CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 dicembre 2022
27.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Giovedì 15 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO. – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario per la giustizia Andrea Ostellari.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 162/2022: Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.
C. 705 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea da martedì 27 dicembre e che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di martedì 13 dicembre è stato convenuto di dedicare la Pag. 9seduta odierna all'avvio dell'esame e allo svolgimento dell'attività conoscitiva.
  Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di lunedì 19 dicembre e che l'avvio delle votazioni è stato previsto da martedì 20 dicembre.

  Carla GIULIANO (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, osserva che il provvedimento d'urgenza – approvato dal Senato con alcune modifiche ai 9 articoli originari e l'introduzione di numerose ulteriori disposizioni – reca ai primi articoli misure in materia di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia, i «reati ostativi», di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).
  Ricorda che il tema è stato oggetto di intervento da parte della Corte costituzionale che – con l'ordinanza n. 97 del 2021 – ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere, facendo seguito al quale, nella XVIII legislatura, la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura una proposta di legge che però non ha concluso l'iter parlamentare.
  A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, lo scorso 8 novembre 2022, la Corte costituzionale ha quindi esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo, decidendo di restituire gli atti al giudice a quo, rilevando che spetta «al giudice rimettente valutare la portata applicativa dello ius superveniens nel giudizio a quo, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge».
  Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame riprendono in larghissima parte il testo della citata proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla Camera.
  In dettaglio, fa presente che l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il citato articolo 4-bis in più punti. Al numero 1) modifica il comma 1 del citato articolo 4-bis che reca l'elenco dei delitti ostativi, intesi come quelli per i quali l'espiazione di una condanna ad essi relativa non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, e delle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione condizionale. Tale condizione giuridica è superabile soltanto in presenza di collaborazione con la giustizia. La novella estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi in presenza di particolari condizioni: quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accerti che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. Al Senato è stata però introdotta una ulteriore modifica, volta ad escludere i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi.
  La lettera a), al numero 2), modifica il comma 1-bis del citato articolo 4-bis e introduce una nuova disciplina che trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. La novella, in particolare, modifica la disciplina che – per i cosiddetti reati ostativi – consentiva la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui fosse accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto Pag. 10criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, in tali casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, veniva meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché fossero acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
  L'istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia è adesso soppresso e sono dettate nuove condizioni di accesso ai benefici penitenziari differenziate per le due sottocategorie in cui sono stati distinti i reati ostativi.
  La prima sottocategoria (disciplinata da nuovo comma 1-bis) comprende i condannati, tra gli altri, per i delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, mediante il compimento di atti di violenza e per i reati di mafia. Quanto ai detenuti e agli internati per tali delitti associativi, i benefici possono essere loro concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, nonché alleghino elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti, tramite terzi.
  La seconda sottocategoria (disciplinata da nuovo comma 1-bis.1) ricomprende i condannati per alcune residuali fattispecie non associative. Per tali reati si richiede il rispetto delle medesime condizioni, depurate tuttavia da indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo. Ad esempio, la richiesta allegazione deve avere ad oggetto elementi idonei ad escludere l'attualità dei collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ma non anche il pericolo di ripristino dei collegamenti con tale contesto. In questo ambito, come detto, al Senato è stato soppresso il richiamo ai delitti contro la pubblica amministrazione.
  Ricorda che il Senato ha quindi introdotto una nuova disposizione (il nuovo comma 1-bis.1.1 dell'articolo 4-bis) teso a prevedere la possibilità che il provvedimento di concessione dei benefici sia accompagnato da prescrizioni volte a rendere impossibile il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva, e impedire ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva.
  Il nuovo comma 1-bis.2 specifica inoltre che i condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-bis.1 (reati non associativi), ai fini della concessione dei benefici sono inclusi nella categoria dei condannati di cui al comma 1-bis (reati associativi).
  Il numero 3) della disposizione in commento novella il comma 2 dell'articolo 4-bis, per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per i reati ostativi. Fra gli obblighi gravanti sul giudice di sorveglianza è stato introdotto al Senato anche quello di acquisire informazioni relative al perdurare della operatività del sodalizio criminale, al profilo criminale del detenuto, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione.
  Il giudice di sorveglianza, ha inoltre l'obbligo di chiedere il parere del pubblico ministero nonché, in caso di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. È altresì richiesto che siano disposte nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e Pag. 11patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alle eventuali misure di prevenzione personali o patrimoniali.
  Con riguardo alla tempistica la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 60 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti.
  La riforma prevede inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.
  La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario alla previa revoca di tale regime.
