CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2022
33.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 9.45.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2022.

  Ciro MASCHIO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che, nella seduta di ieri, sono state votate le proposte emendative riferite all'articolo 1, fino all'emendamento 1.34. (vedi allegato al bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 dicembre 2022). Alla luce dell'organizzazione dei lavori concordata nella seduta di ieri, preannuncia che la seduta dedicata all'esame di questo provvedimento terminerà alle ore 12.Pag. 37
  Con riguardo alle richieste di riesame delle inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri, alla luce dei ricorsi pervenuti, avverte che la Presidenza conferma le determinazioni assunte, ad eccezione delle seguenti proposte emendative, che sono quindi riammesse: gli analoghi Girelli 7.03 e Quartini 7.04, volti a prorogare l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune strutture, materia che è riconducibile alle misure di contrasto alla diffusione della pandemia oggetto della disciplina introdotta nel provvedimento al Senato; analogamente è riammesso l'articolo aggiuntivo Girelli 7.05, che demanda al Ministero della salute il compito di promuovere una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19, materia anch'essa strettamente attinente a quella introdotta nel testo durante l'esame al Senato (articoli 7-ter 7-quater).
  Nel riprendere la fase delle votazioni, avverte che la Commissione procederà ora ad esaminare l'emendamento Cafiero de Raho 2.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come l'emendamento a sua prima firma 2.1 andrebbe coordinato alle modifiche richieste dal suo Gruppo con gli emendamenti a sua firma 1.27 e 1.29, già respinti dalla Commissione nella seduta di ieri, che si riferivano alle dichiarazioni circa la mancata collaborazione e all'ulteriore adempimento relativo all'obbligo di comunicare la disponibilità patrimoniale del detenuto.
  Rileva quindi che l'emendamento in discussione si riferisce alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia che il suo gruppo vuole non sia concessa se la mancata collaborazione è motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona o dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi. Evidenzia inoltre che la proposta emendativa prevede che la liberazione condizionale deve altresì essere revocata qualora venga accertato il mendacio dopo l'ammissione del condannato alla liberazione stessa.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come l'emendamento Cafiero De Raho 2.1 si combini con le proposte emendative Cafiero De Raho 1.27 e 1.29 per offrire la visione del suo gruppo rispetto alla delicata materia affrontata dal decreto-legge.
  In particolare, la proposta emendativa in discussione tipizza due ipotesi di condotta che non possono essere identificate come giustificative per la mancata collaborazione e, precisamente, quella relativa al timore di subire ritorsioni contro la propria persona e quella relativa alla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi. Relativamente a questa seconda ipotesi, inoltre, evidenzia come i comportamenti omertosi siano sintomatici non solo del mancato ravvedimento ma anche dell'assenza della revisione critica richiesta dal decreto-legge in esame.
  Rileva che, oltre a queste due ipotesi, con l'emendamento in esame il Movimento 5 Stelle prevede che aver fatto dichiarazioni mendaci rispetto al patrimonio del soggetto condannato giustifichi il rifiuto – o la revoca, qualora vi sia già stata la loro concessione – della concessione dei benefici.
  La dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale costituisce il presupposto dell'emendamento Cafiero De Raho 1.29 e – ad avviso del suo gruppo – è necessaria ad equiparare i requisiti richiesti ai condannati collaboranti rispetto a quelli che non collaborano. Manifesta quindi preoccupazione in ordine alle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame in quanto ritiene che da ora sarà più conveniente non collaborare con la giustizia rispetto a farlo poiché al collaborante si richiedono adempimenti più rigorosi.
  Ritiene quindi che la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità per aver smantellato un impianto sostenuto non solo dal Movimento 5 Stelle ma da numerosi magistrati vittime della criminalità organizzata.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 2.1.

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  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, identico all'emendamento Enrico Costa 2.3, volto a riportare a 26 anni la pena da scontare prima di poter essere ammessi alla liberazione condizionale. A suo avviso la modifica proposta orienta maggiormente in senso costituzionale il provvedimento.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sugli identici emendamenti Magi 2.2 e Enrico Costa 2.3 in quanto, poiché l'impianto normativo del decreto-legge consente una disciplina più favorevole superando la presunzione assoluta, ritiene che non sia più possibile prevedere un ritorno al passato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 2.2 e Enrico Costa 2.3.

  Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 2.4 e ne raccomanda l'approvazione.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 2.4 in quanto, nell'ottica di un impianto normativo che consente per la prima volta di superare la presunzione assoluta, ritiene che il requisito che la proposta emendativa vorrebbe ridurre sia stato invece introdotto per rendere il testo più equilibrato.

  La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 2.4.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Cafiero De Raho 3.1 di cui è cofirmataria, che sopprime il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame con il quale si dispone una disciplina transitoria per i condannati che abbiano commesso i reati ostativi nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante.
  A suo avviso la proposta emendativa in discussione è coerente la posizione assunta dal suo gruppo nella giornata di ieri in quanto ritiene che l'impianto del decreto-legge, per come è concepito, già preveda la possibilità della concessione dei benefici penitenziari in tali ipotesi e che pertanto non sia opportuno introdurre anche le disposizioni previste dal comma 2.
  Per tale ragione preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Cafiero De Raho 3.1.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.07 che prevede la concessione di licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020, fatta eccezione per alcuni reati particolarmente gravi. Sottolinea come il tema, che è stato posto anche nel corso della audizione sulle linee programmatiche da parte del ministro Nordio, sia particolarmente rilevante per il suo gruppo che da sempre punta a valorizzare misure alternative al carcere.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Gianassi 4.07, in quanto ritiene che la normativa ivi prevista, sebbene necessaria nel periodo della pandemia in quanto giustificata dalla eccezionalità del momento, non sia più condivisibile.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 4.07.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 4.08, volto a prevedere che le persone ammesse alla licenza speciale, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura, siano ammesse alla liberazione condizionale. Ritiene che la disposizione sia di assoluto buon senso e chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di motivare le ragioni del parere contrario.

  Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Magi 4.08 e preannunziaPag. 39 il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Magi 4.08 che, al pari del precedente articolo aggiuntivo Gianassi 4.07, reca una disposizione di carattere emergenziale a suo avviso non più giustificabile.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Magi 4.08.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.09 che reca disposizioni in materia di licenza premio straordinarie di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020 per i detenuti in regime di semi libertà che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per la durata dei successivi rinnovi. Ritiene che la ratio di tale proposta emendativa sia complementare a quella alla base dell'articolo aggiuntivo Magi 4.08 testé respinto dalla Commissione.

  Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gianassi 4.09 e preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in discussione.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta emendativa Gianassi 4.09 che, al pari dei precedenti articoli aggiuntivi esaminati, prevede un provvedimento di natura straordinaria non più giustificabile.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gianassi 4.09.

