CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 109

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 13.55.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta del 24 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.

  Erik Umberto PRETTO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) preannunzia il voto di astensione di Azione-Italia Viva, perché il provvedimento amplia in modo eccessivo la platea di ciò che è strategico. In particolare, per quanto riguarda la fibra non è molto chiaro come si possano prevedere degli standard tecnici diversi da quelli già esistenti e sospetta che possa trattarsi di uno stratagemma per introdurre misure protezionistiche.

  Antonino IARIA (M5S) preannunzia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle, lamentando la poca chiarezza del provvedimento. Troppe imprese rischiano infatti di essere considerate strategiche e ciò permetterebbe loro di ottenere deroghe rispetto a norme ambientali. Condivide inoltre anche le perplessità espresse dalla collega PastorellaPag. 110 in merito alla normativa sulla fibra ottica.

  Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, in primo luogo per la parte del provvedimento sulla raffinazione degli idrocarburi, e poi per la poca chiarezza sul concetto di strategicità.

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia il voto di astensione del Partito Democratico.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, in sostituzione del relatore Baldelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, riferisce sui contenuti dello schema di decreto legislativo, riportando il lavoro svolto dal collega relatore.
  Ricorda che lo schema di decreto, sulla base della legge delega n. 78 del 2022, reca il nuovo Codice dei contratti pubblici (Atto del Governo n. 19).
  Il provvedimento non è stato assegnato alla Commissione ma, in considerazione degli indiscussi profili di interesse per le materie di sua competenza, la Presidenza della Camera dei deputati ha accolto la richiesta della Commissione di esprimere rilievi alla VIII Commissione Ambiente, presso la quale si svolge l'esame dell'atto in sede consultiva.
  L'approvazione della legge recante delega al Governo per la riforma del Codice dei contratti pubblici, la già citata legge n. 78 del 21 giugno 2022, costituiva, com'è noto, uno dei traguardi da conseguire entro il 30 giugno 2022 nell'ambito delle misure di attuazione delle riforme previste dal PNRR, volte specificamente alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 229 articoli, suddivisi in 5 libri: Libro I. Principi, digitalizzazione, programmazione e progettazione (articoli 1-47); Libro II. Appalti (articoli 48-140); Libro III. Appalti nei settori speciali (articoli 141-173); Libro IV. Partenariato pubblico privato e concessioni (articoli 174-208); Libro V. Contenzioso, ANAC e disposizioni finali e transitorie (articoli 209-229).
  Al fine di rendere il nuovo Codice «autoesecutivo» (come si legge nella Relazione illustrativa di accompagnamento) ed evitare il proliferare di rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi, la scelta operata dal Governo è stata quella di far ricorso alla tecnica degli allegati, vale a dire corredare l'articolato di 36 allegati contenenti previsioni di maggior dettaglio. Essi hanno, in prima applicazione, valore di legge, ma sono destinati ad essere abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore di corrispondenti regolamenti ministeriali, così operando il meccanismo della delegificazione.
  Sul piano generale, è necessario rammentare che il Codice degli appalti è una legge presente nel nostro ordinamento da molti anni ed è ritenuta necessaria per il rispetto di plurimi princìpi costituzionali ed europei.
  Ricorda i precedenti del 2006 (decreto legislativo n. 163) e del 2016 (decreto legislativo n. 50).
  Una legislazione chiara e completa in materia di affidamento dei contratti pubbliciPag. 111 risponde principalmente a tre esigenze: 1) anzitutto, poiché si tratta di assegnare risorse pubbliche quali contropartite economiche di lavori, servizi e forniture, sussiste l'esigenza della trasparenza e del contrasto della corruzione. Procedure aperte e intelligibili consentono un controllo, sia specifico sia diffuso, dei modi e dei tempi di affidamento dei contratti pubblici a soggetti privati. Da questo punto di vista, il principio costituzionale si rinviene nell'articolo 97 in ordine all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione pubblica; 2) sempre in ragione della circostanza che si tratta di risorse pubbliche, prevedere procedure competitive consente alla finanza pubblica di conseguire sul mercato risparmi sulle prestazioni che intende procurarsi. Da questo punto di vista, i princìpi costituzionali di riferimento possono essere individuati non solo nell'articolo 97, ma anche nel criterio di adeguatezza di cui all'articolo 118; 3) inoltre, l'assegnazione a imprenditori privati di risorse pubbliche mediante procedure trasparenti e competitive realizza la par condicio tra gli operatori e tutela la concorrenza. Su questo punto, i princìpi costituzionali possono essere individuati sia nell'articolo 41 sia anche, per il tramite dell'articolo 117, primo comma, nei princìpi europei della concorrenza e del mercato interno. Non è, quindi, un caso che la riforma del Codice degli appalti sia un passaggio significativo degli obiettivi del PNRR.
  Passando al contenuto degli articoli di interesse per la Commissione, segnala innanzitutto, per la loro rilevanza, le disposizioni in materia di programmazione contenute nella parte III del libro I (articoli 37-40).
