CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 gennaio 2023
50.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 57

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 187/2022: Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
C. 785 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, ricorda che il Comitato è chiamato a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 785, approvato dal Senato il 18 gennaio scorso, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Fa presente che il decreto-legge in conversione, che a seguito dell'esame in Senato si compone di 5 articoli, è volto a garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, l'articolo 1 impone alle imprese, operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva (comma 1). Fa presente che, qualora le medesime Pag. 58imprese manifestino rischi di continuità produttiva, derivanti dalle sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati – e, segnatamente, dalle sanzioni imposte alla Russia – sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), al fine dell'urgente attivazione delle misure di sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo. La disciplina relativa all'obbligo di comunicazione, che il decreto-legge prevede in vigore fino al 30 giugno 2023, è stata prorogata dal Senato fino alla fine del 2023 (comma 2). Nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea, disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che ne stabilisce termini e modalità, per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L'amministrazione temporanea comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori (commi 3, 4 e 5). In caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente, anche indipendentemente dall'istanza di parte (comma 6). Segnala che l'articolo 2 introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali (cosiddetto «golden power») riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012. Segnala che tali interventi riguardano la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonché di valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati da Patrimonio Rilancio, gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di richiedere l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno saranno determinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Rileva che l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il parere del MIMIT, individui gli standard tecnici che devono avere i cavi in fibra ottica. In base a quanto previsto dalla disposizione in commento, gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si prevede, infine, che i nuovi standard tecnici si applichino ai prossimi bandi. L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Segnala infine che l'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque in vigore dal 6 dicembre 2022. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che in base al preambolo del decreto-legge le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di garantire la continuità delle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel contesto della crisi energetica e del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha determinato l'adozione da parte dell'UE di sanzioni capaci di incidere sull'operatività di alcune imprese del settore energetico con sede in Italia. Per quanto riguarda Pag. 59invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il decreto-legge prevede, agli articoli 1 e 2, interventi regolativi e promozionali riconducibili alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione). In merito, ricordo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004, ha ricondotto a tale competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Rilevano, poi, aspetti strettamente connessi ad altre materie di competenza esclusiva dello Stato, come la disciplina dei mercati finanziari (articolo 117, secondo comma, lettera e)) e dei rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a)) nonché, con riguardo al settore interessato, la materia di competenza concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). A tale proposito rammenta che la giurisprudenza costituzionale, ad esempio con le sentenze n. 303 del 2003 e n. 383 del 2005, ha riconosciuto comunque nell'ambito di questa competenza l'attribuzione di maggiori poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici a cui non sfugge la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia. Fa altresì presente che analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione all'articolo 2-bis, le cui disposizioni sono riconducibili prevalentemente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della tutela della concorrenza e, secondariamente, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m)) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale oltre che, per quanto attiene al settore interessato, alla materia di competenza concorrente dell'ordinamento della comunicazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Infine, per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, segnala che il decreto-legge prevede interventi a sostegno delle imprese nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo e dunque nel rispetto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Per quanto riguarda l'obbligo, di cui all'articolo 1, comma 1, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la possibilità di disporre l'amministrazione temporanea d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i profili connessi all'esercizio dei poteri speciali, interessati dall'articolo 2, rilevano poi i limiti alla libertà di iniziativa economica posti dall'articolo 41 della Costituzione quali la sicurezza e l'utilità sociale.
  Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari.
Testo unificato C. 80 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Luca SBARDELLA, presidente, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ricorda che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il testo unificato adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. Fa presente che l'istituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta la ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura. In particolare, nella XVIII legislatura, la ricostituzione della Commissione è stata disposta dalla legge 7 agosto 2018, n. 100. Rispetto alla Commissione della XVIII legislatura il testo unificato in esame integra la denominazione, e quindi l'ambito di operativitàPag. 60 della Commissione, facendo riferimento – oltre che alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – anche alle attività illecite connesse ad altri comparti del settore ambientale e agroalimentare. Rileva in particolare che il comma 1 dell'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta per la durata della XIX legislatura e ne definisce i compiti, prevedendone di nuovi oltre a quelli già previsti nella scorsa legislatura. Quanto ai compiti confermati, e in taluni casi meglio specificati (ad esempio con riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR), essi sono, in sintesi: svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata (lettera a)); individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche (lettera b)); individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti (lettera c)); verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; viene precisato che ciò deve avvenire anche in riferimento alla destinazione e all'utilizzo dei fondi previsti dal PNRR (lettera d)); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi (lettera e)); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico (lettera f)); verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale (lettera g)); verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto (lettera h)); indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica (lettera