  Devis DORI (AVS) fa presente che l'evidente ratio dell'emendamento a sua firma 5.1 è quella di eliminare l'articolo 5, in quanto introduce una fattispecie irragionevole sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di politica criminale, che dovrebbe indurre ad utilizzare lo strumento penale solo come estremo rimedio. Fa presente in particolare che la fattispecie sarebbe punibile già alla luce delle norme esistenti, non essendoci quindi la necessità di introdurre ulteriori disposizioni ad hoc. Ne conclude che l'unico obiettivo di tale disposizione è quello di fare uno spot propagandistico, imbarazzando anche molti colleghi della maggioranza. Nel ritenere che lo stesso ministro Nordio sia imbarazzato da una norma scritta in fretta e male, evidenzia come, nonostante i miglioramenti introdotti al Senato che hanno peraltro modificato la collocazione del reato, sarebbe stato comunque preferibile eliminare completamente la disposizione dal codice penale. Precisa inoltre che gli ultimi due rave organizzati in Italia nel 2021 e nel 2022 non hanno comportato alcun problema di ordine pubblico, essendosi conclusi con uno sgombero pacifico e negoziato tra le forze dell'ordine e gli stessi partecipanti. Auspica quindi che relatrice e Governo vogliano cambiare parere e consentire l'approvazione del suo emendamento 5.1.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5, il quale reca una norma scritta male e pericolosa per i suoi effetti. Rileva come anche all'interno della maggioranza vi siano state posizioni articolate, ricordando in particolare che Forza Italia ha evidenziato i diversi aspetti critici della disposizione e ha presentato proposte emendative nel corso dell'esame al Senato. Fa presente che lo stesso Governo è stato quindi costretto ad una evidente retromarcia, segno tra l'altro che le preoccupazioni espresse dai diversi gruppi parlamentari, oltre che da accademici e magistrati, erano fondate. Ritiene che, nonostante i miglioramenti introdotti al Senato, la disposizione recata dall'articolo 5 meriti comunque di essere abrogata.
  Ricorda, in proposito, come all'atto della sua adozione nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri, la Presidente Meloni abbia richiamato il significato contributo prestato dal Ministro Nordio. Invece, tale intervento normativo contraddice gli indirizzi programmatici del Ministro Nordio sotto un triplice profilo. Rammenta in primo luogo che nel corso delle Pag. 40audizioni svolte presso le due Camere sulle linee programmatiche il Ministro si è dichiarato contrario al «panpenalismo», in base al quale si ritiene di dover intervenire costantemente con nuove fattispecie di reato.

  Il Ministro ha inoltre dichiarato di non condividere il principio del necessario ricorso al carcere, sottolineando la necessità di affiancare alle pene detentive un più ampio ricorso alle misure alternative, sul modello della giustizia riparativa, introdotta dalla riforma Cartabia. Precisa, tra l'altro, che nel caso specifico si introduce una pena massima di ben sei anni, creando incongruenze nel sistema penale nazionale rispetto ad altri reati che, se pur gravi, sono punti con pene inferiori.
  Rileva in terzo luogo che il ministro Nordio, provocando molte polemiche, si è espresso in maniera molto dura contro il ricorso alle intercettazioni, che invece sono consentite alla luce della formulazione dell'attuale disposizione. A suo avviso dunque si tratta sostanzialmente di una norma «anti Nordio» che anche nella riscrittura operata dal Senato mantiene comunque i tre profili sopra indicati. Ritiene quindi che l'emendamento a sua prima firma 5.4 dovrebbe essere accolto, anticipando che successivi emendamenti del suo gruppo sono volti almeno a migliorare l'articolo 5.

  Marco LACARRA (PD-IDP), aggiungendo poche parole all'esauriente intervento del collega Gianassi, fa presente che l'articolo 5 introduce una norma giuridicamente imbarazzante e di carattere propagandistico. Nel richiamare le dichiarazioni rilasciate dal ministro Nordio circa la necessità di abolire reati come quello dell'abuso d'ufficio o del traffico illecito di influenze, mancando dei richiesti requisiti di tassatività e determinatezza, evidenzia come tali caratteristiche manchino completamente con riguardo disposizione dell'articolo 5. Precisa inoltre che, con riguardo alla fattispecie appena introdotta, si tratta di reati già ampiamente contemplati dal codice penale. Ritiene quindi che l'intento del Governo fosse quello di giustificare l'intervento delle forze dell'ordine ai fini di limitare il diritto delle persone a ritrovarsi insieme in un luogo pubblico, lamenta che la fattispecie di reato sia addirittura idonea ha punire manifestazioni quali le occupazioni studentesche, alle quali ricorda di aver partecipato in prima persona da studente. Nel rivolgere quindi l'invito al Governo e alla relatrice ad accogliere gli emendamenti soppressivi dell'articolo 5, pur consapevole che quelle dell'opposizione sono solo discettazioni teoriche, ritiene tuttavia che non si potesse evitare di far notare l'irragionevolezza della norma.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che la norma recata dall'articolo 5 dimostri tutta la sua debolezza già a partire dal suo iter, rammentando in particolare che la maggioranza è stata costretta a modificare, in modo emblematico, finanche la sua originaria collocazione nel codice penale. Rileva inoltre che la norma attuale riproduce nella prima parte esattamente ciò che è scritto nell'articolo 633 codice penale, aggiungendovi come unica specificazione il fatto che le circostanze specifiche riguardano i raduni musicali o altro scopo di intrattenimento. Evidenzia inoltre che la disposizione presenta caratteri di grande vaghezza, dal momento che si fa riferimento per la punibilità della fattispecie ad una inosservanza generica delle norme in materia di sicurezza e di sostanze stupefacenti. Ritiene quindi che tanto le forze dell'ordine quanto i magistrati avranno difficoltà ad applicare la disposizione, che non corrisponde certamente alle reali esigenze del Paese. Esprime la convinzione che la vera esigenza del Paese è infatti quella di combattere le mafie e i sistemi criminali, sottolineando che con questo decreto-legge il Governo sta invece introducendo elementi di indebolimento della normativa di contrasto. Richiamando le considerazioni svolte dal collega Lacarra con riguardo alla volontà del Governo di abolire alcuni reati, fa presente in particolare che il reato di traffico illecito è stato introdotto nella normativa nazionale nel rispetto della Convenzione europea sulla corruzione di cui viene sostanzialmente riprodotto l'articolo 12. Rileva quindi che il Pag. 41Governo, invece di rafforzare gli strumenti di contrasto alle mafie e ai reati di corruzione e concussione, si adopera per inserire nel codice penale una fattispecie di valenza molto minore. Pur sapendo che nella situazione attuale le parole dei deputati di opposizione hanno poco senso, sottolinea comunque l'esigenza di sopprimere la norma recata dall'articolo 5.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel far presente che la norma in questione risulta essere ideologica e inutilmente afflittiva, rammenta che nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto-legge in esame sia la presidente Meloni sia il ministro Piantedosi hanno pubblicamente ringraziato il ministro Nordio per il contributo fornito alla scrittura della norma in questione. D'altro canto ricorda che lo stesso ministro, intervenendo in Parlamento, ha illustrato la propria idea di giustizia, ispirata a principi completamente diversi, a suo avviso condivisibile.
  Nel chiedersi quindi quale sia il vero Nordio, sottolinea che la disposizione dell'articolo 5 è ridicola anche nella versione modificata dal Senato. Rileva inoltre che la pena massima prevista per il nuovo reato è a suo avviso incompatibile con il nostro sistema penale, per non dire della vaghezza della formulazione con riguardo alla generica inosservanza delle norme in materia di stupefacenti e di sicurezza pubblica. A suo avviso la genericità della disposizione lascerà spazio alla discrezionalità delle forze dell'ordine e delle procure, oltre che essere un compendio di tutto ciò che non si dovrebbe fare su cui il Ministro si era espresso in senso contrario.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) nel preannunciare che il suo gruppo ha presentato anche un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti soppressivi. Fa presente che quando si interviene sul codice penale lo si fa perché si ritiene che un interesse degno di protezione non sia sufficientemente tutelato dalle norme vigenti. Presume quindi che questo fosse in origine lo spirito che ha legittimamente animato l'azione del Governo.
  Ciò premesso, considera comunque importanti le modalità con cui viene realizzato l'intervento, sottolineando che la disposizione introdotta dall'articolo 5, per come è scritta, non proteggerà alcun interesse. Chiede che resti agli atti la sua convinzione, secondo cui nessuno verrà mai condannato per una norma del genere che appare vaga e generica. Aggiunge a tale proposito che nella riscrittura della disposizione avvenuta al Senato, nel tentativo di circoscrivere la situazione e di definire il presunto pericolo, si è fatto riferimento alla generica inosservanza di una serie di norme. Ritiene che, per come è formulata la norma, al fine di punire la fattispecie in questione sarà necessario che il soggetto interessato abbia subito una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Nell'evidenziare che aver messo vincoli così stringenti finirà per ottenere l'effetto contrario, vede come unico obiettivo plausibile della disposizione quello di poter fare le intercettazioni ed eventualmente i sequestri, preannunciando tuttavia che i beni sequestrati dovranno essere successivamente restituiti perché nessuno verrà condannato. Nel sottolineare inoltre la sproporzione della pena prevista, fa presente che si tratta di una norma di polizia volta a consentire le indagini preliminari ma non anche ad arrivare ad una condanna definitiva del responsabile. Considerando inutile chiedere un ripensamento alla maggioranza, in considerazione dell'esigenza di convertire il decreto-legge nei termini previsti, sollecita tuttavia una modifica della disposizione attraverso un nuovo provvedimento.

