CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 dicembre 2022
34.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 190/2022: Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione.
C. 698 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Deborah BERGAMINI (FI-PPE), relatrice, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione consta di due articoli ed è volto a prolungare le operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie relative al 2023.
  Rammenta, infatti, che l'articolo 1, comma 399, della legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 –, nell'ambito di misure volte a conseguire risparmi di spesa, Pag. 8ha previsto che le consultazioni elettorali debbano svolgersi nella sola giornata di domenica. Rispetto a questa disciplina, tuttora vigente, rileva che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge all'esame della Commissione, dispone che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie del 2023 si svolgano – oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 – anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. La disposizione deroga dunque alla normativa vigente solo per l'anno 2023.
  Rammenta che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la scelta del prolungamento delle operazioni di voto deriva dall'esigenza di agevolare la maggiore partecipazione possibile dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche in considerazione dei crescenti fenomeni di astensionismo. L'ampia partecipazione dei cittadini consente infatti di rafforzare il processo democratico e la rappresentatività delle istituzioni.
  Fa presente che l'urgenza dell'intervento normativo è motivata dall'imminenza del voto per il rinnovo dei consigli regionali del Lazio e della Lombardia, anche se la disposizione è destinata a trovare applicazione in tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgeranno nel 2023. Ricorda, infatti, che nella primavera del 2023 sono previste anche le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della regione Molise e di quello della regione Friuli-Venezia Giulia. Dal 15 aprile al 15 giugno 2023, si terrà inoltre il turno ordinario, e in autunno il turno straordinario, per il rinnovo dei consigli comunali e per l'elezione del sindaco nelle regioni a statuto ordinario. Infine, si terranno le elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto speciale in scadenza di mandato.
  Il comma 2 valuta i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in 14.874.000 euro per l'anno 2023 e, conseguentemente, provvede ad incrementare di pari importo per il 2023 il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3 prevede che ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della citata legge di stabilità 2014.
  Infine, il comma 4 reca la consueta clausola che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreto, le conseguenti variazioni di bilanci.
  Ricorda, infine, che l'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: il decreto-legge è dunque vigente dal 13 dicembre 2022.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 22 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 10.45.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rileva come il provvedimento all'esame del Comitato sia stato approvato dal Senato che, Pag. 9oltre ad apportare modifiche alle disposizioni originarie, ha introdotto sedici nuovi articoli. Prima di passare ad illustrare sinteticamente i contenuti del provvedimento, fa presente che gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi, ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi). Tali articoli riproducono in larghissima parte il testo della proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla sola Camera dei deputati. Fa presente a tale proposito che l'intervento del Parlamento era stato sollecitato dalla Corte costituzionale la quale, con l'ordinanza n. 97 del 2021, si è espressa in merito alla legittimità della disciplina contenuta negli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché nell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). Tali norme stabiliscono che i condannati all'ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia, non possono essere ammessi al beneficio della cosiddetta liberazione condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento corretto, consegue l'estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Secondo la Corte tali norme introducono a carico del condannato per reati «ostativi» che non collabora utilmente con la giustizia una presunzione di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata. In virtù di tale presunzione, assoluta – in quanto non superabile se non per effetto della stessa collaborazione –, il complesso normativo in questione comporta che le richieste del detenuto di accedere alla liberazione condizionale siano dichiarate inammissibili, senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto da parte del giudice di sorveglianza. Pertanto, la Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) e l'importanza della collaborazione, che mantiene il proprio valore positivo, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale. La Corte, ritenendo che l'equilibrio complessivo di tale normativa verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio, ha demandato quindi al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione. Nella citata ordinanza la Corte ha concluso pertanto che «esigenze di collaborazione istituzionale» impongono di disporre il rinvio del giudizio e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento «un congruo tempo per affrontare la materia». La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate è stata ulteriormente rinviata all'8 novembre 2022, anche tenendo conto dell'avvenuta approvazione da parte della Camera dei deputati della proposta di legge C. 1951-A. In tale data, con l'ordinanza n. 227 del 2022, la Corte costituzionale ha esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge al nostro esame, e rilevando che spetta «al giudice rimettente valutare la portata applicativa dello ius superveniens nel giudizio a quo, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge». Con riguardo al contenuto specifico delle singole disposizioni del decreto-legge in esame, segnala che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, interviene sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) in materia di divieto di concessionePag. 