CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 dicembre 2022
38.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI

  La seduta comincia alle 9.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto segnalando, preliminarmente, che con l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato, si fa confluire il decreto-legge 179 del 2022 (recante «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici»), salvandone gli effetti e disponendone l'abrogazione, nel provvedimento in titolo. Fa presente che, al contempo, le modifiche introdotte al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 176 del 2022 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge 179 del 2022 abrogato, le corrispondenti disposizioni. In altri termini, il decreto-legge n. 179 risulta «a perdere» ai fini della sua puntuale conversione, la quale è trasposta sul piano sostanziale in un unico procedimento altro, relativo alla conversione del decreto-legge n. 176 in esame. Per quanto concerne il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, rammenta, in sintesi, che l'articolo 1 rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Pag. 42Anticipa, peraltro, che tale articolo 1 ha novellato l'articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 in esame.
  Fa presente la sua relazione si limita ad illustrare brevemente le parti del testo (composto di 33 articoli, rispetto agli originari 16, e 4 allegati) che investono profili di interesse della X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Segnala quindi, in primo luogo, l'articolo 1, modificato dal Senato, che estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.
  Segnala che si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
  Evidenzia che le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche del Senato – al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).
  Ritiene opportuno rammentare che il disegno di legge di bilancio 2023, all'articolo 2 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.
  Segnala poi che l'articolo 3, ai commi da 1 a 9, consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto-legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre Pag. 432023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.
  Evidenzia poi che l'articolo 3-bis, ai commi 4 e 6, inserito al Senato, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. A tale riguardo è ritiene utile ricordare che, nel corso del 2022 sono state stanziate, a più riprese, ingenti risorse finanziarie per ridurre temporaneamente la bolletta elettrica e del gas degli utenti finali, principalmente mediante iniziative volte a compensare il peso degli oneri generali di sistema sostenuti in bolletta e costituenti una significativa percentuale della stessa. La spesa sostenuta da famiglie e imprese per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale è composta infatti da una serie di voci di spesa indicate su tutte le bollette, comprese quelle relative agli oneri di sistema. Per quanto riguarda il settore gas, oggetto dell'intervento normativo in esame, le componenti tariffarie degli oneri generali di sistema sono quattro: RE/REt che raccolgono il gettito tariffario necessario alla promozione dell'efficienza energetica per il settore (certificati bianchi); GS/GSt che raccolgono il gettito tariffario necessario al bonus sociale per il settore gas; UG2 che compensa i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale degli esercenti i servizi di tutela tenendo conto dell'obiettivo di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi; UG3/UG3t che servono alla copertura degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per alcuni interventi di interruzione della fornitura gas, nonché dei meccanismi di reintegrazione gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali. La componente tariffaria relativa agli oneri di sistema è stata, nel corso del 2022, dapprima ridotta e poi azzerata. Nella sostanza, per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia, il peso di tali oneri è stato spostato a carico delle finanze pubbliche, anziché a carico dell'utente finale che le pagava attraverso le bollette (la componente UG2 gas, questa è stata ridotta dall'Autorità di settore, l'Autorità energia reti e ambiente (ARERA), attraverso l'utilizzo delle giacenze della Cassa per i servizi energetici e ambientali). La disposizione contenuta nel comma 4 autorizza quindi la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) al fine di assicurare le risorse necessarie per continuare a finanziarie anche gli interventi sopra richiamati e il comma 6 ne reca la copertura finanziaria.
  Fa poi presente che l'articolo 3-ter, inserito dal Senato, introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di disciplina del cosiddetto close-out netting al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. A tale riguardo ritiene utile, preliminarmente, ricordare che il sopra richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 130 del 2021 (cosiddetto «decreto-legge bollette») aveva previsto che per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti del gas naturale ovvero in Stati Pag. 44aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia. Al riguardo evidenzia che al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori finali, l'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, aveva previsto che la clausola di «close-out netting» stabilita per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 sia valida ed efficace anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti. Ricorda che nell'articolo 1, comma 87, della legge sulla concorrenza per clausola di «close-out netting» deve intendersi la clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. La clausola in questione viene utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all'energia per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra. Infatti, con l'applicazione di tale clausola accade che qualora una delle parti sia inadempiente o insolvente, si verifichino l'anticipazione ad una data determinata della scadenza delle obbligazioni in essere e la compensazione delle posizioni attive e passive delle parti, con la liquidazione della sola differenza. In pratica, il contraente interessato acquisisce il diritto di risolvere il contratto e le prestazioni pattuite, con conseguente compensazione dei reciproci crediti.
