CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 dicembre 2022
38.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.
C. 698 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2022.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Rilevato che nessuno intende intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare e, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato a martedì 10 gennaio 2023, alle ore 15.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 28 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 28 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. – Pag. 8Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.

  La seduta comincia alle 15.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maddalena MORGANTE (FDI), relatrice, rileva che il provvedimento, originariamente composto di 16 articoli suddivisi in 63 commi, dopo l'esame presso il Senato consta di 34 articoli suddivisi in 109 commi.
  Prima di passare all'illustrazione dei suoi articoli, ricorda che è stato trasfuso nel decreto-legge oggi all'esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, che introduceva misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione ne dispone, pertanto, l'abrogazione con salvezza degli effetti medio tempore prodottisi.
  Segnala quindi che l'articolo 1, modificato al Senato, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche – al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).
  Evidenzia quindi che l'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. L'articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi. In particolare: le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento); dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori agli ammontari vigenti fino al 21 marzo 2022; viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.Pag. 9
  Quanto all'articolo 2-bis, introdotto al Senato, fa presente che esso intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti ter) con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
  Segnala che l'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (comma 1). Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione (comma 2). Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto-legge n. 144 del 2022. Il comma 8, modificando l'articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022, estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, viene modificato anche il comma 6 del medesimo articolo, incrementando da 2 a 5 miliardi la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE dall'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina. Il comma 10 dell'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. Il comma 11, oltre ad aumentare di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), prevede, quali destinatari delle relative risorse, anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA. Il comma 12 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, in relazione all'incremento dei costi per la fruizione dell'energia, sia un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale sia un contributo straordinario per altri soggetti, operanti 2 nell'ambito del Terzo settore o comunque assimilabili a quest'ultimo ambito. Il comma 14 riduce di 50 milioni lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti, la cui dotazione passa da 190 a 140 milioni di euro. In forza del comma 12, lettera b), dell'articolo 3, tali risorse vanno ad incrementare il Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate Pag. 10all'erogazione di un contributo straordinario, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, a favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 130 milioni in favore dei comuni e per 20 milioni in favore delle città metropolitane e delle province. I commi 2 e 3 assegnano ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Aiuti bis) per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto. Il comma 4, inserito durante l'esame in Senato, introduce un ulteriore finanziamento al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. Il comma 5, anch'esso introdotto al Senato, autorizza per l'anno 2022 a favore di ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dalla società per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e, più in generale, dalle attività di manutenzione stradale di alcune strade di interesse nazionale.
  L'articolo 3-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021 in materia di disciplina del cosiddetto close-out netting al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni. Con «close-out netting» si intende, nel mercato energetico, una clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e il conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni; è una clausola che viene utilizzata per proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra.
  L'articolo 3-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.
  Segnala che l'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori». La finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta, il metano.
  L'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA, e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa UE o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.
  L'articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine – anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023 – a decorrere dal 10 gennaio Pag. 112024. A tale fine, novella l'articolo 1, comma 59 della legge n. 124 del 2017 (legge annuale sulla concorrenza). Il comma 2 interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, che, nel recare disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale, assegna al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene qui prorogato alla data del 10 novembre 2023. È anche prorogato il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dallo stesso articolo 5-bis per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 20 dicembre 2022 alla data del 20 novembre 2023 ed è stata, inoltre, disposta la proroga dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Il comma 3 dispone in ordine alla compensazione degli effetti finanziari della misura, rinviando all'articolo 15.
  L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto energia» relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.
  L'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca disciplina inerente alla quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative da irrogare in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai citati fornitori. Interviene altresì sulle disposizioni concernenti il contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, volta all'incremento della produzione dei medesimi biocarburanti. Introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti.
  Fa quindi presente che l'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
  L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale (cosiddetto decreto Delrio). In particolare, ne sostituisce il comma 2 prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL ed inserisce un nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all'esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, e quindi per il 50 per cento tenendo conto dei costi standard e per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, nessuna Regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI S.p.A. e di eventuali penalità. Infine, è sostituito il comma 6 nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.
  L'articolo 7-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Viene stabilito Pag. 12che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni. Per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi. Per rafforzare il contenuto della disciplina recata dall'articolo 7-quinquies, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 68 del 2022, infine, viene specificato che le relative disposizioni sono inderogabili.
  L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.
  Segnala che l'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali. L'articolo innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni. La disposizione contiene altresì una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  L'articolo 9-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale, gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione dell'impianti e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
  L'articolo 10 integra le previsioni contenute nel cosiddetto decreto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019), al fine di specificare che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o anche le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento è pari o superiore a 150.000 euro nel caso di lavori, e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione (comma 1). Pag. 13Il comma 2 stabilisce le condizioni per la concessione, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, di contributi per fronteggiare gli incrementi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari. Il comma 2-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022. Un'ulteriore modifica è stata recata con l'inserimento del comma 2-ter, in cui si precisa che, al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate alla data del 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali, come le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province. Il comma 3 inserisce un articolo aggiuntivo nel decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al medesimo decreto (tra queste, la riqualificazione dei tratti della A1 Barberino-Calenzano, Incisa-Valdarno, Milano Sud-Lodi, la Gronda di Genova, il Passante di Bologna). Il comma 3-bis dispone la convocazione della conferenza di servizi in relazione ai lavori di ammodernamento dell'Autodromo di Monza che incontrano però ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e dal conseguente incremento dei prezzi delle materie prime.