10 dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. A tal fine l'articolo: esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione; estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati; trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo; sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia; prevede l'ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l'onere in capo al detenuto di fornire elementi di prova contraria in caso di indizi, emergenti dall'istruttoria, dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino. L'articolo 2 interviene sul decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) per modificarne l'articolo 2, in base al quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari, prevista come detto all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, si estende anche al regime della liberazione condizionale. A seguito delle modifiche introdotte dal provvedimento in esame si prevede in primo luogo l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo, in luogo dei precedenti ventisei) per l'accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all'ergastolo. Inoltre, per i medesimi soggetti la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati o sottoposti a misura di prevenzione per determinati reati. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati «ostativi» commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale. L'articolo 4 – modificando l'articolo 25 della legge 3 settembre 1982, n. 646 – estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (lettera a) del comma 1). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, si prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che dispone l'applicazione del regime carcerario previsto dal citato articolo 41-bis sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera b) del comma 1). L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 633-bis, il nuovo delitto di «Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica». In base a tale nuovo articolo è punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipantiPag. 11 ovvero dello stato dei luoghi. Il nuovo articolo 633-bis prevede che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Segnala che nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati introdotti nel decreto-legge dodici nuovi articoli (dall'articolo 5-bis all'articolo 5-terdecies) che modificano il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si è data attuazione alla riforma del processo penale, al fine di introdurvi disposizioni transitorie. L'articolo 5-bis interviene sulla disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità di alcuni reati, prevista dall'articolo 85 del citato decreto legislativo, in conseguenza dell'estensione dei casi di procedibilità a querela operata dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. In particolare, è riscritto il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 (comma 1, lettera a)), prevedendo che le misure cautelari personali, ove in corso di esecuzione, perdono efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. L'articolo 5-ter interviene sul medesimo decreto legislativo n. 150 del 2022, aggiungendovi l'articolo 85-bis, che reca disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile. Con la nuova disposizione si stabilisce che il limite temporale per la costituzione di parte civile – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 150 del 2022 – non opera per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore dello stesso, in udienza preliminare siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. L'articolo 5-quater – che introduce disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico – disciplina le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero. È inoltre definita la disciplina concernente il deposito telematico degli atti, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione. L'articolo 5-quinquies è volto a consentire l'utilizzo della di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le scansioni temporali indicate nell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-sexies introduce nel decreto attuativo della riforma del processo penale un nuovo articolo (articolo 88-bis) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo. In particolare, il comma 1 prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di: retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (articolo 335-quater); forme e termini per l'avvio dell'azione penale (articolo 407-bis); rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (articolo 415-ter). Il comma 2 prevede invece che ai procedimenti di cui al comma 1 continuino ad applicarsi determinate disposizioni procedurali nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma. L'articolo 5-septies precisa che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022. L'articolo 5-octies Pag. 12stabilisce che le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale (introdotte dall'articolo 32, comma 1, lettera d) del decreto stesso) si applicano ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-novies dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-decies specifica che le novelle apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere – nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – la rinnovazione degli esami già svolti, salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, non si applicano quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023. L'articolo 5-undecies interviene sulla decorrenza del termine di applicazione dell'obbligo di videoregistrazione dell'assunzione di dichiarazioni, prevedendo che il predetto obbligo si applichi decorsi sei mesi (anziché un anno come previsto dal testo originario del decreto legislativo) dall'entrata in vigore della riforma. L'articolo 5-duodecies è volto a stabilire le modalità di transizione dal precedente regime di impugnazione a quello disciplinato nel decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 5-terdecies reca l'inserimento nel decreto legislativo n. 150 del 2022 di una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale (30 dicembre 2022). Rammenta quindi che il Senato ha introdotto un ulteriore articolo (articolo 5-quaterdecies) al fine di prevedere che fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica. L'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale. L'articolo 7, al comma 1, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. Il comma 1-bis – inserito nel corso dell'esame in Senato – stabilisce la sospensione, dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. Il comma 1-ter – anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato – prevede il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da COVID-19). L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023. L'articolo 7-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame del Senato, abroga una serie di disposizioni contenute nei decreti-legge 1° aprile 2021, n. 4428 e 22 aprile 2021, n. 5229, concernenti il green pass (ossia la certificazione verde COVID-19) quale requisito per l'accesso o per l'uscita temporanea da determinate strutture. L'articolo 7-quater, introdotto durante l'esamePag. 13 del Senato, modifica la disciplina dell'isolamento e dell'autosorveglianza, che si applica, rispettivamente, alle persone risultate positive al SARS-CoV-2 e a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARSCoV-2. L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 9 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 31 ottobre 2022.
  Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino: la modifica dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per reati cosiddetti «ostativi», al fine di tenere conto dei moniti rivolti al legislatore alla Corte costituzionale e in considerazione dell'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore; l'adozione di misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dei raduni dai quali possa derivare pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica; il differimento, per ragioni organizzative, dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 nonché, tenuto conto dell'andamento dell'epidemia da Covid-19, il riavvio di un progressivo ritorno alla normalità. A tale ultimo proposito, nel preambolo si sottolinea, in particolare, la necessità di far fronte alla carenza di personale sanitario, al fine di assicurare il diritto alla salute, mediante il reintegro del personale sospeso in attuazione delle norme di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 7) in materia di obbligo vaccinale. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che il provvedimento reca disposizioni prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Con riferimento all'articolo 5-quaterdecies rilevano le materie «giustizia amministrativa», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che appare prevalente, e «ordinamento sportivo», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento invece agli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater rilevano le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera m) e lettera q) della Costituzione, nonché la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricordo che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale la gestione della pandemia da COVID-19. Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, nel rinviare a quanto già anticipato in precedenza in merito alla legittimità del cosiddetto ergastolo ostativo, aggiungo che nelle sue pronunce la Corte costituzionale ha ampiamente richiamato i principi già elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte di Strasburgo l'astratta comminatoria della pena perpetua non sarebbe di per sé incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e in particolare con l'articolo 3 della stessa (secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), a condizione però che siano previsti in astratto, e che risultino realisticamente applicabili in concreto, strumenti giuridici utili a interrompere la detenzione e a reimmettere i condannati meritevoli nella società. Con espresso riguardo all'ergastolo ostativo dell'ordinamento italiano, la Corte di Strasburgo ha escluso la compatibilità Pag. 14con la Convenzione EDU della disciplina nazionale, che subordina l'accesso alla liberazione condizionale da parte del condannato all'ergastolo per gli specifici delitti dell'articolo 4-bis alla sola condizione della collaborazione con la giustizia. Nel ritenere che in tal modo si ometta di valutare che la dissociazione dall'ambiente criminale può essere altrimenti desunta, la Corte europea dei diritti dell'uomo rileva che la presunzione assoluta di pericolosità insita nella mancanza di collaborazione è d'ostacolo alla possibilità di riscatto del condannato che, qualunque cosa faccia durante la detenzione carceraria, si trova assoggettato a una pena immutabile e non passibile di controlli, privato di un giudice che possa valutare il suo percorso di risocializzazione.
  Tutto ciò premesso, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
C. 674 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, rammenta che il decreto-legge all'esame del Comitato, composto da 7 articoli, disciplina i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia, duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata delle misure del provvedimento, dà conto sinteticamente del contenuto del provvedimento. Rileva, pertanto, che l'articolo 1 dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (commi 1, 3 e 4), precisando che non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 2). La disposizione disciplina inoltre la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi (comma 5), e prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (comma 6). L'articolo, infine, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023.
  Fa presente che l'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di sospensione dei termini sostanziali e processuali dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e, su istanza di parte, ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività – alla data del 26 novembre 2022 – nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, il provvedimento prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni – alla medesima data del 26 novembre 2022 – la sospensione di termini perentori, legali o convenzionali, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi. La Pag. 15disposizione, inoltre, prevede che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini siano sospesi anche il corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari (comma 7). Della sospensione dei procedimenti determinata dal provvedimento d'urgenza non si dovrà tenere conto ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto).
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 3, rammenta che esso dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
  Il successivo articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.
  Passando ad esaminare l'articolo 5, rileva come la disposizione destini la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile. L'articolo 6 reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione. I commi 2 e 3 dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.
  Infine, ricorda che l'articolo 7 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 4 dicembre 2022.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino l'esigenza di disciplinare i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia duramente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. A questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il contenuto dell'intervento in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia protezione civile, ascritta, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni. In merito, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006 ha affermato che «Lo Stato è legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i “principi fondamentali” quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria». In concreto, poi, con riferimento alle singole disposizioni, fa presente che assumono rilievo le seguenti materie, tutte ascrivibili alla legislazione esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: giurisdizione e norme processuali, nonché ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa (lettera l); ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (lettera g); sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e); previdenza sociale (lettera o).

  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 22 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.