  Valentina D'ORSO (M5S) nell'evidenziare che tutte le forze di opposizione hanno presentato emendamenti soppressivi dell'articolo 5, ritiene che Governo e maggioranza dovrebbero tenere conto anche di questa circostanza. A suo avviso il testo originario del decreto-legge del Governo introduceva all'articolo 5 un abominio giuridico con il quale veniva colpito tutto tranne la condotta dichiarata. Ritiene in particolare ridicola la originaria previsione della punibilità del mero partecipante che Pag. 42avrebbe determinato come conseguenza l'ipotetico svolgimento di un vero e proprio maxi processo, con migliaia di imputati. Nell'apprezzare il fatto che si sia tornati indietro, essendosi resi conto che si finiva per ingolfare il sistema giustizia, ricorda che il Movimento 5 Stelle ha dato il proprio contributo al ripensamento avvenuto in Senato. Fa presente tuttavia che anche la riscrittura della disposizione, per quanto migliorativa, non appare accettabile, in quanto benché meno ridicola manca comunque dei requisiti di tassatività e determinatezza richiesti. Nel richiamare le considerazioni svolte dai colleghi Cafiero de Raho e Costa circa il generico richiamo all'inosservanza delle norme in materia di stupefacenti e di sicurezza pubblica, che non vengono ulteriormente dettagliate, fa presente che l'intento originario del Governo era quello di giustificare l'introduzione del nuovo reato con l'esigenza di tutelare l'incolumità e la salute pubblica e l'ordine pubblico. Fa presente quindi che con il cambiamento di collocazione della fattispecie nell'ambito del codice penale si è modificato anche il bene giuridico tutelato, che adesso è il patrimonio del singolo. In conclusione rileva che la disposizione sarà inapplicabile e avrà come unico risultato quello di ingolfare la fase delle indagini preliminari. Dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo agli identici emendamenti Dori 5.1 Ascari 5.2 Magi 5.3 e Gianassi 5.4.

  Francesco GALLO (MISTO) interviene a sostegno degli identici emendamenti soppressivi, dichiarando la propria contrarietà all'articolo 5 che introduce una norma aberrante. Richiamando la propria esperienza di amministratore locale, fa presente che le attuali norme consentono già alle forze di polizia di intervenire in occasione di eventi di intrattenimento, laddove ci siano violazioni delle norme vigenti aggiungendo che oltre alle norme penali esistono anche diverse disposizioni di natura amministrativa. Nel rilevare l'impossibilità di intervenire per motivi di ordine pubblico in occasione di eventi con migliaia di partecipanti, se non schierando l'esercito, ritiene che l'unica ratio della disposizione sia quella di consentire interventi preventivi e di favorire il ricorso alle intercettazioni.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Dori 5.1, Ascari 5.2, Magi 5.3 e Gianassi 5.4.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) illustra l'emendamento a sua firma 5.5 che risponde alla logica di contribuire con un intervento costruttivo al miglioramento del testo in esame. Evidenzia quindi che l'emendamento è volto a dettagliare le disposizioni in materia di eventi musicali, imponendo agli organizzatori di manifestazioni in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico l'obbligo di una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno trenta giorni prima della data dell'evento. Nel far presente inoltre che la citata comunicazione deve contenere una serie di specifiche informazioni in merito all'evento, ricorda che il suo emendamento introduce sanzioni amministrative consistenti in caso di violazione e prevede delle aggravanti nel caso in cui specifici reati fossero commessi nel corso della manifestazione. Nel sottolineare che in tal modo si intende andare incontro alle esigenze di tutela manifestate dal Governo, fa presente tuttavia che il suo emendamento risponde ad una visione completamente diversa, dal momento che si affida principalmente all'illecito amministrativo invece che alla norma penale.

  Valentina D'ORSO (M5S), dichiara di condividere l'impostazione dell'emendamento Enrico Costa 5.5, che correttamente riconduce la disciplina al regio decreto n. 773 del 1931. Esprime però perplessità sulla seconda parte dell'emendamento, nella quale si interviene sulla contravvenzione prevista dall'articolo 666 del codice penale per coloro che organizzano spettacoli di intrattenimento pubblico senza licenza. Rileva che, per come è formulato l'emendamento, se vengono contestati alcuni reati nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68 del regio decreto n. 773 del 1931, si aggrava la pena per l'organizzatore dell'evento. Questa incongruenza della seconda Pag. 43parte dell'emendamento determina il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, che sarebbe stato altrimenti convintamente favorevole. Auspica che già da domani il Governo torni su questa disciplina, cancellando la norma in esame per provare a raggiungere la finalità di repressione dei rave party con modalità diverse; ribadisce che in tal caso l'impostazione dell'emendamento Enrico Costa 5.5. potrebbe essere quella più giusta.

