CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 25 gennaio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 771 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, composto da 6 articoli, per un totale di 15 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alle connesse finalità di dettare disposizioni urgenti in materia di trasparenzaPag. 4 dei prezzi dei carburanti, di rafforzare i poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di dettare norme di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 15 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   il comma 1 dell'articolo 1 riconosce un'esenzione dal computo del reddito del lavoratore, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore; tale beneficio è aggiuntivo rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo (articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917 del 1986); sul punto, si ricorda che tale regime generale concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, al medesimo regime fiscale – la base imponibile della contribuzione previdenziale; la norma transitoria in oggetto non specifica però se l'esenzione aggiuntiva è posta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi; in assenza di tale elemento testuale, si pone così il dubbio se debba tenersi conto dell'esenzione in esame anche ai fini della base imponibile della contribuzione previdenziale;

   la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 prevede che il decreto del Ministro dell'economia chiamato a rideterminare le accise sui carburanti al fine di ricompensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio possa essere adottato se tale prezzo, sulla media del precedente bimestre, aumenta rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo “Documento di programmazione economico-finanziaria” presentato; in proposito si segnala che la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) fa invece ora riferimento al “Documento di economia e finanza”; potrebbe risultare altresì opportuno precisare se si intenda fare riferimento oltre che, come appare presumibile, al Documento di economia e finanza, che il Governo, in base all'articolo 7 della legge n. 196, deve presentare entro il 10 aprile di ciascun anno, anche alla Nota di aggiornamento al medesimo documento, che, sempre in base al richiamato articolo 7, il Governo deve presentare entro il 27 settembre di ciascun anno;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 dispone che le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000); in proposito, si ricorda che il D.P.R. n. 445 del 2000 reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della Pubblica Amministrazione; il DPR disciplina, altresì, la produzione di atti e documenti agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono; alla luce dell'ampiezza delle disposizioni recate dal Testo unico, si valuti l'opportunità di circoscrivere in modo più puntale l'esatta portata della deroga disposta;

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   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2).»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 785 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 12 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 5 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prevedere misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 14 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento ministeriale attuativo; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'amministrazione temporanea dell'impresa che gestisce impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi sia disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e che con il medesimo decreto è nominato un commissario, che può avvalersi anche di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza; il successivo comma 6 prevede che in caso di grave ed imminente pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione all'amministrazione temporanea e la nomina del commissario possono essere disposte con decreto del Ministro delle imprese anche in assenza dell'istanza; le due disposizioni derogano, peraltro in maniera solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

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   il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 in quanto recante “disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato”;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, commi 5 e 6.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.15.