  Richiama in primo luogo l'articolo 39, che disciplina le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo del Paese (comma 1). Si prevede che il Governo qualifichi una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero su proposta delle Regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della qualificazione sono il rendimento infrastrutturale, i costi, gli obiettivi e i tempi di realizzazione dell'opera (comma 2).
  L'elenco delle infrastrutture che il Governo qualifica come strategiche e di preminente interesse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, con l'indicazione dei criteri di rendimento attesi (in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture), degli esiti della valutazione delle alternative progettuali, dei costi stimati e dei relativi stanziamenti, del cronoprogramma di realizzazione.
  Trattasi di una disciplina che si sostituisce interamente al quadro regolatorio dettato in materia dal Codice del 2016, il quale, all'articolo 201, aveva definito una nuova disciplina per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, basata sull'adozione dei due strumenti di pianificazione e programmazione: il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL), recante le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese, e il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), contenente l'elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL (il DPP non è stato peraltro mai adottato). La nuova disciplina era volta a ricondurre in una logica unitaria i piani e i programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurava il coinvolgimento del Parlamento, nelle Pag. 112scelte strategiche delle politiche della mobilità e dello sviluppo infrastrutturale, attraverso il parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto sia per il Piano generale dei trasporti e della logistica che per il Documento pluriennale di pianificazione.
  Era successivamente intervenuto in tema di programmazione delle opere infrastrutturali il cosiddetto decreto «sblocca-cantieri» che aveva introdotto una procedura a termine (in quanto valida non oltre il 31 dicembre 2021) per l'individuazione, con finalità acceleratorie, di interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari (articolo 4, commi 1-5, del decreto-legge 32/2019, e successive modificazioni). Anche in tal caso era assicurato il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle opere e nomina dei commissari.
  La disciplina del Codice degli appalti pubblici del 2016, fondata sull'adozione di uno strumento di pianificazione di ampio respiro quale il Piano nazionale per i trasporti e la logistica, viene ora completamente superata, per il ritorno al sistema della cosiddetta «legge obiettivo», che non contempla il coinvolgimento del Parlamento.
  Circa le altre disposizioni della parte III del libro I, l'articolo 38, come evidenzia la Relazione illustrativa, introduce per la prima volta nel Codice dei contratti pubblici un procedimento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale. In via di estrema sintesi, segnala che si tratta di una procedura che ha inizio con la convocazione di una conferenza di servizi semplificata e che, per le opere pubbliche di interesse statale, è prevista la contestuale trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – che deve contenere sempre l'alternativa progettuale a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana – al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Restano comunque ferme le disposizioni speciali vigenti per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse nazionale, comprese quelle relative agli interventi del PNRR: nella Relazione illustrativa si chiarisce, a titolo esemplificativo, che tra le disposizioni speciali in parola figurano quelle relative a «infrastrutture autostradali e viarie (articolo 20 legge n. 340/2000); opere concernenti reti ferroviarie (articolo 9 legge n. 340/2000); [..] infrastrutture e insediamenti produttivi di carattere strategico e di preminente interesse nazionale (legge n. 443/2001)».
  Circa il coinvolgimento delle regioni nelle procedure di cui agli articoli 38 e 39, ritiene opportuno attendere il parere della Conferenza unificata, allo stato non ancora pervenuto.
  L'articolo 40 disciplina l'istituto del dibattito pubblico e, dal combinato disposto dell'articolo 1 e della tabella 1 dell'allegato I.6 (cui il comma 8 dell'articolo in parola fa rinvio), si ricava che sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio le opere – per quanto di competenza della Commissione – relative agli aeroporti; ai porti marittimi commerciali; alle vie navigabili, ai porti per la navigazione interna e ai terminali marittimi accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate; agli interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità, comunque comprendenti uno scalo ferroviario.
  Quanto alla fase della progettazione, segnala che l'allegato I.7, cui il successivo articolo 41 rinvia, dispone che nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) devono essere individuate e analizzate le possibili soluzioni progettuali relative alle scelte modali e alle alternative di tracciato per le infrastrutture lineari, o relative alla mobilità e al trasporto.
  Venendo ai settori speciali, l'articolo 149 disciplina gli appalti nei servizi di trasporto.Pag. 113
  Qui occorre tracciare una distinzione. Il comma 1 prevede che le disposizioni generali del Codice si applichino alle attività di messa a disposizione o gestione delle reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo dei trasporti (ferroviario, tramviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo). A questo proposito, il comma 2 indica quale sia la nozione di rete e, quindi, in presenza di quali condizioni di fatto essa si ritenga esistente.
  Viceversa, è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici l'affidamento dei contratti per i servizi di TPL. Sono previste ulteriori disposizioni di esclusione relative a particolari tipologie di concessione di servizio nel trasporto aereo o nel trasporto pubblico di passeggeri.