  La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 5.5.

  Carla GIULIANO (M5S), ribadendo la propria contrarietà all'articolo 5 del decreto-legge, tanto dal punto di vista del merito che dal punto di vista del metodo, illustra l'emendamento Ascari 5.6, la cui natura è definita al tempo stesso sostanziale e provocatoria. Dal punto di vista del metodo, anzitutto ribadisce l'inopportunità di inserire la nuova fattispecie penale in un decreto-legge, sul punto privo dei requisiti di necessità e di urgenza; quindi sottolinea come la clamorosa retromarcia fatta dal Governo inevitabilmente creerà problemi di interpretazione e di diritto intertemporale. Evidenzia che l'emendamento è volto ad attenuare la repressione penale – diminuzione delle pene dalla metà ai due terzi – nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a ulteriori conseguenze o che, prima dell'apertura del dibattimento, provvede concretamente alla messa in sicurezza o al ripristino dello stato dei luoghi. Pur nella assoluta contrarietà alla disposizione penale introdotta dal Governo, ribadisce come l'emendamento sia opportuno e come lo stesso intervento del Senato, che ha spostato la fattispecie tra i delitti contro il patrimonio, vada nella direzione prospettata dell'emendamento. La tutela del patrimonio infatti a maggior ragione giustifica una norma che incentiva il ripristino dello stato dei luoghi e la loro messa in sicurezza.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.6.

  Valentina D'ORSO (M5S), illustra l'emendamento Ascari 5.8, che è volto a sostituire il primo comma dell'articolo 633-bis per dare maggiore determinatezza e tassatività alla fattispecie penale. Rispetto alla formulazione attuale, che fa genericamente riferimento alla violazione delle norme in materia di stupefacenti, l'emendamento specifica che deve trattarsi di consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento inoltre prevede una riduzione della pena, che ritiene attualmente sproporzionata sia rispetto al bene giuridico tutelato – che a seguito dell'esame in Senato è il patrimonio – sia rispetto alla condotta. Dichiara infine il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascari 5.8.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.8.

  Valentina D'ORSO (M5S), illustra l'emendamento Ascari 5.9, che si caratterizza per l'inserimento dell'elemento della clandestinità. Evidenzia infatti come gli eventi oggetto della fattispecie penale non solo non debbano essere stati previamente autorizzati, ma non debbano essere neanche giunti a conoscenza delle forze dell'ordine. Se infatti le forze dell'ordine ne avessero avuto notizia, avrebbero avuto tutti gli strumenti per impedirli.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.9.

  Devis DORI (AVS) preliminarmente rileva che nelle ultime votazioni, e segnatamente nella votazione riferita all'emendamento soppressivo dell'articolo 5, lo scarto tra maggioranza e opposizione sia stato minimo e si domanda se ciò dipenda da una perplessità di esponenti della maggioranza, magari in quanto più sensibili ad istanze di stampo garantista. Illustra quindi il proprio emendamento 5.10, volto ad eliminare dal primo comma dell'articolo 633-bis l'aggettivo «musicale». Pur essendo consapevole della volontà del Senato di circoscrivere la fattispecie penale, rifiuta – da Pag. 44giurista e da musicista – l'idea di associare la musica a qualcosa di illecito.
  Ritiene che la musica sia una forma d'arte, uno strumento formativo e una forma di intrattenimento e che ciò valga per qualsiasi tipo di musica, non potendosi escludere che ciò valga anche per la musica dei rave.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento Dori 5.10. Specifica infatti che, pur provando disagio per l'associazione della musica al codice penale, deve prevalere l'esigenza di circoscrivere quanto più possibile il campo d'applicazione della fattispecie penale. Ribadisce che la preoccupazione principale deve essere quella di chiarire che il reato non si applica alle manifestazioni di lavoratori o di studenti e che questa esigenza deve prevalere sul resto.

  La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.10.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.11, di cui è firmataria, volto a perimetrare ulteriormente l'applicazione della fattispecie penale eliminando la locuzione «o avente altro scopo di intrattenimento». Si chiede infatti se, in base alla formulazione attuale, anche una rappresentazione teatrale improvvisata possa, in ragione del numero di partecipanti o dello stato dei luoghi, integrare la fattispecie penale. Per questo ritiene che la locuzione vada eliminata e che debba più in generale essere approvato qualsiasi intervento volto a circoscrivere la portata della disposizione, al fine di renderla sostanzialmente inapplicabile. Ribadisce la ferma contrarietà a questa fattispecie penale e auspica che il nostro Paese non si trasformi in uno Stato di polizia.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.11.

  Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra il proprio emendamento 5.12, che interviene sulla pena prevista per il delitto, eliminando la pena detentiva per lasciare la sola sanzione pecuniaria. Sottolinea come la nuova fattispecie si sovrapponga ad altre già presenti nell'ordinamento, stigmatizzando il richiamo generico alla violazione della normativa sugli stupefacenti che, rammenta, prevede tanto condotte sanzionate a titolo di illecito amministrativo quanto condotte sanzionate a titolo di illecito penale.

  Valentina D'ORSO (M5S), dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Magi 5.12, ritenendo la pena attualmente prevista sproporzionata e irragionevole rispetto alla condotta.

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 5.12.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.13, del quale è firmataria, volto a inserire una circostanza attenuante speciale per colui che si adopera per evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriori, per ripristinare lo stato dei luoghi o mettere in sicurezza il luogo. Ricorda come l'emendamento sia stato pensato prendendo a modello il ravvedimento attivo previsto dall'articolo 56, quarto comma, del codice penale per il tentativo di reato, con l'intenzione di attenuare quanto più possibile il trattamento sanzionatorio per colui che comunque collabora in qualche modo con l'autorità giudiziaria. Ribadisce che il trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione è abnorme e sproporzionato.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Ascari 5.13 evidenziando che la proposta disciplina il ravvedimento tardivo, consentendo la diminuzione di pena anche quando il ravvedimento interviene poco prima dell'apertura del dibattimento. L'intento dell'emendamento è conseguentemente anche deflattivo del giudizio. Sottolinea come il suo gruppo sia da sempre favorevole a qualsiasi strumento volto a ricucire il rapporto tra reo e vittima, e incoraggi lo spirito collaborativo, chiave di volta di tutto l'ordinamento penale: Esprime delusione per il comportamento di coloro Pag. 45che si dichiarano garantisti ma poi rigettano istituti come quello proposto dall'emendamento, che consentirebbe di abbattere le pene e riportare a proporzione e ragionevolezza il trattamento sanzionatorio pensato dal Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.13.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che poiché le prossime proposte emendative che la Commissione esaminerà recano variazioni di cifre a scalare, esse verranno poste in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento. Pertanto, come da prassi costante, verrà messo in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario, un emendamento intermedio e quello più vicino.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, riconosce che trattandosi di quantificazioni della pena gli emendamenti in questione si differenziano solo per un dato numerico, tuttavia sottolinea come l'ammontare della pena comporti un trattamento sanzionatorio differenziato, anche in ragione al regime di accesso ai benefici penitenziari o alla possibilità di svolgere intercettazioni telefoniche.