i)); compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti (lettera l)). Fa presente che sono inoltre aggiunte le seguenti nuove funzioni non previste dalla legge istitutiva della scorsa legislatura: indagare sull'esistenza di eventuali illeciti connessi allo smaltimento degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, cosiddetti «rifiuti emergenti», con particolare riferimento al fine-vita dei pannelli solari fotovoltaici, delle pale eoliche, delle batterie, nonché di ogni altro materiale o dispositivo utilizzato nelle infrastrutture per la produzione di energia da fonte rinnovabile (lettera m)); indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, ivi compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti «made in Italy» (lettera n)); analizzare le cause dell'abbandono sul suolo e nell'ambiente di prodotti monouso, anche in plastica, verificare l'attuazione data alle disposizioni che recano le misure sanzionatorie applicabili a tale condotta e proporre iniziative per la promozione dell'uso di prodotti riutilizzabili, compostabili o rinnovabili, al fine di evitare il ricorso a prodotti monouso (lettera o)). Segnala che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha attribuito alla Commissione di inchiesta l'ulteriore funzione di indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, nonché verificare la corretta applicazione del Titolo IX-bis del codice penale (lettera o-bis)), anch'essa non prevista nella scorsa legislatura. Rileva che le successive disposizioni recate dal testo unificato riproducono, nella sostanza, la disciplina vigente nella scorsa legislatura. In particolare, l'articolo 1, prevede al comma 2 che la Commissione: riferisca al Parlamento con cadenza annuale e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli Pag. 61esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. Al riguardo ricordo che tale formulazione riproduce il contenuto dell'articolo 82 della Costituzione, ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del regolamento della Camera. Il comma 3 dell'articolo 1 prevede altresì che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Fa presente che l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da diciotto senatori e diciotto deputati – nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato – e che la stessa sia rinnovata dopo il primo biennio (con possibilità di conferma dei componenti). La nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. Si prevede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019. Qualora una delle situazioni previste nel codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, è previsto l'obbligo di informarne immediatamente il presidente della Commissione e il Presidente delle Camere. Con riferimento al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, ricorda che l'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli da 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti), 368 (Calunnia), 369 (Autocalunnia), 370 (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Per quanto riguarda l'acquisizione di atti e documenti, l'articolo 4, comma 1, stabilisce la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari, anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Si precisa, inoltre, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Segnala inoltre che il testo unificato disciplina altresì l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, quest'ultima ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venir meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unificato specifica che per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Il comma 3 del medesimo articolo disciplina il potere della Commissione di stabilire quali atti non dovranno essere divulgati; dispone, inoltre, che, su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il comma 4 chiarisce che il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale (rispettivamente, associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta. Segnala che l'articoloPag. 62 5 del provvedimento reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto e all'applicazione, nei casi di violazione, dell'articolo 326 codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Con riferimento all'organizzazione interna, disciplinata dall'articolo 6, si dispone in materia di pubblicità delle sedute, di costituzione di comitati e di risorse umane e strumentali per l'espletamento delle funzioni. Nell'ambito delle collaborazioni, di cui può avvalersi la Commissione per lo svolgimento delle proprie attività, il provvedimento prevede anche il coinvolgimento di magistrati ordinari collocati in posizione di fuori ruolo, oltre a quello di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché collaborazioni di soggetti esterni e interni alle amministrazioni pubbliche o di appartenenza. La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno. Lo stesso articolo dispone che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio del Senato e per metà a carico del bilancio della Camera. A seguito dell'approvazione delle proposte emendative in sede referente, è stato inoltre stabilito che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (il potere d'inchiesta previsto dall'articolo 82 della Costituzione), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, all'esclusiva competenza legislativa statale. Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Nella storia parlamentare si è però andata affermando la prassi di deliberare le inchieste anche con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, ovvero, in alcuni casi, con due delibere di identico contenuto adottate dalle rispettive assemblee con gli strumenti regolamentari. Nel primo caso viene istituita una vera e propria Commissione bicamerale, mentre nel secondo si hanno due distinte Commissioni che possono deliberare di procedere in comune nei lavori d'inchiesta, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti. In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera e l'articolo 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue la procedura prevista per i progetti di legge. Per quanto riguarda la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. Di conseguenza, si applicano l'articolo 56, comma 3, del regolamento Camera e l'articolo 25, comma 3, del regolamento del Senato, i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento, debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi. L'articolo 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente Pag. 63quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. In particolare, come chiarito anche dal provvedimento in esame, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni), 367 (Simulazione di reato), 368 (Calunnia), 369 (Autocalunnia), 370 (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria. In conclusione, se non ci sono interventi, formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni: la prima volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, tra i compiti della istituenda Commissione di inchiesta in esame, quelli di cui alla lettera o-bis) relativa all'indagine sulle attività illecite legate al fenomeno delle zoomafie, in considerazione del fatto che analogo compito verrebbe attribuito alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera l), numero 4) del testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate (testo unificato C. 303 e abbinate), in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali; la seconda, volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di meglio definire la competenza in materia di indagine nel settore agricolo e agroalimentare, di cui alla lettera n), al fine di prevenire possibili sovrapposizioni con le analoghe competenze attribuite alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie dall'articolo 1, comma 1, lettera q), del citato testo unificato (vedi allegato 2).

