CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2022
26.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 14 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 8.40.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7a penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (doc. IV-ter, n. 11).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano – sezione 7 penale (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11).
  Fa presente, in particolare, che l'on. Fidanza è accusato dalla procura della Repubblica di Milano del delitto di cui all'articolo 595, comma 3, c.p. (diffamazione recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità) perché egli – comunicando con più persone attraverso la pubblicazione di un video sul social network Facebook, in riferimento alla mostra PORNO PER I BAMBINI, che si sarebbe dovuta tenere presso il Santeria Social club di Milano – avrebbe offeso la reputazione del locale.
  Ricorda, inoltre, che l'on. Fidanza – invitato a fornire i chiarimenti ritenuti opportuni – ha inviato una memoria scritta, con i relativi allegati, in data 13 dicembre 2022. In tale memoria, l'on. Fidanza ha anche comunicato formalmente che la prossima udienza del processo si terrà il prossimo 9 gennaio 2023.
  Nella seduta del 6 dicembre scorso la relatrice, deputata Ingrid Bisa, ha illustrato la vicenda alla Giunta. Le chiede, quindi, se intende nuovamente intervenire per fornire gli aggiornamenti sul caso.

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  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, desidera intervenire essenzialmente per tre ragioni:

   1) la prima, per sottoporre all'attenzione della Giunta le risultanze di una ulteriore ricerca sulla pregressa attività parlamentare dell'on. Fidanza connessa alla vicenda oggi all'esame;

   2) la seconda, per condividere con i colleghi l'esito di un approfondimento sulla giurisprudenza costituzionale in ordine al cosiddetto legame temporale tra l'attività parlamentare e le dichiarazioni esterne, la cui sussistenza è ritenuta indispensabile dalla Consulta ai fini dell'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione;

   3) la terza, per informare la Giunta che l'on. Fidanza – come ha anticipato il Presidente – ha inviato nella giornata di ieri alcune note scritte (e numerosi allegati) sul caso che lo riguarda; invita pertanto i colleghi a prenderne visione.