  Ciro MASCHIO, presidente, specifica che, in ogni caso, in applicazione di tale metodo di votazione, se venisse approvato uno degli emendamenti successivo al primo la Presidenza procederà, ai fini della completa ricognizione della volontà della Commissione, alla votazione di ciascuno degli emendamenti intermedi tra l'ultimo emendamento precedentemente respinto e quello approvato in linea di principio.
  Al contrario, nel caso di approvazione del primo emendamento posto in votazione, visto l'effetto normativo immediato derivante dalla scelta di una modifica testuale immediatamente identificabile, tutti gli altri emendamenti della serie risulterebbero preclusi.
  Avverte quindi che in applicazione del meccanismo delle votazioni a scalare verrà posto in votazione l'emendamento Ascari 5.14 l'emendamento Dori 5.17 e l'emendamento Ascari 5.22 dalla cui reiezione discenderà la preclusione degli emendamenti Ascari 5.15, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20 e 5.21.

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 5.14, evidenzia che esso intende ridurre la pena prevista da 3 a 6 anni, fino ad un massimo di sei mesi. Facendo presente l'enormità della sanzione edittale prevista, sottolinea come tale previsione si ponga in contraddizione con l'orientamento del governo che sembrerebbe essere emerso nel corso delle audizioni programmatiche del Ministro Nordio. Difatti, da un lato, in tale sede il Ministro ha annunciato una restrizione dell'utilizzo dello strumento delle intercettazioni, dall'altro però si prevede per tale fattispecie delittuosa un massimo edittale che le consente, determinando uno sperpero di soldi pubblici, anche in ragione della consueta pubblicità con cui vengono promossi tali raduni.
  Al contrario, la riduzione della pena fino a sei mesi, ricollocherebbe tale cornice edittale all'interno di quella prevista per fattispecie simili, come, ad esempio, nel caso di riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico non comunicate, o, in tale contesto, di violazioni ai divieti e alle prescrizioni dell'autorità, di cui all'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infine, evidenzia come tale diminuzione del quadro edittale sia funzionale alla possibilità di usufruire di determinati benefici penitenziari, come, ad esempio, la sospensione condizionale della pena.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.14.

  Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento a sua firma 5.17, evidenzia come la pena edittale prevista nel decreto, e non modificata dal Senato, sia enormemente sproporzionata e consenta lo svolgimento di intercettazioni telefoniche. Sottolinea, inoltre, come tale cornice edittale si ponga in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza che devonoPag. 46 sottostare alla determinazione delle pene da parte del legislatore e come contrasti con la finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Infine, rileva che forse l'enormità delle pene previste sia funzionale all'ottenimento, in futuro, passato il clamore mediatico, di una declaratoria di incostituzionalità di tale norma.

  Valentina D'ORSO (M5S), chiede, a nome del su Gruppo, di sottoscrivere l'emendamento Dori 5.17 e, condividendo quanto detto dal collega Dori, in merito al fatto che l'enormità di tali pene si ponga in contrasto con il principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene, evidenzia l'effetto nefasto e criminogeno che pene così alte potranno avere su coloro che saranno condannati per tale reato, che non potranno svolgere un adeguato percorso rieducativo. Rileva quindi che tale previsione si pone in contrasto con quanto affermato dal Ministro Nordio, che invece ha evidenziato la necessità di garantire la finalità rieducativa delle pene e si augura, pertanto, che ciò non valga solo per i cosiddetti «colletti bianchi».

  La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.17

  Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 5.22, evidenzia che esso intende ridurre la pena prevista da 3 a 6 anni, fino ad un massimo di quattro anni. Difatti, rammentando quanto previsto dall'articolo 266 c.p.p. in merito all'ammissibilità delle intercettazioni telefoniche, sottolinea che tale abbassamento edittale escluderebbe tale strumento di indagine. Inoltre sottolinea che tale abbassamento consentirebbe l'adozione di sanzioni penali alternative, come il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, l'intento di tale proposta emendativa è quello di ricondurre tale trattamento sanzionatorio spropositato ad una, seppur parziale, equità e ad evitare probabili pronunce di illegittimità costituzionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.22.

  Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ascari 5.23, rammentando quanto già detto in riferimento ai precedenti emendamenti, ricorda che l'abbassamento della cornice edittale è anche funzionale all'accesso ad alcuni benefici penitenziari, come la sospensione condizionale della pena, che posso consentire, ben più delle pene spropositate previste, percorsi funzionali alla rieducazione del soggetto condannato.

  Enrico COSTA (A-IV-RE), pur ammettendo di capire che chi sta all'opposizione debba comportarsi come tale, non accetta che per tale ragione si debbano ribaltare le proprie convinzioni. In particolare, evidenzia come il gruppo del Movimento 5 stelle, che in tale sede promuove l'approvazione di emendamenti volti a garantire l'applicazione della sospensione condizionale della pena, quando era al Governo, ha introdotto misure tese a ridurre l'applicazione di tale meritorio strumento e pene accessorie slegate dal reato commesso. Pertanto, ritiene del tutto illogico e contraddittorio il comportamento del Movimento 5 stelle.

  Carla GIULIANO (M5S) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascari 5.23 sottolineando che la proposta emendativa in questione non ha nulla a che fare con quanto riferito dal collega Costa poiché la disposizione ivi prevista non si riferisce alla sospensione condizionale come meccanismo tout court ma all'applicazione della sospensione condizionale in base ai limiti edittali per il reato di organizzazione o promozione dell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui al fine di realizzare un raduno musicale. Non è ammissibile sul piano della pericolosità sociale, una sua equiparazione ai reati contro la Pubblica amministrazione.
  Evidenzia come le due categorie non siano paragonabili, come dimostrato dallo stesso impianto del sistema penale che disciplina in due distinti titoli i reati contro il patrimonio della Pubblica amministrazione – come quello previsto dall'articolo 5 – e i gravissimi reati contro la Pubblica amministrazione che inquinano la fiducia Pag. 47dei cittadini verso la stessa e che afferiscono all'assalto che le mafie tendono all'interno delle consorterie della pubblica amministrazione stessa al fine di mettere le mani sulle sovvenzioni e di inquinare gli appalti.
  Si meraviglia quindi che un rilievo così fuori contesto normativo sia stato avanzato dal collega Costa che, seppure abbia delle posizioni distanti da quelle del Movimento 5 Stelle, ha una profonda competenza giuridica.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.23.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), illustrando l'emendamento Ascari 5.24, evidenzia come il suo gruppo stia tentando di ricondurre, attraverso le proposte emendative presentate, alla ragionevolezza una pena prevista dal decreto-legge totalmente sproporzionata rispetto ad un fatto, certamente da contenere, ma il cui impatto appare poco consistente.
  Sottolinea, infatti, come il Governo abbia rappresentato l'organizzazione di raduni a scopo musicale come un fatto a cui attribuire una sanzione talmente grave che non corrisponde in alcun modo al fatto stesso per come previsto.
  Pur comprendendo quindi la necessità della maggioranza di approvare il disegno di legge di conversione entro la data di scadenza del decreto-legge, sottolinea come tuttavia sia dovere del suo gruppo richiamare l'attenzione sull'esigenza di prevedere per tale nuovo reato una pena congrua.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.24.