  Anche per quanto riguarda il settore dei porti e degli aeroporti, l'articolo 150 prevede che le disposizioni del Codice si applichino alle attività di messa a disposizione dell'infrastruttura (aeroporto, porto marittimo o interno, eccetera).
  Per quanto riguarda i servizi postali, l'articolo 151 prevede che trovi applicazione sempre il Codice degli appalti. Viceversa, i servizi non strettamente postali ma ad essi affini, ove in tale ambito regni già un'esposizione alla concorrenza in un mercato liberamente accessibile e siano comunque forniti da enti che non forniscano anche servizi postali, non sono assoggettati alle regole del Codice.
  Ritiene inoltre che nei settori speciali non dovrebbe essere preclusa la possibilità di ottenere progetti di qualità: le infrastrutture, quali porti, aeroporti e ponti, sono, per loro natura, opere a grande scala che impattano sul territorio in misura estremamente rilevante. Per questo motivo, al pari o forse ancora più di un singolo edificio pubblico, esse devono contribuire a migliorare il paesaggio del nostro Paese; questo risultato può essere perseguito più correttamente e con maggior probabilità di successo attraverso un percorso competitivo di natura progettuale tramite il quale mettere a confronto e valutare diversi approcci e soluzioni. Per questo motivo ritiene che debba essere valorizzato l'istituto del concorso di progettazione di cui all'articolo 46, procedura che, negli anni, non ha soltanto soddisfatto bisogni e necessità di una società moderna, ma ha promosso una maggiore apertura del mercato e favorito la partecipazione di giovani professionisti, con il riconoscimento del merito e le pari opportunità e non trascurando i benefici che reca alle comunità locali in termini di qualità delle trasformazioni dei territori (che si traduce automaticamente in aumento della qualità della vita delle persone). Una qualità che si riconosce dal suo valore culturale e relazionale rispetto al contesto, sia temporale che ambientale, in cui si manifesta e dai vantaggi che garantisce ai diretti fruitori così come ad una comunità più allargata, il tutto in tempi certi e contingentati. Tale tipo di procedura è stata negli anni affinata ed è oggi, anche grazie all'adozione di piattaforme informatiche, estremamente celere, sicura e collaudata.
  Per tali motivi ritiene che negli articoli 153, 155 e 158 debbano essere inseriti espliciti riferimenti all'articoli 46 in materia di concorso di progettazione.
  In materia di concessioni autostradali, si limita a segnalare, per la rilevanza che ha per la rete trasportistica nazionale, la disposizione dell'articolo 178, comma 5, ultimo periodo, che dispone, per le concessioni autostradali il cui termine sia scaduto, che, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte sia affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  In chiusura, rappresenta che all'articolo 223 è ribadito il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete il compito di coordinamento e di vigilanza sulla progettazione e l'approvazione delle infrastrutture strategiche del Paese.
  Più in dettaglio, l'articolo 223 contiene le disposizioni mutuate dalla legislazione vigente (articolo 214 del decreto legislativo n. 50 del 2016), i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e Pag. 114dei trasporti erano già previsti. Rimangono invariati i contenuti sostanziali della disposizione e confermate le competenze già in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  Tale Ministero rappresenta il luogo di snodo e di coordinamento di varie competenze, oltre che il soggetto istituzionale titolare della funzione di promozione delle attività amministrative e tecniche necessarie alla celere progettazione e all'approvazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi prioritari per lo sviluppo del Paese (comma 2).
  Per lo svolgimento di tali attività, il Ministero può avvalersi di una struttura tecnica di missione, composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative (comma 3).
  Passando infine alle norme in materia di digitalizzazione, occorre richiamare le disposizioni contenute nella Parte II del Libro I (articoli da 19 a 36), dedicate alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. È, questo, uno tra gli obiettivi più rilevanti da conseguire nell'ambito del PNRR: ricorda, al proposito, che la milestone M1C1-70 impegna a «definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività», ivi inclusa la realizzazione di un Sistema nazionale di e-procurement entro il 31 dicembre di quest'anno.
  In attuazione di quanto previsto dal PNRR e dalla legge delega, l'articolo 19 enuncia i princìpi e i diritti digitali, quali la neutralità tecnologica, la trasparenza (vedi articoli 20 e 28), la sicurezza informatica, la protezione dei dati personali, e afferma l'importanza che tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici siano svolti in modalità digitale.
  Al proposito, l'articolo 21 individua le sei fasi nelle quali si articola il ciclo di vita digitale del singolo contratto: la programmazione, la progettazione, la pubblicazione, l'avvio della procedura, l'affidamento e la fase di esecuzione del contratto.
  Ai sensi dell'articolo 30, a fronte dell'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, occorre inserire, nell'ambito del Codice degli appalti, una disciplina che richiami i princìpi destinati a governare l'utilizzo degli algoritmi e degli strumenti di intelligenza artificiale in tale ambito. I commi da 1 a 3, in particolare, danno attuazione a uno specifico criterio di delega che prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di ricorrere anche ad automatismi nella valutazione delle offerte. Come emerge anche dalla relazione illustrativa, si tratta di disposizioni volte a disciplinare il futuro prossimo, in quanto, allo stato, nell'ambito delle procedure di gara sono utilizzati per lo più algoritmi non di apprendimento, utilizzati per il confronto automatico di alcuni parametri caratterizzanti le offerte e conoscibili.