  Per quanto concerne il primo aspetto, e cioè la pregressa attività parlamentare connessa con il caso in discussione, segnala che l'on. Fidanza – oltre alla interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 del 5 dicembre 2018, cui ha fatto riferimento nella sua precedente relazione del 6 dicembre scorso – ha presentato, all'inizio della scorsa legislatura e segnatamente nel mese di marzo del 2018, numerose proposte di legge che si occupano della tutela dei minori. Quella che più direttamente attiene alla fattispecie in esame è la n. 305 (presentata il 23 marzo 2018 assieme ad altri deputati del proprio Gruppo), che si proponeva di escludere il patteggiamento della pena nei procedimenti per delitti sessuali contro i minori.
  Per ciò che rileva in questa sede, ritiene interessante notare come, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in questione, l'on. Fidanza trattava in generale della problematica della pedopornografia e della necessità di tutelare i minori in ogni forma e modo possibile; in particolare, egli sottolineava che: «I reati in danno dei minori sono certamente tra quelli che più ripugnano alle nostre coscienza e, in merito ad essi, la riprovazione sociale è giustamente unanime; davanti a tali crimini lo sforzo del legislatore è da anni – e deve continuare a essere – quello di emanare le norme necessarie, da un lato, a sanzionare i colpevoli di questi terribili gesti e, dall'altro, a tutelare nel modo più compiuto le giovani vittime. (...) Ad oggi, la consapevolezza che i minori debbano essere messi al riparo da abusi e da violenze attraverso norme giuridiche sempre più incisive, precise e puntuali è ben presente nell'operato del legislatore nazionale, europeo e internazionale. È stata raggiunta una coscienza giuridica volta a garantire la massima protezione nei confronti dei bambini e degli adolescenti, cercando, in tal modo, di salvaguardare il patrimonio più prezioso che abbiamo. (...) L'esigenza di mantenere alta l'attenzione sul tema della lotta alla pedofilia è dettata dalla constatazione che, purtroppo, la diffusione di tali reati in Italia, come nelle altre parti del mondo, continua a essere in aumento. (...) La Convenzione [di Lanzarote, ratificata dalla legge n. 172 del 2012] ha affrontato le tematiche dello sfruttamento e dell'abuso sessuale in maniera sistematica, indicando le necessarie misure: la protezione del minore in via anticipata, la creazione di una barriera di prevenzione, l'istituzione di autorità specializzate, le attività di controllo da realizzare per prevenire e per reprimere tutte le forme di sfruttamento sessuale in danno di minori, e per diffondere più consapevolezza della problematica soprattutto tra le persone che hanno a che fare con i minori. La tutela dei bambini e degli adolescenti deve, oggi più che mai, essere uno degli obiettivi primari della nostra società, e con la presente proposta di legge intendiamo realizzare un ulteriore passo in questa direzione. (...) La linea ispiratrice di questo importante provvedimento legislativo, che nel nostro Paese s'inserisce nel citato quadro normativo di attenzione alla garanzia dell'integrità psico-fisica dei minori, è quella di predisporre strumenti normativi adeguati per combattere le formule più subdole di violenza contro i minori. (...) A questa piaga sociale si tenta, attraverso la Convenzione, Pag. 11di dare una risposta, con la previsione dei nuovi reati di adescamento di minori per scopi sessuali e di pedofilia e pedopornografia culturale, che ricomprendono condotte poste in essere anche con i mezzi di comunicazione tecnologicamente più avanzati. (...) La presente proposta di legge mira, quindi, a completare l'elenco dei reati ai quali non potrà essere applicato il patteggiamento affinché tra questi siano compresi tutti i reati afferenti alla violazione della sfera sessuale del minore; inoltre si estende il divieto di accedere al patteggiamento nei casi di cessione di materiale pedopornografico anche non di ingente quantità. (...) La tutela dei bambini e degli adolescenti deve, oggi più che mai, essere uno degli obiettivi primari della nostra società, e con la presente proposta di legge intendiamo realizzare un ulteriore passo in questa direzione».
  Per quanto invece attiene al secondo aspetto che ricordava poc'anzi (approfondimento sulla giurisprudenza inerente al cosiddetto nesso temporale), rappresenta alla Giunta che la Corte costituzionale, per un verso, afferma che l'atto parlamentare debba di norma precedere la dichiarazione extra moenia incriminata ma, per altro verso, sostiene pure che il nesso temporale debba considerarsi esistente qualora l'atto di funzione segua alle dichiarazioni esterne entro «un arco temporale talmente compresso» da potersi affermare la sostanziale contestualità tra l'uno e le altre.
  Declinando questa affermazione di principio nel caso di specie, crede che la Giunta sia chiamata a valutare se il lasso temporale – di due giorni – intercorrente tra la data in cui l'on. Fidanza ha pubblicato il post su Facebook (3 dicembre 2018) e quella (del successivo 5 dicembre) in cui egli ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 possa essere appunto giudicato «talmente compresso» da potersi affermare la sostanziale contestualità tra l'uno e l'altra.
  In proposito, sottolinea che la Corte costituzionale – in un caso (deciso con la sentenza n. 221 del 2006) – ha giudicato troppo ampio lo iato temporale di dieci giorni, mentre in altre due circostanze ha ritenuto sussistente una «sostanziale contestualità», essendo trascorsi solo due giorni – come nel caso di specie – tra la propalazione esterna e la presentazione dell'atto di funzione.