  Segnala, brevemente, che l'articolo 3-quater, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento, tra le altre categorie merceologiche, anche ai carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.
  Sottolinea, invece, quanto recato all'articolo 4 (recante misure per l'incremento della produzione di gas naturale). Esso modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori». La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta dal Senato, il metano.
  Ai sensi del comma 1, lettera a), n. 1, le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai c.d. vincoli aggiuntivi di esclusione. Debbono, infatti, essere presi in considerazione i soli «vincoli assoluti» stabiliti nel Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), dunque, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o da accordi internazionali. Il comma 1, lettera a), n. 2, ammette – in deroga al divieto previsto dall'articolo 4, legge n. 9 del 1991 – le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia e con un potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. Le concessioni sono consentite per la vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano alle procedure di approvvigionamento a lungo termine e previe analisi tecnico-scientifiche e programmi di verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza. La lettera a), n. 3, dell'articolo interviene con una correzione di forma.
  La lettera b) consente poi – in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 – il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le Pag. 4512 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti con potenziale minerario di gas superiore a 500 milioni mc. I titolari delle concessioni sono tenuti ad aderire alle procedure di approvvigionamento.
  La lettera c) riduce da sei a tre mesi il termine dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere di realizzazione di interventi per le procedure di approvvigionamento, nonché dei procedimenti di conferimento delle nuove concessioni di coltivazione tra le 9 e le 12 miglia.
  La lettera d) interviene sui contratti di acquisto di lungo termine del gas di produzione nazionale tra il gruppo GSE e i concessionari di coltivazione ammessi alle procedure. Nelle more della conclusione delle stesse procedure, dal 1° gennaio 2023, fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas, i titolari di concessioni che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse mettono a disposizione del gruppo GSE diritti sul gas per un quantitativo, fino al 2024, pari ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento. Il quantitativo non deve comunque essere superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza.
  La lettera e) sopprime il criterio di assegnazione dei volumi di gas oggetto dei contratti stipulati dal GSE, che dava una priorità alle imprese energivore a prevalente consumo termico e una riserva di almeno un terzo alle PMI. Ora, i diritti sul gas oggetto dei contratti sono riconosciuti solo alle imprese energivore, anche in forma aggregata. I diritti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro-quota. Il contratto deve prevedere la rideterminazione al 31 gennaio di ogni anno dei diritti sul gas sulla base delle effettive produzioni nell'anno precedente, nonché il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti da esso. La medesima lettera e) dispone che lo schema di contratto tipo sia predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Evidenzia altresì l'articolo 4-bis, inserito al Senato, che prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.
  Segnala come di particolare rilievo per le competenze della Commissione quanto disposto all'articolo 5. Il comma 1 proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio 2024. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale sulla concorrenza). Come evidenzia la relazione illustrativa, la norma mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quello del settore elettrico, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi, nella stessa data.
  Il medesimo articolo 5, al comma 2, interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato al 10 novembre 2023 (lettera a)). Viene anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale Pag. 46riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data del 20 novembre 2023. Viene inoltre disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
  Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all'articolo 15.
  Accenna brevemente a quanto recato nell'articolo 6 che interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto energia» relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, rinviando al dossier di documentazione per eventuali approfondimenti.
  Segnala poi che l'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.
  Ritiene significativo anche quanto previsto all'articolo 7-ter, introdotto dal Senato, che modifica l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-quinquies, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.
  Segnala altresì l'articolo 9-bis, introdotto dal Senato, che reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
  Fa poi presente che il comma 1-ter dell'articolo 11, inserito dal Senato, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale.
  Infine, evidenzia che l'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Pag. 47Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al venture capital.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) sottolinea, innanzitutto, che il suo gruppo considera il provvedimento all'esame assai carente e inidoneo a realizzare gli interessi del Paese. Evidenzia, inoltre, che considerata la tempistica imposta al Parlamento non sussistono le condizioni per migliorare il testo in titolo, per tale motivo annuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una proposta alternativa di parere.