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) interviene per chiedere al presidente conferma del fatto che, anche con riguardo alla composizione della istituenda Commissione di inchiesta relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari, sia stato tenuto conto delle intese raggiunte dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, prevedendo nella composizione della Commissione da istituire almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera e almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente all'onorevole Alessandro Colucci che la modifica richiesta con riguardo alla composizione della Commissione d'inchiesta è presente nel testo sottoposto all'esame del Comitato essendo stata inserita dalla Commissione di merito nel corso dell'esame delle proposte emendative.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

Pag. 64

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Doc. XXII, n. 11 Battilocchio.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente che il suo gruppo ha presentato un provvedimento di analogo contenuto, a prima firma del collega De Maria, di cui chiede l'abbinamento.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, assicura alla collega Bonafè che, non appena il provvedimento sarà stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, procederà alle necessarie valutazioni ai fini del suo eventuale abbinamento.
  Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, in qualità di relatore fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il Documento XXII, n. 11, Battilocchio, che propone l'istituzione, per tutta la durata della XIX legislatura, di una Commissione monocamerale di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Ricorda che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Camera dei deputati, che nella XVII legislatura ha istituito una Commissione d'inchiesta per verificare lo stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, con particolare riguardo alle implicazioni socio-economiche e di sicurezza. La Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione di una relazione finale (DOC. XXII-bis, n. 19 del 14 dicembre 2017) nella quale, sotto il profilo del metodo, invitava a «rafforzare gli strumenti parlamentari per promuovere e gestire le politiche urbane», auspicando di «rendere permanente l'esperienza utilmente sperimentata». Dopo la parentesi della scorsa legislatura, nella quale non ha concluso l'iter una proposta volta a istituire una Commissione di inchiesta bicamerale su questi temi, i proponenti ritengono «necessario riprendere il lavoro avviato nella XVII legislatura». A tal fine, l'articolo 1 della proposta di inchiesta parlamentare all'esame della Commissione Affari costituzionali delinea i seguenti compiti della Commissione monocamerale: individuare aree critiche per accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti; rilevare e classificare l'eventuale stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni ecc.) che si occupano di immigrazione e di povertà; monitorare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e i fenomeni della radicalizzazione e dell'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte dei cittadini europei figli degli immigrati di prima generazione; individuare proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; individuare le aree interessate dall'abusivismo edilizio e accertare l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare, al fine di elaborare le misure più opportune di contrasto; individuare programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di Pag. 65contrasto della povertà e delle diseguaglianze nelle periferie; effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica; effettuare una ricognizione dei campi di rom regolari e irregolari situati prevalentemente nelle aree periferiche delle città metropolitane, anche ai fini dell'elaborazione di misure di contrasto dello smaltimento illegale di rifiuti mediante l'innesco di roghi e dell'attuazione degli obiettivi di inclusione dei rom definiti dalle istituzioni dell'Unione europea; accertare la distribuzione delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nel territorio delle aree metropolitane; elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente a sostegno dei cittadini più deboli; individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per il rilancio delle realtà produttive presenti nelle periferie; accertare il rapporto tra lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie e la loro struttura urbanistica e densità spaziale, avendo riguardo anche alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi; accertare l'offerta formativa complessiva per elaborare proposte per il rafforzamento della formazione e della funzione centrale della scuola nel rapporto con il territorio, nonché di migliorare i livelli di istruzione e di contrastare l'abbandono scolastico.