  Si tratta in particolare dei casi decisi con sentenze: a) n. 10 del 2000, in cui un deputato aveva presentato due interrogazioni il 29 aprile 1994, mentre le dichiarazioni incriminate risalivano al precedente 27 aprile; b) n. 276 del 2001, in cui un consigliere regionale – cui si applicava l'insindacabilità di cui all'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, che è analoga a quella garantita ai parlamentari ex articolo 68, primo comma, della Costituzione – aveva reso dichiarazioni il 14 febbraio 2000, ma aveva presentato l'atto di funzione solo il 16 febbraio successivo.
  Per concludere sul punto ribadisce comunque che, a suo avviso, al di là del caso concreto che la Giunta sta esaminando, occorre trovare un equilibrio più avanzato circa la portata applicativa della prerogativa della insindacabilità e quindi – in buona sostanza – andare oltre le coordinate interpretative fissate dalla Corte costituzionale in una giurisprudenza che, seppure ribadita nei tempi più recenti, si è formata più di venti anni fa; in un momento in cui, ad esempio, i social media non erano ancora divenuti uno strumento così centrale e rilevante nel dibattito politico.
  Per quanto infine riguarda le note scritte inviate dall'on. Fidanza assieme al proprio legale, esse evidenziano in via preliminare che: 1) la Corte costituzionale tutelerebbe la prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, anche in relazione alle cosiddetto dichiarazioni extra moenia, cioè alle affermazioni rese dai deputati al di fuori delle aule parlamentari purché riproduttive dei contenuti degli atti tipici di funzione; 2) la legge n. 140 del 2003 estenderebbe la garanzia della insindacabilità anche ai cosiddetti atti atipici tra cui rientrerebbe «... ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento», di cui all'articolo 3 della predetta legge; sarebbe Pag. 12quindi «certo che ogni atto del parlamentare, anche quello extra moenia, dotato di valenza politica e legato alla sua funzione, possa essere legittimamente tutelato dalla insindacabilità».
  Con specifico riferimento al caso di specie, le predette note fanno invece presente che: a) il capo di imputazione formulato dal p.m. sarebbe errato, in quanto il fatto contestato (cioè la pubblicazione del post su Facebook) sarebbe avvenuto il 3 dicembre – e non il 2 dicembre – 2018. Tale circostanza sarebbe facilmente riscontrabile consultando il video ancora disponibile in rete e rileverebbe ai fini della verifica del nesso temporale delle dichiarazioni rese con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 del 5 dicembre 2018; b) la «mostra» in questione – come anche emerso in sede dibattimentale all'udienza del 21 novembre 2022 – sarebbe stata accessibile da più ingressi da parte di chiunque, comprese famiglie con minori e minori in autonomia; c) il tema della lotta alla pedopornografia e alla pedofilia e della tutela di ogni aspetto della vita del minore sarebbe sempre stato oggetto di attenzione da parte del partito Fratelli d'Italia, e dai suoi esponenti, ben prima del 3 dicembre 2018 e, certamente, anche successivamente. Al riguardo, sono allegati manifesti politici del partito e iniziative parlamentari dei deputati e dei senatori appartenenti alla medesima forza politica; d) l'on. Fidanza ha presentato: d1) la proposta di legge n. 305 del 23 marzo 2018, che ha peraltro già citato in precedenza. Tale proposta «nella sua argomentazione introduce il tema della protezione del minore in via anticipata, la creazione di una barriera di prevenzione, l'istituzione di autorità specializzate e anche l'attività di controllo utile a prevenire pregiudizi verso i minori in ambito sessuale. La proposta di Legge poi verte l'attenzione sulle ipotesi di reato afferenti alla violazione della sfera sessuale del minore rendendo tali fattispecie non patteggiabili. Tra i reati proposti come non patteggiabili in sede giudiziaria vi è anche quello della cessione di materiale pedopornografico»; d2) l'interrogazione a risposta scritta del 5 dicembre 2018, più volte menzionata, che sarebbe immediatamente ricollegabile al post video su Facebook del 3 dicembre 2018. A sua volta, tale post costituirebbe un atto parlamentare atipico, ai sensi del menzionato articolo 3 della legge n. 140 del 2003, in quanto pubblicato sulla pagina politica dell'on. Fidanza e realizzato per finalità di critica e di denuncia politica della mostra in parola; esso sarebbe pertanto funzionalmente riferibile ad attività parlamentare; e) il Tribunale di Milano avrebbe errato a non ritenere rilevante la predetta interrogazione del 5 dicembre del 2018 sol perché successiva di alcuni giorni alle propalazioni divulgate via Facebook. Nel ribadire che le dichiarazioni incriminate risalirebbero al 3 e non al 2 dicembre 2018, le note difensive evidenziano che vi sarebbe stata una sostanziale contemporaneità tra l'atto di funzione e le affermazioni ritenute diffamatorie. Al riguardo, si sottolinea come il 3 dicembre 2018 fosse un lunedì – giorno che è tradizionalmente dedicato al rapporto con gli elettori e con la propria comunità politica di riferimento – e che l'interrogazione in esame è stata predisposta il giorno seguente (cioè martedì 4), per essere poi depositata il primo giorno utile, cioè il 5, data di arrivo alla Camera a Roma. Si rappresenta, infine, come l'on. Fidanza avvertisse la forte esigenza di pubblicizzare immediatamente la decisione degli organizzatori di annullare la mostra onde scongiurare ogni possibilità di ripensamento. Mostra che poi è stata annullata, come detto nella riunione precedente.
  Per concludere, ritiene che, per la prossima seduta, sarà in grado di formulare una proposta di deliberazione per la Giunta, nella quale terrà conto del dibattito che si svolgerà.
  Ricorda, infine, che tutta la documentazione del caso – incluse le note scritte da ultimo inviate dall'on. Fidanza e i numerosi allegati acclusi – sono a disposizione dei membri della Giunta per la consultazione presso gli Uffici.