  Valentina D'ORSO (M5S), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ascari 5.25, del quale è cofirmataria, ritiene che l'intervento del collega Costa dimostri come anche una parte dell'opposizione – oltre alla maggioranza che sostiene il provvedimento del Governo – sia convinta che corrotti e corruttori debbano essere trattati meno severamente di chi promuove o organizza un raduno musicale.
  A suo avviso tale opinione è sconcertante perché fa sentire in assoluta solitudine i cittadini onesti e induce quelli meno inclini all'integrità a ritenere che i reati contro la Pubblica amministrazione costituiscono condotte meno gravi di quelle riconducibili all'organizzazione di raduni musicali.
  Invita pertanto i colleghi della maggioranza a rinsavire sul tema.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.25.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che poiché i successivi emendamenti da Ascari 5.26 a Ascari 5.31 recano variazioni di cifre a scalare, gli stessi verranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, e che pertanto si procederà alla votazione soltanto delle proposte emendative Ascari 5.26, Ascari 5.29 e Ascari 5.31, dalla cui reiezione discenderà la preclusione degli emendamenti Ascari 5.27, 5.28 e 5.30.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.26, del quale è cofirmataria, sottolineando come il suo gruppo abbia presentato tale proposta emendativa con una finalità provocatoria sebbene la stessa sia coerente dal punto di vista legislativo con le decisioni della maggioranza.
  Rileva infatti che, poiché il Governo ha introdotto una nuova fattispecie penale che prevede la possibilità di utilizzo delle intercettazioni, la proposta emendativa in discussione, seguendo quella che ritiene essere una folle indicazione della maggioranza, è volta a ricondurre tale fattispecie nell'ambito di quelle di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale che comprende l'insieme dei reati per i quali è prevista la possibilità di disporre intercettazioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.26, 5.29 e 5.31.

Pag. 48

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che gli emendamenti Ascari 5.27, 5.28 e 5.30 non saranno posti in votazione in quanto preclusi dal respingimento degli emendamenti Ascari 5.26, 5.29 e 5.31.
  Come già stabilito, essendo le ore 12, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già fissata per le ore 14.30 della giornata odierna.

  La seduta termina alle ore 12.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Ciro MASCHIO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta antimeridiana, sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 5, fino all'emendamento Ascari 5.31 ed avverte che la Commissione riprenderà dunque la fase delle votazioni dall'emendamento Ascari 5.32.

  Carla GIULIANO (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Ascari 5.32, del quale è cofirmataria, osserva come la proposta emendativa in esame sia volta a condurre nell'alveo della congruità una pena abnorme e a sopprimere la previsione della multa da euro 1.000 ad euro 10.000 prevista per il reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica.
  Ritiene che la citata multa non rivesta infatti una effettiva efficacia deterrente che invece sarebbe assicurata qualora fosse prevista la confisca delle apparecchiature necessarie per svolgere i raduni musicali. Evidenzia infatti che normalmente gli organizzatori di tali raduni sono persone giovani che non dispongono di un patrimonio tale da poter sostenere il pagamento di una multa così elevata che non appare in linea con altre sanzioni previste per altri reati come ad esempio per quello di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del codice penale, al cui ambito ritiene si sarebbe dovuta ricondurre, come una sua fattispecie aggravante, anche la condotta in discussione.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.32.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 5.34, sottolinea come lo stesso, unica proposta emendativa del suo gruppo relativa alla riduzione della pena prevista per il reato in esame, riproduca il testo di un emendamento presentato presso l'altro ramo del Parlamento dal collega di Forza Italia, senatore Zanettin.
  Nel sottolineare, infatti, come il suo partito, qualora ne condivida i contenuti, non abbia problemi a sposare proposte anche di altre forze politiche, evidenzia che, sebbene il suo gruppo avesse preferito la soppressione del nuovo reato, sollecita l'approvazione della proposta emendativa in discussione che riconduce la pena prevista entro un limite che non consente l'utilizzo delle intercettazioni.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Gianassi 5.34 che, nel tentativo di rendere il provvedimento più ragionevole, va nella medesima direzione indicata dagli Pag. 49emendamenti del Movimento 5 Stelle relativi alla riduzione della sanzione.

  La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 5.34.

  Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 5.35 e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 5.35.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.36, del quale è cofirmataria, che introduce nella fattispecie in esame una circostanza attenuante speciale in linea con l'impianto che il suo gruppo vuole dare alle condotte riparative prevedendo una consistente riduzione delle pene quando il reo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda concretamente alla messa in sicurezza e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi.
  La proposta prevede inoltre delle premialità anche nel caso in cui il soggetto aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione dell'autore.
  Ritiene che la proposta emendativa in esame sia necessaria e, seppur consapevole che la maggioranza non la sosterrà per non correre il rischio di non riuscire a convertire in legge il decreto entro i termini stabiliti, auspica che il Governo in un prossimo provvedimento ne tenga conto al fine di apportare le opportune correzioni ad una fattispecie per la quale sono previste delle pene spropositate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.36, 5.37 e 5.38.

  Ciro MASCHIO, presidente, poiché i successivi emendamenti da Ascari 5.39 a Ascari 5.51 recano variazioni di cifre a scalare, rammenta che gli stessi verranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, e che pertanto si procederà alla votazione soltanto delle proposte emendative Ascari 5.39, Ascari 5.45 e Ascari 5.51, dalla cui reiezione discenderà la preclusione degli emendamenti Ascari 5.40, 5.41, 5.42, 5.44, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49 e 5.50.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Ascari 5.39 che incide esclusivamente sulla sanzione pecuniaria abbattendo l'importo della multa stabilita per il nuovo reato previsto dall'articolo 5.
  Evidenzia come coloro ai quali verrà contestato tale reato probabilmente non avranno una capacità reddituale tale da consentire loro di pagare una multa così elevata e ribadisce che per il suo gruppo ritiene che la confisca dei beni strumentali necessari per lo svolgimento del raduno musicale potrebbe avere sicuramente un'efficacia maggiore ai fini della deterrenza.
  Osserva infatti che tali strumentazioni sono molto costose e vengono solitamente noleggiate dagli organizzatori. Ritiene quindi che qualora fosse prevista la loro confisca sarebbe per questi soggetti maggiormente difficile trovare delle aziende disponibili al noleggio.
  Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in discussione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.39, 5.45 e 5.51.

  Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'obiettivo dell'emendamento Ascari 5.52, di cui è cofirmataria, risponde all'obiettivo di migliorare il testo, dal punto di vista della tecnica legislativa, senza stravolgere il contenuto della disposizione cui è riferito. Precisa che la modifica introdotta dall'emendamento al primo comma del nuovo articolo 633-bis del codice intende garantire la coerenza sistemica della disposizione rispetto alle altre norme di analoga impostazione che fanno sempre riferimento al fatto e non ad uno specifico aspetto della condotta, che nel caso di specie riguarda la sola invasione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ascari 5.52 e 5.53.

Pag. 50

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) nel sottolineare che sull'argomento è già intervenuto in precedenza con riguardo alle pene pecuniarie e a quelle detentive, fa presente che l'emendamento Ascari 5.54 è volto ad introdurre nella disposizione la previsione di una diminuzione della pena nel caso in cui ci si adoperi ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a termine o si provveda concretamente alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi. Ritenendo che una siffatta previsione costituirebbe un incentivo alla collaborazione, è dell'opinione che chi interviene per evitare un danno fornisca un contributo alla collettività di cui la norma dovrebbe tenere conto. In conclusione, reputa che l'emendamento della collega Ascari debba essere accolto.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.54.

  Devis DORI (AVS) evidenzia che l'emendamento a sua firma 5.56 recepisce il suggerimento avanzato in audizione dal dottor Guido Salvini il quale, alla luce della lunga esperienza maturata nella gestione di eventi analoghi a quelli in discussione, ha sottolineato l'importanza di introdurre nella normativa una causa di non punibilità per abbandoni spontaneamente i terreni o edifici altrui. Fa presente che l'obiettivo di un simile intervento è quello di contribuire a disinnescare la tensione di tali situazioni, evitando la degenerazione del clima, tanto più considerato che nella maggior parte dei casi i partecipanti sono ragazzi molto giovani.

  Valentina D'ORSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ringraziando il collega Dori per aver raccolto uno dei tanti suggerimenti provenienti dai soggetti auditi. Precisa che anche tale emendamento condivide la ratio di migliorare il testo in esame che ha animato tutti gli interventi svolti nella speranza di convincere relatrice e Governo. Auspica che il collega Dori abbia miglior fortuna.

  Francesco GALLO (MISTO) fa presente che il ravvedimento operoso è già noto al nostro sistema penale e pertanto raccomanda l'approvazione della proposta del collega Dori.

  La Commissione respinge l'emendamento Dori 5.56.

  Carla GIULIANO (M5S) rileva che anche l'emendamento Ascari 5.57 è volto, come precedenti proposte emendative, a favorire condotte collaborative. Richiamando le considerazioni già svolte in merito alla funzione di deterrenza dello strumento della confisca di strumenti e attrezzature musicali di notevole valore, ritiene che la previsione di non applicare tale confisca nel caso in cui l'imputato abbia provvedimento alla messa in sicurezza e al ripristino dei luoghi costituisca un forte incentivo alla collaborazione. Ritiene che con la mutata collocazione del nuovo reato all'interno del codice penale il Governo abbia voluto dare un segnale, chiarendo che il bene giuridico da tutelare è il patrimonio e, in particolare, il patrimonio del proprietario del terreno. Si chiede pertanto per quale motivo ci si ostini a non favorire condotte collaborative, volte a prevedere il ripristino dei beni eventualmente danneggiati.

  La Commissione respinge l'emendamento Ascari 5.57.

  Ciro MASCHIO, presidente, poiché i successivi emendamenti da D'Orso 5-bis.1 a Enrico Costa 5.bis.6 recano variazioni di cifre a scalare, rammenta che gli stessi verranno posti in votazione ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, e che pertanto si procederà alla votazione soltanto delle proposte emendative D'Orso 5-bis.1 e 5-bis.3 e Enrico Costa 5-bis.6, dalla cui reiezioni discende la precluse degli emendamenti D'Orso 5-bis.2, D'Orso 5-bis.4 D'Orso 5-bis.5.

  Carla GIULIANO (M5S) fa presente preliminarmente che l'emendamento D'Orso 5-bis.1 recepisce suggerimenti che sono giunti tanto alla Commissione da parte degli auditi quanto a lei stessa, per le vie Pag. 51brevi. Ricorda quindi sinteticamente che l'articolo 5-bis del decreto-legge in esame lega la perdita di efficacia delle misure cautelari personali allo scadere del termine dei venti giorni per l'acquisizione della querela da parte dell'autorità giudiziaria. Rilevando l'eccessiva ristrettezza del termine, soprattutto a fronte della grande quantità di reati che a seguito della riforma Cartabia mutano il regime di procedibilità, considera quanto mai inopportuno porla a condizione dell'efficacia delle misure cautelari personali.
  Segnalando che l'emendamento D'Orso 5-bis.1 è volto a mettere gli uffici giudiziari, soprattutto quelli con maggiori carichi di lavoro, nelle condizioni di operare correttamente, evidenzia il rischio della caducazione di molte misure cautelari personali. Pertanto nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, manifesta la volontà di lasciare agli atti la preoccupazione manifestata dagli auditi in merito al funzionamento della macchina della giustizia.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 5-bis.1.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) con riferimento all'emendamento D'Orso 5-bis.3, che introduce esclusivamente una modifica di natura temporale, tiene a precisare che in questo caso i termini sono molto importanti. Considera infatti irragionevole prevedere un termine di venti giorni per l'acquisizione della querela, ignorando la mole dei procedimenti in atto e le difficoltà anche di natura pratica ed organizzativa che caratterizzano l'operato degli uffici giudiziari.
  Ritenendo che il rispetto del termine dei venti giorni sia ancora più difficile nel caso in cui il querelante si trovi al di fuori del territorio nazionale, avrebbe auspicato almeno una differenziazione delle diverse situazioni, ricorrendo eventualmente anche all'ipotesi della sospensione dei termini in casi specifici. Considera in conclusione che non si tratti di un fatto secondario.

  Valentina D'ORSO (M5S), preannunciando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, ritiene utile ricordare a tutti che fra i reati che a seguito della riforma Cartabia passano dalla procedibilità d'ufficio alla procedibilità a querela figurano anche le lesioni personali, la violenza privata e il sequestro di persona. Ritiene quindi che, nel fissare un termine così stringente, si sia omesso di valutare le conseguenze per le vittime di reato, considerato che al mancato rispetto del termine da parte dell'autorità giudiziaria consegue la perdita di efficacia delle misure cautelari personali. Considera infatti molto probabile che la vittima sia raggiunta dall'imputato prima che dalla sollecitazione a sporgere querela, sottolineando che dove non arriverà la giustizia arriverà il presunto reo. Per questo motivo esprime il suo ironico ringraziamento alla maggioranza a nome di tutti.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 5-bis.3.

  Francesco GALLO (MISTO) sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 5-bis.6, rilevando la sua natura evidentemente provocatoria, dal momento che il termine attribuito all'autorità giudiziaria per acquisire la querela della parte offesa viene stabilito in sole quarantotto ore.

