CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 dicembre 2022
37.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Martedì 27 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni e Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, fa presente che il disegno di legge è stato approvato dal Senato in prima lettura in data 21 dicembre 2022 con numerose modificazioni rispetto al testo originario e ricorda che il termine di conversione del decreto-legge scade il 17 gennaio 2023. Segnala che, rispetto al testo originario, costituito da 16 articoli, il disegno di legge di conversione trasmesso alla Camera risulta costituito, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 33 articoli. In merito ai contenuti essenziali del disegno di legge, fa presente in primo luogo che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici, entrato in vigore il 24 novembre 2022. Il richiamato decreto-legge è infatti confluito negli articoli 2, 3-bis, 12-bis e 15 del decreto-legge in esame. La norma dispone che rimangono validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in tempo di vigenza del predetto decreto-legge.
  L'articolo 1 del decreto-legge, come modificato al Senato, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta, già disciplinati da precedenti decreti-legge adottati nel corso del 2022, per contrastare Pag. 7l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta, in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica o per il gas acquistati e utilizzati nel mese di dicembre 2022, del credito d'imposta per imprese diverse dalle energivore, attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della componente energetica utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta. Il termine per la fruizione dei crediti di imposta e la relativa cessione è stato posticipato, a seguito dell'esame presso il Senato, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
  L'articolo 2, come modificato al Senato, proroga la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. L'articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento il decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi. Si prevede, in particolare, che le misure ridotte d'accisa in vigore dal 22 marzo 2022 restino ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento). Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori ai livelli vigenti fino al 21 marzo 2022. Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-ter») con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 9, consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione. Ai medesimi fornitori è riconosciuta la possibilità di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente ai piani di rateizzazione. Si prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto-legge n. 144 del 2022. La norma estende, infine, al 31 dicembre 2023 sia l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che abbiano assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relativamente ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, sia il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Conseguentemente, la dotazione del fondo per le garanzie rilasciate da SACE è incrementata da 2 a 5 miliardi di euro.
  Al comma 10, l'articolo 3 modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo. La novellata disciplina transitoria prevede, pertanto, che i beni ceduti e i servizi prestati Pag. 8al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF entro il limite complessivo di 3.000 euro – anziché di 600 euro, come nel testo previgente. In caso di superamento di tale limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
  Il comma 11 aumenta di 10 milioni di euro, per il 2022, l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano – portandolo a complessivi 60 milioni di euro – già disposto dal decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-ter») per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. I destinatari di tali risorse sono anche il CONI, il Comitato italiano paralimpico e la società Sport e salute Spa.
  Il comma 12 modifica una disciplina transitoria che prevede, per il 2022, un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime residenziale o semiresidenziale, nonché un contributo straordinario per altri soggetti operanti nell'ambito del Terzo settore. In particolare, la dotazione dei fondi relativi ai due suddetti contributi è incrementata ciascuna di 50 milioni di euro, per un totale complessivo di 170 e 100 milioni di euro.
  Il comma 14, infine, riduce di 50 milioni di euro lo stanziamento del Fondo Bonus Trasporti – da 190 a 140 milioni di euro – al fine di incrementare la dotazione del Fondo in cui sono appostate le risorse finalizzate all'erogazione di un contributo straordinario per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica in favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per disabili o anziani.
  L'articolo 3-bis incrementa di 150 milioni di euro per il 2022 l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas. L'incremento di risorse è destinato, nella misura di 130 milioni di euro, in favore dei comuni e, nella misura di 20 milioni di euro, in favore delle città metropolitane e delle province. Sono previste, altresì, misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, assegnandosi ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al fondo istituito dal decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti-bis») per sostenere il settore a fronte degli aumenti energetici e del carburante. Si autorizza, inoltre, a favore di ANAS Spa per l'anno 2022, una spesa di 176 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti per l'illuminazione pubblica delle strade nel corso dell'anno.
  L'articolo 3-ter introduce alcune modifiche al decreto-legge n. 130 del 2021 (cosiddetto decreto «bollette») in materia di disciplina della clausola di close-out netting, introdotta dalla legge n. 124 del 2017 (legge sulla concorrenza). In particolare, tale clausola di interruzione volontaria o automatica del rapporto contrattuale, utilizzata nelle transazioni soprattutto finanziarie e relative all'energia al fine di proteggere una parte dall'inadempimento dell'altra, viene estesa in via generalizzata e senza una scadenza temporale – in precedenza fissata per i contratti di fornitura e i contratti derivati in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 – al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni.