  Fa presente che, per svolgere questi compiti, la Commissione è istituita per l'intera durata della legislatura, potendo riferire alla Camera con specifiche o periodiche relazioni, anche proponendo interventi di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché di attuare politiche per la sicurezza per prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione. Segnala che l'articolo 2 della proposta prevede che la Commissione sia composta da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. È poi disciplinato il procedimento per l'elezione del Presidente della Commissione e per la costituzione dell'ufficio di presidenza. L'articolo 3 delinea i poteri e i limiti della Commissione d'inchiesta monocamerale richiamando quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  Rileva che, come di consueto, la proposta stabilisce ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo disciplinato dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta richiama l'applicabilità degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale. Il provvedimento dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla riforma dei servizi di informazione, contenuta nella legge n. 124 del 2007. Parimenti, non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta. Segnala inoltre che, in base all'articolo 4 della proposta, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, in deroga alla disciplina sul segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione degli atti – motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria – e può anche trasmettere copie di atti e documenti di propria iniziativa. Il testo prevede la clausola che vincola la Commissione a mantenere l'eventuale regime di segretezza degli atti così trasmessi.Pag. 66 Ricorda che l'articolo 5 della proposta di inchiesta prevede, come di consueto, che i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, siano tenuti all'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, su tutti gli atti e i documenti che la Commissione ha acquisito ai fini dell'inchiesta e soggetti al regime di segretezza. La violazione di tale obbligo e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto non integri un reato più grave. Fa presente che l'articolo 6 demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno da approvare, a maggioranza assoluta, prima dell'avvio delle attività di inchiesta, il quale può prevedere che i lavori della Commissione siano svolti attraverso uno o più comitati. Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, secondo quanto stabilito in materia dal regolamento interno della Commissione, in cui è fissato il tetto massimo delle collaborazioni. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi altresì della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia. Ricorda che, per l'espletamento delle funzioni della Commissione, si prevede che essa fruisca di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera. Le spese per il funzionamento della Commissione sono determinate nella misura di 50.000 euro annui, a carico del bilancio interno della Camera. Solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, può essere disposto un incremento delle spese (al massimo del 30 per cento) previa richiesta motivata del Presidente della Commissione, corredata della certificazione delle spese sostenute. L'incremento deve essere autorizzato dal Presidente della Camera.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE) interviene in qualità di primo firmatario del provvedimento in esame, per far presente che con l'iniziativa assunta si intende riprendere il lavoro già svolto nelle precedenti legislature. Sottolinea in particolare gli importanti risultati raggiunti dalla Commissione d'inchiesta nel corso della XVII legislatura, rilevando che nella scorsa legislatura, come già ricordato dal relatore, non è stato concluso l'iter di una proposta volta a istituire una Commissione di inchiesta bicamerale sui medesimi temi. Tiene in particolare ad evidenziare due aspetti. Quanto al primo, sollecita i colleghi a concentrarsi in particolare nel corso dell'esame sui contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, relativo ai compiti attribuiti alla Commissione d'inchiesta e mutuato dalla esperienza della XVII legislatura, ritenendo che vi siano margini per integrarli e migliorarli sulla base delle indicazioni dei gruppi. Relativamente al secondo aspetto, fa presente che si è preferito affidare l'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ad una Commissione monocamerale, ritenendola uno strumento più adeguato per facilitare l'organizzazione delle sedute e lo svolgimento del lavoro ordinario. In conclusione, si augura che nel corso dell'esame possa essere svolto un ragionamento condiviso su un tema meritevole di grande attenzione.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime in primo luogo il proprio apprezzamento per il fatto che il collega Battilocchio ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto nel corso della XVII legislatura. Fa presente che proprio per questo motivo l'onorevole De Maria, componente dell'allora Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, ha ritenuto di presentarePag. 67 una propria proposta in materia. Si augura pertanto che la Commissione d'inchiesta monocamerale possa avviare al più presto i propri lavori su un tema rilevante, al fine di comprendere le cause del fenomeno e di mettere in campo tutte le misure necessarie a superare le difficoltà delle periferie urbane.

