CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 23 dicembre 2022
35.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 23 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 176/2022: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.
C. 730 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Eliana LONGI (FDI), relatrice, rileva che con il decreto-legge n. 176 del 2022 (cosiddetto «decreto Aiuti quater»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, il Governo ha introdotto nell'ordinamento disposizioni volte a fronteggiare le ripercussioni economiche, in termini di aumento del costo dell'energia e dei carburanti, derivanti dalla crisi internazionale in atto, nonché misure urgenti di finanza pubblica.
  Il testo viene trasmesso dal Senato della Repubblica, che ha concluso i suoi lavori approvandone, nella seduta del 21 dicembre scorso, la conversione in legge, con modificazioni.
  Prima di passare all'illustrazione dei suoi articoli, ricorda che, con l'emendamento del Governo 2.1000, è stato trasfuso, nel decreto-legge oggi all'esame, il contenuto del decreto-legge n. 179 del 2022, che introduceva misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici. L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione ne dispone, pertanto, l'abrogazione con salvezza degli effetti medio tempore prodottisi.
  Venendo all'illustrazione dei contenuti del decreto-legge n. 176 del 2022 di interesse per le competenze della Commissione, segnala, innanzitutto, la previsione di cui all'articolo 3, comma 14, con la quale è ridotto di 50 milioni lo stanziamento del Fondo bonus trasporti, la cui dotazione passa, conseguentemente, da 190 a 140 milioni di euro. Tali risorse vanno ad incrementare il Fondo destinato all'erogazionePag. 18 di un contributo straordinario per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore degli enti del Terzo settore che non gestiscono servizi residenziali o semiresidenziali per le persone disabili o per gli anziani. Con l'incremento disposto, tale ultimo Fondo raggiunge la dotazione di 100 milioni di euro.
  Di grande rilievo per le competenze della Commissione sono, poi, le previsioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2, 3 e 6 (ex articolo 2, commi 2, 3 e 6, dell'abrogato decreto-legge n. 179 del 2022).
  L'articolo 3-bis reca misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia e, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale e regionale, ai commi 2 e 3, assegna ulteriori 320 milioni di euro per il 2022 al Fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto «Aiuti bis») per sostenere il settore a fronte degli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica e del carburante dovuti alla crisi internazionale in atto.
  Il riferimento è al Fondo istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante. La sua dotazione iniziale, pari a 40 milioni di euro per il 2022, è stata, poi, incrementata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti ter), che ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro destinati a compensare anche l'incremento di costo sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante.
  Con la previsione in parola, il Fondo è, quindi, ulteriormente rifinanziato ed è stabilito che il contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, sia destinato a compensare l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto.
  È rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e delle modalità di attuazione del Fondo.
  Altra disposizione in materia di trasporto pubblico locale e regionale è l'articolo 7-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, volto ad apportare rilevanti modifiche all'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017 (cosiddetto «decreto Delrio»).
  In particolare, l'articolo 7-bis ne sostituisce il comma 2, prevedendo nuove modalità di riparto del Fondo TPL, e cioè: a) per il 50 per cento tenendo conto dei costi standard; b) per il 50 per cento tenendo conto dei livelli adeguati di prestazione del servizio, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e); c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 201 del 2011, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione applicata è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità; d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo e, comunque, nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui Pag. 19alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007; e) mediante destinazione di una quota delle risorse, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento del Fondo, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico.
  Con specifico riferimento al criterio di cui alla lettera c), ricorda che, durante l'iter della legge per la concorrenza 2021 (n. 118 del 2022), si è avuta in Commissione un'approfondita discussione sull'articolo 9, il cui contenuto è poi risultato da una formulazione che fa espressamente salva la possibilità, per la committenza pubblica, di avvalersi di tutte le forme di gestione del TPL previste dal Regolamento 2007/1370/CE: da ciò consegue che anche l'affidamento in house non può comportare alcuna penalizzazione nel riparto del Fondo nazionale TPL. Richiama ancora, per il seguito del dibattito e del nostro esame, quanto stabilito per il trasporto pubblico locale dall'articolo 32 dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 118 del 2022, in materia di servizi pubblici locali, su cui la Commissione ha espresso rilievi.
