CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 febbraio 2023
63.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 febbraio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 17.10.

DL 198/2022: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.
C. 888 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, nel rammentare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 21 febbraio, alle ore 15, comunica che – secondo quanto convenuto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e alla discussione generale.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore per la I Commissione, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è già stato approvato dal Senato, che nel corso dell'esame ha introdotto nel testo del provvedimento numerose modifiche.
  Evidenzia che nel corso della sua relazione si soffermerà sulle modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge di conversione nonché sui contenuti degli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, ad eccezione degli articoli da 3 a 3-quinquies che verranno esposti dall'onorevole Pella, relatore per la V Commissione, unitamente ai restanti articoli del decreto in esame.
  In particolare, per quanto riguarda le modifiche introdotte dal Senato, segnala il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che dispone l'abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4 in Pag. 5materia di payback sui dispositivi medici, stabilendo al contempo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Il contenuto del decreto-legge è quindi confluito nell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge.
  Segnala altresì i commi da 3 a 9 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, che intervengono sui termini per l'esercizio di deleghe legislative; in particolare, si prorogano i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in materia di ordinamento sportivo e professioni sportive (comma 3); si individua nel 31 maggio 2023 il termine per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2021/784 sul contrasto della diffusione di contenuti terroristici on line (comma 4); si proroga dal 31 agosto 2023 al 15 marzo 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità di cui alla legge n. 227 del 2021 (comma 5); si proroga dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui alla legge n. 106 del 2022 (comma 6); si proroga dal 12 maggio 2023 al 12 maggio 2024 il termine per l'esercizio della delega in materia di sostegno alla famiglia di cui alla legge n. 32 del 2022; si proroga dal 27 febbraio al 27 luglio 2023 il termine per la mappatura delle concessioni di beni pubblici di cui alla legge per la concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022; comma 8); si proroga dal 25 agosto al 25 dicembre 2023 il termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sempre prevista dalla legge per la concorrenza 2021 (comma 9).
  Per quanto riguarda invece il testo del decreto-legge, l'articolo 1 reca numerose proroghe di termini per assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni ovvero per l'effettuazione o per la conclusione di concorsi pubblici o ancora per la definizione di varie tipologie di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni (lavoratori socialmente utili, procedure di stabilizzazione, conferimento di incarichi di collaborazione). Si prevedono, in particolare: assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2021; assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato previste dalla legge di bilancio 2017; assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle imprese; assunzioni di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno; un concorso per l'assunzione di 20 dirigenti di seconda fascia, presso il Ministero dell'economia e delle finanze; l'assunzione a tempo indeterminato da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1; il differimento del termine per la conclusione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili; il differimento del termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovrannumerari; norme sui concorsi in svolgimento da parte dei Ministeri dell'istruzione e dell'università; il differimento del termine per l'assunzione, da parte del Ministero della difesa, di 294 unità con profilo tecnico non dirigenziale; la proroga dell'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di 431 unità non dirigenziali del Ministero della Difesa; il differimento del termine per assunzioni dell'Arsenale militare di Taranto; la proroga all'anno 2023 del termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze può bandire concorsi per l'assunzione di personale in relazione all'attuazione del PNRR, ovvero per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie territoriali dello Stato, delle Commissioni tributarie, del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Sono altresì interessati dal differimento dei termini: i concorsi per il reclutamento di personale presso il MinisteroPag. 6 dell'agricoltura; il conferimento di incarichi dirigenziali non generali da parte del Ministero della cultura; le assunzioni del medesimo Ministero attraverso scorrimento di specifiche graduatorie concorsuali; il conferimento, sempre da parte del Ministero della cultura, di incarichi di collaborazione degli uffici periferici per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; il termine entro il quale gli assistenti sociali devono aver maturato o maturare i tre anni di servizio, anche non continuativi, ai fini della stabilizzazione; la stipula di contratti di collaborazione da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA); la possibilità di inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; il perfezionamento, fino al 30 giugno 2023, della possibilità di assunzione, a determinate condizioni, da parte di enti in dissesto finanziario.
  Evidenzia inoltre come ulteriori disposizioni dell'articolo 1 intervengono su altri aspetti. Il comma 20 stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi di livello regionale con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi anch'essa i 15.000 abitanti. Il comma 20-bis eleva la durata massima dell'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale, iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, della titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. Il comma 20-ter stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l'incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute, fino al 31 dicembre 2023, ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente. Il comma 22-bis dispone che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, autorizzate per l'anno 2022, comprese quelle necessarie a garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio. Il comma 22-ter dispone la disapplicazione delle sanzioni previste a decorrere dall'anno 2023 per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023. Il comma 22-quater proroga al 31 marzo 2023 il termine entro il quale le amministrazioni possono attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 22-quinquies proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico.
  Passando ad esaminare l'articolo 1-bis, evidenzia che i commi da 1 a 6 prevedono una serie di misure in materia di assunzioni e di svolgimento di procedure concorsuali della Polizia di Stato. Ai commi 7 e 8 si prevede, a determinate condizioni, la promozione di alcuni marescialli aiutanti della Guardia di finanza al grado di luogotenente del ruolo ispettori.
