CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 23 dicembre 2022
35.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, avverte che la Commissione Finanze avvia l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (C. 730), ai fini del parere da rendere alla Commissione Bilancio. Il decreto-legge è stato approvato, con modificazioni, dal Senato, nella giornata di mercoledì 21 dicembre.
  Evidenzia che si tratta di un decreto-legge che consta di due titoli. Nel primo sono contenute le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti volte a contrastare, con specifico riferimento alla parte finale del 2022, le conseguenze economiche derivanti dall'aumento dei prezzi energetici e dei carburanti nonché a promuovere interventi in vari settori – dal trasporto pubblico locale agli enti locali – con le medesime finalità.
  Il titolo secondo, intitolato Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure è stato integrato, nel corso dell'esame in Senato da diverse misure, anch'esse attinenti al sostegno ad alcuni settori economici e degli enti locali.
  Avverte quindi che nella propria relazione si soffermerà sulle misure di interesse della Commissione finanze, rinviando per una illustrazione dettagliata delle disposizioni al dossier predisposto dagli Uffici.
  L'articolo 1, modificato al Senato, estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta (già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115 e n. 144 del 2022) onde contrastare l'aumentoPag. 11 dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022.
  Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, per le imprese gasivore, per le imprese diverse dalle energivore e per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore.
  Più nel dettaglio, il credito d'imposta per le imprese energivore viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; il credito d'imposta per imprese gasivore è concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; il credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kilowatt, diverse dalle energivore viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, è pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
  Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando – per effetto delle modifiche effettuate al Senato – al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023, come disposto dall'originaria formulazione della norma) i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).
  L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti.
  Durante l'esame al Senato, l'articolo è stato modificato al fine di trasfondere nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, il cui articolo 1 incide sulla disciplina delle aliquote d'accisa, rimodulandone tempistica e importi.
  In particolare le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022, come previsto dal testo originario del provvedimento). Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori all'ammontare vigente fino al 21 marzo 2022.
  Viene prorogata al 31 dicembre 2022 l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. Sono di conseguenza modificati gli adempimenti a carico degli operatori e la relativa tempistica.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, intende prorogare dal 31 marzo al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto del carburante, concesso dal decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto Aiuti ter, con riferimento alle spese sostenute nel quarto trimestre solare del 2022, alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica.
  L'articolo 3, comma 10, modifica una norma transitoria, concernente il periodo di imposta relativo al 2022, la quale prevede un regime di maggior favore in materia di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.
  In base alla novella di cui alla lettera b) del comma 10, la disciplina transitoria prevede che i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale siano esclusi dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEFPag. 12 entro il limite complessivo di 3.000 euro – anziché di 600 euro, come nel testo previgente. La novella di cui alla lettera a) dello stesso comma 10 stabilisce – in conformità alla disciplina a regime e alla precedente normativa transitoria, valida per i periodi di imposta relativi al 2020 e al 2021 – che, in caso di superamento del limite, è inclusa nel reddito imponibile anche la quota di valore inferiore al medesimo limite (mentre la formulazione previgente della norma transitoria in esame non prevedeva quest'ultimo effetto).
  L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini.
  Si prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per l'anno 2023 è concesso un contributo per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023.
  L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
  La norma proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
  Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
  Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
  Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.
  Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
  L'articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
  La disposizione contiene altresì una misura, anch'essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Tale complesso di disposizioni va letto anche alla luce del testo del disegno di legge di bilancio all'esame dell'Assemblea. Ricorda in proposito che il comma 2 dell'articolo 9 del testo originario del decreto-legge introduceva, a determinate condizioni, alcune deroghe all'applicazione della riduzione del Superbonus al 90 per cento. Tale comma è stato tuttavia abrogato nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato e la disciplina transitoria in materia di fruizione del Superbonus da Pag. 13parte dei condomini è ora contenuta nel testo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2023.
  In particolare, il disegno di legge di bilancio al comma 518-bis dispone che continui ad applicarsi la deduzione al 110 per cento alle seguenti fattispecie:

   1) interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;

   2) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;

   3) interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella di entrata in vigore del presente decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022) e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del codice civile), e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA;