  Valentina D'ORSO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo all'emendamento Enrico Costa 5-bis.6, dubita del carattere provocatorio della proposta. Conoscendo le posizioni del collega Costa in materia, ritiene infatti che la modifica del termine sia mirata e corrisponda all'effettiva volontà del presentatore. Nel richiamare, quanto alle ragioni della contrarietà del Movimento 5 Stelle, le considerazioni già esposte negli interventi precedenti, si meraviglia che forze politiche come la Lega e Fratelli d'Italia possano accettare un termine di venti giorni per l'acquisizione della querela. Ritiene che i colleghi stiano tradendo la sensibilità dimostrata in più occasioni, a partire dall'esame del cosiddetto codice rosso, nei confronti della parte offesa, dal momento che acconsentono ad un termine di carattere Pag. 52burocratico senza porsi il problema del suo impatto sulle vittime del reato.

  La Commissione respinge l'emendamento Enrico Costa 5-bis.6.

  Ciro MASCHIO, presidente, in considerazione dell'imminente avvio della seduta delle Commissioni riunite II e X, previsto per le ore 15.30, rinvia il seguito dell'esame, preannunciando che la Commissione Giustizia sarò riconvocata per le ore 16.45.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 16.50.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana delle 14.30.

  Ciro MASCHIO, presidente, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che nella precedente seduta sono state votate le proposte emendative fino all'emendamento Enrico Costa 5-bis 6 ed avverte che la Commissione riprenderà dunque la fase delle votazioni dall'emendamento Enrico Costa 5-quinquies 1.
  Costata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti Enrico Costa 5-quinquies 1, 5-sexies 1, 5-sexies 2, e 5-sexies 3, nonché dell'emendamento Magi 5-novies 1; si intende che vi abbiano rinunciato.

  Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 5-novies 2, del quale raccomanda l'approvazione, volto a riportare un termine più ampio rispetto a quello previsto dall'articolo 5-novies del decreto-legge in esame in materia di giustizia riparativa.
  Sottolinea come la proposta emendativa in esame raccolga le segnalazioni avanzate in sede di audizione da alcuni soggetti auditi che hanno evidenziato uno scarso coordinamento nel caso di anticipazione del termine con le altre disposizioni della riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa.
  Rammenta che proprio in tema di giustizia riparativa è previsto uno speciale Osservatorio a cui è attribuito il compito di valutare una serie di circostanze e ritiene pertanto opportuno attendere gli esiti del lavoro di tale Osservatorio prima di modificare l'entrata in vigore delle disposizioni sul tema.

  Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'emendamento Giuliano 5-novies 2, del quale è cofirmataria, del quale raccomanda l'approvazione, rammenta che l'articolo 5-novies del decreto-legge è stato introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato e che lo stesso – modificando l'articolo 92 del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della delega per la riforma del processo penale – dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022. Evidenzia in particolare che la disposizione introduce una serie di norme che disciplinano l'inserimento della giustizia riparativa nelle varie fasi del procedimento penale e dell'esecuzione della pena, anche riguardante i minori, oltre che in alcuni aspetti del diritto penale sostanziale.
  Rammenta quindi che il citato articolo 92 detta delle disposizioni transitorie relative ai servizi di giustizia riparativa penale Pag. 53esistenti. Sottolineando come tale disposizione sia fondamentale, evidenzia che l'emendamento in esame è volto a consentire il necessario coordinamento della stessa con norme successive, esigenza evidenziata in particolare da parte del giudice Morosini, nel corso delle audizioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 5-novies 2.

  Valentina D'ORSO (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Giuliano 5-decies 1, volto a sopprimere l'articolo 5-decies del decreto-legge.
  Sottolinea come l'articolo che la proposta emendativa intende sopprimere introduce disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento.
  Rammenta come, nel corso delle audizioni svolte, alcuni auditi abbiano rilevato una discrasia esistente tra la previsione dei termini per l'obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni in sede di esame dei testimoni e delle parti e l'ipotesi in cui non si può più rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso in cui le precedenti dichiarazioni siano state videoregistrate. L'emendamento in esame è volto quindi a rilevare tale criticità introdotta dalla disciplina transitoria.
  Sottolinea inoltre come alcuni uffici giudiziari siano già nelle condizioni di effettuare le videoregistrazioni e pertanto non comprende le ragioni di una differente normativa che ancori questo obbligo ad un momento successivo quando invece è già possibile applicare l'intera normativa.

  La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 5-decies 1.

  Francesco GALLO (MISTO) fa proprio l'emendamento Enrico Costa 6.2 e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Magi 6.1 e Enrico Costa 6.2.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Enrico Costa 6.3 e 7.1; si intende vi abbia rinunciato.

  Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua firma 7.3, illustra anche i suoi successivi emendamenti. Sottolinea come tali proposte emendative siano tutte legate all'emergenza Covid che ultimamente spesso viene letta come superata.
  A suo avviso invece tale emergenza rappresenta ancora un pericolo sotto tanti punti vista e i suoi emendamenti sono volti da una parte ad evitare che le Istituzioni possano dare l'impressione che non ci sia più stessa necessità di precauzione e dall'altra a prevedere il rafforzamento di alcune azioni di prevenzione.
  Sottolineando come l'Italia sia uscita dalla fase critica della pandemia grazie al rigore adottato dal personale sanitario e dai cittadini, evidenzia che le proposte emendative in esame mirano a prorogare, invece che ad anticipare al 2 novembre prossimo, alcuni obblighi di protezione contro il virus per il personale a contatto con persone fragili, in particolare presso quei luoghi ove tali soggetti sono ricoverati o risiedono.
  Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al green pass o all'obbligo di sottoporsi ad un test antigenico al termine del periodo di sorveglianza.
  Sottolinea inoltre l'importanza di una efficace campagna informativa che a suo avviso deve essere rafforzata sotto due profili: quello relativo alla necessità di mantenere alta l'attenzione e quello di evitare di inviare messaggi contraddittori.
  Da ultimo ritiene che sia importante affrontare il tema della destinazione del personale non vaccinato a contatto con i soggetti fragili che, a suo avviso, deve essere impegnato in altre mansioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Magi 7.2 e Girelli 7.3, Girelli 7.4 e 7.5, gli identici articolo aggiuntivi Girelli 7.01 e Sportiello 7.02, nonché l'articolo aggiuntivo Girelli 7.03.

  Valentina D'ORSO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo QuartiniPag. 54 7.04, del quale è cofirmataria, predisposto dai componenti del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Affari sociali al fine di garantire la tutela dei più fragili nelle varie strutture sanitarie e sociosanitarie. Sottolinea inoltre quanto ritenga personalmente efficace l'utilizzo delle mascherine ai fini della protezione dal virus.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Quartini 7.04 e Girelli 7.05, nonché gli emendamenti Girelli 7-ter.1, 7-ter.2 e 7-quater.1.

  Ciro MASCHIO, presidente, essendo esaurite le votazioni sulle proposte emendative, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia all'Ufficio di presidenza già convocato per definire la seduta in cui procedere al conferimento del mandato.

  La seduta termina alle 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 21 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.20.