CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 gennaio 2023
45.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, propone di posticipare l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 186 del 2022, al termine degli altri punti all'ordine del giorno, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sulle relative implicazioni finanziarie.

  La Commissione concorda.

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.
C. 698-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione e che il provvedimento, composto di due articoli, dei quali uno relativo all'entrata in vigore, è corredato di relazione tecnica.Pag. 34
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante prolungamento delle operazioni di votazione, rileva che la norma estende, per il 2023, le operazioni di voto elettorale e referendario alla giornata del lunedì, derogando alla norma generale ai cui sensi le votazioni si tengono solo nella giornata della domenica ed incrementa conseguentemente di 14.874.000 euro per l'anno 2023 il «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum». La relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base è ricostruibile la stima dell'onere aggiuntivo, derivante dalla vigilanza ai seggi.
  Rammenta che l'estensione al lunedì è già stata disposta – in termini identici alla norma ora in esame – in due occasioni: per l'anno 2020, con l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 26 del 2020) e per l'anno 2021 con l'articolo 3 del decreto-legge n. 25 del 2021.
  Rileva che in ambedue le circostanze è stato chiarito che con l'estensione al lunedì restano comunque invariate le spese per la stampa delle schede e degli stampati per i seggi, per gli uffici preposti alla proclamazione degli eletti e per i componenti dei seggi nonché per il lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni. Per quanto riguarda, invece, le maggiori spese per la vigilanza ai seggi, rileva che si riscontrano stime di quantificazione e forme di copertura differenti in ciascun caso. In particolare, infatti, l'estensione delle votazioni alla giornata del lunedì per l'anno 2020 è stata ritenuta neutrale; per l'anno 2021 è stata stimata in circa 10 milioni di euro, che avrebbero trovato copertura a bilancio, ossia a valere sulle disponibilità a legislazione vigente del fondo per le spese elettorali e referendarie; per l'anno 2023 il provvedimento stima una spesa in misura pari a circa 14,9 milioni di euro, con corrispondente incremento del fondo per le spese elettorali e referendarie, a fronte del quale onere viene prevista una corrispondente copertura. Inoltre, fa presente che, relativamente alle norme giudicate onerose, le tecniche di quantificazione impiegate per gli anni 2021 e 2023 non appaiono pienamente confrontabili.
  Considerato quanto sopra rilevato, osserva che le predette differenze nelle quantificazioni e nei metodi di copertura potrebbero dipendere da elementi non specificati nelle relazioni tecniche: sul punto ritiene dunque necessario acquisire chiarimenti dal Governo. In particolare, tenuto conto che un'analoga deroga ha già operato, in concreto, negli anni 2020 e 2021 sarebbe opportuno, a suo avviso, a suffragare la correttezza delle stime preventive, acquisire anche i dati di consuntivo disponibili circa gli oneri aggiuntivi che sono stati effettivamente riscontrati nella concreta attuazione della norma, e ciò – ove disponibile – anche con riferimento al lavoro straordinario del personale delle prefetture e dei comuni, al fine di corroborare l'assunzione di compensatività fra il trattamento straordinario del lunedì e quello della domenica: tale ipotesi è stata assunta nel 2020 e nel 2021 e sembra ripresa – pur in mancanza di un'esplicitazione in tal senso – con riguardo alla norma in esame, ma non risulta finora oggetto di riscontro nella sua concreta applicazione. Non formula, infine, osservazioni circa l'invarianza delle spese per schede e stampati e delle spese per i componenti dei seggi.
  In merito ai profili di copertura, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, pari a euro 14.874.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo utilizzato a copertura, iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca le occorrenti disponibilità.

  Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che gli oneri derivanti dal provvedimento, riconducibili alla maggiore spesa Pag. 35da sostenere per il pagamento al personale delle Forze di polizia impegnato nelle operazioni elettorali del compenso per il lavoro straordinario, dell'indennità di ordine pubblico e dei pasti, sono stati quantificati seguendo un criterio prudenziale, assumendo, ai fini del calcolo delle unità da impiegare, il numero complessivo delle sezioni elettorali, ancorché al momento siano previste consultazioni solo in alcune regioni e comuni.
  Fa presente, infine, che le spese riferite al lavoro straordinario del personale delle prefetture e dei comuni nella giornata di lunedì sono compensate dalle minori spese per il lavoro straordinario nella giornata della domenica.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 698-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli oneri derivanti dal provvedimento, riconducibili alla maggiore spesa da sostenere per il pagamento al personale delle Forze di polizia impegnato nelle operazioni elettorali del compenso per il lavoro straordinario, dell'indennità di ordine pubblico e dei pasti, sono stati quantificati seguendo un criterio prudenziale, assumendo, ai fini del calcolo delle unità da impiegare, il numero complessivo delle sezioni elettorali, ancorché al momento siano previste consultazioni solo in alcune regioni e comuni;

