CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 dicembre 2022
25.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene in videoconferenza il sottosegretario per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.
C. 674 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, ricorda come l'intervento normativo discenda dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Con deliberazione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza. Con il presente decreto-legge sono quindi disciplinati i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola.
  Come avviene di frequente in simili circostanze purtroppo non inedite, l'articolo 1 dispone in merito alla sospensione di termini con scadenza nel periodo compreso dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di una serie di termini amministrativi, nei confronti dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Il comma 6 richiamando l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 – estende tale sospensione, per un corrispondente periodo di tempo, ai termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.Pag. 6
  L'articolo 2, reca misure urgenti in materia di giustizia penale e civile. Il comma 1 prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia, dalla sua entrata in vigore (4 dicembre 2022) al 31 dicembre 2022.
  Il comma 2 dispone altresì la sospensione, dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i medesimi organi giudiziario. La norma cita la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Il medesimo comma precisa che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto.
  Il comma 3 dispone il rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. La relazione illustrativa specifica che tale disposizione mira a non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi. Analogamente si procede qualora una delle parti sia difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio in uno dei predetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.
  Il comma 4 prevede la sospensione dal 26 novembre al 31 dicembre 2022 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti o svolgevano la propria attività nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nonché i termini di notificazione dei processi verbali e i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Infine, il comma in esame sospende anche il decorso del termine per la proposizione della querela da parte dei residenti nei predetti comuni.
  Il comma 5 sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei riguardi dei medesimi soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa o di funzione nei predetti comuni, La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
  Il comma 6 reca le eccezioni alla sospensione dei termini che in materia civile e di volontaria giurisdizione non opera per le cause relative ai diritti delle persone minorenni; le cause relative al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; i procedimenti cautelari; i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione; i procedimenti in materia di trattamento sanitario obbligatorio (articolo 35 della legge n. 833 del 1978); i procedimenti in materia di interruzione volontaria della gravidanza (articolo 12 della legge n. 194 del 1978); i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro abusi familiari; i procedimenti riguardanti espulsione, trattenimentoPag. 7 e allontanamento di cittadini stranieri; i procedimenti ex articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata); i procedimenti in materia elettorale. Inoltre, in genere, sono esclusi tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza del capo dell'ufficio giudiziario o del giudice istruttore.
  In materia penale, sono esclusi: i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare; i procedimenti nei quali sia imminente la scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare; i procedimenti di consegna dell'imputato o condannato all'estero e di estradizione per l'estero; i procedimenti in cui siano applicate misure di sicurezza detentive, o sia pendente una richiesta di applicazione di tali misure; i procedimenti, qualora gli interessati lo richiedano: a carico di detenuti; in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; concernenti misure di prevenzione; i procedimenti nei quali vi sia necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice penale, previa dichiarazione di urgenza, su richiesta di parte, del giudice o del presidente del collegio.
  Il comma 7 prevede quindi la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini.
  Infine, il comma 8 dispone che, ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 2 della legge Pinto (legge n. 89 del 2001), non sia computato il periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (4 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1, e del periodo 26 novembre-31 dicembre 2022, in quelli i cui termini siano stati sospesi ai sensi del comma 4.
  L'articolo 3 al comma 1 estende la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei termini per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui almeno una delle parti al 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale in tali comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
  Il comma 2 prevede il rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali.
  Il comma 3 sospende nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopra indicati i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.
  L'articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli. Si modifica quindi il termine del 31 dicembre 2022 per il temporaneo ripristino della citata sezione fissato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cosiddetta «geografia giudiziaria») già prorogato più volte. Conseguentemente, slitta al 1° gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripristino cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023.
  Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni finanziarie e l'articolo 7 reca la clausola di entrata in vigore.Pag. 8
  Si riserva conclusivamente di formulare la proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 13 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.