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia la relatrice e invita i colleghi a consultare le note scritte fatte pervenire dall'on. Fidanza. Fa presente che la seduta della prossima settimana sarà dedicata alla formulazionePag. 13 della proposta di deliberazione e al dibattito sulla medesima. Sarà poi fissata una successiva seduta nella settimana tra Natale e Capodanno, in una data da individuare in base al calendario dei lavori dell'Assemblea, in cui si procederà alla votazione finale. Chiede infine ai colleghi se intendono intervenire.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) chiede se è possibile ipotizzare di concludere la trattazione del caso in esame prima di Natale, dedicando comunque una seduta per la discussione e un'altra distinta per la deliberazione.

  Enrico COSTA, presidente, chiede di conoscere il parere dei colleghi sulla proposta del collega Pittalis.

  Marco LACARRA (PD-IDP) essendo fissata la prossima udienza del processo il 9 gennaio 2023, è a suo avviso indispensabile accogliere la proposta dell'on. Pittalis; ciò, per consentire all'Aula di deliberare in via definitiva prima di tale data. Diversamente, non avrebbe senso una accelerazione.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) sottolinea che a breve si conoscerà il calendario dei lavori relativo all'esame della legge di bilancio, che presumibilmente terrà impegnata l'Aula dal 20 al 22 dicembre, giorni nei quali sarà impossibile aggiungere altri punti all'ordine del giorno. L'unico giorno in cui l'Assemblea potrebbe deliberare sulla questione in tempi ravvicinati sarebbe il 29 dicembre; quella successiva sarebbe il 12 gennaio. Nel concordare quindi con la proposta dell'on. Pittalis, conclude che sarebbe utile che la Giunta terminasse l'esame del caso in questione prima di Natale per consentire poi all'Assemblea di deliberare quanto prima in via definitiva, compatibilmente con le decisioni che saranno assunte nella Conferenza dei Capigruppo.

  Devis DORI (AVS) concorda con la proposta del collega Pittalis.

  Carla GIULIANO (M5S) condivide l'ipotesi di calendario del collega Pittalis, mantenendo due sedute distinte. Per quando riguarda il merito, chiede alla collega Bisa gli estremi delle sentenze della Corte costituzionale che fanno riferimento al concetto di «sostanziale contestualità» tra l'atto di funzione e le dichiarazioni rese extra moenia.

  Ingrid BISA (Lega) cita la sentenza n. 10 del 2000 e la n. 276 del 2001.

  Laura CAVANDOLI (Lega) concorda con la proposta dell'on. Pittalis e auspica che la Camera possa deliberare in via definitiva entro fine anno.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per definire il calendario dei lavori della Giunta.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.