  Segnala che la preannunciata proposta di parere alternativa si incentrerà su precisi argomenti che, peraltro, intende anticipare già in questa sede. Ricorda, in primo luogo, che il provvedimento in esame nasce con l'obiettivo di rispondere alla necessità contrastare l'incremento dei costi dell'energia ma contiene misure che non intervengono in modo risolutivo e strutturale sul problema della fluttuazione dei prezzi energetici e sull'impatto dell'aumento dei prezzi dei prezzi di bollette e carburanti per le imprese e le famiglie colpite duramente anche dall'inflazione. Sottolinea, in particolare, che l'inflazione energetica in Italia è più alta che in tutto il resto dell'Unione europea essendo a novembre i prezzi dei beni energetici aumentati ad un ritmo doppio rispetto alla media dell'eurozona. Ricorda anche che secondo i dati elaborati dal centro studi di Unimpresa gli italiani attingono ai loro risparmi per affrontare il caro bollette intaccando le riserve di liquidità che pure erano cresciute nel corso della pandemia e che tale deflusso, tra lo scorso luglio e il mese di ottobre 2022, ammonterebbe a circa 50 miliardi di euro.
  Evidenzia poi che le disposizioni in materia di riorganizzazione della disciplina sugli incentivi per l'efficientamento energetico suscitano forti preoccupazioni in quanto producono uno stato di disorientamento degli operatori. Rileva inoltre diverse criticità applicative in merito alle agevolazioni concesse alle imprese per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, contenute nell'articolo 1 del provvedimento in esame, segnalando, inoltre, che neanche con la manovra di bilancio si è riusciti ad intervenire per esonerare dagli oneri di sistema le medie imprese e le industrie con utenze che impegnano potenza in media e alta tensione. Osserva poi che molte agevolazioni, anche settoriali, sono state introdotte sotto forma di crediti di imposta rilevando, tuttavia, che in un tale contesto soluzioni di questo tipo rischiano concretamente di saturare il mercato, in primo luogo perché imprese di ridotte dimensioni potrebbero essere fiscalmente incapienti, e poi perché si sta via via riducendo numero degli operatori economici disposti ad acquistare tali crediti d'imposta.
  Passando a quanto contenuto all'articolo 3 del provvedimento all'esame, che consente a determinati soggetti di richiedere ai fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, sottolinea che la disposizione non può essere considerata una soluzione realmente efficace in quanto si tratta di un mero differimento nel breve termine risultando invece evidente che vi è la necessità di introdurre dei correttivi volti ad accrescere l'efficacia delle misure agendo sia sull'ampliamento del termine per l'utilizzo delle compensazioni che su un'ipotesi, per il momento esclusa, di un'eventuale cessione frazionata dei crediti.
  Fa poi presente che quanto previsto in ordine al concorso dei fringe benefit sulla formazione del reddito imponibile, considerata la composizione del sistema italiano delle imprese, fondato sulle piccole e medie imprese, finisca per favorire un numero estremamente limitato di lavoratori con effetti distributivi iniqui.
  Stigmatizza, in particolare, quanto recato all'articolo 4 del provvedimento che concerne le concessioni per la coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, in quanto la ripresa delle attività di estrazione del gas come prefigurate dalla norma sono in netto contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo alla tutela degli interessi delle future generazioni giacché sostanzia Pag. 48un'inversione di tendenza rispetto all'obiettivo di decarbonizzare il settore energetico, obiettivo necessario per contrastare il cambiamento climatico. Sottolinea, in particolare, che secondo quanto evidenziato da Greenpeace nell'ambito delle audizioni al Senato sul provvedimento, il potere climalterante del metano è di oltre 80 volte superiore a quello della CO2, nonché che uno studio dedicato al sistema energetico italiano condotto da un gruppo di ricerca dell'Università La Sapienza ha evidenziato come l'investimento in fonti rinnovabili, invece che in fonti fossili, non solo sarebbe più conveniente in termini di consumo e di risparmio, ma contribuirebbe ad un sensibile aumento dei posti di lavoro. Ricorda, inoltre, che la quantità di gas recuperabile sulla base di quanto disposto dal predetto articolo 4 riguarderebbe appena il 2 per cento del fabbisogno nazionale. Per tali motivi, considerando anche i rischi connessi relativi al fenomeno della subsidenza, ritiene che non vi sia alcun margine per migliorare la predetta disposizione e che l'unica strada percorribile sarebbe sopprimere l'intero articolo con un contestuale radicale ripensamento della politica energetica del Governo. Sottolinea, peraltro, che i vantaggi sarebbero pochi e limitati all'immediato a fronte di probabili enormi costi futuri per l'ambiente e per il ripristino di condizioni accettabili dell'ambiente medesimo.