  L'articolo 3-quater interviene sulla disciplina inerente agli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: telefonia mobile e fissa, carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento.
  L'articolo 4 modifica e integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori». La Pag. 9finalità dichiarata della norma è quella di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti tra cui, secondo una specificazione introdotta nel corso dell'esame al Senato, il metano.
  L'articolo 4-bis prevede che fino al 31 marzo 2024 la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell'AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali.
  L'articolo 5 proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, fissandone il relativo termine, anziché a decorrere dal 1° gennaio 2023, a decorrere dal 10 gennaio 2024. Viene assegnato al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Il termine entro il quale procedere alla vendita, inizialmente fissato al 31 dicembre 2022, viene prorogato alla data del 10 novembre 2023. È prorogato, altresì, il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza, dal 20 dicembre 2022 al 20 novembre 2023. Infine, è prorogato dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 il termine a partire dal quale i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale alle condizioni di favore definite dall'ARERA.
  L'articolo 6 interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto decreto «energia» (n. 17 del 2022) relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa.
  L'articolo 6-bis disciplina la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030, nonché le sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto degli obblighi posti in capo ai menzionati fornitori. Si interviene, inoltre, sulla disciplina del contributo in conto capitale per la riconversione industriale delle raffinerie tradizionali, al fine di incrementare la produzione dei biocarburanti. Si introduce, infine, una nuova disciplina del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, venendo meno il riferimento, nella denominazione del Fondo, ai siti di bonifica di interesse nazionale. Si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di modalità e criteri di riparto delle risorse del Fondo.
  L'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 7-bis apporta modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di trasporto pubblico locale. In particolare, prevede nuove modalità di riparto del Fondo TPL, specificando che, all'esito del riparto – effettuato tenendo conto, per il 50 per cento dei costi standard e per il 50 per cento dei livelli adeguati di prestazione del servizio – nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI Spa e di eventuali penalità. È demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione degli indicatori per determinare i livelli adeguati Pag. 10di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.
  L'articolo 7-ter modifica l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022, il quale disciplina gli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati alla commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati. La novella, al fine di contrastare gli effetti economici negativi della crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive, specifica che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. Tali accordi sono a tempo indeterminato o, se a termine, di durata minima di cinque anni; per gli accordi a tempo indeterminato il termine di preavviso scritto per il recesso viene fissato in ventiquattro mesi.
  L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.
  L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. L'articolo, come modificato dal Senato, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio. L'articolo 9 prevede, infine, che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità di queste ultime.
  L'articolo 9-bis reca una norma di interpretazione autentica in base alla quale gli enti locali e le regioni sono i soggetti responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti solari fotovoltaici e hanno diritto a richiedere e ottenere le stesse tariffe incentivanti previste a favore degli impianti architettonicamente integrati o realizzati su un edificio dal secondo, terzo, quarto e quinto conto energia, anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi.
  L'articolo 10 integra le previsioni del cosiddetto decreto «sblocca cantieri» (decreto-legge n. 32 del 2019), specificando che l'obbligo, posto a carico del comune non capoluogo di provincia, di utilizzare, per gli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC, le stazioni appaltanti qualificate o le unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, è previsto quando l'importo dell'affidamento sia pari o superiore a 150.000 euro, nel caso di lavori, e a 139.000 euro, nel caso di servizi e forniture. Sono stabilite le condizioni affinché le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC possano ricevere contributi per fronteggiare gli incrementi di costo conseguenti all'aggiornamento regionale dei prezziari, per la realizzazione di opere pubbliche avviate dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Sono inoltre prorogati al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del Pag. 11territorio che scadono tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, rimangono valide le procedure di affidamento utilizzate al 31 dicembre 2022 dai comuni non capoluogo di provincia che non hanno usufruito di stazioni appaltanti qualificate o di enti sovracomunali. L'articolo 10 reca, infine, un procedimento speciale e semplificato per l'accelerazione della realizzazione di interventi autostradali di preminente interesse nazionale, nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-bis al decreto-legge n. 77 del 2021, come introdotto dal decreto-legge in esame.