   4) interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Rammenta che rispetto al testo dell'abrogato comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge in questione il disegno di legge di bilancio precisa meglio il regime concernente i condomini che hanno deliberato i lavori ai fini del 110 per cento tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (il 18 novembre 2022) e il 24 novembre 2022, mentre per gli interventi di demolizione e ricostruzione il regime introdotto è più ampio rispetto a quello previsto dall'abrogato comma 2.
  L'articolo 11-bis, inserito al Senato, interviene sulla disciplina della cessione dei tax credit nel settore cinematografico, al fine di introdurre limiti alla responsabilità dei cessionari e prevedere che essi rispondano solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.
  Si prevede inoltre che il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato venga effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, nel solo caso di concorso nella violazione, l'applicazione della disciplina del concorso di persone con riferimento alle sanzioni tributarie e la responsabilità solidale del cessionario.
  L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della seconda rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
  L'articolo 13, comma 1, dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la Pag. 14sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, estende da tre a cinque anni la durata massima dei contratti di licenza relativi ai diritti audiovisivi sportivi.
  L'articolo 14-quater, introdotto al Senato, stabilisce che le imprese di assicurazione e riassicurazione che si avvalgono della facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i due valori, non soltanto al netto del relativo onere fiscale (come previsto dalla normativa vigente), ma anche al netto dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) osserva come il provvedimento in esame, sebbene motivato dall'urgenza, appaia tuttavia inadeguato a offrire le risposte delle quali il Paese avrebbe bisogno. Inoltre, la ristrettezza dei tempi a disposizione non consente alla Commissione Finanze di offrire il proprio contributo al miglioramento del testo del decreto-legge.
  Per tali motivi preannuncia l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Si tratta di una posizione che intende, per un verso, dare rilievo allo sforzo compiuto dal Governo nei confronti di una condizione economica particolarmente difficile; per altro verso, intende mettere in luce le criticità recate dalle disposizioni del decreto-legge, che avrebbero dovuto essere meglio elaborate.
  Cita a titolo di esempio le norme in materia di sofferenza dei piccoli comuni e di anticipazioni di tesoreria degli enti locali, sottolineando il problema che ciò determina soprattutto per i comuni più piccoli, nella difficoltà di trovare un soggetto bancario che si faccia carico della gestione della tesoreria.
  Occorrerebbe a suo avviso che la Commissione Finanze si impegnasse per individuare, con il direttore generale del Tesoro e con l'ABI, soluzioni in grado di mettere al riparo i piccoli comuni dal rischio determinato dalla difficoltà di non poter contare su una gestione di tesoreria, senza la quale viene a mancare la vitalità contrattuale amministrativa e perde efficacia il formidabile istituto dell'anticipazione di tesoreria. Si potrebbe pensare a misure incentivanti medianti le quali i comuni più grandi determinino, dal punto di vista della gestione di tesoreria e delle garanzie, un effetto di trascinamento su quelli di minori dimensioni.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi su una seconda questione, già affrontata dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato nella scorsa legislatura, che riguarda i depositi fiscali e la proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. Rileva come la norma oggetto di proroga, ormai risalente nel tempo, sia stata adottata sotto la spinta degli interessi di categoria, che certamente sono parte integrante della dialettica democratica. Si tratta tuttavia di disposizioni che debbono oggi essere oggetto di una nuova riflessione.
  Si sofferma, infine, sul tema relativo all'assenza, in Italia, del tax credit per le opere pubbliche; si tratta di una mancanza – forse riconducibile a forme di desistenza bancaria o forse solo a pigrizia – che non contribuisce alla copertura finanziaria delle grandi opere pubbliche. È a suo avviso una questione di primaria importanza, sulla quale occorre impegnarsi – ricorda come lo stesso Ministro delle infrastrutture Salvini abbia posto il tema dell'affidamento dei lavori pubblici e della semplificazione delle opere autostradali – in un lavoro che auspica possa essere condiviso da tutti i gruppi in Commissione, con la finalità di Pag. 15concorrere alla copertura delle grandi opere infrastrutturali in tutti i territori e non solamente laddove ci sono milioni di abitanti che le finanziano mediante i pedaggi autostradali.
  Ribadisce, in conclusione, in uno spirito di collaborazione, l'astensione del suo gruppo.