  Il numero 4) della disposizione in commento reca una modifica formale del comma 2-bis dell'articolo 4-bis, mentre al Senato è stato introdotto il nuovo comma 2-bis.1 il quale esclude l'applicazione della disciplina procedurale per la concessione dei benefici per la modifica di un provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno divenuto esecutivo nei tre mesi precedenti e per la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne, anche in questo caso se non sono decorsi più di 3 mesi.
  Il nuovo comma 2-ter è volto a specificare che il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado può svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza del tribunale di sorveglianza che abbia a oggetto la concessione dei benefici nei confronti di condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater. Al Senato è stata introdotta la facoltà per il pubblico ministero di partecipare all'udienza – se ha sede in un distretto diverso – mediante collegamento a distanza.
  La lettera a) numero 6) è volta ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-bis e il Senato ha altresì soppresso le lettere b) e c) del testo originario del decreto-legge, che incidevano, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno e dei permessi premio per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza l'autorizzazione ai predetti benefici per talune tipologie di reato. Pertanto, la competenza in materia di concessione del lavoro esterno e dei permessi premio resta adesso sempre in capo al magistrato di sorveglianza.
  Osserva che l'articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale recata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 secondo cui la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefici penitenziari si estende anche al regime della liberazione condizionale.
  La modifica della lettera a) ha carattere di coordinamento: si chiarisce in sostanza che i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono quelli dettati dall'articolo 4-bis O.P.
  Con la lettera b) sono invece apportate diverse modifiche alla disciplina in materia di liberazione condizionale quanto alle condizioni di accesso all'istituto per i condannati all'ergastolo per i reati ostativi, non collaboranti.
  In primo luogo, la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 30 anni di pena (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti, rimane il requisito dei 26 anni). Inoltre, occorrono 10 anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice (per i condannati all'ergastolo per un reato non ostativo, e per i collaboranti,Pag. 12 occorrono 5 anni). Infine, la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., oppure sottoposti a misura di prevenzione del cosiddetto Codice delle leggi antimafia.
  Rileva che l'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati ostativi commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.
  Con riguardo alla disposizione che estende il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari, trattandosi di una modifica di natura peggiorativa, l'applicazione è esclusa quando il delitto «non ostativo» sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del decreto stesso.
  Con riguardo alla nuova disciplina delle condizioni di accesso ai benefici penitenziari – che risulta più gravosa per i soggetti condannati per reati ostativi che rientrano nelle situazioni di collaborazione impossibile o irrilevante – si dispone che per coloro che, prima della data di entrata in vigore della riforma, abbiano commesso i reati ostativi le misure alternative alla detenzione e liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura che agli stessi si applicava prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
  Inoltre, ai condannati alla pena dell'ergastolo non si applicano né la disposizione che prevede il termine di 30 anni invece di 26 per l'accesso alla liberazione condizionale, né quella in base alla quale occorrono 10 anni invece di 5 per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice; in ogni caso invece si applica la nuova disposizione secondo la quale la libertà vigilata comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i gravi specifici reati o sottoposti a misura di prevenzione.
  Fa presente che l'articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis O.P.
  Nello specifico la disposizione interviene sull'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, che contiene la disciplina relativa alla possibilità per il nucleo di polizia economico-finanziaria del Corpo della guardia di finanza di procedere alla verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., oppure per il delitto di trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis c.p.) o ancora, sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  La novella estende la platea dei soggetti nei cui confronti possono svolgersi le verifiche della Guardia di finanza, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (lettera a)). Per consentire alla Guardia di finanza di procedere con le verifiche, l'articolo 4 del decreto-legge n. 162 prevede che una copia del decreto del Ministro della Giustizia, che dispone l'applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche (lettera b)).
  Segnala che l'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 633-bis, il nuovo delitto di «Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica» la cui formulazione originaria ha subito profonde modifiche, a partire dalla stessa collocazione della fattispecie delittuosa.Pag. 13
  Infatti, il delitto – che nel testo originario era inserito tra i delitti contro l'incolumità pubblica (articolo 434-bis) – è stato inserito tra i reati contro il patrimonio. Pur confermando l'originario impianto sanzionatorio (reclusione da tre a sei anni e multa da 1.000 a 10.000 euro) adesso la norma punisce chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
  Pertanto, rispetto a quanto inizialmente previsto, è esclusa la punibilità dei partecipanti (salvo la possibile sanzione ai sensi dell'articolo 633 c.p.) e non si prevede più né l'esplicito riferimento all'ordine pubblico e né un numero predeterminato di partecipanti. La fattispecie viene invece tipizzata con riguardo alle sole occupazioni dirette a realizzare un raduno musicale o con finalità di intrattenimento e richiede la violazione delle norme di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, in ragione dello stato dei luoghi e del numero di partecipanti.