  L'articolo 11, come modificato dal Senato, interviene sulla disciplina della Commissione tecnica a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti PNRR-PNIEC, consentendo di nominare fino a trenta componenti aggregati. La norma dispone, inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 11-bis interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedendo che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. La disposizione prevede, inoltre, che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.
  L'articolo 12, intervenendo a fini di interpretazione autentica di disposizioni di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, chiarisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si prevede, inoltre, che a seguito della riconduzione della seconda rata IMU 2022 in regime de minimis, la fruizione della misura non è più subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. La disposizione prevede, altresì, l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità.
  L'articolo 12-bis autorizza la spesa di 200 milioni di euro, per l'anno 2022, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici del 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona.
  L'articolo 13 prevede che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. È estesa inoltre, da tre a cinque anni, la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.
  L'articolo 14 incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli incrementi relativi alla rete tradizionale. È autorizzata, inoltre, la spesa di 45 milioni di Pag. 12euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati alla difesa nazionale. Si incrementa di 85,8 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinando le risorse aggiuntive al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente. Si autorizza, altresì, la spesa di 14,2 milioni di euro per il 2022 per i compensi individuali accessori del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative.
  L'articolo 14-bis specifica quali categorie di soggetti possono effettuare operazioni di finanziamento, ammesse a misure agevolative sotto forma di contributi agli interessi, a sostegno di operatori italiani che investono nel capitale di rischio di imprese partecipate dalla SIMEST e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea. Vengono inoltre specificati i contenuti della norma di delega delle disposizioni attuative del Fondo di sostegno al venture capital.
  L'articolo 14-ter novella la disciplina sul divieto di assunzione di personale da parte degli enti locali che non rispettino i termini di approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché i termini per la trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche dei medesimi documenti. Con la novella, viene fatto salvo lo svolgimento delle funzioni fondamentali nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente sia stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente (Lampedusa e Linosa).
  L'articolo 14-quater stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, al netto non solo del relativo onere fiscale (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati, riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
  L'articolo 14-quinquies istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026, demandando ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri di riparto del fondo e le modalità di utilizzo delle risorse.
  L'articolo 14-sexies dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario comunale a funzionari di ruolo in possesso di determinati requisiti, al fine di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni.
  L'articolo 15, recante le disposizioni finanziarie, incrementa di 1.558.473 euro per il 2022 l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati, ai sensi della normativa vigente, dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni centrali per il triennio 2019-2021. Si autorizza, inoltre, la spesa di 150 milioni di euro per il 2022 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve del personale scolastico. L'articolo autorizza, altresì, la spesa di 410 milioni di euro per il 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas; istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio per il triennio 2023-2025; incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 17 milioni di euro per il 2024; quantifica Pag. 13gli oneri derivanti dal provvedimento in esame e indica le relative fonti di copertura. Dispone, infine, la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato.
  L'articolo 15-bis reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Da ultimo, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, intervenendo in videoconferenza, si riserva di replicare nel prosieguo dell'esame preliminare del provvedimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di chiarire come proseguirà l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, replicando all'onorevole Guerra, ricorda che al termine delle sedute odierne è già convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di definire il calendario dei lavori della Commissione, compreso l'esame del provvedimento testé incardinato.

  Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede il rinvio del prosieguo dell'esame preliminare del provvedimento per consentire ai componenti della Commissione di approfondire la relazione testé illustrata dal relatore e le misure contenute nel provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta e avverte che, non essendovi obiezioni, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta delle ore 13.30, è anticipato alle ore 12.50.

  La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 27 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a Pag. 14controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
  Evidenzia che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
  Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.
  Rileva che nel corso dell'esame al Senato, inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica e fornito taluni chiarimenti, di cui si dà conto nel presente esame, ove pertinenti.
  Fa presente inoltre che il decreto reca all'articolo 8 una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso del provvedimento.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, quanto ai profili di quantificazione segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, recante disposizioni in materia di reati cosiddetti ostativi, evidenzia che la norma è finalizzata alla modifica dell'attuale disciplina relativa all'accesso ai benefici penitenziari da parte di condannati per reati cosiddetti ostativi, individuando, in particolare, specifiche condizioni che consentano, pur in assenza di collaborazione con la giustizia, l'accesso ai suddetti benefici. Rileva che viene, inoltre, integrata la procedura per la concessione degli stessi, introducendo l'obbligo di acquisire specifiche informazioni e di disporre accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte da parte del condannato e/o del suo nucleo familiare ai fini dell'accesso ai benefici.