    le spese riferite al lavoro straordinario del personale delle prefetture e dei comuni nella giornata di lunedì sono compensate dalle minori spese per il lavoro straordinario nella giornata della domenica;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750 Governo.
(Parere alle Commissioni I e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e che il provvedimento, composto di tre articoli, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 2, una clausola di neutralità finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di interventi di recupero di persone in mare, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma prevede la possibilità da parte del Governo di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, autorizzando, viceversa, in caso di operazioni di soccorso in mare da parte di navi non militari e non governative e in presenza di determinate condizioni, l'accesso al mare territoriale da parte delle stesse imbarcazioni e il raggiungimento di un porto di sbarco. Fa presente che alla violazione della suddetta disciplina è associato un regime sanzionatorio che, tra l'altro, prevede l'adozione di provvedimenti di Pag. 36confisca e sequestro cautelare della nave, di cui al comma 1, lettera b), capoversi 2-quinquies e 2-sexies. Sul punto, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica che indica la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.
  Tuttavia, come prima segnalato, la disciplina introdotta dal provvedimento in esame ai capoversi 2-quinquies e 2-sexies riproduce, in parte, il contenuto di precedenti disposizioni, poi abrogate dal decreto-legge n. 130 del 2020 – il comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019 (decreto-legge cosiddetto «Sicurezza-bis») – che prevedeva l'adozione di provvedimenti di divieto di transito o sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero in caso di violazione delle leggi sull'immigrazione, nonché una connessa disciplina sanzionatoria in base alla quale, in particolare, in caso di violazione dei medesimi divieti veniva sempre prevista la confisca della nave utilizzata e l'immediato sequestro cautelare della stessa. Rileva che a tale disposizione erano associati effetti di maggior onere, valutati in euro 1.300.000 annui a decorrere dal 2020, connessi alle spese di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro e confisca.
  Pertanto, pur considerato che le disposizioni ora introdotte presentano una portata applicativa più ristretta rispetto alle richiamate previsioni del decreto-legge n. 53 del 2019, limitando l'adozione delle richiamate misure sanzionatorie accessorie alla sola ipotesi di reiterazione della violazione con l'utilizzo della medesima nave, andrebbero comunque, a suo avviso, acquisiti elementi informativi e di valutazione volti a chiarire se possano sussistere spese, per oneri di custodia delle navi sottoposte a confisca e sequestro, anche in relazione alle disposizioni in esame. Non ha invece osservazioni in merito agli adempimenti amministrativi derivanti dalla norma, nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, alla loro attuazione possa provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel quadro delle risorse già esistenti.
  Con riferimento all'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva, sotto il profilo meramente formale, che la clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere riferita alle «disposizioni del presente provvedimento», anziché alle «presenti disposizioni», giacché, in tale ultimo caso, la stessa sembrerebbe riguardare le sole disposizioni dell'articolo 2 e non quelle dell'intero provvedimento.

  Il Sottosegretario Federico FRENI fa presente che la sanzione amministrativa accessoria della confisca, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoversi 2-quinquies e 2-sexies, presenta un ambito di applicazione estremamente limitato, in quanto circoscritto alla sola ipotesi di reiterazione delle violazioni con l'utilizzo della medesima nave.
  Sottolinea che all'attuazione della predetta disposizione potrà, pertanto, farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo altresì conto della deterrenza delle nuove fattispecie sanzionatorie, che, ai capoversi 2-quater e 2-sexies della medesima lettera b), introducono, prima della confisca, la sanzione accessoria del fermo amministrativo, le cui spese sono poste a carico dell'armatore o, in sua assenza, del comandante o di altro soggetto obbligato in solido.
  Concorda, infine, con quanto rilevato dalla relatrice sulla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, che dovrebbe essere riferita all'intero provvedimento, anziché alle «presenti disposizioni», giacché, in tale ultimo caso, la stessa sembrerebbe riguardare le sole disposizioni del medesimo articolo 2.

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  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 750 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la sanzione amministrativa accessoria della confisca, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoversi 2-quinquies e 2-sexies, presenta un ambito di applicazione estremamente limitato, in quanto circoscritto alla sola ipotesi di reiterazione delle violazioni con l'utilizzo della medesima nave;

    all'attuazione della predetta disposizione potrà pertanto farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo altresì conto della deterrenza delle nuove fattispecie sanzionatorie, che, ai capoversi 2-quater e 2-sexies della medesima lettera b), introducono, prima della confisca, la sanzione accessoria del fermo amministrativo, le cui spese sono poste a carico dell'armatore o, in sua assenza, del comandante o di altro soggetto obbligato in solido;