  Per quanto riguarda, inoltre, le disposizioni relative alla confisca, il nuovo articolo 633-bis del codice penale prevede che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.
  Infine, fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge. È quindi esclusa l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto in questione.
  Poiché l'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta «riforma Cartabia» (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale – legge n. 134 del 2021, al Senato sono stati introdotti nel decreto-legge dodici ulteriori articoli al fine di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo al citato decreto legislativo e a specificarne la relativa disciplina transitoria.
  Più dettagliatamente, l'articolo 5-bis modifica la disciplina transitoria prevista dall'articolo 85 del citato decreto legislativo n. 150 del 2022, che è intervenuto sul regime di procedibilità di alcuni reati, rendendoli perseguibili a querela, in luogo dell'originaria previsione della procedibilità d'ufficio. Con riguardo alle eventuali misure cautelari personali in essere, si prevede che perdano efficacia se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina (e quindi dal 1° gennaio 2023), l'autorità giudiziaria procedente non acquisisca la relativa querela. A tal fine, l'autorità giudiziaria è chiamata ad effettuare ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria.
  Inoltre, per il periodo della durata delle ricerche e in ogni caso, non oltre il momento in cui la persona offesa ha proposto querela o rinunciato alla stessa i termini di fase della misura (articolo 303 c.p.p.) sono sospesi. Pertanto, in seguito alla modifica descritta nei procedimenti già pendenti, per i quali non vi siano in essere misure cautelari personali, è onere della persona offesa attivarsi autonomamente per proporre eventualmente querela, entro il termine previsto.
  L'articolo in esame aggiunge, poi, due ulteriori commi all'articolo 85 del decreto legislativo n. 150. In particolare, in base al nuovo comma 2-bis, durante la pendenza del termine concesso alla persona offesa per proporre querela (ovvero, nel caso del comma 2, all'autorità giudiziaria per rintracciarla) nel procedimento possono essere esclusivamente compiute le sole attività di raccolta delle prove a rischio di dispersione (si tratta degli atti urgenti indicati dall'articolo 346 c.p.p.).Pag. 14
  Rileva inoltre che il nuovo comma 2-ter chiarisce che per i delitti previsti dagli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 612-bis (Atti persecutori) e 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, il cosiddetto revenge porn) c.p., commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, continua a procedersi di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto in seguito alla riforma perseguibile a querela della persona offesa.
  L'articolo 5-ter introduce il nuovo articolo 85-bis, il quale reca disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali: si prevede che con riguardo ai procedimenti in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti durante la celebrazione dell'udienza preliminare non trovi applicazione la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo.
  Gli articoli 5-quater e 5-quinquies recano disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico e di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze. L'articolo 5-quater disciplina le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero. È inoltre definita la disciplina concernente il deposito telematico degli atti, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione.
  L'articolo 5-quinquies è invece volto a consentire l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le specifiche scansioni temporali indicate nel decreto legislativo n. 150.
  L'articolo 5-sexies introduce nel citato decreto un nuovo articolo 88-bis, recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo.
  In particolare, si prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di: retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (articolo 335-quater); forme e termini per l'avvio dell'azione penale (articolo 407-bis); rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (articolo 415-ter). Inoltre, a tali procedimenti, continuano ad applicarsi determinate disposizioni procedurali, elencate al comma 2, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma.
  Inoltre, l'articolo 5-septies, risolvendo una questione di diritto intertemporale e introducendo il nuovo articolo 88-ter del decreto legislativo n. 150, prevede che le modifiche apportate dal citato decreto con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applichino alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022.
  L'articolo 5-octies reca disposizioni transitorie in tema di operatività della disciplina inerente l'udienza predibattimentale. In particolare, con l'introduzione nel decreto legislativo n. 150, del nuovo articolo 89-bis, si prevede che le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale, introdotta dall'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto, non si applichino ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il pubblico ministero abbia già emesso il decreto di citazione a giudizio con le forme previgenti.
  L'articolo 5-novies, novellando l'articolo 92 del decreto, dispone il differimento di Pag. 15sei mesi dell'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale (sia con riguardo alle fasi del procedimento penale che dell'esecuzione della pena).
  L'articolo 5-decies, introducendo un nuovo articolo 93-bis nel citato decreto legislativo, specifica che le novelle apportate da quest'ultimo riguardanti la facoltà della parte che vi abbia interesse di richiedere – nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – la rinnovazione degli esami già svolti (salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva), non si applichino quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023.
