CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 dicembre 2022
21.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 6 dicembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 dicembre 2022.Presidenza del presidente Nazario PAGANO, indi del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IV e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Pag. 29

  Luca SBARDELLA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 è stato approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura nella seduta del 30 novembre. A seguito dell'esame in Senato, il decreto-legge in conversione si compone di 7 articoli, in luogo dei 4 originari; inoltre, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato novellato al fine di inserirvi un nuovo comma. Nello specifico il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce di ulteriori 12 mesi, giungendo a un termine complessivo di 18, il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L'inserimento di questa previsione ha comportato il mutamento del titolo del disegno di legge, che non si riferisce dunque esclusivamente alla conversione del decreto-legge ma attiene anche al «Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari».
  Passando a illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in conversione, rammenta che l'articolo 1 dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO, per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022. Gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, intervengono entrambi sul codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. In particolare, l'articolo 1-bis amplia il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento. L'articolo 1-ter integra il Codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'acquisizione di materiali non d'armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito. L'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità di disporre con decreto del Ministro dell'interno il trattenimento in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato fino al sessantacinquesimo anno di età, mentre la normativa vigente stabilisce la cessazione dal servizio al sessantesimo anno di età. I commi da 3 a 5 modificano la normativa prevista dal Codice dell'ordinamento militare sui limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza e disciplinano la fase di prima applicazione della normativa al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. L'articolo 2, intervenendo sull'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2020, estende da 24 a 30 mesi la durata del periodo di applicabilità delle disposizioni transitorie previste da quel decreto-legge a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria. Senza l'intervento del decreto-legge, le misure sarebbero venute meno l'11 novembre 2022. Il decreto-legge, oltre ad escludere dalla proroga alcune disposizioni, prevede che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e dunque entro l'8 gennaio 2023. Evidenzia come il Senato sia intervenuto sull'articolo 2 del decreto-legge, anzitutto facendo espressamente salva la facoltà del Commissario ad acta di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, e poi inserendo i commi da 1-bis a 1-quater, mediante i quali: si consente al Commissario ad acta, per il periodo di durata della proroga disposta dal decreto-legge, di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, previa stipula di apposita convenzione; si specifica che il personale non dirigenziale assunto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per supportare le attività Pag. 30dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi, possa essere destinato a operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della «Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero»; si stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria possono essere finalizzate anche a concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e all'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria. Evidenzia dunque che per le medesime finalità, in base ai commi 3-bis e 3-ter, anch'essi introdotti dal Senato, il provvedimento prevede che, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2022, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro. Passando ad esaminare l'articolo 3, ricorda come il decreto-legge preveda l'ulteriore proroga, fino al 28 febbraio 2023, della permanenza in carica dei componenti di due commissioni consultive dell'AIFA: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), operanti dalla scadenza del 15 ottobre 2022 in regime di prorogatio. Evidenzia inoltre che nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, sono state inserite nell'articolo 3 ulteriori disposizioni – commi da 1-bis a 1-quinquies – volte a disciplinare, a regime, gli organi dell'AIFA, le relative modalità di nomina e le funzioni. In particolare, le disposizioni inserite nel decreto-legge prevedono: la soppressione delle attuali commissioni consultive, alla scadenza della proroga anzidetta; l'istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), composta da 10 componenti, che erediterà le funzioni delle commissioni consultive soppresse; l'inserimento, tra gli organi dell'AIFA, di Presidente e consiglio di amministrazione e la soppressione della figura del direttore generale. Si rinvia a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico. Infine, ricorda che l'articolo 4 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che il decreto-legge è dunque vigente dal 9 novembre 2022.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino: la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO; la proroga delle misure eccezionali per il servizio sanitario della regione Calabria; la proroga di organismi operanti presso l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), per quanto questo motivo non sia menzionato nel preambolo ma sia espressamente richiamato dal titolo del decreto-legge. Il provvedimento contiene poi ulteriori disposizioni riconducibili, comunque, all'ambito delle missioni internazionali (art.1-bis e 1-ter), nonché disposizioni in materia di maestri direttori della polizia di Stato (articolo 1-quater).