    rilevato che, da un punto di vista formale, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, dovrebbe essere riferita all'intero provvedimento, anziché alle “presenti disposizioni”, giacché, in tale ultimo caso, la stessa sembrerebbe riguardare le sole disposizioni del medesimo articolo 2;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel premettere che, a suo avviso, con il provvedimento in esame il Governo intende rendere più difficoltoso il lavoro delle ONG e il ritorno delle loro navi in mare dopo l'effettuazione di un salvataggio, chiede al sottosegretario Freni di chiarire il motivo per cui il provvedimento non quantifica maggiori oneri a carico della finanza pubblica correlati all'aggravio di funzioni di controllo da parte dell'autorità pubblica relativamente al rispetto da parte delle ONG della normativa introdotta dal medesimo provvedimento, anche con riferimento alla circostanza che le imbarcazioni delle ONG non potranno svolgere più di un salvataggio alla volta.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede al sottosegretario di chiarire il motivo per cui nel provvedimento non è stata prevista una copertura finanziaria degli oneri derivanti da un eventuale procedimento di infrazione da parte dell'Unione europea relativo alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando all'onorevole Grimaldi, fa presente che la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 2, che sarà più puntualmente riferita a tutte le norme contenute nel provvedimento, garantisce che le amministrazioni pubbliche svolgeranno le attività previste dal decreto nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Replicando, poi, all'onorevole Dell'Olio, fa presente che il decreto-legge in esame è stato valutato attentamente dal Dipartimento per le politiche europee della PresidenzaPag. 38 del Consiglio dei ministri, che ha escluso l'eventualità che relativamente ad esso possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
C. 674-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 e che in questa sede verrà esaminato il testo elaborato dalla Commissione VIII in sede referente.
  Rileva che il testo iniziale è corredato di una relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni degli articoli da 1 a 5, sui quali non sono stati approvati emendamenti, e che gli emendamenti approvati dalla Commissione, con i quali sono stati introdotti gli articoli aggiuntivi da 5-bis a 5-quinquies, non sono corredati di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nel rilevare che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati forniti e delle ipotesi esplicitate dalla relazione tecnica, la quale dà anche conto delle basi di dati utilizzate, non ha osservazioni da formulare.
  Non formula osservazioni con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, sulla base delle considerazioni riportate dalla relazione tecnica a sostegno della natura ordinamentale e della neutralità finanziaria della norma.
  Parimenti, non formula osservazioni circa i profili di quantificazione dell'articolo 3, recante misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria, considerato il carattere ordinamentale della disposizione.
  In ordine all'articolo 4, recante proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, rileva che la quantificazione proposta è coerente con i parametri ed i dati esposti nella relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, pari a 54.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, nel rilevare che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dall'approvazione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale reputa necessario acquisire l'avviso del Governo, che le risorse impiegate a copertura risultino disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi il perseguimento delle finalità cui tali risorse Pag. 39erano originariamente destinate e determini effetti di cassa in linea con quelli originariamente scontati in considerazione dei precedenti impieghi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente il comma 2 dell'articolo 5 fa fronte agli oneri derivanti dal finanziamento, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto sul capitolo 972 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a esigenze di investimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. In proposito, rammenta che tale ultimo Fondo, iscritto sul capitolo 7094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recava per l'anno 2022 uno stanziamento pari a 10 milioni di euro, equivalente dunque all'onere oggetto di copertura.
  In tale quadro, nel prendere atto che le risorse in questione – come esplicitato nella relazione tecnica – risultavano già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'utilizzo delle risorse medesime, riferite ad un esercizio finanziario già concluso e allocate nell'ambito del predetto bilancio autonomo, non abbia comportato pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 5-bis, relativo al Piano commissariale d'interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, prende atto che l'onere previsto dalle disposizioni in esame si configura come un limite di spesa pluriennale e che le misure da intraprendere hanno carattere modulabile e programmabile sulla base delle risorse disponibili.
  Considerato peraltro che l'autorizzazione di spesa disposta dalle norme riguarda risorse di parte capitale, andrebbe a suo parere chiarito con quali risorse si intenda far fronte a possibili spese correnti connesse alle attività demandate al Commissario straordinario.
  Non ha inoltre osservazioni da formulare con riferimento alla possibilità per il Commissario di prevedere accordi di collaborazione con altri enti e organismi pubblici atteso che detti accordi sono a carattere facoltativo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 4.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6, lettere a) e b), dell'articolo 5-bis provvede agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal medesimo articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, attraverso le seguenti modalità: quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge n. 160 del 2019; quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per quanto concerne la prima modalità di copertura, rammenta che il citato comma 51-ter dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), ha incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del precedente comma 51, quale contributo per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, nonché di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e strade, che risultano iscritte sul capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale richiede una conferma da parte del Governo – che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventiPag. 40 eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.
  In merito ai profili di quantificazione degli articoli 5-ter e 5-quater, recanti rispettivamente l'aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia e la progettazione e attuazione degli interventi, pur in considerazione del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, che richiamano norme cui non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero a suo avviso escluse eventuali spese di carattere tecnico-amministrativo connesse all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico nell'Isola d'Ischia.
  Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 5-quinquies, recante rafforzamento della capacità amministrativa e risorse, considerato che gli oneri di personale recati dalla norma, relativi all'integrazione della struttura di supporto del Commissario straordinario per il sisma di Ischia del 21 agosto 2017 (due dirigenti non generali in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, cinque unità di personale non dirigenziale e due esperti), sono configurati come limiti massimi di spesa (500.000 euro per il 2023), andrebbero a suo parere forniti gli elementi di quantificazione sottostanti la definizione del predetto importo al fine di verificare la congruità dello stesso rispetto alle finalità della norma e di escludere, pertanto, nella fase applicativa della disposizione, il sopraggiungere di eventuali ulteriori spese connesse all'esigenza di garantire la copertura di oneri di natura obbligatoria. In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione relativi alle componenti retributive del personale pubblico dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, alle modalità di reclutamento e al livello di inquadramento funzionale e retributivo di quello non dirigenziale, ai compensi e alle specifiche professionalità richieste agli esperti, nonché agli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connessi agli spostamenti da e per l'isola di Ischia. Andrebbe, altresì, confermato, a suo parere, che la disposta integrazione della suddetta struttura di supporto operi esclusivamente per il 2023.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 5-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'incremento delle unità di personale addette alla struttura di cui si avvale il Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui al successivo articolo 19 del medesimo decreto-legge. In proposito, tenuto conto che il richiamo alle risorse disponibili sulla citata contabilità speciale, come incrementate dall'articolo 1, commi 734 e 735, della legge n. 197 del 2022, è contenuto anche al comma 2 dell'articolo 5-bis, con riferimento ad una prima ricognizione da parte del suddetto Commissario straordinario delle più urgenti necessità prodromiche all'adozione del Piano di interventi di cui al medesimo comma 2, reputa opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse nell'ambito della predetta contabilità speciale.
  In ordine ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, fa presente che il comma 2, lettere a) e b), dell'articolo medesimo fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni: la sospensione di termini in materia di versamenti tributari e contributivi, di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, nonché l'istituzione di un Fondo per assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto della predetta sospensione, disposta dal comma 7 del medesimo articolo 1, da cui discendono oneri valutati complessivamente in 6,12 milioni di euro Pag. 41per l'anno 2022 e in 11,29 milioni di euro per l'anno 2023; l'incremento del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, disposto dal comma 1 dello stesso articolo 6 nella misura di 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.
  Osserva che, nello specifico, la clausola di copertura in commento provvede ai predetti oneri tramite le seguenti modalità: quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del citato Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014; quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.
  Ciò premesso, per quanto concerne la prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché il Fondo oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità con riferimento a entrambe le annualità interessate.
  Anche per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, giacché gli importi ivi indicati, modificati in riduzione nel corso dell'esame in sede referente, risultano coerenti rispetto alle stime riportate nella relazione tecnica.
  Rileva, infine, che il comma 3 dell'articolo 6 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, replicando alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente che le risorse utilizzate a copertura dal presente provvedimento risultano effettivamente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.
  Evidenzia che eventuali oneri di carattere corrente, al momento non prevedibili, derivanti dal Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, di cui all'articolo 5-bis del presente provvedimento, potranno essere posti a carico delle risorse già assegnate per spese di natura corrente e disponibili nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, incaricato della predisposizione e attuazione del medesimo Piano.
  Ritiene, infine, necessario precisare che l'ampliamento della struttura commissariale disposto dall'articolo 5-quinquies è effettuato con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018 in relazione a tutte le unità di personale da assumere nella medesima struttura commissariale e non soltanto con riferimento alle unità di personale non dirigenziale.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nell'evidenziare la necessità di prevedere, all'articolo 5-quinquies, che l'ampliamento della struttura commissariale ivi prevista sia consentita fino ad un massimo di 5 unità di personale non dirigenziale, di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e di 2 esperti, in coerenza con il limite massimo di spesa previsto dalla corrispondente copertura finanziaria, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 674-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 186 del 2022, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le risorse utilizzate a copertura dal presente provvedimento risultano effettivamentePag. 42 disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse;