  L'articolo 5-undecies anticipa di sei mesi (rispetto alla data di un anno dall'entrata in vigore del decreto) l'obbligo di registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti.
  L'articolo 5-duodecies è volto ad assicurare l'avvicendamento dei regimi applicativi che disciplinano le impugnazioni nell'ambito processo penale. Difatti, tale articolo modifica la disciplina transitoria originariamente prevista – di cui al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 150 – spostando dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 la data successivamente alla quale si applicheranno tali disposizioni.
  Sempre con riguardo al regime transitorio del decreto legislativo n. 150, osserva che l'articolo 5-terdecies reca l'inserimento di un nuovo articolo 97-bis nel citato decreto volto a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale.
  L'articolo 5-quaterdecies prevede che fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere trattate attraverso la disciplina speciale – che prevedeva un procedimento semplificato e abbreviato – dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica (di cui all'articolo 218, commi 2,3,4, e 5 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020).
  Rammenta che l'articolo 6 rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta «riforma Cartabia».
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di vaccinazione anti Sars-Cov-2. In particolare il comma 1 anticipa al 2 novembre 2022, in luogo del termine finale del 31 dicembre 2022) la data di cessazione dell'applicazione delle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Al Senato a tale articolo sono stati introdotti due ulteriori commi: il nuovo comma 1-bis stabilisce la sospensione (dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023) delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, obbligo stabilito per molteplici categorie di soggetti.
  Il nuovo comma 1-ter prevede invece il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da Covid-19), di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 – anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 – del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta unità.
  Infine, fa presente che l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 9 quella di entrata in vigore.

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  Il sottosegretario Andrea OSTELLARI, intervenendo da remoto, si riserva di contribuire al dibattito nel prosieguo dell'esame.

  Carla GIULIANO (M5S) è certa che la relatrice ed il rappresentante del Governo, seppur collegati da remoto, ascolteranno le sollecitazioni che, a nome del suo gruppo, avanzerà nel proprio intervento.
  Ritiene, in primo luogo, che non sussistano i requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge in esame che investe materie molto differenti. Osserva infatti che il decreto-legge, oltre a toccare aspetti che ineriscono alla sanità – con il reintegro anticipato del personale sanitario che non ha iniziato o completato il ciclo di vaccinazione anti SARS-Cov-2 – introduce la cosiddetta norma «antirave» – che definisce, soprattutto nella sua prima formulazione, un «obbrobrio giuridico» – oltre a disciplinare l'ergastolo ostativo.
  Sottolinea quindi che, nel corso dell'esame da parte del Senato, all'interno della disciplina dell'ergastolo ostativo, la maggioranza, con l'avallo dell'Esecutivo, ha voluto creare un vulnus gravissimo alla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti), che aveva invece ricevuto il plauso dell'Unione europea in quanto combatteva tutti quei gravissimi reati contro la pubblica amministrazione che costituiscono la modalità con la quale le organizzazioni malavitose si insinuano nella pubblica amministrazione stessa e nella sua macchina amministrativa.
  In proposito ritiene che l'emendamento di Forza Italia con il quale il Senato ha introdotto il citato vulnus, sottraendo all'ostatività dei benefici penitenziari i gravi reati contro la pubblica amministrazione, costituisca un affronto non solo per il Movimento 5 Stelle che aveva, con il Ministro Bonafede, voluto la citata legge spazzacorrotti ma anche e soprattutto per le forze dell'ordine e per quei cittadini che si devono confrontare con la pubblica amministrazione e che hanno diritto a che la stessa sia sempre trasparente e corretta.
  A suo avviso, la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità di questa grave disposizione e si duole nel dover constatare che una parte dell'attuale maggioranza che al Senato ha approvato la norma, segnatamente la Lega, sia la stessa che nella scorsa legislatura aveva votato a favore della legge n. 3 del 2019.
  Cita quindi i dati di Transparency International, l'agenzia che monitora la corruzione nei pubblici uffici, per sottolineare come l'indice della percezione della corruzione in Italia abbia fatto un balzo in avanti dal 52° al 42° posto. A suo avviso tale miglioramento non può attribuirsi al caso bensì ad una legislazione efficace che colpisce in maniera puntuale il fenomeno dilagante della corruzione.
  Per questo motivo ritiene gravissimo che ora tale legislazione venga smantellata dalla nuova maggioranza che a suo avviso dovrà assumersi anche un'ulteriore responsabilità. Osserva infatti che, poiché il decreto-legge consente di accedere ai benefici penitenziari anche a coloro che si sono macchiati di gravissimi reati corruttivi – anche facenti parte di associazione a delinquere finalizzate a tale scopo – e poiché nella legge di bilancio sono stati previsti depotenziamenti e definanziamenti in primo luogo sulle intercettazioni, si viene a definire un quadro allarmante in relazione all'utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che farà gioire coloro che godono del malaffare.