  Relativamente agli incentivi riferiti all'efficientamento energetico, di cui all'articolo 9, ribadisce che l'incertezza normativa e il susseguirsi di modifiche della disciplina e delle relative modalità attuative rappresentano il pericolo maggiore per la concreta realizzazione degli effetti attesi e auspicati sottolineando, peraltro, che è innegabile come i bonus relativi all'edilizia, e in particolare il superbonus 110 per cento, abbiano svolto un ruolo decisivo nel rilancio del comparto. In tal senso fa presente che negli ultimi due anni il settore costruzione ha trainato la crescita del Pil, per oltre un terzo, e dell'occupazione. Ricorda che secondo una recente stima del Censis a fronte di 55 miliardi di euro di investimenti nel patrimonio edilizio, tra agosto 2020 e ottobre 2022, vi sia stato un ritorno complessivo, tra produzione diretta nella filiera delle costruzioni e altri settori dell'indotto, di almeno 115 miliardi di euro, nonché che tale spesa ha generato un risparmio di 11.700 gigawatt/anno, con un rilevante risparmio energetico e che, infine, la riduzione delle emissioni di CO2 a seguito degli interventi con il superbonus è stimabile in 1,4 milioni di tonnellate. Per tali motivi ritiene che il superbonus risponde all'obiettivo strategico, quale quello della transizione energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato approccio nella politica industriale del Paese.
  Pone altresì in rilievo come la nuova disposizione all'articolo 4-bis del provvedimento all'esame, in materia di sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi compreso il combustibile solido secondario, si ponga in contrasto con le strategie europee sull'economia circolare in quanto consentirebbe l'utilizzo di rifiuti che dovrebbero invece essere recuperati con l'opportunità di reimpiego della materia generata attraverso impianti per il riciclo e il riutilizzo.
  In ultimo, ritiene necessario intervenire con la massima urgenza al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito il cui blocco da parte degli intermediari finanziari sta avendo drammatiche conseguenze per le imprese di costruzione, integrando le misure largamente insufficienti del provvedimento in titolo con interventi in materia di compensazione nei modelli F24.
  Conclude sottolineando che le politiche del Governo sembrano inidonee ad assicurare lo sviluppo del Paese e che anzi lo avvicinano pericolosamente alla stagflazione, uno scenario che non si registra da 47 anni: in tal senso, infatti, evidenzia che la leggera previsione di crescita del Pil nel 2023, pari allo 0, 6 per cento, fatta dal Governo, è composta per uno 0,3 per cento dalle misure contenute nella legge di bilancio e per l'altro 0,3 per cento dall'attuazione delle misure del PNRR.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaraPag. 49 concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata alle ore 14 di oggi.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e si è svolto l'esame preliminare del provvedimento.
  Comunica che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) che è stata anticipata ai rappresentanti dei gruppi. Avverte che i deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino e Todde hanno presentato proposta di parere alternativa (vedi allegato 2). Dà quindi conto delle sostituzioni.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, esprime apprezzamento per quanto recato dal decreto-legge in esame che dispone misure di sostegno alle famiglie e alle imprese per oltre 9 miliardi di euro. Ricorda, in particolare, le misure concernenti la rateizzazione alle imprese residenti in Italia dei rincari delle bollette elettriche, l'estensione al mese di dicembre 2022 di alcuni crediti d'imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e gas alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Ricorda inoltre le disposizioni in materia di accisa e, in specie, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione che viene stabilita nella misura del 5 per cento.
  Evidenzia altresì la proroga al 2023 del bonus per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Evidenzia, inoltre, la proroga del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
  Infine valuta favorevolmente la previsione del regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. A tal proposito ricorda che simile finalità era contenuta in una proposta di legge presentata dal suo gruppo nel corso della XVIII Legislatura nella convinzione che potesse essere di aiuto alle aziende al fine di diversificare i riconoscimenti economici a favore dei loro lavoratori ritenuti meritevoli senza che l'incidenza della tassazione vanificasse di fatto quelle premialità. Sul punto, peraltro, ritiene che sarebbe opportuno escludere il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati al lavoratore dipendente, per tali finalità, anche dal calcolo dell'IRAP.

  Emma PAVANELLI (M5S) segnala che i tempi di esame del provvedimento alla Camera dei deputati non hanno consentito di svolgere i necessari approfondimenti. Per tale ragione il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa. In tale proposta sono evidenziati i diversi motivi di insoddisfazione sul contenuto del testo in esame. Si riferisce in primis al cosiddetto superbonus 110 per cento che di fatto l'attuale maggioranza intende sopprimere in Pag. 50prospettiva creando un enorme problema per gli imprenditori, i quali vantano crediti ancora insoluti. Giudica insoddisfacenti le norme recanti aiuti alle imprese energivore. Sottolinea, inoltre, che la ripresa delle trivellazioni sul nostro territorio contrastano con gli accordi europei e internazionali sottoscritti dall'Italia finalizzati a migliorare l'ambiente e con esso il futuro dei cittadini. Nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, e nel raccomandare l'approvazione della proposta di parere alternativa del suo gruppo, auspica che in futuro la X Commissione possa approfondire adeguatamente i temi legati all'energia.

