CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 4

GIUNTA PLENARIA

  Martedì 6 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del presidente.

  Enrico COSTA, presidente, facendo seguito a quanto preannunciato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza, comunica che – dalla verifica effettuata in ordine ai procedimenti iscritti all'ordine del giorno della Giunta – risulta concluso il procedimento di cui al doc IV-ter, n. 4, nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.
  Più in particolare segnala che – con sentenza n. 49 del 2022 – il Tribunale di Monza ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'on. Sgarbi in ordine al delitto a lui ascritto (diffamazione a mezzo stampa), essendo tale reato estinto per remissione della querela da parte della persona offesa, dott. Giancarlo Caselli.
  Precisa quindi che, essendo stato definito, tale procedimento sarà cancellato dall'ordine del giorno della Giunta.

  (La Giunta prende atto)

  Enrico COSTA, presidente, comunica inoltre che, come da prassi seguita a ogni inizio di legislatura, è in distribuzione una relazione che sintetizza in maniera molto concisa le attività che la Giunta per le autorizzazioni è chiamata a svolgere: dalle deliberazioni in materia di insindacabilità, alle autorizzazioni ad acta, alle autorizzazioni a procedere per i reati ministeriali. Tale relazione sarà altresì allegata al resoconto della seduta di oggi (vedi allegato).

  (La Giunta prende atto)

Richiesta di deliberazione ex art. 3, co. 4, della legge n. 140/2003 pervenuta dal Tribunale ordinario di Milano – sezione 7^ penale nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, Pag. 5deputato all'epoca dei fatti, (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (doc. IV-ter, n. 11).
(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti di Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale ordinario di Milano – sezione 7a penale (procedimento n. 28200/20 RGNR – n. 4978/22 RG TRIB) (Doc. IV-ter, n. 11). Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 21 luglio 2022, sulla quale ha affidato l'incarico di relatrice alla deputata Ingrid Bisa, cui cede la parola.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, preannuncia che depositerà la relazione della quale ora darà lettura. Il documento in titolo riguarda un procedimento penale promosso nei confronti dell'onorevole Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti e attualmente parlamentare europeo. In particolare, l'onorevole Fidanza è accusato dalla procura della Repubblica di Milano del delitto di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità) perché egli – stando a quanto testualmente afferma il capo di imputazione – «comunicando con più persone attraverso la pubblicazione di un video sul social network Facebook, in riferimento alla mostra “Porno per i bambini”, che si sarebbe dovuta tenere presso Santeria Toscana 31 (già Santeria Social club), offendeva la reputazione del locale affermando: “Siamo qui a Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social club, locali dati in concessione dal Comune di Milano, dove il 13 dicembre si sarebbe dovuta aprire questa fantastica mostra: ‘Porno per bambini’. Una mostra che, con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigui, non avrebbe fatto altro che legittimare la pedopornografia. Noi non ci fermiamo qua! Chiediamo al Comune di Milano di vigilare su quello che viene svolto nei locali che dà in concessione ma soprattutto vogliamo difendere i bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare”». Il video del post pubblicato su Facebook è ancora disponibile in rete.
  Al riguardo, precisa che l'onorevole Fidanza faceva riferimento a una mostra di disegni erotici – effettivamente intitolata «Porno per bambini» – che si sarebbe dovuta tenere a Milano a partire dal 13 dicembre 2018 presso il Santeria social club, che nella città meneghina dispone di un locale dato in concessione dal Comune.
  Secondo l'opinione dell'autore, tali disegni raffigurerebbero dei fumetti in chiave erotica dal contenuto ironico, buffo e per questo definito «per bambini». Tali immagini, infatti, seppur caratterizzate da un'esibita sessualità, non avrebbero avuto natura pornografica né tantomeno avrebbero ritratto minori. Il riferimento ai bambini sarebbe pertanto da ricondurre allo stile tipico dei disegni dei più piccoli.
  Tuttavia – a seguito del clamore mediatico e delle polemiche politiche, sfociate anche nella presentazione di un esposto al Garante per l'Infanzia della Regione Lombardia – tale mostra è stata definitivamente annullata.
  Sotto il profilo più strettamente attinente al procedimento penale in corso, evidenzia che:

   a) in data 22 febbraio 2019, il sig. Andrea Pontiroli – in proprio e nella qualità di amministratore unico della Società Santeria s.r.l., che ha organizzato la mostra in questione – ha sporto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica di Milano nei confronti non solo dell'on. Fidanza, ma anche di altri soggetti che avevano commentato in maniera molto critica l'iniziativa in questione. Ad avviso del querelante, essi avrebbero indotto un numero molto elevato di persone a ritenere che il locale ove si sarebbe dovuta tenere la mostra fosse in realtà uno strumento per la propaganda di pedofilia e di pedopornografia; circostanza che sarebbe non soltanto falsa e disonorevole, ma anche astrattamente idonea a far aprire un'indagine per reati assai gravi e socialmente riprovevoli;

