CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 10.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in sede consultiva in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Ricorda, inoltre, che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle – contenute nella seconda sezione – relative agli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (n. 11), del Ministero della cultura (n. 14) e – limitatamente alle parti di competenza – del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 2) e del Ministero delle imprese e del made in Italy (n. 3).
  Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di Pag. 81settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in Commissione, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Aggiunge che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. Specifica che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti in VII Commissione è fissato alle ore 16 di oggi e che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente alla Commissione bilancio entro le ore 16.30 di mercoledì 7 dicembre.
  Dà quindi la parola al relatore, on. Amorese, per la relazione introduttiva.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, nel ricordare, per completezza, che il disegno di legge di bilancio – che reca il bilancio di previsione per il 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – è suddiviso in due sezioni, riferisce che la prima sezione dispone il quadro di riferimento finanziario per anno e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2022. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. La manovra per il triennio 2023-2025 – disposta con il disegno di legge in esame – si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni contenuti nella seconda sezione.
  Precisa che illustrerà, in modo sintetico, il contenuto delle più rilevanti disposizioni presenti nel provvedimento in relazione ai settori di competenza e comunque di interesse della VII Commissione contenuti nella prima sezione.
  Per quanto concerne l'ambito dell'istruzione scolastica, riferisce che l'articolo 98 introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM (science, technology, engineering and mathematics) – cui il PNRR Pag. 82conferisce significativo rilievo – in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere. In particolare, il comma 1 prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni «segmento»: nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; nell'ambito dell'istruzione superiore, al fine di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'uguaglianza di genere. Il comma 2 interviene sul versante dei docenti, e più in particolare prevede che, nell'ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM. Il comma 3 opera sugli ITS rafforzando il riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere nell'ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy. Il comma 4 interviene per aggiungere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM. Il comma 5 affida al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure:

   a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;

   b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della «Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza» (istituita dall'Assemblea generale dell'ONU e celebrata l'11 febbraio di ogni anno) per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

   c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM. I commi 6 e 7 riguardano i profili finanziari. In dettaglio, il comma 6 precisa che le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 7 dispone che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  L'articolo 99 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. I risparmi conseguenti sono destinati a un Fondo, costituito nello stato di previsione del MIM. Più nello specifico, il comma 1 introduce i nuovi commi da 5-quater a 5-sexies all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 che reca disposizioni di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). La nuova disciplina introdotta dal comma 5-quater specifica che si intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pag. 83tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR; è operativa dall'anno scolastico 2024/2025; prevede la definizione su base triennale – con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata – dei criteri per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni con eventuali aggiornamenti annuali entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale; dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato e loro assegnato dal medesimo decreto che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; attribuisce alle regioni il potere di determinare, con deliberazione motivata, un differimento temporale, non superiore a 30 giorni; demanda agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, di provvedere, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il nuovo comma 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011 disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 30 giugno. La relazione tecnica riporta una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo sulla base delle proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni che rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente cui la relazione tecnica ricollega, altresì, in proiezione, la riduzione delle istituzioni scolastiche normodimensionate. La relazione tecnica, inoltre, precisa che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età. Il nuovo comma 5-sexies dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 prevede reca specifiche disposizioni applicative per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 nonché a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Infine, il comma 2 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, una volta accertati, su un Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.
  L'articolo 100, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2 dispone che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, Pag. 84dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni (previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 che disciplina l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui ogni pubblica amministrazione si deve dotare. Conseguentemente, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro (annui), viene destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.
  L'articolo 153 reca misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022. Interessano l'ambito istruzione i commi 10 e 11. Il comma 10 posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, dei primi 59 dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere. La norma, come si evince dalla relazione tecnica, genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024. Il comma 11, estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso. Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 milioni di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.
  Per quanto concerne l'ambito universitario, l'articolo 97 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti. A tal fine, la disposizione incrementa di 10 punti percentuali, portandola al 90 per cento, la misura dell'anticipo sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.
