CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 gennaio 2023
53.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Enzo AMICH (FDI), relatore, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 5 del 2023, all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere alla X Commissione Attività produttive.
  Il decreto-legge n. 5 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, e si compone di sei articoli.
  Con riferimento alle misure urgenti introdotte al fine di contenere gli eccezionali aumenti del costo del carburante cui si è assistito negli ultimi mesi, segnala innanzitutto che l'articolo 1, ai commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso i singoli impianti di distribuzione, la media aritmetica dei prezzi praticati su base regionale, rilevata dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. L'obbligo è destinato a entrare in vigore decorsi quindici giorni dall'adozione del decreto attuativo da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy.
  La norma prevede una sanzione da 500 a 6.000 euro sia in caso di violazione dell'obbligo di indicazione del prezzo medio regionale, sia – in luogo dell'attuale sanzione da 516 a 3.098 euro – in caso di violazione delle altre disposizioni sulla trasparenzaPag. 56 della cartellonistica, nonché di omessa comunicazione al predetto Ministero dei prezzi praticati nel punto vendita o di applicazione di un prezzo superiore a quello comunicato.
  È, altresì, ridisegnato il meccanismo di determinazione delle accise sui carburanti, intervenendo l'articolo 2 a modificare l'articolo 1, commi 290 e 291, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008). Da un lato, infatti, si prevede che il decreto ministeriale che dispone la riduzione delle accise sui carburanti, in ragione e in corrispondenza di un aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; dall'altro, sono modificati i presupposti stessi di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto all'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato.
  A corollario delle disposizioni testé richiamate, l'articolo 3 interviene a rafforzare i poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi. La relativa disciplina è, difatti, modificata e integrata al fine di implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale, quali gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoghi, nonché a prevedere che il Garante possa avvalersi della collaborazione dell'ISTAT.
  È disposta, poi, la costituzione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali.
  Venendo alla previsione di maggior interesse per le competenze di questa Commissione, segnala che l'articolo 4 ripropone, per il 2023, il bonus trasporti.
  È, questa, una misura di sostegno istituita nel 2022, dall'articolo 35 del decreto-legge n. 50 (cosiddetti aiuti), allo scopo di mitigare l'impatto del «caro energia» sulle famiglie, con particolare riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, prevedendo l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un abbonamento – annuale, mensile o relativo a più mensilità – ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. In forza di tale disposizione, il bonus era destinato a coprire la totalità della spesa sostenuta, nel limite massimo di 60 euro, ed era richiedibile dalle persone fisiche che nell'anno 2021 avessero conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
  L'ammontare del fondo per l'erogazione del bonus trasporti è stato successivamente incrementato, da 79 a 180 milioni, dall'articolo 27 del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetti aiuti bis) e, poi, a 190 milioni dall'articolo 12 del decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetti aiuti ter), per essere, da ultimo, ridotta di 50 milioni dall'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetti aiuti quater), passando così da 190 a 140 milioni di euro.
  L'articolo 4 del decreto-legge in conversione è volto a istituire un analogo fondo, sempre nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della sua dotazione e fino a esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Un ordine del giorno in tal senso era stato approvato dall'Assemblea durante l'iter di conversione del citato decreto «aiuti quater».
  Una quota delle risorse del fondo, pari a 500.000 euro, è specificatamente destinata alla manutenzione della piattaforma informatica istituita per l'erogazione del buono. È stabilito, poi, che eventuali economiePag. 57 derivanti dall'utilizzo di tali risorse siano ugualmente utilizzate per l'erogazione del bonus trasporti.
  Il buono è utilizzabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di regolamentazione del bonus e fino al 31 dicembre 2023. Il valore del beneficio, confermato, come il precedente, pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e comunque entro il limite massimo di 60 euro, è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro: la platea dei beneficiari appare, pertanto, ridotta, dal momento che, come già ricordato, per il bonus trasporti istituito nel 2022 il limite reddituale per l'anno precedente era posto a 35.000 euro.
  Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono, la detrazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (ex articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).
  La regolamentazione del beneficio è demandata a un decreto interministeriale, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020) relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.