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   b) con decreto del 17 maggio 2021, il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio, tra gli altri, dell'onorevole Fidanza ai sensi dell'articolo 552 del codice di procedura penale;

   c) all'udienza del 18 luglio 2022, il Tribunale di Milano in composizione monocratica (7a sezione penale), per quel che interessa in questa sede, ha respinto l'eccezione di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione sollevata dall'onorevole Fidanza. Il Tribunale ha motivato tale rigetto evidenziando – sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale – che le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare possono fruire della copertura della causa di non punibilità di cui alla predetta disposizione costituzionale non solo ove presentino una sostanziale coincidenza di contenuti con opinioni espresse in sede istituzionale, ma anche a condizione che esse siano cronologicamente successive a queste ultime. Nel caso in esame, invece, un «esposto» (rectius: una interrogazione a risposta scritta) rivolto al Ministero per la famiglia e le disabilità sarebbe stato presentato solo due giorni dopo aver pronunciato le frasi asseritamente diffamatorie.

  Con ordinanza pronunciata in udienza il Tribunale – ai sensi dell'articolo 3, comma 4 e 5, della legge n. 140 del 2003 – ha conseguentemente sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Camera affinché questa si pronunci in ordine alla sindacabilità o meno delle dichiarazioni rese dall'onorevole Fidanza; contestualmente, ha fissato la successiva udienza il 21 novembre 2022, nel rispetto del termine dei 90 giorni (tenuto anche conto della sospensione feriale) stabilito dall'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 140/2003. In base a quanto appreso per le vie brevi, la prossima udienza è già stata fissata il 9 gennaio 2023.
  Tutto ciò premesso, informa i colleghi che è presente agli atti l'interrogazione dell'onorevole Fidanza già presa in esame dal Tribunale di Milano. Si tratta, in particolare, della interrogazione a risposta scritta n. 4-01794 rivolta al Ministero per la famiglia e le disabilità, che è stata presentata dal deputato in questione il 5 dicembre 2018, quindi due giorni dopo i fatti denunciati che, come visto, risalgono al 3 dicembre. Tale interrogazione – che, per pacifica opinione dottrinale e giurisprudenziale, rientra tra gli atti tipici della funzione parlamentare – recita testualmente:

  «Per sapere – premesso che:

   alcuni giorni fa è apparsa sui social network la pubblicità di una mostra dal titolo “Porno per bambini”, programmata per il 13 dicembre 2018 presso il Santeria Social Club, noto locale sito presso un immobile dato in concessione dal comune di Milano;

   da quanto si può vedere dai profili social della mostra stessa, il contenuto dell'esposizione verte su una serie di disegni dalla forte simbologia sessuale, ritraenti soggetti in pose equivoche;

   nonostante quanto dichiarato dall'ideatore e disegnatore della mostra, a giudizio dell'interrogante l'accostamento provocatorio dei termini “Porno” e “bambini” nonché alcuni dei contenuti rischiano di trasmettere un messaggio di legittimazione culturale di pratiche di natura pornografica e pedopornografica molto pericolose per i bambini;

   il fatto risulta, a giudizio dell'interrogante, necessario di attenzione, a maggior ragione perché originariamente programmato all'interno di locali dati in concessione da una pubblica amministrazione e quindi destinati ad una ineludibile finalità sociale;

   a seguito delle proteste levatesi da più parti, sia spontaneamente sulla rete, sia da parte di esponenti politici e del mondo associativo, i gestori del locale, pur difendendone i contenuti, hanno deciso di annullare la mostra per motivi di opportunità:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e di eventuali altre mostre dai Pag. 7contenuti simili organizzate sul territorio nazionale, dallo stesso o da altri artisti;

   quali iniziative culturali e divulgative abbia in programma per difendere i bambini da messaggi culturali o commerciali aggressivi, che possano minare un corretto e graduale approccio alla sessualità da parte degli stessi».