  Evidenzia che l'articolo 11 interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC. In particolare, al fine di potenziare tale Commissione, viene prevista la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati. Il comma 1-bis, introdotto presso il Senato, consente alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di avvalersi, per un periodo di tre anni, per le esigenze delle Commissioni VIAVAS e PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria. Il comma 1-ter, anch'esso inserito presso il Senato, dispone che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. La definizione delle ulteriori informazioni di interesse, dei tempi e delle modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza è demandata ad un apposito decreto ministeriale.
  L'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.
  L'articolo 12, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il comma 3 prevede l'esenzionePag. 14 dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.
  L'articolo 12-bis, introdotto presso il Senato, autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
  L'articolo 13 reca disposizioni in materia di sport. In particolare, il comma 1 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.
  L'articolo 14, comma 1, reca un incremento, pari a 1080 milioni di euro, per l'anno 2022, dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 3 in primo luogo incrementa nella misura di 85,8 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (trattamenti definiti da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Istruzione e ricerca). In secondo luogo, il comma reca un'autorizzazione di spesa pari a 14,2 milioni di euro, per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (compensi definiti dal suddetto contratto di comparto). Il comma 3-bis dispone in ordine alle modalità di calcolo delle entrate correnti delle regioni a statuto ordinario ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di facoltà assunzionali delle medesime Regioni a statuto ordinario che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.
  L'articolo 14-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica quali soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al venture capital.
  L'articolo 14-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella la disciplina (di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160) relativa alla previsione del divieto di assunzione di personale nei confronti degli enti locali che non rispettino i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti, aggiungendo un'ulteriorePag. 15 eccezione a tale divieto con la quale viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2010 n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a diecimila abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente (la rubrica dell'articolo specifica che si tratta dei comuni di Lampedusa e Linosa).
  L'articolo 14-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
  L'articolo 14-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, con una dotazione complessiva per il biennio 2025-2026 pari a 235 milioni di euro, e demanda ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.
  L'articolo 14-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuino ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti.
  L'articolo 15, commi 1 e 2, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. All'onere finanziario costituito dal predetto incremento si provvede mediante l'utilizzo – in misura corrispondente – delle risorse derivanti dai contributi dovuti per le procedure amministrative in materia di cittadinanza. I commi da 3 a 9, modificati al Senato, autorizzano la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (comma 3), istituiscono nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 (comma 4), dispongono l'incremento del FISPE per 17 milioni di euro per l'anno 2024 (comma 5), recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indicano le relative fonti di copertura finanziaria (comma 6), dispongono la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato (comma 7), modificano la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, in materia di prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio (comma 8); autorizzano il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa (comma 9). Il comma 10 riproduce il Pag. 16contenuto dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2022. La nuova disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.
  L'articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che le disposizioni del decreto-legge in conversione si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Affari costituzionali, fa presente che nel provvedimento – come già sottolineato – risulta «confluito» il decreto-legge n. 179 del 23 novembre 2022 (presentato per la conversione al Senato, S. 361), che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga, disponendo insieme la salvezza degli effetti nel periodo di vigenza.
  Relativamente alle motivazioni di necessità e urgenza del provvedimento in esame, rileva, anche sulla base del preambolo, che esso appare riconducibile, in primo luogo, alla necessità e all'urgenza di adottare misure per contenere l'aumento dei prezzi energetici, e, in secondo luogo, alla necessità e all'urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica. Il provvedimento contiene poi ulteriori disposizioni in materia di affidamenti di lavori pubblici e disciplina di interventi infrastrutturali (articolo 10), durata dei diritti televisivi sportivi (articolo 13, comma 1-bis), promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero (articolo 14-bis), disciplina delle imprese di assicurazione e riassicurazione (articolo 14-quater), incarichi di vicesegretario comunale (articolo 14-sexies).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare prevalentemente riconducibile: alle materie di esclusiva competenza statale difesa e forze armate; mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere d), e), g), l), s) della Costituzione); alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, grandi reti di trasporto, ordinamento della comunicazione, protezione civile, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma); alla materia di residuale competenza regionale trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma). A tale proposito, segnala che, ai fini del necessario coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in caso di «intreccio» o «concorso» in un provvedimento tra competenze legislative di diversa natura, la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea, in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione di un parere.
  Sottolinea che, in considerazione del richiamato intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 3-bis, comma 1 prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai fini dell'adozione, entro il 10 dicembre 2022, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per gli affari regionali con il quale sono ripartite tra gli enti interessati Pag. 17(comuni, città metropolitane e province) le risorse del fondo istituito dal decreto-legge n. 17 del 2022 (cosiddetto decreto energia) per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali in relazione all'aumento dei costi delle utenze di energia elettrica e gas. Inoltre l'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del cosiddetto Fondo TPL sia effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La disposizione stabilisce che, in caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 8 legislativo n. 281 del 1997, ai sensi del quale se non si raggiunge l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata. Segnala poi l'articolo 7-bis, comma 1, lettera c), capoverso 6, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono definiti, entro il 31 giugno 2023, gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del predetto Fondo TPL. Inoltre l'articolo 14-quinquies, comma 2, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'adozione, entro il 30 giugno 2023, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo ed eventuale riassegnazione delle risorse del fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.
  Infine, quanto al rispetto di altri principi costituzionali, rileva che l'articolo 9-bis e l'articolo 12, comma 1, prevedono norme di interpretazione autentica, con riferimento, rispettivamente, all'individuazione del «soggetto responsabile» per l'esercizio e la manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e all'esenzione IMU per il settore dello spettacolo. In proposito ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 2020 ha rilevato che al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.
  Aggiunge che l'articolo 10, comma 3-bis, dispone la convocazione di una conferenza dei servizi. Al riguardo fa notare che la Corte costituzionale, in precedenti casi di «leggi-provvedimento», ha rilevato come le stesse debbano soggiacere a un «rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale [...] in relazione al loro specifico contenuto» e «sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore» (sentenza n . 116 del 2020).
  Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato), sottolineando la particolarità del momento presente, caratterizzato da una seria crisi energetica e dalla costante esigenza di fornire sostegno all'Ucraina, comportando ciò ulteriori sacrifici per le famiglie e per le imprese.

  Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che nel suo intervento si esprimerà non tanto sulla proposta di parere della relatrice, che non ha ancora avuto modo di valutare, quanto piuttosto sul contenuto del provvedimento, rispetto al quale esprime la contrarietà del suo gruppo. Critica in particolare la disposizione dell'articolo 1, ritenendo che serva più tempo rispetto a quello previsto dal provvedimento per utilizzare il credito d'imposta. Fa inoltre presente che il suo gruppo non condivide le misure recate dall'articolo 9 che riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. Ritiene inoltre che le disposizioni Pag. 18dell'articolo 11-bis contrastino con il parere espresso dall'Agenzia delle entrate in merito alla responsabilità solidale del cessionario nei confronti del cedente. Evidenzia quindi che la contrarietà del suo gruppo si concentra in maniera particolare sulla disciplina recata dall'articolo 4 che estende la possibilità di fare ricorso a coltivazione nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale ai fini dell'approvvigionamento di gas naturale. Nel dichiararsi d'accordo sullo sfruttamento dei pozzi attualmente in uso, esprime contrarietà rispetto alla possibilità di nuove iniziative, ritenendo che la disciplina dell'articolo 4 rappresenti una regressione in termini di politica energetica nazionale. Sostiene infatti che la soluzione al problema dell'approvvigionamento energetico del Paese vada cercata nelle fonti rinnovabili e che l'attuale situazione di crisi avrebbe dovuto rappresentare uno stimolo verso la modifica radicale della politica energetica nazionale. Nell'esprimere pertanto il proprio rammarico per il fatto che il decreto-legge in esame non colga in alcun modo tale occasione, fa presente che il suo gruppo sarà in grado di esprimersi sulla proposta di parere formulata dalla relatrice soltanto dopo che ne avrà potuto valutare il contenuto.

