CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Atto n. 10.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella giornata di ieri le relatrici hanno anticipato per le vie brevi una bozza di parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) ringrazia preliminarmente le relatrici per aver anticipato per le vie brevi i loro intendimenti. Desidera tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi, ai fini di ulteriori approfondimenti, sull'importanza del provvedimento in esame. In particolare, evidenzia che lo stesso, attuativo della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2021 con riguardo alla direttiva (UE) 2019/1937, garantisce percorsi di protezione e di riservatezza a quei soggetti che all'interno delle loro organizzazioni lavorative fanno segnalazioni di violazioni di norme cogenti.
  Osserva che il provvedimento estende l'ambito di applicazione rispetto alla normativa attuale, sia dal punto di vista soggettivo – in quanto coinvolge anche le aziende private con almeno cinquanta dipendenti – sia dal punto di vista oggettivo, atteso che i reati e gli illeciti che possono essere segnalati attengono a un gran numero di fattispecie.
  Con riguardo all'ambito di applicazione non comprende perché mentre la direttiva consente di derogare all'obbligo Pag. 51di istituire canali di whisteblowing per i comuni con meno di 10 mila abitanti, lo schema in esame non prevede tale deroga.
  Richiama quindi l'attenzione sul complesso e oneroso meccanismo per le aziende e per le pubbliche amministrazioni, assistito da importanti sanzioni in caso di inadempimento che viene a configurarsi.
  Infatti, il provvedimento impone a tutte le organizzazioni lavorative indicate di istituire un proprio canale di segnalazione interno che tramite il ricorso a strumenti di criptografia garantisca la totale riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e di quella comunque menzionata nella segnalazione.
  La gestione di tale canale può essere affidata ad una persona che l'azienda deve dedicare a tale compito, ovvero ad un soggetto esterno autonomo e con personale proprio. I comuni possono associarsi.
  Una volta arrivata la segnalazione, la persona o l'ufficio interno o il soggetto esterno ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna deve svolgere numerose attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Osserva che qualora tale attività non sia svolta, è prevista l'applicazione, anche ai datori di lavoro privati, di una sanzione da 10.000 a 50.000 euro.
  Richiama, inoltre, l'attenzione in ordine alle storture derivanti dall'applicazione del perverso meccanismo che si verrebbe a creare a seguito dell'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 17 dello schema di decreto in esame.
  Difatti, il testo prevede che, quando una persona che ha fatto una segnalazione venga licenziata, sospesa, retrocessa di grado, mutata di funzioni, abbia avuto delle note di merito negative, si presume che tali atti costituiscano una ritorsione a causa della segnalazione o della denuncia. Quindi, se una persona ritiene che non sia garantita la prosecuzione del proprio lavoro, potrebbe strumentalmente fare una segnalazione e, qualora licenziata, si dovrebbe presumere che vi è stata una ritorsione.
  Sottolinea quindi che l'onere di provare che non si tratta di una ritorsione è a carico del datore di lavoro: infatti, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone che hanno fatto una segnalazione, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione o una divulgazione pubblica o una denuncia e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione o divulgazione.
  Infine, nello schema in esame, non è stato ritenuto necessario recepire l'indicazione agli Stati membri da parte dell'Europa di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle persone segnalanti per le quali sia accertato che scientemente hanno effettuato segnalazioni false, ritenendole già sussistenti. A suo avviso, invece, tali condotte andrebbero ulteriormente sanzionate.
  Conclusivamente, si chiede se piuttosto che introdurre norme siffatte non sia preferibile andare incontro alle conseguenze derivanti da una non completo recepimento della direttiva su cui auspicabilmente riaprire un confronto a livello europeo.