    eventuali oneri di carattere corrente, al momento non prevedibili, derivanti dal Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, di cui all'articolo 5-bis del presente provvedimento, potranno essere posti a carico delle risorse già assegnate per spese di natura corrente e disponibili nell'ambito della contabilità speciale del Commissario straordinario, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, incaricato della predisposizione e attuazione del medesimo Piano;

    appare necessario precisare che l'ampliamento della struttura commissariale disposto dall'articolo 5-quinquies è effettuato con le modalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018 in relazione a tutte le unità di personale da assumere nella medesima struttura commissariale e non soltanto con riferimento alle unità di personale non dirigenziale;

    rilevata la necessità di prevedere, all'articolo 5-quinquies, che l'ampliamento della struttura commissariale ivi prevista sia consentita fino ad un massimo di 5 unità di personale non dirigenziale, di 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale e di 2 esperti, in coerenza con il limite massimo di spesa previsto dalla corrispondente copertura finanziaria;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 5-quinquies, comma 1:

  sostituire le parole da: è ampliata fino a: 2 unità di personale dirigenziale con le seguenti: è ampliata, con le modalità di cui al medesimo articolo 31 del citato decreto-legge, per l'anno 2023 fino a un massimo di: 5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale;

  sostituire le parole: , nonché di 2 esperti con le seguenti: ; 2 esperti».

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'annunciare l'astensione del proprio gruppo, evidenzia che il provvedimento in esame può essere considerato solo come una prima risposta alla fase emergenziale e che le risorse da esso stanziate non risultano assolutamente sufficienti né per rispondere in modo strutturale al rischio di dissesto idrogeologico dell'isola di Ischia né per procedere celermente alla ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture danneggiati dalle alluvioni verificatesi a partire dal 26 novembre 2022.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel concordare con le considerazioni svolte dall'onorevole Pagano, ritiene che il Governo dovrebbe mettere in atto tutte le iniziative possibili per contrastare i cambiamenti climatici, come, ad esempio, il completamento della Carta geologica del Paese, dando attuazione a quanto previsto da due emendamenti del suo gruppo e del MoVimento 5 Stelle approvati nel corso del recente esame del disegno di legge di bilancio per il 2023.

  Daniela TORTO (M5S), nell'annunciare il voto di astensione del proprio gruppo, sottolinea che le risorse messe a disposizione dal provvedimento in esame risultano insufficienti per affrontare la situazione di emergenza del territorio dell'isola di Ischia. Concordando con l'onorevole Grimaldi, esorta il Governo a dare attuazione alle norme della recente legge di bilancio che prevedono il completamento della Carta geologica d'Italia, ritenendo che il contrasto del dissesto idrogeologico potrebbe essere un tema trasversale tra le forze politiche.

Pag. 43

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Ilaria Fontana 1.1, che è volta ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 1 a tutto il territorio dell'isola di Ischia, a prorogare la sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi e a incrementare il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1. Si prevede, quindi, un incremento degli oneri, peraltro anche con riferimento all'esercizio finanziario 2022, ormai concluso, e delle coperture finanziarie previste dall'articolo 6, comma 2, che non corrisponde alla quantificazione degli oneri recata dalla parte dispositiva della proposta emendativa;

   Caso 1.4, che è volta a prorogare la sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi e ad incrementare il fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1, incrementando, all'articolo 6, la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1 e la relativa copertura finanziaria in misura corrispondente ai soli maggiori oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1. Peraltro, la copertura degli oneri è effettuata a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, anche con riferimento all'esercizio finanziario 2022, ormai concluso;

   Sarracino 1.6, che prevede l'ulteriore incremento del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1, nonché l'aumento, all'articolo 6, della quantificazione degli oneri derivanti dal predetto articolo 1 prevedendo oneri e una copertura finanziaria anche a valere sull'esercizio 2022, ormai concluso;

