CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 gennaio 2023
49.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 185/2022: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.
C. 761 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, prevede la conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, di cui si prevede la proroga di efficacia per tutto il 2023, non sono stati ascritti effetti a fini dei saldi di finanza pubblica. Prende atto, altresì, di quanto chiarito dal Governo al Senato con specifico riguardo agli eventuali fabbisogni ulteriori determinabiliPag. 31 per effetto delle cessioni di mezzi e dotazioni militari e in merito ai costi per il trasporto e la consegna degli stessi al beneficiario della cessione. In particolare, rileva che il Governo ha riferito che non sussiste alcuna corrispondenza diretta tra la cessione del materiale e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione pluriennale, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. Quanto alle spese di trasporto, segnala come sia stato rilevato che queste risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali e verranno sostenute nell'ambito di contratti già attivi. In ogni caso è stato riferito che i suddetti decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'European Peace Facility. Tanto premesso, alla luce dei chiarimenti forniti, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, che le cessioni autorizzate non comportino comunque esigenze di reintegro di materiali, equipaggiamenti e mezzi, ulteriori rispetto a quelli già programmati a legislazione previgente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che all'attuazione dell'articolo medesimo, recante la proroga al 31 dicembre 2023 dei termini per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'Ucraina, si provvede nell'ambito delle «risorse previste a legislazione vigente». Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la clausola di invarianza in commento s'intenda comunque riferita all'utilizzo delle «risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello «strumento militare» alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici.
  Non ritiene, pertanto, che possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 761 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 185 del 2022, recante Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei vincoli finanziari esistenti e dell'adeguamento dello “strumento militare” alle necessità strategiche derivanti dall'analisi degli scenari geopolitici;

    non si ritiene, pertanto, che possa sussistere alcuna corrispondenza diretta tra il materiale militare ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle predette cessioni;

    ritenuto, infine, che la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 2 debba intendersi riferita all'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 32

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede al Governo di chiarire in modo più specifico perché la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari non richieda un ripianamento delle scorte e, pertanto, la previsione di un relativo onere a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Grimaldi, evidenzia che le cessioni di armamenti autorizzate con il provvedimento in esame non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto la programmazione delle scorte militari dipende da diversi fattori di carattere strategico, geopolitico e tecnologico. In questo quadro, la cessione di armamenti non influisce né sulle programmate esigenze di ripianamento delle scorte né sulle nuove acquisizioni.

  Marco GRIMALDI (AVS), non essendo soddisfatto dalla replica del rappresentante del Governo, chiede al Sottosegretario di chiarire a cosa servisse il materiale militare di cui si prevede la cessione dato che non è necessario che sia reintegrato. Comprendendo che la risposta a tale quesito potrebbe comportare la rivelazione di informazioni riservate, chiede comunque che il Governo chiarisca questo aspetto.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea come l'intervento dell'onorevole Grimaldi non sia attinente alle competenze della Commissione bilancio ma riguardi aspetti di merito del provvedimento. Ricorda in proposito che ogni deputato può partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non è membro e sottoporre al Governo in quella sede quesiti nel merito dei provvedimenti in esame.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo che la richiesta dell'onorevole Grimaldi sia pertinente poiché riguarda eventuali oneri legati al reintegro dei materiali militari ceduti, evidenzia come dalla risposta del Governo sembra evincersi che la cessione di armamenti non determini la necessità né di procedere al ripianamento delle scorte né di provvedere a nuove acquisizioni, perché, in caso contrario, sarebbe necessaria un'apposita autorizzazione di spesa.

  Daniela TORTO (M5S), ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo non siano sufficientemente chiari e trasparenti su un argomento che reputa molto delicato, annuncia, pertanto, il voto contrario del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che la cessione di materiali militari potrebbe essere considerata neutrale sulla finanza pubblica solo nel caso in cui si trattasse di materiali obsoleti, che non richiedono una sostituzione. Per quanto riguarda, poi, le spese di trasporto dei materiali ceduti segnala che queste sono sottoposte a cambiamenti imprevedibili e repentini e, pertanto, ritiene poco realistica la rassicurazione fornita dal Governo secondo la quale si potrà far fronte ad esse nell'ambito dei contratti attivi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti contenente le identiche proposte emendative Fratoianni 1.1 e Pellegrini 1.2. Poiché le citate proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse parere di nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
C. 640, approvata, in un testo unificato, dal Senato, e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