  L'articolo 1-ter prevede che i termini relativi agli importi e ai quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, la cui durata contrattuale non sia ancora scaduta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Pag. 7provvedimento in esame, siano prorogati al 31 dicembre 2023.
  Rammenta poi che l'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Il comma 2, lettera a), proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria di uno specifico concorso dei vigili del fuoco. Il comma 2, lettera b), abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito. Il comma 2, lettera c), estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale impegnato nell'azione di contenimento del COVID-19 che abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 la validità della graduatoria di un ulteriore concorso dei vigili del fuoco. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Il comma 4-bis proroga al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato. Il comma 4-ter incrementa le risorse a disposizione del Commissario straordinario per le convenzioni, da stipulare con INVITALIA, per il supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi di ricostruzione post sisma 2009 e 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR. A tale fine, il comma 4-quater aumenta da 5 a 10 milioni di euro la quota delle risorse versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato nell'anno 2021 che il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016-2017 può destinare agli oneri strettamente connessi alla realizzazione degli interventi. I commi 5 e 6 prorogano fino al 31 dicembre 2023 l'esonero dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. I commi 7 e 8 consentono di utilizzare anche per l'anno 2023 lo stanziamento per l'erogazione del contributo di rimborso ai comuni coinvolti nell'accoglienza di minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. Il comma 7-bis proroga al 31 dicembre 2023 un'ulteriore graduatoria di concorso dei vigili del fuoco. Il comma 7-ter riduce dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2023, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Il comma 9-bis proroga di tre anni una serie di termini previsti dal decreto ministeriale 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio. I commi 9-ter e 9-quater estendono al 2025 il contributo annuo di 200.000 euro per le associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 2-bis dispone che fino al 31 dicembre 2026 si applichino modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l'accesso a Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.
  Ricordando che degli articoli da 3 a 3-quinquies tratterà l'onorevole Pella, fa presente che l'articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. I commi 2 e 2-bis prorogano fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, Pag. 8deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri). Il comma 3 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Il comma 3-bis proroga per il 2023 la possibilità per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi nonché incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Il comma 3-ter prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali possa essere integrato entro il 30 aprile 2023. Il comma 4 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022. Il comma 5 proroga per il 2023 la disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, estendendole all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica. I commi 7 e 8 estendono a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell'ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA. Il comma 7-bis dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Il comma 8-bis dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina già posta in materia dal decreto-legge n. 4 del 2023. Il comma 8-ter proroga per il 2023 la possibilità di svolgimento, a talune condizioni, di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. I commi 8-quater e 9-decies estendono le attività per le quali i policlinici universitari possono usufruire del credito di imposta previsto dal decreto-legge n. 162 del 2019. I commi 9-bis e 9-ter, istituiscono, per gli anni 2023-2024, un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e ne stabiliscono i criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome. Il comma 9-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di attribuire alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica. Il comma 9-quinquies differisce al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma. Il comma 9-sexies proroga da 12 a 24 mesi il termine per l'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per il contenimento della diffusione dell'insetto Coreabus undatus nocivo per il sughero. I commi 9-septies e 9-octies introducono disposizioni per lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari. Il comma 9-novies prevede il differimento, dal 28 febbraio 2023 al 30 giugno 2023, del termine di permanenza in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR) nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmacoPag. 9 (AIFA), mentre il comma 9-undecies modifica le modalità di designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia, ad opera del Ministro dell'economia e delle finanze in luogo del Ministro della salute. I commi 9-duodecies e 9-terdecies autorizzano l'INPS al trattamento dei dati connessi all'attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. Il comma 9-quaterdecies, estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico. I commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Il comma 9-octiesdecies eleva in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026.
  Ricorda poi che l'articolo 4-bis assegna in via esclusiva alla Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di conseguenza al 31 dicembre 2024 la presentazione del rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute.
  Passando al successivo articolo 4-ter evidenzia che esso reca alcune norme di proroga accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie. In particolare, il comma 1, lettera a), prolunga l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La successiva lettera b) proroga al 2025 la possibilità, a determinate condizioni, per medici e infermieri stranieri di esercitare presso strutture del Servizio sanitario nazionale in Italia, in deroga alla disciplina di riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine viene introdotto anche un obbligo di comunicazione all'Ordine competente.
  Evidenzia poi che l'articolo 5, comma 1, proroga al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico, già autorizzati nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole. Il comma 2 proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Il comma 3 proroga dal 2022 al 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025. Il comma 4 estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy, già previsto in via transitoria per il 2022. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola, mentre il comma 6 dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui dovevano essere definite, Pag. 10da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall'altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive. Il comma 5-bis dispone anche per il 2023 l'assegnazione di una quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attivazione del sistema informativo nazionale. Il comma 5-ter uniforma la durata in carica dei componenti elettivi e non elettivi dell'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilendola per tutti sino al 31 agosto 2024. Il comma 5-quater proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi e di sicurezza dei luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il comma 7 reca una norma di proroga, per l'anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell'applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione. Il comma 8 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia. Il comma 9 proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di sette giorni. Il comma 11 ripropone la proroga all'anno scolastico 2022/2023 della deroga al requisito del necessario svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo. Il comma 11-bis fissa al 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di complessivi 146 dirigenti tecnici. Il comma 11-ter proroga per l'anno 2023 il contributo a favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei. Il comma 11-quater consente, anche nell'anno scolastico 2023/2024, la possibilità di effettuare le operazioni di assunzione, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. I commi da 11-quinquies a 11-novies estendono fino all'anno scolastico 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto nel 2017.