  L'articolo 101 reca misure in materia di università e borse di studio. In particolare, il comma 1, mediante una novella all'articolo 1, comma 977, della legge n. 145 del 2018, dispone che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato. Sostanzialmente, rispetto alla normativa vigente, vengono introdotti due elementi di novità: per l'applicazione delle penalizzazioni economiche al singolo ente che disattende il fabbisogno finanziario programmato, diviene pregiudiziale che il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni di riferimento, i limiti stabiliti dal comma 971 della medesima legge. Inoltre, la disciplina prevista, di cui prima si prevedeva l'applicazione a decorrere dal 2023, è ora riferita al periodo 2022-2025. Ricordo che, in base al comma 971 citato, le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima NADEF e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario Pag. 85delle università. Il comma 2 stanzia – nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR – 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Come ricordato nella relazione illustrativa il MUR è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi a iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa». Tuttavia, nell'ambito dei fondi PNRR assegnati al MUR non sono ricomprese le risorse da destinare all'assistenza tecnica per le funzioni svolte. A tal fine, l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha autorizzato il MUR, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza. Il Ministero ha provveduto ad attivare, in forza di tale previsione, convenzioni per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA. La disposizione qui in esame è quindi finalizzata a dare continuità finanziaria alle iniziative intraprese e alle convenzioni in essere per l'assistenza informatica. Il comma 3 incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR. Il PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro.
  Per il settore cultura, l'articolo 108, a decorrere dal 2023, incrementa di 20 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 178 del 2020 finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali. L'articolo 1, comma 574, della legge 178 del 2020 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 che viene così portata a un totale di 25 milioni di euro annui.
  Quanto al settore sport, l'articolo 84 reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. In particolare, il comma 1 modifica la disciplina vigente prevedendo che il piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 stabilisce che i rifinanziamenti disposti dalla legge n. 234 del 2021 sono finalizzati alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al DPCM n. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.
  Il comma 3 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo Pag. 86in esame. Il comma 4 riduce di 400 milioni di euro – a copertura degli oneri di cui al comma precedente – l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito di cui al decreto-legge n. 50 del 2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziate per le singole annualità fino al 2027. Il comma 5 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  L'articolo 107, comma 1, incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro annui è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste. Il comma 2 dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta (sport bonus), nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Il comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, e nel limite massimo di 10 mila euro, alle imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Il comma 4 aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Il comma 5 incrementa il Fondo «Sport e periferie» di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il comma 6, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore Sport – incrementa la dotazione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. La dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per l'anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di euro per il programma straordinario per l'impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti.
  In materia di editoria, l'articolo 110, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il comma 2 incrementa il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024. La relazione tecnica specifica che vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente che sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del «gap» tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.Pag. 87
  Passando alla II sezione e cominciando con lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, riferisce che la tabella n. 7 autorizza spese finali in termini di competenza per euro 52.005,3 milioni per il 2023, euro 51.011,3 milioni per il 2024 e euro 48.116,3 milioni per il 2025.
  Per quanto riguarda il confronto con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un incremento, nel 2023, in termini assoluti, pari a 970,1 milioni di euro. Tale incremento è determinato da un aumento di circa 1 miliardo di euro nelle spese correnti e da un contenuto decremento delle spese in conto capitale (-39,8 milioni). Ad ogni modo, gli stanziamenti per spese finali del Ministero dell'istruzione rappresentano, in termini di competenza, il 6 per cento della spesa finale del bilancio statale, mentre costituivano il 6,1 per cento nell'esercizio precedente. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 52.239,4 milioni di euro nel 2023, a 51.011,3 milioni di euro nel 2024 e a 48.116,2 milioni di euro nel 2025. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (euro 51.869,5 milioni), si registra un incremento di 135,8 milioni di euro, per un totale complessivo per il 2023 di euro 52.005,3 milioni: si tratta, per il 97,2 per cento, di spese correnti. La spesa complessiva del Ministero, per il 2023, è allocata quasi interamente nella Missione 1 Istruzione scolastica che rappresenta il 99,7 per cento della spesa complessiva del dicastero: tale Missione si vede attribuire, dalla presente manovra, in conto competenza, 137,2 milioni di euro aggiuntivi per il 2023, risultanti da una diminuzione di 2,5 milioni di euro disposta dalla sez. II del disegno di legge e da un incremento di 139,7 milioni, previsto dagli interventi presenti in sezione I. Le restanti risorse (144,1 milioni di euro) sono allocate nella Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.
