CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 166

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 187/22: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione. Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame del provvedimento, che verrà a scadenza il 3 febbraio 2023, avrà inizio il prossimo 27 gennaio e che pertanto il parere dovrà auspicabilmente essere espresso già nella seduta odierna.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, dopo avere ricordato che il provvedimentoPag. 167 è stato approvato dal Senato il 18 gennaio scorso, segnala che l'articolo 1 impone alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.
  Precisa inoltre che fino al 31 dicembre 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, le medesime imprese sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
  A tale proposito ricorda che, con Comunicazione del 24 marzo 2022, la Commissione europea ha adottato il nuovo Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, il cui scopo è quello di ovviare alla carenza di liquidità cui devono far fronte le imprese direttamente o indirettamente colpite dal grave turbamento dell'economia determinato dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali e dalle relative contromisure adottate, in primo luogo dalla Russia.
  Il Quadro è stato integrato dalla Commissione a luglio 2022, vale a dire all'indomani dell'adozione del sesto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, nonché integrato e prorogato il 28 ottobre 2022, quando si è dato corso a una considerevole estensione dei termini di operatività del Quadro e dei massimali di aiuto concedibili.
  Precisa che i regimi di sostegno consentiti dal Quadro sono ammissibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro) e sono fino al 31 dicembre 2023. Le uniche eccezioni riguardano gli aiuti per accelerare la decarbonizzazione del sistema industriale e la diffusione – prevista dal piano REPowerEU – delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile, che possono essere concessi non oltre il 30 giugno 2024.
  Fa inoltre presente che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea per un periodo di massimo dodici mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori dodici mesi.
  In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche indipendentemente dall'istanza di parte (comma 6).
  Evidenzia che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio.
  Tali interventi riguardano la possibilità per il MIMIT, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa (comma 1) e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Pag. 168Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti (comma 2). Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali, l'impresa è ammessa anche a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione (comma 3).
  Ricorda che, in relazione al decreto-legge n. 21 del 2012 sul cosiddetto golden power, il suo obiettivo è stato quello di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo, che si ricollega agli istituti della golden share e dell'action spécifique, previsti rispettivamente nell'ordinamento britannico e francese, e che in precedenza era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  Il decreto-legge citato ha sancito il venir meno del sistema normativo che aveva determinato le censure della Commissione europea e la relativa procedura di infrazione è stata archiviata il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana in materia di poteri speciali è stata ritenuta compatibile con il richiamato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Quanto all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, fa presente che esso prevede alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni.
  In particolare l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy, individui gli standard tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica.
  Sottolinea che gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, inoltre, che i nuovi standard tecnici, si applichino ai bandi che saranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento al nostro esame.
  Ricorda infine che l'articolo 3, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 4 dispone in merito alla sua entrata in vigore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, di cui, attesa la ristrettezza dei tempi, dà lettura (vedi allegato 1).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori nel senso di procedere dapprima allo svolgimento della seduta in sede di Atti del Governo per poi passare al secondo punto in sede consultiva previsto all'ordine del giorno.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Atto n. 10.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2023.

Pag. 169

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 2).

  La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 1/23: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, fa presente che il provvedimento si propone di regolamentare l'azione delle navi delle ONG nel Mediterraneo al fine di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
  Esso interviene nel solco di un filone normativo che negli ultimi anni ha visto l'adozione di diverse disposizioni, tra cui quelle introdotte dai decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sicurezza 1 e 2), recanti una disciplina che è stata successivamente modificata con il decreto-legge n. 130 del 2020.
  Per quanto riguarda gli interventi operati a livello dell'Unione europea, ricorda che, a seguito del parziale stallo del negoziato avente ad oggetto le proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo presentate nel 2016, nel settembre del 2020 la Commissione europea ha presentato una serie di proposte normative e di altre iniziative per un nuovo corso in materia di politica di migrazione e di protezione internazionale (cosiddetto Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo), che sono tuttora in discussione.
  Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, segnala anzitutto che il medesimo consta di tre articoli, l'articolo 2 recando la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disponendone l'entrata in vigore dal 3 gennaio 2023.
  Evidenzia inoltre che l'articolo 1 apporta, delle modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020 (cosiddetto «decreto Lamorgese»), sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 2, nonché introducendo 6 ulteriori commi (dal 2-bis al 2-septies).
  Resta ferma la previsione di cui al primo periodo del comma 2 della medesima disposizione, secondo cui, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nel pieno rispetto della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.
  Rileva che la nuova formulazione del comma 2-bis prevede che il provvedimento di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso, individuando tuttavia una serie di ulteriori condizioni di svolgimento delle operazioni in questione in presenza delle quali – laddove ricorrano congiuntamente – l'adozione dei suddetti provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale deve essere esclusa.
  Tra tali condizioni rientra, ad esempio, la richiesta, intervenuta nell'immediatezza dell'evento, dell'assegnazione del porto di sbarco, nonché il raggiungimento del porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso.
  Quanto agli altri commi, rileva che, mentre il 2-ter chiarisce che il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunquePag. 170 garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità, i successivi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies introducono una nuova disciplina sanzionatoria, di natura amministrativa, per i casi di inosservanza del provvedimento del Governo di divieto o limitazione del transito e della sosta di navi nel mare territoriale in presenza di determinate condizioni. In questo caso si compie opportunamente una scelta a favore di un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, in sostituzione del vigente sistema di natura penale; in tale quadro si prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo della nave (contro il quale è ammesso ricorso al prefetto) e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca della stessa, preceduta dal sequestro cautelare. Analoghe sanzioni sono previste qualora il comandante e l'armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall'autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest'ultima.
  Evidenzia come il provvedimento disciplini in maniera più compiuta e sistematica gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, facendo salvo il principio di salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti a bordo, senza far venire meno l'esercizio della potestà sanzionatoria rispetto al compimento di atti illeciti.
  Conclude ponendo in rilievo che l'impianto del provvedimento mira a contemperare l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 25 gennaio 2023.

Audizione dell'Avvocato generale dello Stato, Gabriella Palmieri Sandulli, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati (COM(2022)518 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.