  Passando a trattare l'articolo 6 del decreto-legge, evidenzia che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le università, gli istituti e gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca, secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022. Il comma 2 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Il comma 3 estende all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette «143». Il comma 4 proroga all'anno accademico 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo al 31 dicembre 2023 il termine Pag. 11per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. Il comma 4-bis differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica sono riconosciuti come equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello. Il comma 4-ter consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'anno accademico 2023/2024, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni. Il comma 5 proroga al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto sulla formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica. Il comma 5-bis proroga al 31 gennaio 2025 il termine per il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini per assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'università è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023. Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le modalità semplificate di svolgimento degli esami per l'abilitazione ad alcune professioni (tra le quali agronomo, architetto, chimico, geologo, commercialista) introdotte durante l'emergenza COVID-19. Il comma 8-ter prevede che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023. Il comma 8-quater proroga, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca, al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale. Il comma 8-quinquies differisce al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per attivare il procedimento di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università procedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Il comma 8-sexies proroga la durata dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla carriera di docente universitario da 10 a 11 anni.
  In relazione all'articolo 7, fa presente che il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il comma 2 posticipa al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico e amministrativo mediante procedure selettive riservate. I commi 3 e 4 dispongono che il Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci, detto «Il Perugino», rimanga in carica fino al 31 dicembre 2023, prevedendo a tal fine un'autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro per l'anno 2023. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2026 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale. Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2023 il termine fino al quale sono assicurate lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto per la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe, mentre il comma 7 provvede alla copertura dei relativi oneri. Il comma 7-bis estende dal 2022 al 2023 le modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota del Fondo unico per lo spettacolo dal vivo, in deroga ai criteri Pag. 12generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti. I commi 7-ter e 7-quater rifinanziano i contributi per l'Accademia internazionale di Imola, l'Accademia musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Il comma 7-quinquies prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza dell'altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Il comma 7-sexies interviene sulla disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Il comma 7-septies prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 gennaio 2022 (relative alla danza, al circo e allo spettacolo dal vivo, al teatro e alla musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023. Il comma 7-octies proroga al 30 settembre 2024 la validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario.
  Fa presente poi che l'articolo 8 proroga al 31 dicembre 2023: la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1); la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2); la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3); il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4). Inoltre, evidenzia che l'articolo 8, comma 4-bis, prevede per il personale dell'amministrazione della giustizia il blocco, fino al 31 dicembre 2023, della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Il comma 4-ter, alla lettera a), proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 e, alla lettera b), differisce di un anno (alla sessione 2024) anche l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame per l'abilitazione ad avvocato. I commi 5 e 6 prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio, mentre il comma 7 provvede alla relativa copertura finanziaria. Il comma 8 reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva. Il comma 8-bis proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari. I commi 8-ter e 8-quater differiscono al 1° gennaio 2025 la data di efficacia della soppressione delle sedi distaccate dei tribunali de L'Aquila e Chieti. Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del Testo unico in materia di spese di giustizia. Il comma 9-bis prevede che il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023. Il comma 10 proroga fino al 31 marzo 2025 i contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021 e dall'articolo 255 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato. Il comma 10-bis proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'AreaPag. 13 II-F1. Il comma 11-bis consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti. I commi da 11-ter a 11-quinquies, oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, prorogano anche i termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore per la V Commissione, intervenendo da remoto, ribadisce che nel corso del suo intervento si soffermerà sui contenuti degli articoli da 3 a 3-quinquies e da 9 a 24 del decreto-legge in conversione.
  Avviando l'esame dall'articolo 3, fa presente che il comma 1 proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta. Il comma 2 proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il comma 3 proroga al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante modalità telematiche. Il comma 4 proroga all'anno 2023 le norme che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il comma 5-bis dispone il rinvio del pagamento del contributo relativo al 2022 a favore del comune di Palermo, il quale ha stipulato a gennaio 2023 un Accordo con il Governo per il ripiano del disavanzo. Il comma 6 differisce di un anno i termini in materia di età di pensionamento dei giudici tributari. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori. Il comma 7-bis proroga nell'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR. Il comma 8 estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Il comma 9 proroga l'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di «sterilizzazione» prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020. Il comma 10 differisce al 1° gennaio 2024 l'applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica per la Fondazione Enea Tech e Biomedical. Il comma 10-bis proroga al 30 giugno 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età. Il comma 10-ter proroga al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il Gestore del Servizio elettrico (GSE) è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile. Il comma 10-quater proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono Pag. 14presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il comma 10-quinquies sospende i termini previsti per l'utilizzo dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall'alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa. Il comma 10-sexies concerne il differimento di termini concernenti le addizionali regionali. Il comma 10-septies proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma. Il comma 10-octies proroga al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) previste per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi. Il comma 10-novies proroga alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali. Il comma 10-decies reca disposizioni circa la conclusione del programma cashback. È fissato il termine del 31 luglio 2023 sia per l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie. Il comma 10-undecies proroga al 31 luglio 2023 l'applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte in relazione all'emergenza COVID-19.