  Per quanto concerne gli interventi operati in Sezione II, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il 2023, per complessivi 2,5 milioni di euro, segnalo il rifinanziamento, per il 2023: nell'ambito del programma 1.2 «Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica», per 2 milioni di euro, della legge di bilancio n. 234 del 2021, articolo 1, comma 671, recante il «Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo»; nell'ambito del programma 1.3 «Istituzioni scolastiche non statali», per 20 milioni di euro, della legge di bilancio n. 234 del 2021, articolo 1, comma 328, recante «Contributo aggiuntivo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie». Segnalo inoltre i seguenti definanziamenti, per il medesimo anno 2023: nell'ambito del programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione: per 2 milioni, del decreto legislativo n. 60 del 2017, articolo 17, comma 2, recante «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività»; per 5 milioni del decreto legislativo n. 65 del 2017, articolo 13, comma 1, recante «Istituzione del sistema integrato di istruzione dalla nascita a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e), della legge n. 107 del 2015»; per 2 milioni della legge di bilancio n. 178 del 2020, articolo 1, comma 510, recante «Istituzione di un fondo per l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e dei nuovi linguaggi musicali nei licei musicali»; nell'ambito del programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, per 8,8 milioni, della legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 158, recante «Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative»; nell'ambito del programma 1.6 «Istruzione del primo ciclo», per 1,3 milioni, della legge n. 440 del 1997, art. 4/nongenti nonaginta novem, recante «Istituzione fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa»; per 1 milione di euro, della legge finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, comma 601, recante «Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»; nell'ambito del programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, per 1,7 milioni, della legge n. 440 del 1997, art. 4/nongenti nonaginta novem, recante Pag. 88«Istituzione fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa»; nell'ambito del programma 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione, per 1,4 milioni, della legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 125, recante «Piano nazionale di formazione e realizzazione delle attività formative dei docenti».
  Per quanto concerne i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'istruzione e del merito, si fa presente che la tabella A del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di parte corrente, espone per tale dicastero 20.353.340 euro per l'anno 2023, 25.353.340, per l'anno 2024 e 30.353.340 per l'anno 2025. La tabella B, poi, in relazione ai fondi speciali di conto capitale, espone per il dicastero 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30.000.000 di euro per l'anno 2025.
  Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, la tabella 11 autorizza spese finali in termini di competenza pari a euro 13.637,5 milioni per il 2023, euro 13.880,6 milioni per il 2024 e euro 13.920,9 milioni per il 2025. Gli stanziamenti per il 2023 rappresentano, in termini di competenza, l'1,6 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era dell'1,7 per cento nell'esercizio precedente. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 13.562,4 milioni di euro nel 2023, a 13.621,8 milioni di euro nel 2024 e a 13.925,5 milioni di euro nel 2025. A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MUR per l'anno 2023 (spese finali) è pari a euro 13.587,9 milioni. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, quindi, la manovra attuata con il disegno di legge di bilancio determina complessivamente per il 2023 un incremento delle spese finali di euro 53,8 milioni. Il decreto-legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 13.637,5 milioni per il 2023, riferite, in prevalenza, alle spese correnti (77 per cento) per il 23 per cento dello stanziamento alle spese in conto capitale. La spesa complessiva del MUR è allocata su 3 missioni: la Missione 1 Ricerca e innovazione, la quale, con 2.631 milioni di euro previsti in termini di competenza dal disegno di legge di bilancio per il 2023 rappresenta il 19,3 per cento della spesa totale del Ministero, con una diminuzione di 3,5 milioni di euro complessivi derivanti da interventi in sezione II; la Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, con stanziamenti – dal progetto di bilancio in esame, per il 2023 – per 10.963,2 milioni (80,4 per cento del totale), con un incremento di 52,7 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, disposti dalla sezione II del disegno di legge; la Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, per la quale sono previsti stanziamenti complessivi, per il 2023, in termini di competenza, per 47,6 milioni (0,3 per cento del totale), con un incremento di 4,6 milioni rispetto alla legislazione vigente, derivante da una diminuzione di stanziamenti per 2,4 milioni disposti dalla sezione II e da un incremento di 7 milioni previsto dalla sezione I del disegno di legge disposto dall'articolo 101, comma 2 del disegno di legge per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare, le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.
  Per quanto concerne gli interventi operati in Sezione II, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il 2023, per complessivi 46,8 milioni di euro, segnala il rifinanziamento, per il 2023: nell'ambito del programma 2.1 «Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore», per 50 milioni di euro, della legge n. 338 del 2000, articolo 1, comma 1, recante «Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari»; nell'ambito del programma 2.2 «Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica», per 4 milioni di euro, della legge n. 508 del 1999, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'AccademiaPag. 89 nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia»; i definanziamenti, per il medesimo anno 2023: nell'ambito del programma 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, per 3,5 milioni, della legge di bilancio n. 178 del 2020, articolo 1, comma 550, recante «Istituzione del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca»; nell'ambito del programma 3.2 «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», per 2,4 milioni, della legge finanziaria n. 289 del 2002, articolo 23, comma 1, recante «Fondo da ripartire per le spese concernenti i consumi intermedi».