   Lomuti 1.7, che è volta ad estendere le previsioni di cui all'articolo 1 del presente decreto anche al comune di Maratea, prevedendo oneri e una copertura finanziaria anche a valere sull'esercizio 2022, ormai concluso;

   De Luca 1.8, che prevede, fino al 31 dicembre 2024, l'esenzione dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi agli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   gli identici Curti 1.0110, Ruffino 1.0114 e Ilaria Fontana 1.0113, che sono volti a prevedere l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600.000 euro per il biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI, prevedendo oneri e una copertura finanziaria anche a valere sull'esercizio 2022, ormai concluso;

   gli identici Simiani 1.0111 e Ruffino 1.0112, che sono volti ad esentare dal pagamento dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, i fabbricati distrutti o divenuti inagili a seguito degli eventi calamitosi del novembre 2022, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   gli identici Di Sanzo 1.0115 e Ruffino 1.0116, che sono volti a disporre la sospensione delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla società Cassa depositi e prestiti ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, prevedendo oneri e una copertura finanziaria anche a valere sull'esercizio 2022, ormai concluso;

   Braga 4.08, che è volta a prevedere misure di supporto psicosociale nei confronti delle vittime di eventi emergenziali, con la costituzione di un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, Pag. 44prevedendo una copertura, a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, riferita agli anni 2022, 2023 e 2024;

   gli identici Ruffino 5.3 e Ilaria Fontana 5.7, che sono volti a rifinanziare di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a prevedere il finanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 con riferimento al Fondo regionale di protezione civile disposto dall'articolo 5, comma 1, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Ilaria Fontana 5.9, che è volta ad incrementare di ulteriori 5 milioni di euro per il 2022 e di 15 milioni di euro per il 2023 il finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, disposto dall'articolo 5, comma 1, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   L'Abbate 5.015, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio dell'isola di Ischia, e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Ilaria Fontana 5.023, che provvede agli oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato da parte dei comuni interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Carotenuto 5.027, che riconosce ai datori di lavoro che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza o la sede nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno nell'isola di Ischia, un trattamento straordinario di integrazione salariale e provvede ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, imputando 15 milioni di euro al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e attingendo impropriamente, per i restanti 15 milioni di euro, alle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2022-2024, ossia ad un triennio precedente a quello in corso;

   L'Abbate 5.032, che, al fine di garantire la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dagli eventi franosi d'Ischia, istituisce il presidio territoriale necessario per l'attività di monitoraggio del territorio, provvedendo ai relativi oneri mediante l'aumento del fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nella misura di 20 milioni di euro per il 2023, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

   Ruffino 5-quater.0100, che prevede in favore dei soggetti titolari d'immobili adibiti ad uso abitativo o produttivo con inagibilità definitiva il riconoscimento di un'opzione volontaria tra un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo e un contributo per l'acquisto di un immobile sostitutivo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ruffino 5-quater.0101, che prevede, tra l'altro, l'esenzione dalla tassazione per Pag. 45l'anno 2023 sugli immobili, ivi compresa l'imposta in forma di cedolare secca, in favore dei proprietari che si obblighino a locare i predetti immobili in favore degli aventi diritto alle sistemazioni temporanee per esigenze abitative o di ripresa delle attività economiche individuate da apposito Piano adottato dal Commissario delegato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ruffino 5-quater.0102, che prevede il riconoscimento di un indennizzo da mancati ricavi in favore dei titolari di attività economiche situate in immobili di cui sia precluso l'utilizzo, nonché l'erogazione di un bonus di 1.200 euro mensili in favore dei dipendenti delle predette imprese per la durata dell'interruzione della prestazione lavorativa, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Ruffino 6.100, che è volta ad incrementare le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, per un importo di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

  In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Caramiello 1.01, che è volta ad assegnare 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2025 e 2025 al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di sostenere le aziende agricole dell'Isola di Ischia danneggiate degli eventi del 22 ottobre 2022, facendo fronte ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   Caso 1.0102, che è volta ad istituire una zona franca urbana nel territorio dell'isola di Ischia e ad adottare nell'ambito della medesima zona franca esenzioni fiscali e contributive. Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa, quantificati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Torto 2.06, che prevede, tra l'altro, il ripristino e la proroga al 1° gennaio 2025 delle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, facendo fronte ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   gli identici Fede 4.02 e Curti 4.05, che escludono, per gli enti coinvolti in calamità naturali per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi, le spese direttamente connesse allo stato di emergenza ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 862 della legge di bilancio per il 2019. Si prevede, altresì, che i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno coinvolto la regione Marche nel settembre del 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute in conseguenza dell'emergenza, possano accertare in via convenzionale nel bilancio Pag. 462022, anche con variazioni successive alla conclusione dell'esercizio finanziario 2022 i contributi previsti provvedendo al relativo impegno e prevedendo altresì la possibilità di operare le occorrenti variazioni di bilancio in deroga alle norme vigenti, e comunque entro il 30 aprile 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in esame;

   Ferrari 4.09, che è volta a prevedere il patrocinio a spese dello Stato per i soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali, facendo fronte ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria;

   Simiani 5.1 e Braga 5.2, che sono volte, tra l'altro, ad incrementare di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, facendo fronte ai relativi oneri a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Ilaria Fontana 5.8, che è volta a estendere anche al 2023 il finanziamento di 10 milioni di euro del Fondo regionale di protezione civile, disposto dall'articolo 5, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista, anche al fine di escludere che la riduzione del Fondo possa pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