  Almeno al momento, non risultano altri atti parlamentari rilevanti ai fini della pronuncia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. È tuttavia evidente che l'onorevole Fidanza – in sede di audizione personale ex art. 18 del Regolamento o mediante l'invio di note scritte – potrà segnalare alla Giunta tutti gli atti di funzione relativi al caso di specie che riterrà opportuni, tenendo peraltro presente che la Corte costituzionale, in alcune sue pronunce, ha stabilito che: 1) oltre agli atti parlamentari tipici (atti di sindacato ispettivo, interventi nelle aule parlamentari) è possibile produrre anche i cosiddetti atti parlamentari atipici (ad esempio: missive inviate al proprio capogruppo; esposti inviati a una commissione di inchiesta o di indagine, e altro; 2) ai fini della sussistenza del c.d. nesso temporale, è possibile che l'atto di funzione segua alle dichiarazioni esterne entro «un arco temporale talmente compresso» da potersi affermare la sostanziale contestualità tra l'uno e le altre (sentenze n. 221 del 2006 e n. 97 del 2008).
  In ogni caso fa presente che – come già accaduto in altri precedenti nella XVIII legislatura – la fattispecie in esame evidenzia nuovamente la necessità di richiamare l'esigenza di pervenire a un criterio ermeneutico della insindacabilità dei parlamentari che vada oltre la formalistica ricerca dell'atto di funzione pregresso. Nella XVIII legislatura la Giunta ha avuto modo di sottolineare più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non è assolutamente adeguato alle esigenze di un dibattito politico nel quale il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i modi di comunicazione che sono propri della società attuale; modi che sono caratterizzati spesso – come nel caso in esame – dalla necessità di immediatezza della comunicazione, che è inconciliabile con il predetto formalismo. Con riferimento al caso di specie, va rilevato che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione (come i social media), esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi della vicenda.
  Segnala inoltre ai colleghi che – presso gli Uffici – è come sempre disponibile, per la consultazione, tutta la documentazione trasmessa dal Tribunale di Milano. Essa in particolare consiste: a) nel verbale di udienza del 18 luglio 2022, che contiene l'ordinanza con cui il Giudice ha rigettato l'eccezione di insindacabilità parlamentare delle opinioni espresse dall'onorevole Fidanza; b) nell'atto di denuncia-querela; c) nel decreto di citazione diretta a giudizio del 17 maggio 2021; d) nell'istanza di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, depositata all'udienza del 18 luglio 2022.
  Infine, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni (personalmente o tramite l'invio di note scritte) e dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono intervenire.

  Carla GIULIANO (M5S) chiede se – oltre all'interrogazione – sia agli atti della Giunta qualche altro atto, anche atipico, precedente o contestuale al post incriminato (lettere o altro).

  Ingrid BISA, relatrice, evidenzia che, al momento, è presente nel fascicolo solo l'interrogazione menzionata nella relazione. Spetterà poi all'on. Fidanza evidenziare se esistono altri atti di funzione pertinenti.

  Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede se sia già stato definito un calendario di trattazione della questione oggi all'esame della Giunta.

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  Enrico COSTA, presidente, fa presente che, in linea di principio, le successive sedute che potranno essere dedicate al seguito dell'esame del caso concernente l'on. Fidanza sono quelle del 13, del 20 ed eventualmente del 27 dicembre prossimo. Sottolinea, in ogni caso, che la decisione finale spetterà comunque all'Assemblea. Pertanto, si riserva di stabilire una calendarizzazione più precisa dopo che l'on. Fidanza avrà comunicato formalmente la data della prossima udienza presso il Tribunale (che, in base a quanto appreso per le vie brevi, sembra essere fissata il 9 gennaio 2023) e la natura di quest'ultima (udienza filtro o conclusiva).
  Non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessato a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva, infine, di convocare la Giunta in una prossima seduta.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità ex articolo 3, comma 7, della legge n. 140/2003, avanzata dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano (proc. n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP).
(Esame e rinvio).

  Enrico COSTA, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti del senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Tribunale di Milano (procedimento n. 11770/2019 RGNR – n. 630/2021 RG GIP). Su tale questione ha affidato l'incarico di relatore al deputato Pietro Pittalis.