Pag. 33

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo all'esame dell'Assemblea concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, nonché l'integrazione della composizione della Commissione di vigilanza RAI.
  Fa presente che il testo, composto da otto articoli, prevede, per quanto riguarda la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, agli articoli da 1 a 6, che essa sia composta da diciotto senatori e da diciotto deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, e che essa svolga indagini e monitori il fenomeno del femminicidio, proponendo al riguardo interventi sia di carattere legislativo che amministrativo. Rileva che, tra l'altro, si prevede, all'articolo 3, comma 10, che la Commissione concluda i propri lavori con la presentazione di una relazione finale per illustrare l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, e all'articolo 6, comma 5, che le spese per il funzionamento della stessa siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, fermo restando che i Presidenti dei due rami del Parlamento, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle citate spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della istituenda Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto riguarda invece l'integrazione della composizione della Commissione di vigilanza RAI, segnala che si dispone, all'articolo 7, che i suoi componenti passino da venti senatori e venti deputati a ventuno senatori e ventuno deputati. I predetti componenti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.
  Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli oneri di entrambe le Commissioni parlamentari non incidono sul bilancio dello Stato, ma sul bilancio interno delle Camere, propone di esprimere sul provvedimento medesimo nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
C. 338 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
  Segnala che il testo ora in esame è identico al testo della proposta di legge C. 3179, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura, il cui iter legislativo non è stato concluso entro il termine della medesima legislatura.
  Ricorda che nel corso dell'esame parlamentare dell'A.C. 3179, nella seduta del 27 luglio 2021, la V Commissione in sede consultiva espresse parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che le condizioni poste dalla Commissione Bilancio furonoPag. 34 tutte recepite nel corso dell'iter parlamentare. In particolare, le stesse erano volte a: escludere dall'applicazione della nuova disciplina sull'equo compenso le società veicolo di cartolarizzazione, le società a partecipazione pubblica e le prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione (articolo 2, comma 1 e comma 3); escludere espressamente la corresponsione di rimborsi spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10, comma 5); escludere l'applicabilità della nuova disciplina alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge (articolo 11, commi 1 e 2); introdurre una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 13).
  Ricorda che, dopo l'approvazione in prima lettura, l'atto fu trasmesso al Senato e su tale testo, identico al testo ora in esame, fu presentata nella seduta della 5a Commissione bilancio del Senato del 5 aprile 2022 una relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata. Rammenta, poi, che nella seduta del 12 aprile 2022, la Commissione bilancio del Senato espresse parere non ostativo sul testo. Rileva che la predetta relazione tecnica di passaggio risulta tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni del testo in esame. La proposta di legge in esame, infatti, essendo di iniziativa parlamentare, non è corredata di una propria relazione tecnica.
  Esaminando le norme considerate dalla predetta relazione tecnica della scorsa legislatura e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Riguardo agli articoli da 1 a 13, che recano norme sull'equo compenso delle prestazioni professionali, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che la disciplina dell'equo compenso attiene a rapporti che hanno natura privatistica e che ad analoga disciplina, prevista per le prestazioni professionali degli avvocati dall'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 ed abrogato dall'articolo 12 della proposta di legge ora in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Ribadisce che le modificazioni inserite nell'iter parlamentare del provvedimento durante la scorsa legislatura sono state volte ad escludere potenziali profili di onerosità per le amministrazioni pubbliche. In merito ai predetti profili, non ha quindi osservazioni da formulare.
  Con specifico riferimento alla costituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, prende atto altresì che il testo esclude la corresponsione di compensi ed emolumenti e che la relazione tecnica presentata nella precedente legislatura informava che gli adempimenti e la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento potevano essere fronteggiate mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; peraltro, anche in relazione al tempo trascorso, ritiene che andrebbe confermata tale neutralità con riguardo alle risorse attualmente disponibili nonché la circostanza che l'utilizzo delle stesse non determini implicazioni di carattere organizzativo sulle strutture interessate, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma che tutte le attività e gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, potranno essere assicurati con l'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza la necessità di ulteriori interventi di carattere finanziario o organizzativo.

Pag. 35

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminata la proposta di legge C. 338 e abb., recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

   premesso che:

    il provvedimento in esame è identico al testo della proposta di legge C. 3179, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura, il cui iter legislativo non è stato concluso entro il termine della medesima legislatura;

    nella scorsa legislatura la Commissione bilancio della Camera, nella seduta del 27 luglio 2021, nel corso dell'esame in sede consultiva della citata proposta di legge, espresse sul testo originario del provvedimento parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    le predette condizioni furono successivamente tutte recepite nel testo approvato dalla Camera e risultano ora contenute nel testo all'esame dell'Assemblea;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che tutte le attività e gli adempimenti connessi al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame, potranno essere assicurati con l'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza la necessità di ulteriori interventi di carattere finanziario o organizzativo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

   gli identici Gianassi 2.5, Dori 2.6 e Giuliano 2.101, che sopprimono, all'articolo 2, il comma 3, secondo periodo, che esclude dall'applicazione della proposta di legge le prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle rese in favore degli agenti della riscossione, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo ricorda che l'inserimento nel testo del secondo periodo del comma 3 è dovuto all'approvazione, nel corso della XVIII legislatura, da parte dell'Assemblea dell'emendamento 2.300, formulato ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento, ai fini del recepimento del parere della Commissione Bilancio sull'AC 3179-A/R, espresso nella seduta del 13 ottobre 2021;

   Gribaudo 2.102, che, nel sostituire il comma 1 dell'articolo 2, che definisce l'ambito di applicazione del presente provvedimento, fa venir meno l'esclusione dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 (società veicolo di cartolarizzazioni e agenti della riscossione), di cui si è detto in precedenza in relazione agli identici emendamenti 2.5, 2.6, e 2.101, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Gianassi 11.100, che, nel prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni in corso debbano essere rese coerenti con la disciplina sull'equo compenso, appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura. Al riguardo, Pag. 36ricorda infatti che nella scorsa legislatura la Commissione bilancio, in sede di esame della proposta di legge C. 3179-A/R, recante disciplina in materia di equo compenso, ha approvato una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere comunque la non applicabilità delle disposizioni relative all'equo compenso alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di escludere la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da pubbliche amministrazioni, da cui deriverebbero maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   Giuliano 11.1, che, nel prevedere che le disposizioni della presente legge si applichino alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della legge medesima, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, per le medesime ragioni evidenziate in ordine all'emendamento Gianassi 11.100.