  Per il futuro, si prevede che le stazioni appaltanti, in sede di acquisto o sviluppo delle soluzioni tecnologiche, debbano assicurarsi la disponibilità del codice sorgente e di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento, e che la decisione assunta all'esito di un processo automatizzato sia comunque da considerarsi imputabile alla stazione appaltante. Il processo decisionale non deve essere lasciato interamente alla macchina, dovendo assicurarsi il contributo umano per controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica, e la decisione algoritmica non deve comportare discriminazioni di sorta.
  Il comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura tecnica e organizzativa idonea a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioniPag. 115 personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici o genetici, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.
  L'articolo 22 definisce l'ecosistema nazionale di e-procurement, cioè l'insieme delle piattaforme attraverso le quali saranno realizzate digitalmente le attività relative alla redazione di documenti nativamente digitali, all'accesso elettronico alla documentazione e alla presentazione delle offerte (commi 1 e 2), garantendo l'interoperabilità con le banche dati che contengono i dati utili per le procedure di gara, secondo il principio dell'once only di cui all'articolo 19, nonché con il fascicolo virtuale dell'operatore economico per ciò che attiene alle verifiche relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.
  Per piattaforma di approvvigionamento digitale o di e-procurement si intende, ai sensi dell'articolo 25, l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più fasi delle procedure di gara e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.
  L'infrastruttura tecnologica portante dell'ecosistema nazionale di e-procurement è la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale ha accesso, tramite interoperabilità, a tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara (articolo 23).
  La Banca dati ANAC è, inoltre, l'unico collettore nazionale che convoglia la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare, in questo modo, la pubblicità legale in ambito europeo (articolo 27). La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti, nonché costantemente accessibile attraverso il collegamento con la predetta Banca dati, ed è disposto che la produzione degli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorre dalla data di pubblicazione sulla Banca dati stessa. La decisione in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione del regime di pubblicità legale è rimessa a un provvedimento dell'ANAC, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con riferimento alla disponibilità digitale dei documenti di gara, l'articolo 88 prevede che essi, a determinate condizioni, siano resi disponibili in formato digitale e in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse.
  Presso la Banca dati ANAC è istituito, altresì, il fascicolo virtuale dell'operatore economico, il quale consente alle stazioni appaltanti di consultare, per ciascun operatore economico, i dati e le informazioni utili per la verifica dei requisiti generali e speciali occorrenti per partecipare alla gara. L'articolo 24, comma 4, prevede, al proposito, che sia l'ANAC stessa, con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID, a disciplinare gli aspetti relativi alla funzionalità del fascicolo virtuale dell'operatore economico, all'indicazione dei dati e al loro aggiornamento, ai termini e alle regole tecniche per l'acquisizione.
  Più in generale, ai sensi dell'articolo 26, compete all'AgID stabilire, d'intesa con ANAC e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, i requisiti tecnici delle piattaforme digitali di e-procurement, nonché le modalità per la certificazione delle piattaforme digitali erogate da soggetti privati al fine della loro compatibilità con l'ecosistema nazionale di e-procurement.
  Presso l'ANAC è istituita, altresì, l'anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, la quale consentirà, tra l'altro, di censire gli operatori economici partecipanti alle gare non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese come, ad esempio, Pag. 116le imprese straniere e i raggruppamenti temporanei di imprese.
  Al fine di assicurare la riduzione della complessità dei procedimenti e il contenimento delle tempistiche nella realizzazione e gestione delle opere e dei servizi connessi, l'articolo 43 disciplina metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
  Al proposito, il comma 1 impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad adottare, dal 1° gennaio 2025, metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione, sia per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro; restano esclusi da tale previsione gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.
  Anche al di fuori di tali ipotesi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono comunque adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti (comma 2).
  In conclusione, si rimette al dibattito tra i colleghi e auspica che nelle sedi di confronto che sarà possibile individuare – anche mediante un confronto diretto tra i gruppi nella Commissione ed eventuali contatti con i relatori presso l'VIII Commissione, nelle debite forme – si possa giungere alla condivisione di rilievi, anche testuali, che possano portare a modifiche dello schema al nostro esame.