  Marco OSNATO, presidente, ritiene che la Commissione potrà accogliere con interesse una nota, elaborata dal collega D'Alfonso, sul citato tema del tax credit.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) preannuncia il proprio personale voto contrario sulla proposta di parere della relatrice. Pur comprendendo la necessità di alcune misure previste dal provvedimento, ritiene che la presenza dell'articolo 4, che autorizza nuove prospezioni in mare di gas naturale, sia inconciliabile con il percorso intrapreso dall'Italia in questo settore e con l'opinione dei cittadini registrata in occasione del referendum del 2016.
  Segnala in particolare come la citata disposizione rappresenti per la regione Puglia un vero e proprio disastro per il tratto di costa di competenza delle province di Bari, Brindisi e Lecce, che comporterà, oltre a notevoli danni al turismo, l'abbandono dei programmati investimenti in eolico off-shore per circa 3 gigawatt di potenza, che erano prossimi alla conclusione del procedimento autorizzatorio. Ciò causerà un incalcolabile danno per l'erario, maggiore del vantaggio che potrebbe derivare dalla ripresa delle operazioni di prospezione.
  Sottolinea quindi l'incongruenza dell'articolo 4 con quanto previsto dal successivo articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che promuove il passaggio di aziende a combustibili alternativi, prendendo atto della difficoltà di approvvigionamento del gas naturale.
  Conclude segnalando come il GSE stipuli contratti di acquisto dell'energia prodotta da fonti rinnovabili di lunga durata, assicurando un'equa retribuzione e garantendo anche la copertura degli oneri fiscali. In proposito ritiene quindi che sarebbe interessante valutare le minori entrate per il Paese – e per la regione Puglia in particolare – derivanti dall'approvazione dell'articolo 4 del presente provvedimento.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), auspicando che l'organizzazione dei lavori relativi all'esame della legge di bilancio possa essere migliorata e ritenendo che la Commissione Finanze dovrebbe offrire il proprio contributo a tale fine, conferma l'astensione del gruppo Partito Democratico in considerazione dell'urgenza del provvedimento, peraltro già impostato in larga misura dal Governo Draghi.

  Emiliano FENU (M5S) annuncia il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice.
  Ritiene quindi opportuno formulare alcune considerazioni relative al giudizio negativo del Governo Draghi e del Governo Meloni sul Superbonus, che si è cercato di contrastare sulla base di motivazioni basate sulle frodi, sull'aumento dei prezzi delle materie prime e, ora, sul danno che la misura apporterebbe al bilancio dello Stato. È però chiaro che nessuna di queste tre motivazioni abbia un reale fondamento; basti citare, da ultimo, le conclusioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, secondo le quali per ogni euro di spesa relativo alla misura, 43 centesimi rientrano nelle casse dello Stato: la retroazione fiscale del Superbonus è pari a 12 miliardi di euro.
  Il vero problema, che rischia di bloccare il funzionamento del Superbonus, è rappresentato dal blocco del mercato dei crediti fiscali, che impedisce di fatto la cessione del credito. In questa situazione appare quindi inutile concedere alle imprese energivore crediti di imposta che non potranno essere da queste direttamente utilizzati né ceduti.
  Sarebbe invece stato importante prorogare l'abbattimento degli oneri di sistema sulle bollette che verrà a cessare il prossimo 31 dicembre. Si tratta di un'agevolazione che riguarda le piccole e medie imprese, che meriterebbe adeguata considerazione in quanto costituisce un aiuto immediato per le attività economiche.Pag. 16
  Tornando alla questione del Superbonus, ritiene che la riduzione della percentuale di detrazione dal 110 al 90 per cento sia un intervento non necessario, in quanto la normativa vigente ne prevedeva già l'automatica riduzione dal 2024. Si tratta di una ulteriore conferma del fatto che l'attuale Esecutivo stia proseguendo sulla strada intrapresa dal Governo Draghi per bloccare il mercato dei crediti. Chiede quindi che la Commissione Finanze, utilizzando gli strumenti in proprio possesso, cerchi di comprendere quale sia la vera motivazione dell'opposizione del Governo nei confronti di una misura che si è dimostrata sinora molto utile per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare.
  Ribadisce pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  Marco OSNATO, presidente, coglie l'occasione per rivolgere i propri auguri per le festività natalizie alla rappresentante del Governo, ai colleghi e agli uffici.

  La seduta termina alle 12.45.