  Viene, poi, inserito, all'articolo 27 del decreto Delrio, un nuovo comma 2-ter volto a specificare che, all'esito del riparto come disegnato dalle lettere a) e b) del comma 2, nessuna regione può comunque ricevere un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del predetto Fondo, per l'anno 2020, al netto delle variazioni dei costi del canone di accesso alla rete ferroviaria introdotte da RFI S.p.a. e di eventuali penalità.
  È, infine, sostituito il comma 6, nel senso di stabilire che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità della loro applicazione ai fini del riparto del Fondo.
  L'articolo 6-bis del decreto-legge all'esame, introdotto anch'esso al Senato, novella l'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021 in tema di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.
  Tale articolo 39, al comma 1, impone ai singoli fornitori di benzina, diesel e metano di conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.
  Con la nuova formulazione del comma 1-bis proposta dal presente articolo, si dispone che la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati sia gradualmente aumentata e debba essere equivalente ad almeno 300 mila tonnellate (anziché 500 mila, com'è attualmente previsto) per il 2023, con un incremento di 100 mila tonnellate all'anno, a decorrere dal medesimo anno 2023, fino a 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. I suddetti obblighi sono assistiti dalla previsione di sanzioni amministrative per il caso di mancato rispetto.
  Un'altra previsione di interesse per la Commissione è l'articolo 7, con il quale si interviene a delimitare l'ambito soggettivo di applicazione della norma di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 (cosiddetto Aiuti-ter).
  Tale articolo 14, al comma 1, prevede l'erogazione di contributi al settore dell'autotrasporto, per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto; a tale scopo autorizzando la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno in corso, di cui 85 milioni destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci, e i restanti 15 milioni destinati al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.
  Con l'articolo 7 in parola, è ora stabilito che i contributi destinati alle imprese esercenti servizi di autotrasporto merci siano Pag. 20erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995, ossia quelle effettuate con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, da parte di: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  Il comma 2 della disposizione in commento ribadisce – come già l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge citato – che l'applicazione delle previsioni in oggetto avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui all'articolo 107 TFUE, e che ogni relativo adempimento compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
  Segnala, ancora, che l'articolo 7-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive. Viene specificato che rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche gli accordi verticali ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione. È, altresì, stabilito che gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato siano a tempo indeterminato o, se a termine, abbiano durata minima di cinque anni e che, per gli accordi a tempo indeterminato così introdotti, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso sia pari a ventiquattro mesi. Le predette disposizioni sono inderogabili.
  Da ultimo, l'articolo 14, comma 1, incrementa di 1.080 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, relativa al finanziamento concesso al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria (il comma 4 dispone in merito alla copertura finanziaria).
  La disposizione richiama espressamente gli interventi previsti nell'ambito degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (n. 232 del 2016), afferenti, per quanto di nostra competenza, al settore di spesa relativo a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Alle finalità di spesa di cui alla legge di bilancio citata segnala che sono stati originariamente destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032.
  Si riserva infine, all'esito del dibattito in Commissione, di formulare una proposta di parere favorevole.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Antonino IARIA (M5S) chiede se non sia possibile esaminare il decreto-legge di cui è stato testé avviato l'esame in una seduta delle Commissione riunite Trasporti ed Ambiente. Fa presente che la materia è assai ampia e necessiterebbe di una discussione particolarmente approfondita, essendoci diversi temi di interesse comune delle due Commissioni.

  Salvatore DEIDDA, presidente, ricorda che da un punto di vista regolamentare la sede consultiva non prevede sedute di Commissioni riunite. Rileva comunque che le competenze delle due Commissioni risultano in effetti fortemente intrecciate, tanto che la Commissione si è fatta portatrice di un'istanza per una loro più razionale definizione.Pag. 21
  Fa infine menzione della richiesta, avanzata dal collega Morassut nel corso della seduta del 21 dicembre e poi reiterata con comunicazione scritta, di un seguito dell'audizione del sottosegretario Butti. Dichiara che la presidenza si è fatta carico di tale richiesta e il sottosegretario ha già dato la propria disponibilità ad intervenire nuovamente in Commissione, in una data che sarà presto definita.

  La seduta termina alle 12.25.