   Braga 5.04, che prevede il rifinanziamento del Fondo per le demolizioni delle opere abusive di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, nonché del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 205 del 2017, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   Braga 5.010, che prevede lo stanziamento di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per il rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali ivi puntualmente richiamate, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   Ilaria Fontana 5.014, che prevede che, per l'anno 2023, parte delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare pari a 200 milioni di euro, sia destinata agli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio dell'isola di Ischia. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che il vincolo di destinazione previsto sul predetto Fondo non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

Pag. 47

   Ilaria Fontana 5.016, che prevede l'incremento del Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge n. 234 del 2021, per un importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   L'Abbate 5.019, che assegna un contributo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 17,5 milioni di euro dal 2026 al 2035, come contributo in favore del Dipartimento per il Servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   L'Abbate 5.022, che prevede che il Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per sostenere campagne di informazione e formazione della cittadinanza in materia di protezione civile, sia finanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   Morfino 5.024, che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il dipartimento della Protezione civile e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del dipartimento della Protezione civile possano stipulare – entro il limite delle risorse indicate nella copertura finanziaria prevista dalla medesima proposta emendativa – contratti di lavoro a tempo determinato per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   Ilaria Fontana 5.025, che autorizza i comuni dell'isola di Ischia ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato e provvede ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità sia degli oneri indicati nella proposta emendativa, sia della relativa copertura finanziaria;

   Curti 5.028, che, al comma 1, consente ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici sono siti nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia. Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e il 2025 e di 2.437.774,31 per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità sia degli oneri indicati nella proposta emendativa, sia della relativa copertura finanziaria;

   Morfino 5.029, che, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività Pag. 48didattiche e amministrative nelle aree di cui al presente decreto, prevede una deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe negli anni scolastici dal 2023/2024 al 2025/2026, provvedendo ai relativi oneri, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e a 2.437.774,31 euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità sia degli oneri indicati nella proposta emendativa, sia della relativa copertura finanziaria;

   Barzotti 5.031 , che istituisce presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la promozione del lavoro agile, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;

   Ruffino 5-bis.100 e Simiani 5-bis.101, che rimodulano la ripartizione delle competenze tra il Commissario straordinario competente per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e il Commissario delegato nominato con riferimento agli eventi meteorologici del novembre 2022. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;

   Ruffino 5-quater.0103, che prevede che il Commissario delegato, con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da dissoluzione e colata conseguente all'evento calamitoso, individui, con apposite ordinanze, uno o più siti destinati allo stoccaggio provvisorio e trattamento anche con impianti mobili a fini di riutilizzo. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Simiani 5-quinquies.0100, che riconosce un contributo per la costruzione o l'acquisto di un immobile in favore dei soggetti proprietari d'immobili resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e degli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022; un contributo aggiuntivo per i soggetti che hanno subito danni nel comune di Casamicciola; un indennizzo per i mancati ricavi ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi; un bonus a titolo d'indennizzo salariale ai dipendenti delle aziende per la durata della interruzione della prestazione dell'attività lavorativa nella misura di euro 1.200 mensili; prevede, infine, la possibilità per il Commissario straordinario di esercitare il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per gestire i fanghi e il materiale inerte da liquefazione o colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022. Agli oneri derivanti dalla proposta emendativa si provvede mediante le risorse afferenti alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'isola di Ischia, che è incrementata di 160 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria, anche in considerazione della natura di conto capitale del Fondo per lo sviluppo e la coesione a fronte di oneri che rivestono almeno in parte carattere di spesa corrente;