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge, riguardante la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO, è riconducibile alla materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge e quelle di cui agli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, commi 3 – 4, sono riconducibili alla materia «difesa e Forze armate» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, riguardanti, rispettivamente, il servizio sanitario della regione Calabria e le commissioni Pag. 31tecnico-scientifiche istituite presso l'AIFA, l'ambito trattato può essere riconducibile alla materia «tutela della salute», rientrante nella potestà legislativa concorrente, per la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali. Con particolare riferimento all'articolo 2, ritiene che assuma rilievo anche la determinazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario la cui determinazione è rimessa alla competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché l'articolo 120 della Costituzione che consente al Governo di sostituirsi a organi della regione, tra l'altro quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Ricorda, peraltro, come sulla vicenda del commissariamento del servizio sanitario della regione Calabria la Corte costituzionale sia intervenuta con la sentenza n. 233 del 2019, dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità presentate e rilevando, tra le altre cose, che «le concorrenti competenze regionali in materia di tutela della salute, con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse». Successivamente, con la sentenza n. 168 del 2021, la Corte ha affermato che in situazioni particolarmente critiche come quella dell'ultradecennale commissariamento della sanità nella regione Calabria, lo Stato non può limitarsi a un «mero avvicendamento del vertice, senza considerare l'inefficienza dell'intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato».
  Sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia due disposizioni del disegno di legge. Anzitutto, segnala che il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato, prevede il differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In proposito, rammenta che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. Ricorda che alla Camera i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono stati considerati applicabili, sia dalla Presidenza in sede di valutazione sull'ammissibilità delle proposte emendative, sia dal Comitato per la legislazione nei suoi pareri, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare. La Corte costituzionale, secondo una consolidata giurisprudenza, ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo. In particolare la Corte ha affermato che le disposizioni introdotte in sede di conversione devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal decreto-legge e che la legge di conversione rappresenta una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei, ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vita funzionale e finalistico (in questo senso hanno disposto la sentenza n. 237 del 2013, la sentenza n. 32 del 2014 e la sentenza n. 247 del 2019).
  Segnala, inoltre, il comma 3-bis dell'articolo 2, in base al quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2023, con esclusione dei crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da Pag. 32lavoro. La disposizione prevede espressamente che la misura è adottata in ottemperanza della recente sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 24 (garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti) e 111 (principio del giusto processo), dell'articolo 16-septies, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 146 del 2021. Si tratta di una norma analoga a quella in esame, che aveva previsto il blocco delle procedure esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025. Tale sentenza, pur non escludendo la possibilità per il legislatore di introdurre una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, purché indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, ha individuato però alcuni limiti alla discrezionalità del legislatore. Si tratta: quanto alla platea dei creditori interessati, all'esigenza di non equiparare, agli effetti dell'improcedibilità, titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali con titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti di natura diversa, in particolare diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di lavoro; quanto alla durata delle misure, all'esigenza di non protrarre la misura di blocco per un intero quadriennio; quanto all'obiettività delle procedure, all'esigenza di compensare il blocco delle procedure esecutive con «disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli»; la Corte ha infatti evidenziato che la liquidità generata in favore della Regione Calabria, soggetta al blocco dei pignoramenti, «non reca alcun vincolo di destinazione, neppure pro quota, a beneficio dei creditori muniti di titolo»; occorre inoltre una «procedura di saldo, basata su criteri oggettivi, rispettosi della par condicio creditorum, in rapporto all'esito progressivo degli accertamenti contabili».
  Evidenzia che la disposizione del decreto-legge interviene sulla platea dei creditori interessati escludendo dall'improcedibilità i titoli esecutivi relativi ai diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e ai diritti retributivi dei prestatori di lavoro, nonché sulla durata delle misure, prevedendone la scadenza a fine 2023 anziché a fine 2025.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) dichiara l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame. Evidenzia come sarebbe troppo facile, dopo aver ascoltato la relazione sul provvedimento, riprodurre uno qualsiasi degli interventi svolti nella scorsa legislatura dai parlamentari del gruppo di Fratelli d'Italia, che non perdevano occasione, dall'opposizione, per stigmatizzare l'eterogeneità del contenuto dei decreti-legge emanati dal Governo. Sottolinea peraltro come, a fronte di atti così disomogenei, sia impossibile esprimere una posizione totalmente favorevole o totalmente contraria: rileva, infatti, come su alcune misure, come la proroga della partecipazione italiana alle missioni NATO, la valutazione del suo gruppo sia favorevole mentre su altre, come la terza proroga delle commissioni consultive AIFA, la valutazione sia fortemente contraria. In merito a quest'ultimo intervento, evidenzia come, anziché prorogare un'altra volta i componenti attuali, sarebbe stato meglio procedere alla nomina dei nuovi componenti. Per queste ragioni, ribadisce l'astensione del suo gruppo.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2022.