  Evidenzia che il successivo articolo 3-bis modifica la disciplina di alcune misure a favore del contribuente introdotte dalla legge di bilancio 2023, disponendo, tra l'altro, l'estensione del ventaglio di opzioni praticabili in ordine all'annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 euro (cosiddetto «saldo e stralcio») per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
  Passando ad esaminare l'articolo 3-ter fa presente che il comma 1 estende fino al 2025 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. I commi 2 e 3 prevedono poi alcune misure specifiche correlate con le esigenze determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.
  Rammenta che l'articolo 3-quater proroga fino al 30 giugno 2023 i termini di 90 e 60 giorni, previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022.
  Il successivo articolo 3-quinquies stabilisce una rimodulazione dell'utilizzo delle risorse relative al credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico, con riguardo alle richieste di fruizione del credito presentate entro il 31 dicembre 2022.
  Passando agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge, fa presente che l'articolo 9, comma 1, alla lettera a) proroga al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi relativi alle annualità fino al 2018 e, alla lettera b), proroga fino al 31 dicembre 2023 la deroga agli ordinari termini di prescrizione. Il comma 2 proroga per il 2023 la procedura semplificata, già prevista per il 2021 e il 2022, relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti. Il comma 3 modifica alcuni termini temporali concernenti l'adeguamento delle regolamentazioni interne dei fondi di solidarietà bilaterali e dei due fondi territoriali intersettoriali istituiti, delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3-bis estende al 31 dicembre 2023 il termine per l'applicazione delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,Pag. 15 in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore. Il comma 4 proroga il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Il comma 4-bis proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro. I commi 4-ter, 4-quater e 5-ter prorogano al 30 giugno 2023 i termini di norme transitorie in materia di lavoro agile relative a varie categorie di lavoratori. Il comma 5 prevede che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di cassa integrazione straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. Il comma 5-bis proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime.
  Quanto al successivo articolo 9-bis evidenzia che esso prevede che il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, da predisporre periodicamente in attuazione della legislazione nazionale e internazionale in materia, abbia carattere triennale anziché biennale.
  Analizzando il contenuto dell'articolo 10, sottolinea che il comma 1 posticipa al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale Euro 2. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, mentre il comma 3 provvede alla copertura dei conseguenti oneri finanziari. Il comma 4 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali presentati nel termine del 30 marzo 2020 e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali. Il comma 4-bis, estende anche all'anno 2023 la possibilità, già prevista per l'anno 2022, di aggiornare il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, ossia il 18 maggio 2022. Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12 per cento la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche. Il comma 6 differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni relative ai trasporti eccezionali. Il comma 6-bis proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Il comma 6-ter proroga al 31 dicembre 2023 il termine relativo allo svolgimento delle prove per le abilitazioni delle patenti di guida anche da parte di personale in quiescenza degli uffici della Motorizzazione civile. Il comma 7 proroga al 30 giugno 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico. Il comma 7-bis autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale. Il comma 8 proroga fino al 30 settembre 2023 l'applicabilità della disciplina di incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti pubblici sopra soglia, estendendola anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano Pag. 16acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree. Il comma 9 proroga il termine dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali nel comune di Lampedusa e Linosa, mentre il successivo comma 10 stabilisce che i predetti versamenti non comportano l'applicazione di sanzioni o interessi e specifica le modalità della loro eventuale rateizzazione. Il comma 10-bis modifica, in via transitoria, le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie statali alla Fondazione Human Technopole. I commi 10-ter e 10-quater prorogano il termine per la ripartizione del contributo ai comuni sedi di città metropolitane della Regione siciliana nonché dispongono un ulteriore contributo in favore del comune di Lampedusa e Linosa. I commi 11, 11-sexies e 11-septies, differiscono al 31 dicembre 2023 l'obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all'entrata del bilancio dello Stato, estendendo il periodo del mandato del gestore. Il comma 11-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini previsti per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Il comma 11-ter prevede inoltre che, nelle more dell'approvazione del PIAO, le amministrazioni interessate possano comunque aggiornare la sottosezione del Piano relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere alle assunzioni a tempo determinato nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente. I commi 11-quater e 11-quinquies prorogano dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 le disposizioni relative agli interventi di messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso. Il comma 11-octies prevede il differimento dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la movimentazione, nel contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei relativi fondali, nonché i termini del relativo procedimento. Il comma 11-novies proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 i termini per l'effettuazione di tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi. I commi 11-decies e 11-undecies prorogano di un ulteriore anno alcune autorizzazioni amministrative nel settore dell'edilizia privata nonché i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. Il comma 11-duodecies proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici. I commi 11-terdecies e 11-quaterdecies prorogano al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione concessa all'ENAC a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania. I commi 11-quinquiesdecies e 11-sexiesdecies, prorogano al 30 giugno del 2024 i termini per l'aggiudicazione di una serie di interventi caratterizzati dalla indifferibilità ed urgenza, nonché per la messa in sicurezza nel bacino del Po. Il comma 11-septiesdecies prevede la trasmissione annuale da parte dei concessionari autostradali dei rispettivi piani economico-finanziari alle competenti Commissioni parlamentari.