  Alessandro URZÌ (FDI) preannuncia un approccio concreto da parte del suo gruppo su un tema così rilevante come quello dello stato di disagio delle periferie. Quanto ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento, si augura che l'attenzione si concentri anche sulle misure conseguenti alla valutazione dello stato di fatto di tali realtà, ritenendo che ciò rientri nella funzione «morale» della politica. Auspica quindi che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non sia un atto di forma e di bandiera, ma costituisca invece la premessa di un'azione concreta, volta al superamento delle criticità, e complementare rispetto alle iniziative messe in campo dal Governo.

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) sottolinea la rilevanza attribuita al tema dal suo gruppo, che nella scorsa legislatura aveva presentato una proposta sull'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Nel rilevare, inoltre, l'importanza di condividere i contributi di tutti coloro che si dimostrano sensibili al tema, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di lavorare convintamente per l'obiettivo indicato.

  Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia preliminarmente l'interesse che il Movimento 5 Stelle riserva alla pronta istituzione della Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Recepisce con favore la volontà dei colleghi di giungere ad un testo comune, che individui in maniera condivisa gli strumenti atti a risolvere o quanto meno ad alleviare le condizioni di degrado e di disagio sperimentate in particolare da chi abita le periferie. Preannuncia pertanto la massima collaborazione del suo gruppo al fine di individuare le forme migliori per raggiungere l'obiettivo, augurandosi che la Commissione d'inchiesta sia istituita al più presto e possa lavorare bene.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), dichiarandosi d'accordo con l'istituzione della Commissione d'inchiesta, nel rammentare che anche il suo gruppo si è fatto promotore di un'iniziativa analoga, ritiene che la cosa più importante sia il raggiungimento di un testo condiviso. Si permette di chiedere quindi al presidente e relatore di valutare l'estensione dell'ambito di interesse della Commissione d'inchiesta al tema del disagio giovanile nelle periferie, segnalando a tale proposito l'aggravamento del fenomeno a seguito della recente emergenza pandemica.

  Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare il sostegno del suo gruppo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, apprezza che il collega Battilocchio abbia fatto riferimento alle esperienze precedenti, con l'obiettivo di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse legislature. A tale proposito è dell'avviso che sia necessario uno sforzo maggiore rispetto al passato, dal momento che le condizioni di disagio delle periferie si sono molto aggravate, segnalando in particolare la questione dell'illegalità, che in parte interseca i compiti della istituenda Commissione antimafia. Rileva sull'argomento che in particolare nelle realtà periferiche molti giovani sono attratti dalle organizzazioni mafiose per mancanza di opportunità di lavoro. In conclusione, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di dare un contributo alla predisposizione di un testo condiviso.

  Alfonso COLUCCI (M5S) si vede costretto a dichiararsi d'accordo con il collega Giachetti che ha posto la questione del disagio giovanile. Sottolinea a tale proposito l'assenza di prospettive per molti giovani delle periferie, ai quali dovrebbero Pag. 68essere messi a disposizione strumenti che ne favoriscano l'inclusione e la crescita.

  Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) interviene per lasciare agli atti una considerazione che ha trascurato nel suo precedente intervento. Chiede quindi se anche per la composizione della istituenda Commissione d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie sia stata prevista la clausola relativa alla rappresentanza di tutti i gruppi.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, fa presente al collega Alessandro Colucci che il testo del provvedimento in esame già prevede che nella composizione della Commissione d'inchiesta sia assicurata comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 25 gennaio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.