  Davide BELLOMO (LEGA) ritiene che le condivisibili valutazioni del collega Enrico Costa, meritino una riflessione, per evitare che, come spesso avviene nel nostro Paese, o le direttive non vengano applicate o invece si intervenga ultra petitum, nel senso di adottare una disciplina pregiudizievole degli interessi interni al di là di quanto richiesto.
  Tiene a precisare che a suo avviso è doveroso proteggere da eventuali ritorsioni chi segnala reati o illeciti commessi nelle pubbliche amministrazioni o nelle grandi società in cui lavora. Tuttavia osserva che il provvedimento, nella sua attuale formulazione, consente a chiunque tema di essere licenziato, semplicemente segnalando una irregolarità, di obbligare il datore di lavoro a dimostrare che il licenziamento non è una ritorsione per la segnalazione effettuata, circostanza che non è assolutamente accettabile.

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  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), vista la bozza di parere informalmente predisposta dalle relatrici, preannuncia che il suo gruppo intende depositare una proposta alternativa di parere.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice per la II Commissione, sottolinea come gli impegni della direttiva siano chiari e come tutte le preoccupazioni evidenziate dai colleghi siano state oggetto di attenta riflessione. Tuttavia, chiede alla presidenza una breve sospensione dei lavori per consentire un rapido confronto.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) osserva che la questione posta dal collega Enrico Costa sia chiara e condivisa almeno da una parte della maggioranza. In particolare, rileva che il collega Costa in primo luogo ha contestato il fatto che parte della direttiva non sia stata recepita all'interno dello schema di decreto legislativo – invitando in proposito le relatrici a svolgere un ulteriore approfondimento – mentre in secondo luogo contesta che un'altra parte dello schema introduca previsioni ulteriori rispetto a quelle della direttiva.
  A suo avviso, sarebbe opportuno più che sospendere i lavori delle Commissioni, fornire risposte chiare. Pertanto, ritiene che qualora non vi siano le condizioni per concludere l'esame del provvedimento sia più corretto rinviarlo ad altra data.

  Ciro MASCHIO, presidente, sottolinea che il termine per l'espressione del parere è già spirato. Tuttavia, prendendo atto che solo nella giornata odierna vi siano colleghi che hanno avanzato rilievi nel merito, senza averli preventivamente sottoposti alle relatrici che hanno svolto un approfondito lavoro, ritiene accoglibile la richiesta di sospendere i lavori per pochi minuti, al fine di consentire le opportune interlocuzioni e quindi verificare se vi siano le condizioni per procedere con la votazione.

  Enrico COSTA (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, non condivide la proposta delle relatrici di sospendere brevemente i lavori, dichiarandosi sorpreso che la presidenza si sia limitata a recepirla acriticamente, in tal modo limitando a pochi minuti la possibilità di confronto tra i gruppi. Osserva, infatti, che la delicatezza del provvedimento – soprattutto in relazione alla questione posta sull'articolo 17, riguardo alla presunzione in base alla quale il comportamento ritorsivo denunciato sarebbe considerato conseguenza diretta della segnalazione – richiederebbe un tempo maggiore di approfondimento, in vista dell'espressione di un parere ponderato.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene opportuno che il confronto con le relatrici sia svolto in tale sede così da coinvolgere tutti i gruppi. Osserva peraltro che il gruppo del M5S intende sostenere posizioni che vanno in senso opposto a quelle formulate dal deputato Enrico Costa.

  Devis DORI (AVS) ritiene che le questioni poste dal deputato Enrico Costa siano rilevanti e richiedano un'adeguata riflessione, non potendosi limitare la discussone tra i gruppi a pochi minuti di confronto informale, come proposto dalla presidenza. Si augura dunque che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di concedere ai gruppi congrui tempi di approfondimento.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) ritiene che proporre una breve sospensione dei lavori per consentire una interlocuzione esclusivamente tra le relatrici e il deputato Enrico Costa sia offensivo nei confronti delle Commissioni, stigmatizzando, dunque, il metodo di lavoro proposto.

  Ciro MASCHIO, presidente, ribadendo le ragioni sottese alla sua scelta, ovvero quello di consentire un'interlocuzione informale tra tutti i gruppi, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

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  Ciro MASCHIO, presidente, comunica che i gruppi hanno convenuto di rinviare il seguito dell'esame. Preso atto dell'assenso del Governo e delle relatrici, le presidenze si riservano di convocare una seduta per votare la proposta di parere all'inizio della prossima settimana.

  La seduta termina alle 14.40.