CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IV e XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo DE CORATO, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. C.664 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 8 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 7 articoli, per un totale di 24 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di due diversi provvedimenti: si tratta, in particolare, delle finalità di prorogare la partecipazione di Pag. 4personale militare al potenziamento di iniziative della NATO e di prorogare le misure eccezionali per il servizio sanitario della regione Calabria; a queste due finalità se ne aggiunge una terza, non menzionata, se non attraverso un riferimento normativo, nel preambolo ma richiamata dal titolo del decreto-legge cioè la proroga di organismi operanti presso l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA); ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate dell'articolo 1-quater, recante disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

    con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 24 commi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e di 2 provvedimenti di altra natura;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    i commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 3, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano alcune disposizioni in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni; in particolare, il comma 1-bis dispone la soppressione delle Commissioni consultive e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti dal 28 febbraio 2023 ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE); entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, con decreto del Ministro della salute, saranno individuati i criteri e le modalità di nomina dei relativi componenti, disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA nonché stabilite le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico; sul punto, si osserva che, in base alla formulazione del comma, la soppressione delle attuali commissioni consultive potrebbe aver luogo ex lege prima che sia insediato il nuovo organo destinato a ereditarne le funzioni;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato, prevede il differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si veda, da ultimo, il parere reso il 14 novembre 2018 sul disegno di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, C. 1346, e il parere reso il 18 dicembre 2015 sul disegno di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, C. 3495); ciò premesso, nel caso in esame andrebbe peraltro approfondita la coerenza delle disposizioni introdotte nella legge di conversione con le finalità del decreto-legge;

    l'articolo 1 del decreto differisce la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza VJTF dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022; si tratta di una deroga alla procedura prevista dalla legge n. 145 del 2016; tale procedura prevede, infatti, all'articolo 2, che l'avvio di nuove Pag. 5missioni militari sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica; successivamente la deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere comunicata alle Camere, le quali tempestivamente la discutono e con appositi atti di indirizzo autorizzano la partecipazione alle missioni; inoltre, per la proroga di missioni già in corso, l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari; la legge n. 145 prevede poi il finanziamento delle missioni attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che attingono alle risorse del fondo istituito dalla medesima legge all'articolo 4 e finanziato dalla legge di bilancio annuale; il carattere derogatorio dell'articolo 1 è richiamato nel preambolo ma non è esplicitato nella disposizione; quindi, come già segnalato dal Comitato con riferimento al decreto-legge n. 14 del 2022 nel parere reso nella seduta del 2 marzo 2022 – che aveva previsto l'impegno italiano nella missione fino al 30 settembre 2022 – potrebbe essere valutata l'opportunità di esplicitare nel testo dell'articolo 1 il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provvedano le Commissioni di merito alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

  il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge.».

  Ingrid BISA invita ad approfondire le ragioni che hanno indotto il Comitato, nei suoi pareri, a mantenere la censura dell'inserimento di norme di delega nel disegno di legge di conversione, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 che, come noto, ha ritenuto ricompreso nel perimetro dell'esercizio della potestà normativa del legislatore la scelta di introdurre norme di delega nel disegno di legge di conversione.

  Gianfranco ROTONDI, presidente, chiarisce che si tratta di un orientamento consolidato del Comitato che, in passato, ha al riguardo richiamato anche altre sentenze della Corte (n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019); tale orientamento, peraltro, risulta coerente con le valutazioni della Presidenza in sede di ammissibilità degli emendamenti.

  Alfonso COLUCCI, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata, ritiene che nella stessa potrebbero essere inseriti più diffusi richiami alla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti-legge, rispetto alla quale il provvedimento in esame presenta numerose criticità.

  Bruno TABACCI eprime disapprovazione per l'assenza, nuovamente stigmatizzataPag. 6 dalla proposta di parere, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione; ritiene che, sul punto, il Comitato debba assumere un'iniziativa.

  Gianfranco ROTONDI, presidente, condivide quanto segnalato dal collega Tabacci e prospetta la possibilità, nel caso di ulteriore inadempienza, di segnalare, in modo formale al Governo, la necessità di dare seguito all'obbligo di presentare AIR e ATN.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 12.