  Al riguardo, non formula osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto confermato nel corso dell'esame al Senato circa la neutralità finanziaria delle disposizioni e la possibilità che le stesse possano essere applicate utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia che la relazione tecnica ipotizza, altresì, che dalle stesse possano discendere «vantaggi per l'erario» – allo stato non quantificabili – in termini di diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario, venendo meno il divieto, in via generale, alle condizioni indicate, di accesso ai benefici penitenziari per i detenuti aventi i requisiti indicati dalle disposizioni.
  Rammenta che nel corso dell'esame presso il Senato, con specifico riferimento alle novità procedurali introdotte dal comma 1, lettera a), n. 3, è stato, altresì, precisato dal Governo che le attività introdotte rientrano tra quelle già ordinariamente svolte a titolo istituzionale dagli organismi giudiziari coinvolti, senza che dagli accertamenti previsti possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie.
  Non formula osservazioni, altresì, in merito alla disposizione che estende l'applicazione del regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari, già previsto per i condannati per i cosiddetti delitti «ostativi» non collaboranti, ai condannati per delitti «non ostativi» ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con i delitti ostativi; ciò in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione e della neutralità finanziaria della stessa, indicata dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, infine, con riguardo alle modifiche approvate al Senato che escludono dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione e confermano la competenza del magistrato di sorveglianza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per particolari gravi reati, laddove il testo originario del decreto-legge devolveva tale competenza al tribunale di sorveglianza.
  Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di libertà condizionale, evidenzia preliminarmente che la norma interviene sulle condizioni di accessoPag. 15 all'istituto della libertà condizionale da parte dei condannati per i cosiddetti delitti ostativi, non collaboranti – escluso in base all'assetto previgente – al fine di tener conto delle modifiche apportate alla regolamentazione di tali fattispecie delittuose dall'articolo 1. Osserva che una specifica disciplina viene, altresì, introdotta per l'accesso a tale istituto da parte dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi non collaboranti. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dal Governo al Senato, circa la natura ordinamentale e procedurale e la neutralità finanziaria della disposizione, nonché in merito agli effetti attesi di diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con ricadute positive in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica, peraltro non preventivamente scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In ordine all'articolo 3, recante disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari, non formula osservazioni considerate la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma evidenziate anche dalla relazione tecnica.
  Con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni in materia di Guardia di finanza, non formula osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e confermato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, circa la possibilità, per il Corpo della Guardia di finanza, di svolgere compiti investigativi fiscali e patrimoniali in condizioni di neutralità finanziaria, come previsto dall'articolo 8 e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente anche nei confronti della più ampia platea prevista. Prende atto, in particolare, del fatto che siffatti ulteriori compiti sono comunque riconducibili al quadro delle attività istituzionalmente già svolte dal Corpo.
  In merito all'articolo 5, recante norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali, non ha osservazioni da formulare.
  In relazione all'articolo 5-bis, recante modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni e nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le attività di ricerca della persona offesa possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene all'articolo 5-quater, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le disposizioni concernenti rispettivamente la possibilità, per le parti private che si trovino all'estero, di presentare un atto di impugnazione per il tramite dell'agente consolare e l'introduzione dell'obbligo di deposito di specifici atti processuali con modalità telematiche (mediante deposito nel portale del processo telematico) siano applicabili senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.
  In ordine all'articolo 5-quinquies, recante disposizioni transitorie in materia di deposito di atti, documenti e istanze nel processo penale, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l'ulteriore proroga della possibilità di impiego della PEC per il deposito nel processo penale degli atti, documenti e istanze, previsti dalla norma, oltre il termine previsto a normativa vigente al 31 dicembre 2022, non incida su eventuali effetti finanziari associati a fasi attuative del processo penale telematico come disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, ora oggetto di proroga, e che la stessa proroga sia realizzabile nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.