  Pietro PITTALIS, relatore, preannuncia che depositerà il testo della relazione della quale darà lettura.
  La richiesta in titolo è stata presentata il 21 febbraio 2022 dal senatore Alessandro Morelli, deputato all'epoca dei fatti; essa fa riferimento a un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Milano per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il procedimento penale, unico, deriva da due distinte querele per diffamazione sporte dal sindaco di Milano Giuseppe Sala nei confronti del deputato.
  All'istanza presentata dall'allora deputato Morelli è allegata la seguente documentazione: 1) avviso di conclusione delle indagini preliminari; 2) richiesta di rinvio a giudizio e avviso della fissazione dell'udienza preliminare; 3) verbali delle udienze preliminari del 12 e del 26 maggio 2021; 4) nota di produzione documentale depositata dalla difesa del senatore Morelli in udienza preliminare; 5) estratto con i dati riepilogativi del fascicolo del procedimento, dai quali risulta la riunione dei procedimenti relativi alle due querele. Agli atti della Giunta vi è anche il fascicolo del procedimento, trasmesso – su supporto informatico – dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Milano con nota pervenuta alla Camera il 13 maggio 2022.
  La prima querela è stata sporta il 28 marzo 2019 dal sindaco Sala dopo che il senatore Morelli aveva pubblicato, il 18 marzo 2019, un post sulla propria pagina Facebook, della quale il querelante chiedeva anche che fosse disposto, in via cautelare, il sequestro preventivo.
  Nell'informazione di garanzia e nell'avviso di conclusioni delle indagini dell'8 aprile 2019, il PM così definisce il reato contestato: «Art. 595, commi 2 e 3, c.p., perché in data 18 marzo 2019 pubblicava sulla propria bacheca Facebook una vignetta recante la seguente intestazione: “Sala annuncia la restituzione dei soldi sauditi, chiedeva silenzio perché aveva le mani nella marmellata!” e dal contenuto offensivo della reputazione di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in quanto allusivo ad un interesse personale occulto, di un tornaconto di quest'ultimo, legato ad un'operazione di finanziamento del teatro la Scala, ossia alla restituzione della donazione di 3,1 milioni di euro al Ministero Pag. 9saudita. L'efficacia denigratoria di tale messaggio viene potenziata dal Morelli dalla giustapposizione, nella medesima vignetta, dell'immagine di due volti: quella del Morelli visibilmente compiaciuto e quella del Sala (estrapolata da un diverso contesto) perplesso. Commesso in Milano il 18.03.2019».
  La seconda querela è stata sporta l'8 luglio 2021, dopo la pubblicazione di un video in data 11 maggio 2021, sempre sulla pagina Facebook del senatore Morelli. Il video – pubblicato alla vigilia dell'udienza preliminare sulla prima querela – è intitolato «Sala mi ha querelato. Vuole mettermi il bavaglio in Tribunale». Il passaggio asseritamente diffamatorio sarebbe quello nel quale l'allora deputato Morelli sosteneva: «insomma domani si terrà la prima udienza, una prima udienza in Tribunale, un Tribunale che secondo l'ex capo dei vigili di Milano, Antonio Barbato, come palesato anche in alcuni servizi de Le Iene, diciamo, avrebbe ottenuto da Giuseppe Sala, insomma, qualche favorino e – sempre secondo le tesi rilanciate dal Barbato, ex capo dei vigili di Milano fatto fuori, e da Le Iene – ben ricambiato dal Tribunale ... Beppe Sala ha annunciato querela anche in questo caso ... peccato che lo faccia con l'avvocatura del Comune, che paghi tu! Insomma, lui si arrabbia con qualcuno, e tu gli paghi gli avvocati ... bravo Beppe ... potete capire con quale serenità l'uomo della strada si approcci ad affrontare un processo al Tribunale di Milano con Giuseppe Sala ...». Nella querela, il sindaco Sala riferisce di avere querelato anche l'ex comandante dei vigili Barbato e i responsabili del servizio giornalistico.
  Nell'avviso di conclusioni delle indagini del 22 luglio 2021, il pubblico ministero motiva l'offesa alla reputazione del sindaco di Milano asserendo che «attraverso la citazione indiretta di dichiarazioni altrui, si insinua che Sala Giuseppe avrebbe fatto “qualche favorino” al Tribunale di Milano, e che la magistratura locale avrebbe ben ricambiato tale disponibilità».
  Con le dichiarazioni all'origine della prima querela, l'on. Morelli commentava il fallimento dell'accordo che avrebbe visto il Governo saudita ottenere un posto nel Consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala in cambio di una donazione di 3 milioni euro all'anno per cinque anni. Contro tale prospettato accordo, criticato sia nel merito sia per l'opportunità in considerazione della situazione del rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, il Morelli si era in primo luogo espresso in sede parlamentare – prima della pubblicazione delle sue dichiarazioni su Facebook – presentando, il 15 marzo 2019, l'interrogazione 4-02488. Tale interrogazione testualmente recitava:

