolleranza all'interno dell'ambiente scolastico, prevenendo così le situazioni di conflitto.
  Inoltre, sottolinea che la proposta di legge in esame prevede la creazione di un sistema di segnalazione di atto di bullismo e cyberbullismo, che consenta agli studenti di denunciare i comportamenti aggressivi subiti o osservati. Questo sistema potrà essere gestito da figure specializzate all'interno delle scuole, che si occuperanno di verificare la veridicità delle segnalazioni e di adottare le misure necessarie per contrastare il fenomeno anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  Venendo alle misure rieducative, evidenzia come la proposta di legge preveda l'istituzione di un servizio di assistenza e supporto psicologico per i minori coinvolti in comportamenti aggressivi, al fine di favorirne la rieducazione e il reinserimento nella società. Inoltre, è prevista la possibilità di adottare misure alternative alla detenzione per i minori autori di reati di bullismo con il sostegno dei servizi sociali territoriali ed il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.
  In generale, considera la proposta di legge in esame un importante strumento per la tutela dei minori e per la promozione di una cultura di rispetto e di tolleranza, grazie al quale sarà possibile porre le basi per un reale contrasto del fenomeno e garantire ai giovani un ambiente sano e sicuro in cui crescere e formarsi.
  Conclude osservando che, trattandosi di bambini e ragazzi, la principale forma di prevenzione di atteggiamenti aggressivi dovrebbe essere l'esempio degli adulti. Purtroppo non è sempre così, e capita che i più piccoli crescano con modelli di riferimento violenti sia nelle parole che negli atteggiamenti. A suo avviso, sempre più spesso si riscontrano violenza e messaggi aggressivi in tv, spesso anche nella comunicazione politica, spesso urlata e denigratoria nei confronti dell'altro. Rileva, peraltro, che le nuove tecnologie a disposizione sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi: una singola offesa, nel momento in cui viene divulgata a molte persone attraverso internet o telefoni cellulari, raggiungendo una platea ampia e potendo essere rimbalzata dall'uno all'altro soggetto ipoteticamente in modo illimitato, finisce con il vedere notevolmente ampliata la propria gravità e, conseguentemente, la natura del danno arrecato alla vittima.
  Per tutte le ragioni esposte, considera più importante che mai concludere l'iter di approvazione della presente proposta di legge e si dichiara soddisfatto della dichiarazione d'urgenza deliberata in Assemblea.

  Devis DORI (AVS), relatore per la II Commissione, fa presente che il metodo utilizzato nella redazione della proposta di legge in esame non è stato quello di riscrivere una disciplina che ha già un punto di riferimento nella legge n. 71 del 2017, bensì quello di integrare le lacune dell'ordinamento, al fine di rendere alcune norme più efficaci, attraverso modifiche puntuali al Pag. 33codice penale, alla citata legge n. 71 del 2017, nonché al regio decreto n. 1404 del 1934.
  Rileva quindi che, sebbene il testo sia già stato approvato dalla Camera dopo un'approfondita elaborazione del testo nella scorsa legislatura, nel frattempo sono intervenute alcune evoluzioni del fenomeno. Sottolinea inoltre che la proposta di legge in esame non ha trattato ulteriori aspetti che andrebbero presi in considerazione.
  Auspica pertanto che siano apportati miglioramenti al provvedimento in esame accogliendo i suggerimenti provenienti da altri testi che saranno abbinati nel prosieguo dell'esame o da proposte emendative. Condivide l'opinione della collega Matone in merito al fatto che l'articolo 4 del provvedimento, che sostituisce l'articolo 25 del regio decreto n. 1404 del 1934, ne rappresenta il cuore.
  Ritiene infatti che le misure rieducative previste dal nuovo articolo 25 siano uno strumento importante in quanto, oltre ad interessare anche una fascia di soggetti per età non imputabili, prende in considerazione condotte che, pur non arrivando ad integrare una fattispecie tipizzata, presentano una gravità particolare e pertanto devono essere attenzionate.
  In proposito, sottolinea che la proposta di legge fa riferimento anche alle condotte aggressive nei confronti di animali o cose, in quanto la condotta di bullismo è un atto complesso che spesso si manifesta inizialmente nei confronti di animali o cose per poi rivolgersi contro le persone.
  Ritiene inoltre che si dovrebbe valutare l'opportunità di adeguare le norme del testo anche alla luce della riforma intervenuta di recente in materia di giustizia riparativa.
  Si dovrebbe a suo avviso inoltre intervenire maggiormente sulla figura del dirigente scolastico, sottolineando come alle segnalazioni di atti di bullismo, debba fare seguito una adeguata reazione. Osserva infatti che spesso una reazione ambientale non corretta può aggravare la situazione.

  Valentina D'ORSO (M5S) nel ringraziare i relatori per gli interventi di grande sensibilità e competenza, ritiene che vi sano tutte le premesse affinché le Commissioni possano svolgere un lavoro proficuo, aggiornando il testo in esame in ragione dei tempi intercorsi dalla stesura del testo.
  Anche in qualità di relatrice sul provvedimento nella XVIII legislatura, ricorda come l'esame in Commissione e in Aula sia stato caratterizzato da uno spirito comune nel cogliere i suggerimenti provenienti dalle numerose audizioni svolte e da ciascuna forza politica al fine di giungere ad una sintesi delle varie sensibilità su una materia che riguarda il benessere psicologico dei giovani.
  Ritiene che i relatori abbiano avviato il percorso nella maniera più corretta e auspica che la Commissione possano continuare i propri lavori con il medesimo spirito.

  Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, convocata al termine della presente seduta, si valuterà – prestando tuttavia attenzione alle tempistiche fissate per l'esame del provvedimento – l'opportunità di svolgere un'attività conoscitiva anche alla luce della preannunciata volontà di presentare altri testi sulla medesima materia, in ipotesi abbinabili.
  Ritiene che le modalità di lavoro utilizzate dalle Commissioni per esaminare la proposta di legge costituisca un modello virtuoso di svolgimento dell'attività parlamentare, su un tema forse poco vistoso ma certamente molto sentito dalle famiglie e dai cittadini.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.