  Luca SBARDELLA, presidente, rileva che le osservazioni del collega Colucci sono relative al merito del provvedimento e pertanto di pertinenza della Commissione competente.

  Igor IEZZI (LEGA), nel far presente che il presidente ha anticipato con le sue precisazioni una parte dell'intervento che avrebbe avuto intenzione di svolgere, rileva come la proposta di parere – che invita i colleghi a leggere con attenzione – affronti questioni attinenti ai profili di costituzionalità del provvedimento e non al merito delle misure in esso contenute. Richiamando il dibattito svoltosi in Ufficio di presidenza con riguardo alla legittimità del ricorso alla decretazione d'urgenza, rileva che la I Commissione è il luogo deputato a valutare la compatibilità del testo con le norme costituzionali.

  Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare la propria contrarietà rispetto alle precisazioni fornite dal presidente e dall'onorevole Iezzi, rammenta come, a seguito di una recente modifica, la tutela ambientale abbia assunto rilevanza costituzionale. Ritiene pertanto del tutto pertinenti le osservazioni del collega Alfonso Colucci, rilevando in particolare come le disposizioni in merito di superbonus e di coltivazione del gas naturale vadano nella direzione contraria rispetto al principio costituzionale della tutela dell'ambiente. Dichiara quindi di non condividere l'intervento recato dal provvedimento in esame con riguardo alla messa in sicurezza energetica del Paese, sottolineando come il ricorso ai combustibili fossili non costituisca la soluzione. Relativamente alle riserve di gas naturale nei mari italiani, fa presente che ogni anno sono estraibili soltanto 3.5 miliardi di metri cubi, il cui utilizzo sarà peraltro limitato ad una decade, considerato che i giacimenti sono in via di esaurimento totale. Nel sottolineare quindi che la soluzione va ricercata nel ricorso alle fonti rinnovabili di energia, con particolare riguardo al sole e al vento di cui il nostro Paese abbonda, ribadendo la pertinenza delle considerazioni del collega Colucci, preannuncia la contrarietà del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente come nell'intervento del collega Alfonso Colucci non fosse emerso chiaramente il riferimento al principio costituzionale della tutela ambientale.

  Alessandro URZÌ (FDI), nel condividere le considerazioni dell'onorevole Iezzi, richiama il titolo del provvedimento all'esame della Commissione rilevando come esso ben inquadri la congruità dell'intervento e la sua urgenza. Ritiene infatti che l'urgenza e la necessità dell'intervento a sostegno del settore energetico rendano il provvedimento perfettamente compatibile con i principi costituzionali. Afferma che il dibattito non dovrebbe prescindere dal riconoscimento della condizione di fatto nella quale si trova il nostro Paese in questo Pag. 19momento storico e, conseguentemente, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Alfonso COLUCCI (M5S) precisa che le sue precedenti considerazioni intendevano esaminare il provvedimento alla luce dei valori della tutela ambientale, di cui all'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, e della tutela della salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Ricorda, inoltre, che l'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha dato impulso alla de-carbonizzazione e che il Clean energy package, elaborato dalla Commissione europea nel 2016, ha posto l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Sottolinea quindi come la normativa nazionale non possa, ma debba conformarsi a tali indirizzi.

  Francesco MICHELOTTI (FDI) ritiene che i rilievi mossi contro il provvedimento siano inconferenti. Evidenzia come, muovendo dalla teoria dei controlimiti formulata dalla Corte costituzionale, non vi sia l'obbligo di conformarsi pedissequamente al diritto dell'Unione europea; aggiunge poi che i principi costituzionali di tutela dell'ambiente e di tutela della salute, per quanto fondamentali, non siano assoluti, potendo deflettere in talune situazioni, come quella attuale, rispetto all'esigenza di sostenere il settore energetico. Ritiene pertanto che sia stato doveroso il ricorso alla decretazione d'urgenza e che le misure relative a superbonus e concessioni di trivellazione vadano nella giusta direzione e giustifichino il contemperamento delle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 15.15.