  In qualità di rappresentante di un territorio in cui le amministrazioni comunali sono particolarmente infiltrate dalla malavita, sente particolarmente l'esigenza di evitare che sui fondi stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza si estenda la longa manus della criminalità ma le disposizioni in esame costituiscono un regalo per chi fa parte delle reti corruttive ed uno sprono a commettere tali tipi di reati.
  Rammentando infine che uno dei principi cardine della legge n. 3 del 2019 era il fatto che la collaborazione di una delle parti dell'accordo corruttivo escludeva l'ostatività, si domanda se il Governo abbia valutato l'impatto che l'emendamento di Forza Italia approvato al Senato avrà proprio sull'adesione all'istituto della collaborazione di giustizia.

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  Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, prima di dare la parola per il suo intervento all'onorevole Calderone, rammenta che alle ore 12.40 sono previste audizioni sul provvedimento in discussione.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), intervenendo da remoto, desidera preliminarmente complimentarsi con l'Esecutivo per l'importanza del provvedimento in discussione e ripristinare alcuni dati che ritiene incontrovertibili.
  Per quanto attiene ai reati ostativi, rammenta che sul punto si sono pronunciate le massime autorità giurisdizionali chiedendo l'intervento del governo. Ricorda infatti che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che l'ergastolo ostativo è in contrasto con l'articolo 3 della Convezione e che la Corte di cassazione ha rimesso la questione alla Corte costituzionale sul tema che ha emesso due provvedimenti interlocutori. Solo successivamente il Governo ha emanato il decreto-legge in esame che a suo avviso è un provvedimento di grande equilibrio le cui disposizioni non permetteranno mai chi si è macchiato di gravi reati, come quelli a connotazione mafiosa, di essere posto in libertà. Al contrario, evidenzia che il decreto-legge eleva a 30 anni il periodo di pena da scontare prima di poter accedere alla liberazione condizionale.
  Rileva come il provvedimento si limiti a trasformare una presunzione assoluta – censurata e segnalata dai massimi organi giurisdizionali – in presunzione relativa ma ribadisce che il decreto assolutamente non va letto nel senso che se un soggetto è mafioso o pericoloso e se permane la sua pericolosità o mafiosità vi sia per lui la possibilità di uscire dal carcere.
  Ritiene inaccettabili le critiche ad una disposizione – introdotta al Senato grazie ad un emendamento di cui il suo gruppo si assume la paternità – che riduce il novero dei reati ostativi. Soltanto se si vuole strumentalizzare questo emendamento – che lui invece ritiene straordinariamente efficace – si può arrivare a dire che lo stesso sia strumento per porre in libertà mafiosi, corrotti o corruttori.
  Sottolinea come un'altra falsità – che non può essere consentita a nessuno affermare – sia quella di sostenere che il provvedimento liberi i corruttori. Segnala che esso offre solamente una possibilità, per chi non ha avuto una pena massima, di non andare necessariamente in carcere ma che non esclude definitivamente tale ipotesi in quanto vi è la fase successiva del vaglio del tribunale di sorveglianza che dovrà valutare sulla base ad una serie di relazioni e su una informativa delle forze dell'ordine.
  Evidenzia infine, per quanto attiene alla cosiddetta «norma antirave» – disposizione che si era detto essere perfettibile – che il Governo si è fatto carico di migliorarla rispetto alla formulazione iniziale per varare una buona norma per evitare disastri. Sottolinea in proposito come sia compito del legislatore adottare disposizioni prima che avvengano i disastri.
  Per quanto attiene alla riforma Cartabia sottolinea come l'Esecutivo, abbia opportunamente ascolta e dato risposta alle sollecitazioni e alle preoccupazioni unanimi della magistratura prevedendo una serie di norme di carattere transitorio.

  Federico CAFIERO DE RAHO, presidente, avendo previsto lo svolgimento di attività conoscitiva nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 15 dicembre 2022.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 705, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022, recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali», di: Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giuseppe Santalucia, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Maurizio De Lucia,Pag. 18 procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Mitja Gialuz, professore ordinario di diritto processuale penale dell'Università di Genova, Enrico Infante, sostituto procuratore presso il Tribunale di Foggia, Marco Patarnello, magistrato presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, Antonio Balsamo, presidente del Tribunale di Palermo, Guido Salvini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico comparato presso l'Università di Enna «Kore».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 17.35.