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) avanza due osservazioni sul provvedimento per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione.
  In primo luogo, manifesta apprezzamento per la digitalizzazione della procedura di appalto; manca però una parte sugli appalti di prodotti e servizi innovativi e digitali. Non è infatti previsto alcun tipo di eccezione rispetto a un criterio di assegnazione che sembra tornare ad essere quello del minimo prezzo; alcuni appalti di prodotti non standard e potenzialmente rilevanti per il Paese, per esempio quelli digitali con aspetti di cybersicurezza, dovrebbero rispondere a criteri diversi.
  In secondo luogo, rilevati gli appalti dovrebbero essere uno strumento per incentivare i produttori a migliorarsi. Il criterio unico del prezzo fa invece venir meno alla missione di stimolare l'innovazione.

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) manifesta preoccupazione per l'eccessiva apertura ai subappalti, che apre le maglie ad infiltrazioni della criminalità organizzata; vi è poi il rischio di gravi carenze dei requisiti nei subappaltatori.
  Per quanto riguarda le procedure parlamentari, chiede chiarimenti sul ruolo della Commissioni rispetto a quanto sta facendo la Commissione Ambiente.

  Salvatore DEIDDA, presidente, illustra i lavori che sta portando avanti la Commissione Ambiente, ricordando che il termine per l'espressione del parere al Governo da parte della Commissione Ambiente è fissato all'8 febbraio.

  Roberto MORASSUT (PD-IDP) rivendica un maggior coinvolgimento della Commissione nelle audizioni e in generale nell'esame del provvedimento. Si chiede se il termine dell'8 febbraio sia congruo, vista l'importanza dello schema di decreto e il fatto che sembrerebbe che esso non rispecchi completamente la delega ricevuta dall'Esecutivo: menziona in particolare la materia dei subappalti, su cui si erano molto diffuse le organizzazioni sindacali; e la materia del dibattito pubblico, importante per l'allineamento alla normativa europea.

  Salvatore DEIDDA, presidente, ricorda che la Presidenza della Commissione si sta facendo parte attiva di un'azione presso la Presidenza della Camera volta ad un ampliamento delle competenze della CommissionePag. 117 stessa in materia di infrastrutture, in coerenza con le disposizioni del Regolamento della Camera. Precisa poi che la Commissione Ambiente dovrà tener conti dei rilievi deliberati dalla Commissione.

  Francesca GHIRRA (AVS) chiede se la Commissione avrà modo di approfondire le tematiche che riguardano le modifiche al codice degli appalti, vista la loro delicatezza. La Commissione dovrebbe intervenire sulle criticità emerse, relative a subappalti, fideiussioni, subcontratti, pagamenti, dibattito pubblico e conferenze dei servizi, che vedono depotenziato il ruolo delle soprintendenze. È poi emerso il tema delle clausole di genere. Ricorda infine che si tratta di un provvedimento che inciderà notevolmente su tutte le procedure degli enti pubblici, auspicando che non si ripeta quanto avvenuto nel 2016, allorché la riforma del codice degli appalti produsse molte disposizioni che hanno ostacolato la rapidità e la trasparenza.

  Davide FARAONE (A-IV-RE) invita il Presidente a non avere un atteggiamento remissivo e ad adoperarsi affinché sia pienamente riconosciuto il ruolo della Commissione.

  Antonino IARIA (M5S) dichiara di considerare assurdo che la Commissione abbia un ruolo marginale nell'esame del codice degli appalti, che investe in pieno le competenze della Commissione stessa.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.