  Luca SQUERI (FI-PPE), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, si associa a quanto dichiarato dal deputato Zucconi in merito alla bontà del provvedimento all'esame. Evidenzia, inoltre, alcune virtuose conseguenze sull'ambiente derivante dalla disposizione concernente la ripresa della coltivazione del gas naturale italiano. In tal senso, sottolinea che attualmente il 70 per cento dell'energia elettrica consumata nel Paese è originata da fonti fossili e che nei prossimi 20 o 30 anni il gas giocherà ancora un ruolo da protagonista. Considerato che il gas importato produce un maggiore impatto ambientale di quello estratto localmente, per l'incidenza delle emissioni legate al suo trasporto, è dell'avviso che la scelta di coltivare gas locale non solo è utile e necessaria per diversificare gli approvvigionamenti e realizzare economie ma anche per minimizzare l'impatto ambientale complessivo, migliorando quello attuale. Ricorda, infatti, che la comparazione degli effetti climalteranti complessivi tra metano importato e gas nazionale mostra con evidenza che quest'ultimo produce un impatto molto meno marcato in quanto, ribadisce, le emissioni connesse al suo utilizzo non si sommano con quelle legate al trasporto. Ritiene inoltre che tutto ciò segni un importante passo in avanti verso la fine di quella cultura del «no» che ormai da anni produce molti danni non solo all'economia ma anche allo stesso ambiente.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che a fronte dei tempi effettivamente rapidi di esame presso la Camera dei deputati, la Lega ha avuto comunque modo di incidere sul provvedimento nel corso dell'esame svolto al Senato. Fa presente che i 9 miliardi previsti nelle misure in discussione si sommano agli stanziamenti contenuti nella manovra di bilancio in corso di approvazione. Queste risorse testimoniano il rispetto da parte del Governo e della maggioranza degli impegni presi durante la campagna elettorale nei confronti di imprese e famiglie. Auspica che in futuro si possano affrontare i temi oggetto di questo provvedimento in una logica di risoluzione strutturale e non emergenziale dei problemi.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia come il provvedimento all'esame sia del tutto insufficiente a realizzare il concreto interesse del Paese, delle sue imprese e degli italiani e come tale provvedimento produca effetti del tutto provvisori e non strutturali. Osserva che le poche parti del provvedimento che possono essere considerate condivisibili sono quelle relative a iniziative prese dal precedente Governo Draghi, cosa che però non è sufficiente per darne una valutazione di apprezzamento. Rimarca, infatti, che sono molte le mancanze e le insufficienze del decreto-legge all'esame: in particolare, sottolinea che il provvedimento paralizza altresì il mercato dei crediti relativi al cosiddetto superbonus, ricordando che si sta parlando di una cifra valutabile in 5 miliardi di euro di crediti.

  Eleonora EVI (AVS) nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia le forti preoccupazioni destate dalle disposizioni in materia di trivellazioni. Sottolinea, al riguardo, che tali norme contrastano con gli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo e internazionale. Ricorda che Pag. 51l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha evidenziato la necessità di non attivare nuovi giacimenti petroliferi e di idrocarburi. Ribadisce che tale questione per il suo gruppo è dirimente e costituisce una fondamentale diversità politica rispetto al Governo e all'attuale maggioranza. Condivide infine quanto rilevato dai colleghi appartenenti ai gruppi di opposizione che l'hanno preceduta in tema di superbonus, sottolineando che il Governo intende sostanzialmente abolirlo.

  Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice segnalando che esso è motivato da ragioni di metodo. Ricorda, infatti, che al Senato il suo gruppo aveva agito al fine di cercare convergenze nel merito delle questioni, traguardo che era stato quasi raggiunto, ma che poi il Governo aveva posto la questione di fiducia sul provvedimento vanificando così ogni intesa.
  In conclusione, pur condividendo molte delle misure previste, per ragioni legate al metodo conferma il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che si intende preclusa la proposta di parere alternativa dei deputati Pavanelli, Cappelletti, Appendino e Todde.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.