  Evidenzia poi che l'articolo 10-bis proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento di lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
  Fa presente inoltre che l'articolo 10-ter prevede che i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo possono mantenere installati i manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia.
  Il successivo articolo 10-quater istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e d'indirizzo in tema di concessioni su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali. Viene altresì disposta la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del Pag. 17termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, previste nell'articolo 3, comma 3, della legge n. 118 del 2022. Fino alla data di rilascio delle nuove concessioni restano efficaci quelle in essere.
  Esaminando l'articolo 11, evidenzia che il comma 1 differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Il comma 2 reca proroghe in materia di assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comma 3 prevede una proroga in materia di assunzione di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica presso il medesimo Ministero. Il comma 4 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani. Il comma 5 proroga di un anno il termine per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale. Il comma 6 proroga una serie di termini relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale. Il comma 7, in riferimento agli interventi per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga di un anno, al 30 giugno 2024, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il comma 8 proroga fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Il comma 8-bis prevede che le risorse del fondo istituito con la legge di bilancio 2023 per il contrasto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale siano destinate prioritariamente a finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza. Il comma 8-ter proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza. Il comma 8-quater prevede che per gli impianti fotovoltaici fino a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023. I commi 8-quinquies e 8-sexies prorogano dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione degli investimenti contro il dissesto idrogeologico. Il comma 8-septies differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria secondo cui in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero di rifiuti «R1» si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Il comma 8-octies proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano. Il comma 8-novies interviene, al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, sulla disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, prevedendo che i relativi interventi possono proseguire fino al 31 marzo 2024. Il comma 8-decies consente di destinare alle spese energetiche degli enti locali i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali per tutto l'anno 2023. Il comma 8-undecies proroga di ulteriori sei mesi il termine per la valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di una possibile revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti.Pag. 18
  Per quanto riguarda l'articolo 12 del decreto-legge in conversione fa presente che il comma 1 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023 della gestione commissariale dell'Alitalia. Il comma 1-bis posticipa dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in «altri beni strumentali» nuovi per cui spetta, ai sensi della legge di bilancio per il 2021, un credito d'imposta pari al 6 per cento. Il comma 1-ter proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio per il 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi. Il comma 2 posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente. Il comma 2-bis prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provveda alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder DVBT-2/HEVC. Il comma 3 estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Il comma 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale la Regione siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale. Il comma 4-bis estende fino al 31 dicembre 2026 la disposizione prevista per agevolare la realizzazione degli interventi relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale «Polis». I commi 5 e 6 prevedono che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile per la Città del Vaticano, senza oneri, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede del 2010. Il comma 5-bis prevede l'applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Il comma 6-bis prevede che le disposizioni in materia di determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza di assicurazione previste a garanzia degli acquirenti di immobili da costruire non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il comma 6-ter prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione «Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore» sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro il 1° aprile 2024. I commi 6-quater e 6-quinquies intervengono sulle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al Ministero delle infrastrutture e al Ministero degli affari esteri le esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi. Il comma 6-sexies proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, il termine dell'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive.
  Fa poi presente che l'articolo 12-bis proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024 per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023 per i rifugi alpini.
  Per quanto riguarda l'articolo 13, evidenzia che il comma 1, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso ai propri servizi in rete. I commi 2 e 3 intervengono sulla disciplina delle misure di intervento straordinario a favore delle imprese esportatrici colpite dagli effetti negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine sino al quale la Regione Emilia-Romagna opera in qualità di stazione appaltante per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. Il comma 5 proroga per tutto il 2023 la previsione che rialloca al Ministero degli affari esteri le somme non ancora spese che il nostro Paese aveva Pag. 19versato per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane.
  Il successivo articolo 14 proroga al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge n. 71 del 2022.
  Esaminando l'articolo 15, rammenta che il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli freschi. Il comma 1-bis proroga al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere personale dirigenziale non generale e non dirigenziale prevista dalla legge di bilancio 2021 in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il comma 1-ter differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione dei prodotti fitosanitari. Il comma 1-quater stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la proroga, a decorrere dall'anno 2023, dei relativi compensi. Il comma 1-quinquies, differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. Il comma 1-sexies apporta alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte delle ASL, delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare. Il comma 1-septies estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del 20 per cento la quota di ammortamento delle spese per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. I commi 1-novies e 1-decies prevedono la proroga per il 2023 delle misure per il contenimento del batterio Xylella. Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica. Il comma 3-bis, estende il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità. Il comma 3-ter proroga al 1° gennaio 2025 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali. Il comma 3-quater proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari.