  Circa l'articolo 5-undecies, recante disposizioni in materia di videoregistrazioni, rileva che la disposizione anticipa l'entrata in vigore di norme a cui non sono stati attribuiti effetti finanziari: sotto questo profilo non formula quindi osservazioni; evidenziaPag. 16 peraltro la necessità di escludere che l'anticipazione dell'obbligo di videoregistrazione comporti esigenze non previste, riferite a dotazioni di risorse e mezzi, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 5-quaterdecies, recante proroga di disposizioni processuali per provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici, non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma e tenuto conto che alla disposizione oggetto di proroga da parte della stessa non sono ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 6, recante modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non ha osservazioni da formulare, atteso che l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 è disposta mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In ordine all'articolo 7, recante disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, non ha osservazioni da formulare, considerato il tenore ordinamentale della disposizione e tenuto conto che le modifiche incidono su norme prive di effetti finanziari.
  Circa l'articolo 7, comma 1-bis, recante sospensione dei procedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie, al fine di suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti volti ad escludere che le stesse – sospendendo le attività ed i procedimenti di irrogazione di sanzioni – possano incidere su flussi di entrata eventualmente già scontati nelle previsioni di bilancio con riferimento all'esercizio 2022.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 1-ter, recante prosecuzione dell'attività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, osserva che le norme in esame intervengono sull'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 l'operatività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Osserva che tale struttura era destinata ad operare senza nuovi o maggiori oneri, se si eccettuano quelli derivanti da assunzioni debitamente coperte in modo permanente e dalle spese di funzionamento derivanti dalle assunzioni, finanziate per il solo anno 2022. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il perdurare dell'Unità, presso cui operano temporaneamente le unità di personale assunto, possa comportare ulteriori spese, ivi comprese quelle di funzionamento, per il 2023 e, in caso affermativo, a valere su quali risorse si intenda far fronte a tali occorrenze finanziarie, tenuto conto che la norma non reca una specifica copertura e che, in caso di utilizzo nel 2023 di eventuali risorse non utilizzate nel precedente esercizio, si determinerebbero comunque effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto, che andrebbero conseguentemente quantificati, indicando le risorse con cui farvi fronte.
  Per quanto riguarda l'articolo 7-bis, recante finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023, evidenzia che le norme si limitano ad attribuire alle amministrazioni centrali parte dei fondi già destinati alle regioni per la medesima finalità ossia il finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. Non ha osservazioni da formulare nel presupposto che restino sostanzialmente invariati gli effetti di cassa correlati all'utilizzo delle risorse in questione.
  Osserva, infine, che l'articolo 8, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articoloPag. 17 17, comma 8, della legge n. 196 del 2006, contenente le risposte alle richieste di chiarimento della relatrice (vedi allegato) e fa presente che le modifiche approvate dal Senato al testo base del decreto-legge non comportano effetti di natura finanziaria.

  Marco GRIMALDI (AVS), chiede per quale motivo nella relazione tecnica aggiornata si affermi che l'articolo 5 del provvedimento sanziona comportamenti diretti a sovvertire l'ordine pubblico e prodromici a cagionare disordini e danni alle persone ed alle cose, dal momento che, mediante le modifiche approvate dal Senato all'articolo 5, è stato soppresso il riferimento al pericolo per l'ordine pubblico in relazione al reato di invasione di terreni o edifici per raduni, introdotto nel codice penale.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce che il testo approvato dal Senato e illustrato dalla relatrice non ha apportato al testo presentato dal Governo modifiche aventi conseguenze finanziarie.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'associarsi alla richiesta che il collega Grimaldi ha rivolto alla rappresentante del Governo, riguardante le ragioni per le quali la relazione tecnica aggiornata faccia riferimento a una parte del provvedimento originario che è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato, chiede che siano altresì esplicitate le risposte alle richieste di chiarimento della relatrice con riguardo a ciascuno degli articoli menzionati.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ripetere che non il nuovo testo dell'articolo 5 non definisce la fattispecie di reato in relazione al pericolo per l'ordine pubblico, rileva inoltre che il nuovo testo ha confermato l'uso di intercettazioni nei confronti degli organizzatori dei raduni illegali e chiede quali effetti finanziari possano derivare da tale previsione.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel precisare quanto già affermato in risposta alle richieste della relatrice, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, in materia di modifica del regime di procedibilità, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica concernenti le attività di ricerca della persona offesa, giacché alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Le disposizioni dell'articolo 5-quater in materia di processo penale telematico, che prevedono la possibilità per le parti private che si trovino all'estero di presentare un atto di impugnazione per il tramite dell'agente consolare, nonché l'introduzione dell'obbligo di deposito di specifici atti processuali tramite modalità telematiche, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, agli interventi strutturali di informatizzazione e al rafforzamento dei processi telematici.
