CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 dicembre 2022
26.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
C. 674 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Rosaria TASSINARI, relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 674, di conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
  Soffermandosi in particolare sulle norme di più stretta competenza della XI Commissione, peraltro piuttosto limitate, fa notare, anzitutto, che il provvedimento, che consta di 7 articoli, all'articolo 1 dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. In particolare il comma 1 dispone, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la sospensione dei termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli Pag. 373articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973), e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo contributivo (articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010).
  Il comma 2 precisa che nei casi di cui al comma 1 non si procede al rimborso di quanto già versato, mentre il comma 3 estende l'applicazione della sospensione prevista dal comma 1 anche ai versamenti derivanti da atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012), ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali (di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e all'articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019). Il comma 4 stabilisce inoltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì sospesi i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
  Il comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi.
  Il comma 6 prevede che per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 – secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati – la disciplina prevista dall'articolo 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), commi 1e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Rammenta quindi che, ai sensi dell'articolo 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 159 del 2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del menzionato decreto legislativo n. 159 del 2015, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Ai sensi del comma 3 Pag. 374del menzionato decreto legislativo n. 159 del 2015, infine, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
  Il comma 7 dell'articolo 1 in esame, infine, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.340.000 euro (di cui 884.000 per Casamicciola Terme e 456.000 per Lacco Ameno) per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro (di cui 911.000 per Casamicciola Terme e 469.000 per Lacco Ameno) per l'anno 2023.
  Esaminando poi in breve sintesi il resto dell'articolato, osserva che l'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di sospensione dei termini sostanziali e processuali dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste.
  L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali – dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 – con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
  L'articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, attualmente fissato al 31 dicembre 2022 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria).
  L'articolo 5 destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.
  L'articolo 6 reca, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione. I commi 2 e 3 dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.
  L'articolo 7 dispone che il decreto-legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 4 dicembre 2022.
  In conclusione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Marco SARRACINO (PD-IDP) fa presente gli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia richiederanno misure straordinarie, non essendo sufficienti quelle previste in via ordinaria. In particolare andrebbero previsti interventi volti a rafforzare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori coinvolti, ritenendo che difficilmente gli strumenti disponibili siano in grado di affrontare le problematiche determinate dai predetti eventi eccezionali. Apprezza la sospensione dei versamenti tributari e contributivi, pur ritenendo che si rischia che tali misure siano insufficienti. Ritiene inoltre che le risorse stanziate dal decreto-legge in oggetto siano da incrementare per affrontare in maniera adeguate le problematiche in oggetto. Evidenzia che il commissario prefettizio del comune di Casamicciola Terme ha fatto presente, in audizione presso la VIII Commissione, che la dotazione del fondo istituito dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, pari a 1.340.000 euro, non appare sufficiente, poiché i comuni in questione non saranno in grado di assicurare i servizi essenziali, essendo invece necessaria una dotazione di almeno 3 milioni di euro. Inoltre ricorda che il commissario delegato Legnini ha suggerito di prevedere un'esenzione fiscale per i proprietari che concedono in locazione gli immobili ad uso abitativo alle persone sfollate, in considerazione del fatto che spesso appare più vantaggioso destinarle alla richiesta del settore turistico.
  In conclusione preannuncia il proprio voto favorevole, nel presupposto che siano rafforzate con le necessarie risorse le misure previste dal provvedimento in esame.

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  Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene che si debba prevedere, tar le altre misure per affrontare le problematiche dei lavoratori coinvolti, almeno la cassa integrazione in deroga.

  Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), osservando che bisogna prestare più attenzione alla prevenzione, preannuncia il proprio voto favorevole.

  Valentina BARZOTTI (M5S) ritiene che nel parere da approvare sarebbe necessario inserire alcune osservazioni volte ad evidenziare l'opportunità di prevedere ulteriori strumenti per affrontare le conseguenze dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, in particolare incentivi e compensazioni per i lavoratori che sono stati costretti ad allontanarsi e che svolgono la propria attività lavorativa in smart working.

  Francesco MARI (AVS) rammenta che almeno quaranta aziende dell'isola di Ischia rischiano il fallimento con le conseguenti ricadute sul piano occupazionale.
  Osserva quindi che il Governo dovrebbe intervenire in maniera più organica con ulteriori misure.

  Walter RIZZETTO, presidente, ritiene che, non essendovi obiezioni, si potrebbe rinviare l'espressione del parere ad altra seduta, affinché la relatrice possa approfondire le questioni emerse nel dibattito ed eventualmente riformulare la proposta di parere.

  Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) concorda con le considerazioni del presidente.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.