  «Per sapere – premesso che:

   è di questi giorni la notizia dell'eventuale ingresso del Governo dell'Arabia Saudita nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano in cambio di una donazione di 3 milioni all'anno per 5 anni;

   la vicenda sta creando numerose polemiche tra i soci della Fondazione, vigilata dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel consiglio d'amministrazione e nell'opinione pubblica specialmente riguardo all'opportunità di una simile operazione che vede l'ingresso all'interno del medesimo consiglio di amministrazione rappresentanti di un Paese sul quale ci sono forti ombre riguardo al rispetto dei diritti umani;

   tra le clausole dell'accordo, inoltre, ci sarebbe la realizzazione di un teatro e la cessione di parte del know-how del principale teatro del mondo con la delocalizzazione di una sede dell'Accademia della Scala in Arabia Saudita;

   tutto questo per un accordo economico che non è paragonabile ad altri casi avvenuti in Europa, come il Louvre ad Abu Dhabi, dove per la sola cessione del marchio e il prestito delle opere (ma non certo del know-how) l'accordo tra i due Stati si è chiuso per un miliardo di euro in trent'anni;

   il Teatro la Scala è una istituzione molto importante del nostro Paese, costituisce un patrimonio culturale di notevole rilevanzaPag. 10 per la diffusione e la conoscenza della musica e rappresenta il secondo brand italiano più famoso all'estero –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suesposti e quale sia la sua posizione in merito all'opportunità della cessione del marchio e della realizzazione di un'accademia e all'economicità dell'accordo.

  Immediatamente dopo il fallimento dell'accordo, oggetto del commento che ha generato la querela, il senatore Morelli ha presentato un'altra interrogazione al Ministro per i beni e le attività culturali – la n. 4-02551 del 21 marzo 2019 – con la quale chiedeva:

  premesso che:

   è di questi giorni la notizia di un progetto naufragato, che prevedeva la sponsorizzazione da parte del Governo saudita nei confronti del Teatro alla Scala di Milano e che ha creato forti polemiche, ampiamente riportate dagli organi di stampa;

   il consiglio di amministrazione del Teatro ha definitivamente bocciato le ipotesi esposte dal sovrintendente Alexander Pereira e sostenute in sede di consiglio, così come riportato dallo stesso Pereira e dal presidente dell'organismo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala;

   il Teatro alla Scala è una istituzione molto importante del nostro Paese, costituisce un patrimonio culturale di notevole rilevanza per la diffusione e la conoscenza della musica e rappresenta il secondo brand italiano più famoso all'estero –:

   se il Ministro interrogato fosse a conoscenza dell'intera vicenda dalla sua nascita, che pare risalire a dicembre 2018, e se risulti che il presidente del consiglio di amministrazione del Teatro, Giuseppe Sala, avesse rilevato le criticità che hanno portato all'esito attuale».