  In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo segnala le seguenti:

   Grippo 1.2, che è volta a includere nell'ambito dei soggetti a cui è dovuto l'equo compenso delle prestazioni professionali anche i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, fermo restando che essa non troverebbe comunque applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo (società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione), posto che tale articolo non viene modificato dalla medesima proposta emendativa;

    Gribaudo 6.0100, che è volta a limitare la responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali, in particolare prevedendo che la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile, sia limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento alle società di capitali a partecipazione pubblica;

    gli identici Giuliano 10.3 e Dori 10.4, che sono volti ad attribuire all'Osservatorio nazionale sull'equo compenso un ulteriore compito, consistente nella acquisizione, presso i soggetti richiamati all'articolo 2, comma 1, della presente proposta di legge, di documentazione, convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Osservatorio di adempiere a tale ulteriore attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il parere contrario sull'emendamento Giuliano 11.1. In proposito rileva che tale proposta emendativa si riferisce a incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, seppure in base Pag. 37a convenzioni in corso, sottoscritte prima della predetta data di entrata in vigore.

  Marco GRIMALDI (AVS) chiede al rappresentante del Governo di chiarire il parere contrario sugli identici emendamenti Giuliano 10.3 e Dori 10.4, con riferimento, in particolare, agli eventuali oneri derivanti dalle suddette proposte emendative.

  Il sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Dall'Olio, evidenzia che l'emendamento Giuliano 11.1, prevedendo l'applicazione della nuova disciplina introdotta dal presente provvedimento anche alle convenzioni già stipulate, sebbene in relazione ad incarichi ancora da conferire, inciderebbe comunque su spese già programmate, determinando con ciò oneri potenziali. Replicando, poi, all'onorevole Grimaldi, evidenzia che, in assenza di una specifica relazione tecnica, non si possono escludere eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli identici emendamenti Giuliano 10.3 e Dori 10.4.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula, quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 338 e abb., recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, contenuti nel fascicolo n. 1,

  esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 2.5, 2.6, 2.101, 2.102, 10.3, 10.4, 11.1, 11.100, e sull'articolo aggiuntivo 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.
C. 585.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 e che il testo riproduce il disegno di legge C. 3301 della XVIII legislatura, presentato dal Governo, esaminato in prima lettura dalla Camera che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002. Fa presente che il Protocollo prevede in particolare il riconoscimento, da parte degli Stati aderenti, della competenza delle organizzazioni anti-doping sportive e delle organizzazioni anti-doping nazionali ad effettuare nel territorio nazionale controlli anti-doping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione, nonché la competenza dell'Agenzia mondiale anti-doping, come delle ulteriori organizzazioni di controllo anti-doping operanti su mandato di quest'ultima, ad effettuare, nel territorio nazionale delle Parti o altrove, controlli anti-doping sugli sportivi al di fuori delle competizioni. Inoltre, rileva che nell'ambito del Gruppo permanente di valutazione si prevede la costituzione di una squadra di Pag. 38valutazione che sorveglia l'applicazione e l'attuazione della Convenzione. Evidenzia come si tratti in sintesi di una normativa specificativa di quanto già previsto a legislazione vigente dalla Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. In tal senso, infatti, nel Protocollo si richiamano alcune disposizioni della Convenzione di Strasburgo: l'articolo 3, paragrafo 2, sulla vigilanza delle parti sull'applicazione pratica di detta Convenzione; l'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), sull'incoraggiamento delle Parti per la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano squadre di controllo anti-doping debitamente abilitate, a sottoporre i loro membri a prove in altri Paesi; l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), sull'incoraggiamento delle Parti a stipulare con le organizzazioni sportive di altri Paesi, accordi che consentano di sottoporre uno sportivo che si addestra in uno di questi Paesi a prove effettuate da una squadra di controllo anti-doping debitamente autorizzata di detto Paese. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto della clausola di invarianza di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica; del fatto che il Protocollo ha carattere attuativo della disciplina anti-doping già prevista dalla Convenzione di Strasburgo ratificata ai sensi della legge n. 522 del 1995; di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'Atto Camera 330, identico al testo ora in esame, secondo la quale il Protocollo non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti Amministrazioni; del fatto che nella precedente legislatura la V Commissione, in sede consultiva, ha espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni sul citato AC 3301, atto il cui iter parlamentare non è stato concluso prima del termine della legislatura.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, da un punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.