  L'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di impiego della PEC per il deposito nel processo penale di atti, documenti e istanze, disposta dall'articolo 5-quinquies, sarà attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non avrà incidenza su eventuali effetti finanziari associati alle fasi attuative del processo penale telematico disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2022.
  All'articolo 5-undecies, l'anticipazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, di cui all'articolo 510 del codice di procedura penale, che sarà efficace decorsi sei mesi, anziché un anno, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo termine di sei mesi risulta congruo ai fini del completamento delle attività anche di natura contrattuale necessarie a garantire la piena operatività del nuovo sistema, che potrà essere realizzato nell'ambito delle risorse e della dotazione di mezzi previste a legislazione vigente.Pag. 18
  All'articolo 7, comma 1-bis, la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, in relazione al mancato adempimento degli obblighi vaccinali da parte del personale della scuola, del comparto sicurezza, della polizia locale e di altre categorie di soggetti, non incide su flussi di entrata già scontati nelle previsioni di bilancio con riferimento all'esercizio finanziario 2022.
  All'articolo 7, comma 1-ter, la proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'operatività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita in via temporanea per il solo anno 2022 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 24 del 2022, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non comportando spese aggiuntive in riferimento al funzionamento della predetta Unità.

  Marco GRIMALDI (AVS), ribadisce di non aver rinvenuto nelle osservazioni della sottosegretaria Savino le risposte alle questioni che aveva posto, ossia il riferimento all'ordine pubblico, che non risulta più pertinente rispetto al testo in esame.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, conferma che, alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, il riferimento contenuto nella relazione tecnica aggiornata alla sanzione di comportamenti diretti a sovvertire l'ordine pubblico e prodromiche a cagionare disordini e danni alle persone ed alle cose, non è più riferibile al testo provvedimento, pertanto la relazione tecnica deve essere intesa nel senso di considerare soppressa la parte in cui si afferma che l'articolo 5 sanziona comportamenti diretti a sovvertire l'ordine pubblico e prodromici a cagionare disordini e danni alle persone ed alle cose.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 705 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;

   vista la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 5-bis, in materia di modifica del regime di procedibilità, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica concernenti le attività di ricerca della persona offesa, giacché alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    le disposizioni dell'articolo 5-quater in materia di processo penale telematico, che prevedono la possibilità per le parti private che si trovino all'estero di presentare un atto di impugnazione per il tramite dell'agente consolare, nonché l'introduzione dell'obbligo di deposito di specifici atti processuali tramite modalità telematiche, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché alle stesse si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, agli Pag. 19interventi strutturali di informatizzazione e al rafforzamento dei processi telematici;

    l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di impiego della PEC per il deposito nel processo penale di atti, documenti e istanze, disposta dall'articolo 5-quinquies, sarà attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non avrà incidenza su eventuali effetti finanziari associati alle fasi attuative del processo penale telematico disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2022;

    all'articolo 5-undecies, l'anticipazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, di cui all'articolo 510 del codice di procedura penale, che sarà efficace decorsi sei mesi, anziché un anno, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il nuovo termine di sei mesi risulta congruo ai fini del completamento delle attività anche di natura contrattuale necessarie a garantire la piena operatività del nuovo sistema, che potrà essere realizzato nell'ambito delle risorse e della dotazione di mezzi previste a legislazione vigente;

    all'articolo 7, comma 1-bis, la sospensione fino al 30 giugno 2023 delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, in relazione al mancato adempimento degli obblighi vaccinali da parte del personale della scuola, del comparto sicurezza, della polizia locale e di altre categorie di soggetti, non incide su flussi di entrata già scontati nelle previsioni di bilancio con riferimento all'esercizio finanziario 2022;

    all'articolo 7, comma 1-ter, la proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'operatività dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita in via temporanea per il solo anno 2022 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 24 del 2022, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non comportando spese aggiuntive in riferimento al funzionamento della predetta Unità,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.50.