   Simiani 5-quinquies.0101, che riconosce un contributo per la costruzione o l'acquisto di un immobile in favore dei soggetti proprietari d'immobili resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e degli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022; un contributo aggiuntivo per i soggetti che Pag. 49hanno subito danni nel comune di Casamicciola; un indennizzo per i mancati ricavi ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi; un bonus a titolo d'indennizzo salariale ai dipendenti delle aziende per la durata della interruzione della prestazione dell'attività lavorativa nella misura di euro 1.200 mensili; prevede, infine, la possibilità per il Commissario straordinario di esercitare il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per gestire i fanghi e il materiale inerte da liquefazione o colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022. L'articolo aggiuntivo prevede, inoltre, che agli oneri derivanti dalla proposta emendativa si provvede mediante le risorse afferenti alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'isola di Ischia, che è incrementata di 160 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante l'abrogazione dei commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione con modalità agevolate delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cosiddetti avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi comprese le proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104, ciascuna delle quali reca un onere limitato all'anno 2023, configurato quale limite massimo di spesa e contenuto entro lo stanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta al momento una disponibilità di circa 95,7 milioni di euro per il medesimo anno 2023.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, l'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104, poiché, per quanto il Fondo per le esigenze indifferibili, in base alla interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulti capiente, qualora tali proposte emendative fossero approvate, ne conseguirebbe l'impossibilità di far fronte nel corso dell'esercizio ad altre spese che si renderanno necessarie nei prossimi mesi.
  Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferrari 5.05, evidenziando che il Ministero dell'interno ha espresso un parere contrario sul merito della proposta emendativa, nonché sull'articolo aggiuntivo Simiani 5.020, che potrebbe determinare oneri non quantificati e non coperti.
  Formula, poi, un parere contrario su tutte le proposte richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti 5-bis.100 e Simiani 5-bis.101 concernenti la rimodulazione delle competenze tra il Commissario straordinario per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e il Commissario delegato nominato per gli eventi meteorologici del novembre 2022.
  Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al sottosegretario Freni quali sono le ragioni del parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Simiani 5.020, dal momento che non ritiene che possano derivare effetti finanziari da tale proposta emendativa, che si limita a prevedere l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta alla deputata Guerra, nell'affermare che l'articolo aggiuntivo Simiani 5.020 Pag. 50non è corredato da relazione tecnica che consenta di quantificare gli oneri che ne derivano, fa presente che il Ministero dell'interno ha segnalato che dalla proposta emendativa potrebbero derivare oneri conseguenti all'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti dei comuni.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia che il sottosegretario Freni, pur riconoscendo l'effettiva disponibilità delle risorse appostate nel Fondo per le esigenze indifferibili, ha espresso parere contrario sulle proposte emendative contenenti una copertura finanziaria a valere su tale Fondo per l'anno 2023 sulla base di una mera previsione riferita a possibili esigenze future. A suo avviso, quindi, non è possibile affermare che tali proposte emendative non presentano una copertura idonea ma si deve più correttamente ammettere che il Governo, in base ad una scelta di natura politica, ritiene non utilizzabili tali risorse per le finalità indicate dalle predette proposte emendative.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Ubaldo Pagano, nel precisare anzitutto che la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili prevista dalla legge di bilancio per il 2023 è inferiore a quella degli anni precedenti, afferma che, tenuto conto dell'andamento di spesa di tale Fondo negli esercizi precedenti e calcolandone, in base ad una valutazione prospettica, l'utilizzo nell'esercizio in corso, qualora venissero approvate le proposte emendative in esame che utilizzano tali risorse, non sarebbe possibile garantire il finanziamento di eventuali esigenze imprevedibili che potrebbero verificarsi in futuro.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in relazione alle proposte emendative che recano una copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti riferiti all'anno 2023 del Fondo per le esigenze indifferibili, segnala che gli articoli aggiuntivi Fede 5.030 e Ruffino 5.0104 prevedono oneri di modesta entità, rispettivamente pari a 500.000 euro e a 300.000 euro, allo scopo di attivare o potenziare il servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia. Nel sottolineare che tali proposte emendative intendono provvedere ad un'esigenza effettiva avvertita in tali territori, chiede al Governo di modificare il parere contrario espresso in considerazione dell'esiguità della spesa che ne consegue.
  Ritiene che il parere contrario del Governo sia dovuto a una valutazione politica che, tuttavia, dovrebbe spettare alla Commissione di merito e non alla Commissione Bilancio.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ribadire la propria perplessità sul parere contrario espresso dal Governo sull'articolo aggiuntivo Simiani 5.020, sottolinea che la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti dei comuni rappresenta una disposizione di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, che contempla tra i possibili presupposti anche il caso del pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Afferma, quindi, che subordinare la possibilità di ricorrere a tale potere, garantito da una norma della Costituzione, alla sussistenza di una relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziaria, potrebbe costituire un precedente molto discutibile.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel condividere le osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea che il Governo non può richiedere ai deputati una relazione tecnica sulle proposte emendative presentate. Riguardo all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili, chiede al Governo di affermare in modo chiaro che, se il Fondo risulta capiente, può essere utilizzato a copertura, distinguendo tale valutazione tecnica da considerazioni di merito sulle destinazioni di tali risorse.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) fa presente che, come accaduto in molte altre occasioni, il Governo, pur non rilevando motivi di contrarietà sulla proposta emendativa sotto il profilo finanziario, ha una posizione contraria sul contenuto della stessa, Pag. 51pertanto esprimere un parere contrario, sotto tutti gli aspetti. Invita, dunque, il Governo a superare tale prassi e ad esprimersi in sede consultiva in Commissione bilancio esclusivamente con valutazioni tecniche relative ai profili finanziari e alla idoneità delle coperture indicate nelle proposte emendative esaminate.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 6.100 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.0100, 1.0101, 1.0102, 1.0110, 1.0111, 1.0112, 1.0113, 1.0114, 1.0115, 1.0116, 2.06, 4.02, 4.05, 4.08, 4.09, 5.04, 5.010, 5.013, 5.014, 5.015, 5.016, 5.018, 5.019, 5.022, 5.023, 5.024, 5.025, 5.027, 5.028, 5.029, 5.030, 5.0104, 5.031, 5.032, 5-quater.0100, 5-quater.0101, 5-quater.0102, 5-quater.0103, 5-quinquies.0100 e 5-quinquies.0101, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nel prendere atto delle valutazioni della Commissione, ribadisce comunque il proprio parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ferrari 5.05 e Simiani 5.020.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 gennaio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 16.20.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
C. 674-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento in esame trasmesse dall'Assemblea.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso le proposte emendative 5.0200, 5-bis.200, 5-quater.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione.
  Passando all'analisi dei contenuti delle citate proposte emendative sotto il profilo finanziario, rappresenta quanto segue.
  L'articolo aggiuntivo 5.0200 della Commissione autorizza l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale a reclutare a tempo indeterminato, nell'ambito della vigente dotazione organica, un contingente di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia fino a 8 unità e un contingente di personale non dirigenziale fino a 82 unità, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie che reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, uno stanziamento pari a circa 169 milioni di euro per il 2023, a circa 194 milioni di euro per il 2024 e a circa 178 milioni di euro per il 2025.
  L'emendamento 5-bis.200 della Commissione, nel rimodulare la ripartizione delle competenze tra il Commissario delegato Pag. 52nominato con riferimento agli eventi meteorologici del novembre 2022 e il Commissario straordinario competente per gli eventi sismici del 21 agosto 2017, prevede, da un lato, che il Piano degli interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 da quest'ultimo adottato sia attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, dall'altro, che nelle more dell'adozione del medesimo Piano il Commissario provveda, con propri atti, alla ricognizione e all'attuazione delle più urgenti necessità nel limite delle risorse allo scopo finalizzate e disponibili nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
  L'articolo aggiuntivo 5-quater.0200 della Commissione prevede che il Commissario straordinario, con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, individui, con apposite ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, più siti destinati allo stoccaggio provvisorio dei predetti rifiuti, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  L'emendamento 5-quinquies.200 della Commissione, nel precisare che le 2 unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui si prevede l'assunzione presso la struttura commissariale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018, debbano essere scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, eleva al contempo l'autorizzazione di spesa a tale fine complessivamente prevista all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5-quinquies da 500.000 euro a 641.000 euro per l'anno 2023.
  Tutto ciò considerato, con riferimento agli emendamenti 5.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione ritiene necessario acquisire una rassicurazione del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri da essi recata e della relativa copertura finanziaria.
  Per quanto concerne, invece, l'articolo aggiuntivo 5-quater.0200 della Commissione, reputa necessario che il Governo chiarisca se il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura, rechi le occorrenti risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, e se il loro utilizzo sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Infine, osserva che l'emendamento 5-bis.200 della Commissione non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La Viceministra Vannia GAVA assicura che la quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 5.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione risulta congrua, al pari delle relative coperture finanziarie. Precisa inoltre che, a seguito di un approfondimento al riguardo svolto, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura dall'articolo aggiuntivo 5-quater.0200 della Commissione, reca le disponibilità per far fronte ad oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Infine, nel concordare con la relatrice, esprime nulla osta sull'emendamento 5-bis.200 della Commissione, in quanto non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo, e in particolare di quelli relativi all'articolo aggiuntivo 5-quater.0200 della Commissione circa la capienza del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 rispetto ad un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2023, senza pregiudizio di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo Pag. 53medesimo, ritiene che la Commissione bilancio debba conseguentemente procedere nella presente sede alla revoca del parere contrario espresso, per inidoneità della copertura finanziaria, nella odierna seduta antimeridiana sulle proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104, ciascuna delle quali reca un onere per l'anno 2023 inferiore a 20 milioni di euro, cui si provvede tramite corrispondente riduzione dello stesso Fondo.
  Tutto ciò considerato, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminate le proposte emendative 5.0200, 5-bis.200, 5-quater.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione, riferite al disegno di legge C. 674-A Governo, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quantificazione degli oneri recati dagli emendamenti 5.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione risulta congrua, al pari delle relative coperture finanziarie;