  Il senatore Morelli aveva in secondo luogo criticato l'accordo col Governo saudita anche nella qualità di consigliere comunale di Milano. In tale veste, egli aveva infatti presentato: a) l'8 marzo 2019, una interrogazione al sindaco Sala – in quanto presidente del Consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala – per sapere: 1) da quando il progetto di finanziamento fosse all'ordine del giorno del CdA; 2) da quando il sindaco fosse a conoscenza dell'iniziativa; 3) quali fossero le intenzioni dell'Amministrazione; b) il 21 marzo 2019, una richiesta di accesso agli atti per ottenere copia dei verbali del consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala dal novembre 2018 alla data della richiesta.
  Contro il progettato accordo con i sauditi il senatore Morelli – in terzo luogo – ha rilasciato quattro comunicati stampa, il 7, 8, 13 e 26 marzo 2019, critici dell'operato del sovrintendente della Scala Pereira e di quello del sindaco di Milano, biasimato in particolare per la richiesta di silenzio sulla vicenda.
  Più precisamente: a) nel comunicato del 7 marzo preannunciava la presentazione di un'interrogazione parlamentare «per conoscere i risvolti legali dell'operazione»; b) in quello dell'8 marzo attribuiva l'intera responsabilità della situazione del teatro, definita «preoccupante», al presidente del CdA Giuseppe Sala, accusato di avere mentito negando di essere stato a conoscenza dell'ingresso dei sauditi nel CdA medesimo; c) nel comunicato del 13 marzo, dava conto dell'avvenuta presentazione dell'interrogazione parlamentare sopra citata; d) infine, nel comunicato del 26 marzo, dopo il fallimento dell'accordo, criticava di nuovo il sindaco Sala perché avrebbe scaricato «sull'Accademia la decisione di costruire un conservatorio a Riad, mentre il CdA della Scala aveva optato per chiudere definitivamente il capitolo».
  Tutta la documentazione relativa all'attività parlamentare, a quella svolta in consiglio comunale e ai comunicati stampa sopra descritti è stata allegata dall'allora deputato Morelli all'istanza rivolta alla Giunta ed era stata allegata anche alla nota di produzione documentale per l'udienza preliminare del 12 maggio 2021.Pag. 11
  Sulle dichiarazioni all'origine della prima querela, resta infine da riferire che il sen. Morelli, tanto nell'istanza all'esame della Giunta quanto in sede di dichiarazioni spontanee in udienza preliminare, ha negato che l'espressione «mani nella marmellata» alludesse a un interesse economico personale del sindaco di Milano e presidente del consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala. Secondo il sen. Morelli – cita testualmente dall'istanza – «appare evidente che il significato critico del commento rivolto al sindaco Sala (...) fosse quello di avere gestito l'operazione in modo molto opaco, e di essere stato costretto a non portarla a compimento in ragione della campagna politico e istituzionale iniziata dopo che la proposta di accordo era iniziata a circolare sui media a seguito delle denunce politico-istituzionali dello scrivente. In questo contesto appare evidente che l'affermazione “avere le mani nella marmellata” non è certamente riferibile a un interesse economico personale del Sindaco Sala nell'operazione (...) bensì è il sinonimo di incapacità politica, istituzionale e amministrativa e della volontà di nascondere una verità politicamente scomoda».