  Fa presente che l'articolo 15-bis estende al 2023 l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri mentre l'articolo 16, comma 1, differisce dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, e di lavoro sportivo. Il comma 2 modifica il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti e opera un differimento del medesimo termine per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023. Il comma 2-bis modifica la norma che demanda alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate la regolamentazione di un premio di formazione tecnica a carico delle società o associazioni sportive che stipulino il primo contratto di lavoro sportivo con un atleta. Il comma 3 proroga il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo al 30 giugno 2023. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali. Il comma 5 autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per i costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi.
  Esaminando l'articolo 16-bis evidenzia che esso proroga al 31 ottobre 2023 il Pag. 20termine per l'adeguamento da parte delle regioni alle misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali, di cui al decreto legislativo n. 40 del 2021, e al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale devono adeguarsi alle stesse misure i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita.
  Rammenta poi come l'articolo 16-ter intervenga sulla norma della legge di bilancio per il 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica.
  Passando all'esame dell'articolo 17, osserva che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 la durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi. I commi da 2 a 5 recano, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire, prevedendo, a questo fine, l'istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale e stabilendo che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato.
  Il successivo articolo 17-bis dispone l'estensione anche al biennio 2023-2024 di alcune misure agevolative in materia di contribuzione per le imprese editrici di quotidiani e periodici.
  Fa presente inoltre che l'articolo 18, comma 1, introduce delle proroghe rispetto ad alcune disposizioni riguardanti il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa mentre i commi da 2 a 2-ter prevedono l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina, con durata dell'incarico al 31 dicembre 2023.
  Il successivo articolo 19, comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati». Il comma 2 posticipa fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009, mentre il comma 3 precisa che all'attuazione del comma 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 20 osserva che esso proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare.
  Il successivo articolo 20-bis rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.
  Esaminando poi l'articolo 21, evidenzia come il comma 1 proroghi dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Il comma 2 proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
  Passando all'articolo 22, ricorda che il comma 1 proroga al 31 dicembre 2024 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Il comma 2 stabilisce la proroga dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, delle misure di aiuto fiscali automatiche.
  Il successivo articolo 22-bis reca un ulteriore differimento, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 Pag. 21per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche.
  Evidenzia poi che l'articolo 22-ter proroga di un anno, fino al 5 gennaio 2024, la possibilità per le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, di proseguire le rispettive attività mentre l'articolo 22-quater riconosce anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese per la rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzate a percorsi di formazione, per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
  Da ultimo fa presente che l'articolo 23 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, mentre l'articolo 24 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Concludendo, rileva come, nonostante non vi sia abbastanza tempo per consentire ai deputati di modificare il testo approvato dal Senato, le modifiche apportate in quel ramo del Parlamento hanno accolto numerose proposte emendative della maggioranza e dell'opposizione, migliorando il contenuto del decreto-legge soprattutto in materia di enti locali.
  Infine, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti il contenuto delle diverse proroghe, la quantificazione degli oneri del decreto in esame e la relativa copertura finanziaria, restando a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo da remoto, sottolinea, preliminarmente, un punto politico che riguarda la procedura di esame del decreto-legge. Fa presente, infatti, che per l'ennesima volta la maggioranza ha dimostrato di voler perpetuare un vulnus costituzionale ormai consolidato, ossia quello del monocameralismo di fatto rispetto all'esame dei provvedimenti di urgenza. A tale proposito sottolinea che nell'attuale legislatura la maggior parte dei decreti-legge è stata trasmessa in prima lettura al Senato, relegando la Camera a mero ratificatore di quanto già deciso altrove. Evidenzia, poi, che non sempre il risultato di sintesi delle proposte emendative approvate dal Senato può considerarsi soddisfacente, né le risorse stanziate dal Governo possono essere ritenute sufficienti per realizzare interventi significativi. Annuncia, pertanto, che il suo gruppo parlamentare ripresenterà anche alla Camera le proposte emendative respinte al Senato.
  A suo avviso, nel provvedimento mancano importanti interventi, come il rafforzamento della misura cosiddetta «Opzione Donna», che nella disciplina delineata dall'ultima legge di bilancio risulta sostanzialmente svuotata e non dà risposte adeguate alle richieste delle lavoratrici. In materia di sanità sottolinea come, al di là dei proclami degli esponenti della maggioranza, sia diminuita la percentuale degli investimenti, anche in contraddizione con gli obiettivi del PNRR, che prevede, tra l'altro, il rafforzamento della medicina di territorio.
  Segnala, inoltre, che nel provvedimento manca la proroga delle procedure di stabilizzazione nel comparto pubblico, che comporta un depauperamento del capitale umano formato negli ultimi anni. Stigmatizza, poi, la mancata estensione della stabilizzazione, prevista in favore del personale sanitario che ha prestato servizio durante la crisi epidemiologica, anche al personale amministrativo del settore della sanità pubblica. In proposito, ricorda che, durante l'esame del disegno di legge di bilancio, alla Camera è stato accolto dal Governo un ordine del giorno in tal senso sottoscritto in modo trasversale.