Pag. 33

  Riccardo DE CORATO, presidente, ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna. Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio, come quello in discussione, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Iezzi, ha illustrato il contenuto del provvedimento e che ieri, alle 18, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative per le parti di competenza della I Commissione. Comunica a tale proposito che non sono stati presentati emendamenti.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).

  Riccardo DE CORATO, presidente, dopo aver comunicato che è stata presentata dal gruppo PD una relazione di minoranza (vedi allegato 3), al fine di consentire ai colleghi di valutare i contenuti della proposta di relazione favorevole formulata dal relatore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.25.

  Giuseppe PROVENZANO (PD) interviene per illustrare brevemente le ragioni che hanno indotto il suo gruppo a presentare una relazione di minoranza sul provvedimento in esame. Fa quindi presente che in un quadro come quello attuale, caratterizzato da una seria recessione economica e dal crescente divario tra il sud e il nord del Paese, con retribuzioni inalterate nonostante un tasso di inflazione superiore all'11 per cento, il disegno di legge di bilancio presentato dalla maggioranza, lungi dal risolvere la situazione, rischi invece di aggravarla. Ritiene infatti che tale provvedimento sia iniquo oltre che inadeguato, considerata tra l'altro l'insufficienza delle misure di contenimento del caro bollette che, essendo limitate ai primi mesi, dal prossimo anno non potranno fornire un reale sostegno a famiglie imprese e lavoratori. Pur non essendo questa la sede per affrontare nel dettaglio le inadeguatezze della manovra del Governo, che opera una sorta di redistribuzione alla rovescia, fa presente comunque che l'insufficienza delle misure in materia di sanità, scuola e trasporti finirà per allargare i divari e per minare la tutela dei diritti di cittadinanza di larga parte della popolazione. Nel rilevare, inoltre, come l'intervento in materia di autonomia differenziata sia destinato ad aggravare ulteriormente le disuguaglianze nel Paese, considera particolarmente odiose le disposizioni relative al condono, eufemisticamente definite come «misure di sostegno in favore del contribuente», segnalando che esse finiranno per determinare oltre 1 miliardo di euro di minori entrate per il 2023. Con particolare riferimento alle competenze della I Commissione, ritiene che l'aspetto più delicato sia rappresentato dall'articolo 143 che reca la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni «ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione». Nel sottolineare come già la rubrica desti perplessità, alla luce del fatto che i livelli essenziali delle prestazioni andrebbero definiti a prescindere dall'attuazione dell'autonomia differenziata, così come correttamente previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, che fa rientrare i LEP nella legislazione esclusiva dello Stato, considera particolarmente grave l'istituzione della Cabina di regia prevista dal provvedimento. Ritiene infatti che l'inserimento di una simile misura nel disegno di legge di bilancio equivalga a esautorare nei fatti il Parlamento dal proprio ruolo e a impedire il coinvolgimento di parti sociali e amministrazioni locali nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Aggiunge inoltre che la disposizione dell'articolo 143, in assenza di adeguati stanziamenti, equivale ad una determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di natura esclusivamente ragionieristica, senza che vengano in alcun modo colmati i divari presenti nel Paese. Nel sottolineare come il previsto ricorso ai decretiPag. 34 del Presidente del Consiglio dei ministri sia in contrasto con le norme che attribuiscono la determinazione dei LEP alla legge statale, chiede lo stralcio dell'articolo 143 dal disegno di legge di bilancio, invitando i colleghi ad affrontare la materia in maniera più adeguata e nella sede idonea, consentendo al Parlamento di svolgere il proprio ruolo.