  Con le dichiarazioni all'origine della seconda querela, il senatore Morelli ha fatto riferimento al contenuto di alcuni servizi giornalistici che ipotizzavano uno scambio di favori tra il sindaco Sala e la procura della Repubblica di Milano, che – secondo quanto dichiarato dall'ex capo dei vigili urbani di Milano alla trasmissione televisiva «Le Iene» – avrebbe anche portato alla nomina del nuovo capo, il vicequestore Marco Ciacci. Sull'avvicendamento alla guida del corpo di polizia municipale milanese il Gruppo della Lega alla Camera ha presentato, prima dell'11 maggio 2021, tre atti di sindacato ispettivo, datati 17 maggio 2019, 18 gennaio 2021 e 7 aprile 2021. La seconda delle tre interrogazioni è citata anche nell'istanza dell'allora deputato Morelli a riprova della rilevanza politica del tema; il Morelli non è tra i firmatari degli atti di sindacato ispettivo, anche se va sottolineato che la terza interrogazione, che reca la firma di numerosi esponenti di tale Gruppo parlamentare, risale a una data in cui egli ricopriva già un incarico di Governo. Nell'istanza il senatore Morelli sostiene che «appare evidente il nesso – logico, espressivo e funzionale – tra le azioni giudiziarie intentate nei confronti dello scrivente, che sono strettamente collegate – come dimostra l'emissione di un unico avviso della conclusione delle indagini preliminari, nonché l'esercizio delle funzioni di Pubblico Ministero nella persona del medesimo sostituto procuratore – e il cui fine appare quello di ledere il libero esercizio da parte del sottoscritto del proprio mandato parlamentare» e rileva che oggetto del procedimento penale «sono delle opinioni che lo scrivente ha espresso in merito ad argomenti di indiscutibile, e rilevante, interesse pubblico e istituzionale, in relazione al quale è stata svolta specifica attività parlamentare». Infatti, il 22 luglio 2021 è stato emesso un unico avviso di conclusione delle indagini preliminari per le ipotesi di reato collegate a entrambe le pubblicazioni dal Morelli sulla propria pagina Facebook per le quali è stato querelato dal sindaco di Milano. Infine, segnalo l'osservazione del senatore Morelli sull'inchiesta generata dalla seconda azione giudiziaria, che sarebbe stata portata a conclusione «in tempi fulminei», con l'avviso di conclusione delle indagini che segue di un solo giorno l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, senza lo svolgimento di alcun atto di indagine e senza che sia stata presa in alcun modo l'eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione sollevata dai suoi difensori nel corso dell'udienza preliminare.
  Per ciò che attiene più direttamente agli aspetti del procedimento penale in corso, evidenzia che, nella udienza preliminare del 12 maggio 2021, la difesa del senatore Morelli ha chiesto che il Giudice emettesse sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o comunque non costituisce reato e, in via subordinata, che ritenesse applicabile l'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.
  Nella successiva udienza preliminare del 26 maggio 2021, il giudice non si è pronunciato sul merito delle richieste del pubblico ministero, della parte civile e della difesa ma – dopo aver rilevato che Pag. 12il delitto di diffamazione costituisce reato a citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p., in quanto punito con la pena della reclusione fino a tre anni – ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione diretta in giudizio (articolo 33-sexies del codice di procedura penale). Il giudice dell'udienza preliminare non ha quindi preso in considerazione la richiesta di insindacabilità avanzata, in via subordinata, dalla difesa dell'allora deputato Morelli perché ha rilevato un errore procedurale nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. Nell'istanza trasmessa alla Giunta, tale modus operandi è però criticato dal Morelli, che lamenta la mancata applicazione delle disposizioni della legge 140/2003 a fronte dell'eccezione di insindacabilità ritualmente avanzata. Occorre tuttavia segnalare in proposito che: a) l'articolo 33-sexies del codice di procedura penale prevede espressamente che se, nell'udienza preliminare, il giudice ritiene che per il reato si debba procedere con citazione diretta a giudizio, pronuncia anche d'ufficio ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del relativo decreto; b) la disposizione del c.p.p. appena menzionata evoca un'ipotesi di incompetenza funzionale da parte del Giudice dell'udienza preliminare, il quale è tenuto a dichiararla, anche d'ufficio, e ad adottare le conseguenti statuizioni di regressione del procedimento; c) la richiesta di rinvio a giudizio erroneamente avanzata dal pubblico ministero per reati a citazione diretta comporta un mutamento del giudice naturale chiamato a decidere sulla sussistenza del reato contestato; pertanto, l'eventuale pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere o di condanna/assoluzione emessa dal giudice dell'udienza preliminare è suscettibile di integrare una nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo (tra le tante segnala la sentenza della IV sezione penale della Corte di cassazione n. 41073 del 2010).
  Rappresenta inoltre che, con decreto del 30 novembre 2021, il pubblico ministero ha quindi disposto la citazione diretta in giudizio del senatore Morelli. L'udienza è fissata il 16 dicembre prossimo. In quella sede il parlamentare interessato potrà senz'altro riproporre l'eccezione di insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Segnala infine ai colleghi che – presso gli Uffici – è come sempre disponibile, per la consultazione, tutta la documentazione trasmessa dal Morelli e dal Tribunale di Milano.
  Infine, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni (personalmente o tramite l'invio di note scritte) e dopo il dibattito che ne seguirà in Giunta.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se desiderano intervenire.

  Carla GIULIANO (M5S) chiede al relatore se i procedimenti originati dalle due distinte querele siano stati riuniti. Chiede inoltre se sono disponibili agli atti della Giunta i documenti e i video su cui le querele si fondano.

  Pietro PITTALIS, relatore, chiarisce che inizialmente i procedimenti erano distinti, tant'è che in relazione a quello originato dalla prima querela si è svolta l'udienza preliminare il 12 e il 26 maggio 2021. Tuttavia, dopo che il GUP, all'esito della predetta udienza del 26 maggio, ha stabilito che il delitto di diffamazione, oggetto della prima querela, costituisce reato a citazione diretta in giudizio, il p.m., con decreto del 30 novembre 2021, ha disposto la citazione contestuale sia per il reato denunciato con la prima querela sia per il reato, sempre di diffamazione, contestato nella seconda querela sporta l'8 luglio 2021 in relazione alle dichiarazioni dell'onorevole Morelli dell'11 maggio 2021.

  Enrico COSTA, presidente, conferma la ricostruzione dell'onorevole Pittalis e, non essendovi altri interventi, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessatoPag. 13 a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda in titolo.

  La seduta termina alle 9.25.