    il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura dall'articolo aggiuntivo 5-quater.0200 della Commissione, come risulta da un approfondimento svolto al riguardo, reca le disponibilità per far fronte ad oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

    considerati i chiarimenti del Governo in merito alle disponibilità per 20 milioni di euro recate, per l'anno 2023, dal Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, e che sulle proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104, ciascuna delle quali reca un onere per l'anno 2023 inferiore a 20 milioni di euro, coperto tramite corrispondente riduzione del medesimo Fondo, la Commissione bilancio, nella odierna seduta antimeridiana, ha espresso parere contrario per inidoneità della copertura,

  esprime

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative 5.0200, 5-bis.200, 5-quater.0200 e 5-quinquies.200 della Commissione, nonché sulle proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario espresso nella odierna seduta antimeridiana con riferimento alle proposte emendative Lomuti 1.02, Amendola 1.0100 e 1.0101, Scotto 5.013, L'Abbate 5.018, Fede 5.030 e Ruffino 5.0104».

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ravvisa come sul provvedimento in esame e sulle proposte emendative testé esaminate, ivi incluse quelle oggetto di revoca del parere contrario in precedenza deliberato, si registri una sostanziale condivisione da parte dei diversi gruppi, giacché trattasi di misure e interventi che rispondono alle reali istanze provenienti dalle popolazioni e dai territori interessati dai recenti eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia. Tuttavia, non può che evidenziare la manifesta contraddittorietà mostrata dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene in merito all'esame delle proposte emendative riferite al decreto-legge in titolo, segno inequivocabile, a suo avviso, di una grave incapacità organizzativa dell'Esecutivo medesimo nella gestione delle procedure parlamentari.
  Richiama, in particolare, le proposte emendative sulle quali il Governo, nella odierna seduta antimeridiana, ha espresso, per il tramite del sottosegretario di Stato Pag. 54per l'economia e le finanze, Federico Freni, un parere contrario, ora oggetto di revoca, adducendo la sostanziale inutilizzabilità del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, sia pure per importi inferiori, per l'anno 2023, a quelli recati dall'articolo aggiuntivo 5-quater.0200 della Commissione, su cui la Viceministra Gava ha invece testé pronunciato un orientamento favorevole.
  Ricorda, in particolare, che la predetta contrarietà era stata argomentata dal sottosegretario Freni sulla base di non meglio precisati motivi relativi alla preordinazione delle risorse del Fondo stesso, anche in chiave prospettica, a ulteriori finalità che si sarebbero verosimilmente manifestate nel corso del corrente esercizio finanziario. A suo avviso, tuttavia, tale contrarietà non attiene alla carente copertura finanziaria delle proposte emendative, ma a valutazioni sul merito delle singole proposte emendative, che dovrebbero essere espresse nelle sedi appropriate della Commissione di merito o dell'Assemblea, anche in considerazione del fatto che, come dianzi inequivocabilmente chiarito dalla Viceministra Gava, la dotazione attuale del Fondo per le esigenze indifferibili risulta capiente rispetto agli oneri recati dalle singole proposte emendative rispetto alle quali viene ora richiesta la revoca del parere contrario in precedenza deliberato.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 16.35.