  Riccardo RICCIARDI (M5S) interviene brevemente per lasciare agli atti la posizione del Movimento 5 Stelle sul disegno di legge di bilancio, che a suo avviso appare piuttosto come un provvedimento «mille proroghe» e che esprime la evidente continuità dell'azione del Governo attuale, qualificatosi con orgoglio per la sua natura prettamente politica, con il precedente, vale a dire con il Governo più tecnico degli ultimi tempi. Nel domandarsi se tale continuità vada addebitata, oltre che alla ristrettezza dei tempi, anche alla mancanza di preparazione dell'attuale coalizione, concorda sul fatto che non sia questa la sede per entrare nel merito dei contenuti della manovra. Esprime tuttavia la preoccupazione del suo gruppo per il fatto che i 21 miliardi di euro destinati al sostegno al caro bollette basteranno per il solo primo trimestre, in una situazione economica caratterizzata da un tasso di inflazione dell'11 per cento. Relativamente al settore della sanità, fa presente che gli investimenti minimi previsti dal disegno di legge di bilancio, associati al citato tasso di inflazione, equivarranno a tagliare servizi pubblici essenziali, sottolineando come si stia facendo molto poco per rispondere alle esigenze reali del Paese. Evidenzia inoltre come la disposizione relativa alle «tasse piatte» finisca per premiare chi ha meno dipendenti e meno fornitori e, di conseguenza, non contribuisca all'arricchimento dell'economia collegata. Sorvolando sul tema del reddito di cittadinanza, rispetto al quale è nota la posizione del Movimento 5 Stelle, fa presente in ogni caso che, indipendentemente dalla visione politica di ciascuno, ridurre i sostegni alla popolazione è antieconomico, dal momento che l'aiuto eventualmente fornito ai soggetti in difficoltà si riverbera inevitabilmente sull'economia di prossimità. Evidenzia infine come, indipendentemente dai titoli dei quotidiani, il vero problema sia rappresentato non tanto dalla misura sul POS, che certamente funge da incentivo all'evasione fiscale, quanto piuttosto dai 480 miliardi di euro di debito pubblico cui il Governo dovrà fare fronte senza l'ombrello della Banca centrale europea. Nel domandarsi a tale proposito quale sarà la strategia nazionale ed internazionale dell'Esecutivo, fa presente che ci sarà modo attraverso la presentazione e l'esame delle proposte emendative in Commissione di merito di lasciare traccia della propria posizione sul provvedimento.

  Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole formulata dal relatore, dichiara nel contempo il proprio sostegno alla relazione di minoranza del Partito democratico. Nel far presente che la manovra del Governo prevede stanziamenti minimi nei settori prioritari, come già evidenziato dai colleghi intervenuti precedentemente, preannuncia la presentazione in Commissione di merito di un emendamento sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio. Si augura a tale proposito che, dopo l'ampio dibattito dedicato al merito nel settore dell'istruzione, la maggioranza voglia raccogliere la sfida e convergere sul tema.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

  Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della relazione, il deputato Igor Iezzi è nominato relatore presso la V Commissione, per riferirvi. Informa altresì che la relazione di minoranza presentata dal gruppo PD sarà trasmessa alla V Commissione unitamente alla relazione approvata.

  La seduta termina alle 14.35.

Pag. 35

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 6 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. – Interviene il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Atto n. 3.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

  Riccardo DE CORATO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 9 dicembre prossimo e che il provvedimento è stato assegnato «con riserva», considerato che mancano i pareri della Conferenza Unificata e dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. In considerazione della prossima trasmissione dei pareri della Conferenza unificata e dell'ARERA, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere il parere della Commissione oltre il previsto termine del 9 dicembre, e comunque entro il 16 dicembre prossimo, in modo da poter valutare attentamente i contenuti dei pareri che perverranno e anche al fine di acquisire i rilievi della IX Commissione, che è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmetterli.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI evidenzia come il decreto legislativo sui servizi pubblici locali all'esame della Commissione rivesta una funzione fondamentale ai fini dell'attuazione degli obiettivi posti dal PNRR. Conseguentemente, chiede alla Commissione di anticipare l'espressione del parere, formulandolo prima del 16 dicembre, al fine di consentire al Governo di procedere quanto prima all'adozione del decreto legislativo.

  Riccardo DE CORATO, presidente, fa presente che la Commissione cercherà di esprimere il prescritto parere entro il 14 dicembre.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.