  Lamenta, poi, che nel provvedimento mancano la proroga della riduzione delle accise sui carburanti, che ha già provocato una dannosa impennata dei prezzi, e la proroga dell'IVA agevolata al 5 per cento sul metano per autotrazione.
  In merito alla proroga del termine per lo svolgimento delle gare relative alle concessioni demaniali marittime fa presente che tale disposizione rischia di esporre il nostro Paese all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. In proposito ritiene che tale norma sia espressione dei rigurgiti antieuropeisti Pag. 22presenti nella maggioranza, che proprio per tale ragione non dovrebbe stupirsi se il nostro Paese non è considerato un interlocutore affidabile in Europa.
  Sulla questione della cessione dei crediti relativi al cosiddetto Superbonus sottolinea come il Governo non proponga alcuna soluzione, mettendo a rischio il futuro di numerose imprese. In proposito ricorda che, in una recente audizione svolta presso la Commissione Finanze del Senato, il rappresentante di EUROSTAT abbia chiarito che la cessione dei crediti non ha impatto sul debito ma sul deficit.
  Concludendo, ritiene che la conversione del decreto-legge in esame, pur avendo richiesto molto tempo al Senato, non produrrà effetti particolarmente soddisfacenti.
  Pertanto, ribadisce che il suo gruppo riproporrà gli emendamenti respinti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento al fine di mettere il Governo e la maggioranza di fronte alle proprie responsabilità.

  Daniela TORTO (M5S),intervenendo da remoto, sottolineando che le migliorie al testo di cui parlava il relatore Pella sono state soprattutto il frutto di emendamenti presentati dall'opposizione e, in particolare, dal MoVimento 5 Stelle, ritiene che il provvedimento in esame risulti per molti aspetti lacunoso, in quanto non affronta questioni rilevanti, come la proroga del Superbonus per le abitazioni unifamiliari, la proroga della riduzione delle accise sui carburanti, il rafforzamento di «Opzione Donna» e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, mentre l'attenzione dell'Esecutivo è principalmente rivolta all'attuazione dell'autonomia differenziata.
  Per quanto riguarda, in particolare, la misura del Superbonus, ricorda che durante la campagna elettorale i partiti di maggioranza avevano affermato di voler sostenere il settore dell'edilizia, mentre ora l'Esecutivo abbandona il Superbonus solo perché si tratta di una misura che nasce da una visione illuminata del MoVimento 5 Stelle. In tal senso segnala che durante l'esame al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ritirato un emendamento che prevedeva la proroga del Superbonus al 110 per cento per le abitazioni unifamiliari. Come già evidenziato dall'onorevole Pagano, segnala che nel corso di una recente audizione, EUROSTAT ha chiarito che la cessione dei crediti incide sul debito e non sul deficit e che il problema dei crediti incagliati è dovuto principalmente al fatto che la relativa disciplina è stata continuamente modificata.
  In merito alla proroga del termine per lo svolgimento delle gare relative alle concessioni demaniali marittime, sottolinea che il Governo sta esponendo il nostro Paese al concreto rischio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, come già avvenuto per il Portogallo. A suo avviso, il Governo sta utilizzando l'alibi della mancata mappatura delle concessioni per ritardare l'indizione delle gare, dando l'illusione ai titolari delle concessioni di imminenti sviluppi della vicenda che rispondano alle loro aspettative. Rileva, inoltre, che il mancato adeguamento dei canoni per le concessioni demaniali comporta minor gettito per la finanza pubblica.
  Concludendo, ritiene che il provvedimento in esame non può essere considerato soddisfacente. Annuncia, pertanto, che il suo gruppo intende svolgere un esame serio del provvedimento basato su un confronto approfondito senza alcun intento ostruzionistico.

  Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo da remoto, pone in primo luogo una questione di metodo, evidenziando come la ricorrente posizione della questione di fiducia, ventilata anche nel caso presente, in occasione dell'approvazione dei provvedimenti da parte del ramo del Parlamento che li esamina in seconda lettura, finisca per trasformare il nostro sistema da bicamerale a monocamerale, con una grave violazione del dettato costituzionale. Ritiene che di ciò si debba fare carico in maniera particolare la I Commissione che non può consentire lo snaturamento del bicameralismo perfetto così come definito dalla nostra Costituzione. Quanto alle questioni sostanziali, si augura che il Movimento 5 Stelle possa dare il proprio contributo migliorativo del testo anche alla Camera, analogamente a quanto avvenuto Pag. 23in Senato dove il suo gruppo ha presentato diverse proposte emendative innovative, alcune delle quali accolte dalla maggioranza. Sottolinea la necessità di intervenire con ulteriori proposte emendative anche alla Camera perché il testo trasmesso dal Senato, che si milita ad introdurre proroghe disomogenee e disarticolate, è insoddisfacente, carente sotto molti aspetti e soprattutto privo di una visione complessiva in ordine allo sviluppo delle attività produttive del Paese. Lamenta in primo luogo la mancata proroga della misura del superbonus, che ha contribuito alla crescita del PIL nazionale per il 22 per cento, con un sensibile incremento degli investimenti nel settore edile senza conseguenze negative sul debito e con un numero molto significativo di posti di lavoro, come riportato dal Eurostat nel corso dell'audizione svolta al Senato. Sottolinea quindi che la misura del superbonus, oltre a fungere da moltiplicatore dell'economia nazionale, ha consentito di migliorare l'efficientamento energetico degli edifici e di ridurre i fattori inquinanti, come attestato da ANCE in uno studio recente. Esprime il proprio disappunto per il fatto che non si sia colta l'occasione rappresentata dal provvedimento in esame per rilanciare la misura, evidenziando come la mancata proroga comporti il blocco di oltre 90 mila cantieri e il rischio di fallimento di moltissime imprese edili. Rammenta inoltre che nel corso dell'esame da parte del Senato sia Fratelli d'Italia sia Forza Italia avevano presentato proposte emendative volte a prorogare il superbonus, che sono state inspiegabilmente ritirate o respinte. Stigmatizza inoltre il fatto che, alla mancata proroga, si aggiunga la trasformazione della cessione del credito da pro soluto a pro solvendo, con tutte le note difficoltà di circolazione del meccanismo adottato. Quanto alla mancata proroga del termine di scadenza del reddito di cittadinanza, preannuncia per le fasce più deboli della popolazione un futuro di povertà e sofferenze, rilevando inoltre come al momento non siano stati ancora avviati i corsi di formazione per i soggetti considerati abili al lavoro, promessi come urgenti in sede di esame del disegno di legge di bilancio. Lamenta che il provvedimento non intervenga in materia di sconti sulle accise sui carburanti, nonostante le promesse elettorali di Fratelli d'Italia, né in materia di agevolazioni del credito agricolo, stabilizzando le misure straordinarie assunte dal Governo Conte in tempi di pandemia. Ritiene inoltre che la proroga al 30 giugno 2023 dello smart working per i lavoratori fragili sia una misura debole e provvisoria e non costituisca in alcun modo un passo in avanti verso il riconoscimento di diritti fondamentali dei cittadini. Resta tuttora aperta la questione delle concessioni balneari, sulle quali sarà inevitabile l'avvio di una procedura di infrazione, senza che il Governo abbia risolto il problema delle imprese del settore che in una condizione di incertezza non investiranno nelle attività produttive. Nel rilevare il comportamento contraddittorio del Governo in merito alle cosiddetta direttiva case green, lamenta la mancanza di un piano industriale per la casa, per il quale è fondamentale la stabilizzazione dei bonus sia in termini di tempi sia in termini di contenuti, dal momento che gli operatori del settore necessitano di un quadro di regole certe. All'assenza di una necessaria riflessione sulla politica di coesione per gli anni dal 2021 al 2027, si aggiunge il fatto che la fissazione del termine del 31 luglio 2023 per la chiusura definitiva dei PON 2014-2020 comporterà la mancata realizzazione di tanti progetti, nonostante il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni. Nel rilevare che nel corso dell'esame in Senato si è fatto molto poco con riguardo alle misure di sostegno al caro energia nel settore agricolo, rammenta le proposte emendative del suo gruppo volte tra l'altro a favorire l'impianto di culture arboree pluriennali, ad estendere la validità del patentino per l'acquisto di prodotti fitosanitari nonché a prorogare le agevolazioni fiscali nel settore olivicolo colpito dalla xylella e le misure a sostegno delle imprese esportatrici danneggiate della conseguenze della guerra in corso. Nel rammentare infine la proposta emendativa del suo gruppo in materia di occupazione del suolo pubblico da parte del settore della Pag. 24ristorazione, fa presente che il Movimento 5 Stelle ha introdotto nel corso dell'esame al Senato diverse misure di salvaguardia delle attività produttive nazionali e che si augura di essere messo nelle condizioni di farlo anche alla Camera.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo da remoto, chiede al relatore Pella sulla base di quali disposizioni abbia potuto affermare che, attraverso il provvedimento in esame, sia stata migliorata la situazione in cui gravano gli enti locali, dal momento che, invece, non è stata trovata una soluzione nemmeno alla questione della carenza di segretari comunali che svolgono le loro funzioni nei piccoli comuni, in particolare nei comuni montani, lasciando in tal modo inalterate le difficoltà che quegli enti incontrano nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
  Chiede, inoltre, alla rappresentante del Governo quando sarà trasmessa la relazione tecnica riferita al testo del provvedimento, come modificato dal Senato.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore per la V Commissione, intervenendo da remoto, in risposta alla deputata Guerra, fa presente che il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo gli ha riferito che il Governo sta predisponendo una norma allo scopo di risolvere la questione dei segretari comunali nei piccoli comuni, che sarà contenuta in un provvedimento da adottare entro il corrente mese.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO, intervenendo da remoto, sottolinea che, grazie alla collaborazione tra i gruppi di maggioranza e di opposizione, il provvedimento è stato arricchito nel corso dell'esame al Senato con l'introduzione di nuove disposizioni. Al riguardo, ricorda in particolare le disposizioni concernenti la stabilizzazione del personale impegnato in attività di contrasto al COVID-19.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rammenta che, come concordato nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 11 della giornata di domani, 17 febbraio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.10.