  Per quanto riguarda il Ministero della cultura, la tabella 14 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a euro 3.890,7 milioni per il 2023, euro 3.451,1 milioni per il 2023 e euro 3.435,5 milioni per il 2025. Con riferimento specifico al 2023, si prevede un decremento, nel 2023, in termini assoluti, pari a 63,5 milioni di euro (-58,6 milioni in termini di spese finali). Il decremento delle spese finali è determinato interamente dall'andamento delle spese correnti (-160,7 milioni), mentre vi è un incremento delle spese in conto capitale (+102,1 milioni), rispetto all'esercizio finanziario precedente. Gli stanziamenti di spesa del 2023 si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era dello 0,5 per cento nell'esercizio precedente. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 4.174,5 milioni di euro nel 2023, a 3.460,9 milioni di euro nel 2024 e a 3.438,4 milioni di euro nel 2025. A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva per il 2023 (spese finali) è pari a euro 3.876,7 milioni. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria determina quindi un incremento delle spese finali di euro 26,5 milioni, quasi paritariamente ripartite tra spese correnti (50,4 per cento) e spese in conto capitale (49,6 per cento). La spesa complessiva del MIC è allocata su 3 missioni: la Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, la quale – con 3.614,8 milioni previsti in termini di competenza dal progetto di bilancio per il 2023 – rappresenta il 92,6 per cento della spesa totale del Ministero; la Missione 2 Ricerca e innovazione, che si vede attribuire stanziamenti dal progetto di bilancio per il 2023 per 144,6 milioni, senza variazioni rispetto alla legislazione vigente e la Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, per la quale sono previsti stanziamenti complessivi, per il 2023, in termini di competenza, per 143,7 milioni, anch'essa senza variazioni rispetto alla legislazione vigente. Gli interventi operati in Sezione I, che determinano un aumento di 20 milioni di euro, in termini di competenza per il 2023, rispetto alla legislazione vigente, sono recati dall'articolo 108 del disegno di legge che incrementa l'autorizzazione di spesa finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali.
  Per quanto concerne gli interventi operati in Sezione II, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il 2023, per complessivi 6,5 milioni di euro, si segnala, il rifinanziamento – nell'ambito del programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», per 20 milioni di euro, per il 2023, del decreto-legge n. 34 del 2011, articolo 1, comma 1, recante «Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura – Manutenzione e conservazione dei beni culturali» – e il definanziamento, per il medesimo anno, nell'ambito del programma 1.8 «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale», di 12 milioni di euro, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 184, comma 1, recante «Istituzione del Fondo cultura». Ulteriori finanziamenti e definanziamenti, per il 2023, sono presenti – in tale tabella – nell'ambito del programma 1.6 «Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio», che determinano un effetto – nel complesso – negativo per ulteriori 1,5 milioni di euro.
  Per quanto concerne i fondi speciali di pertinenza del Ministero della cultura, si fa Pag. 90presente che la tabella A del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di parte corrente, espone per tale dicastero 15.376.137 euro per l'anno 2023, 17.376.137 euro per l'anno 2024 e 20.376.137 euro per l'anno 2025. La tabella B, poi, in relazione ai fondi speciali di conto capitale, espone per il dicastero 36.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  Passando alle dotazioni finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse della VII Commissione, relative all'informazione, all'editoria e allo sport, ricordo che sono le seguenti: Sostegno al pluralismo dell'informazione, nell'ambito della missione 10 Comunicazioni; Ricerca di base e applicata, nell'ambito della missione 11 Ricerca e innovazione; Attività ricreative e sport, nell'ambito della missione 18 Giovani e sport.
  Nell'ambito del Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, si registra, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento, in conto competenza, di circa 75,8 milioni per il 2023 (e di 55 milioni di euro annui per le annualità successive). Tale aumento è dovuto all'incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che passa, nel 2023, da 169,9 milioni a legislazione (pre)vigente a circa 245,7 milioni, a seguito di quanto disposto dall'articolo 110 del disegno di legge di bilancio che pone, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali e aumenta conseguentemente il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.
  Con riferimento al Programma 11.1 Ricerca di base e applicata, si registra, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento, in conto competenza – determinato da rifinanziamenti presenti in Sezione II – di euro 100 milioni di euro per il 2023, di euro 200 milioni per il 2024 e di euro 200 milioni per il 2025, nonché di ulteriori somme per gli anni successivi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 145 del 2018, per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione.
  Nell'ambito del Programma 18.1 Attività ricreative e sport, si registra, nello stato di previsione del MEF, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, in conto competenza, un incremento di euro 79 milioni per il 2023 (di cui 2 milioni derivanti dalla Sez. II e 77 milioni dalla Sez. I) e di 52 milioni di euro sia per l'anno 2024, sia per l'anno 2025.
  Con riferimento all'attività sportiva, l'articolo 107 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste; aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica; incrementa il Fondo «Sport e periferie» di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  Infine, con riferimento alle dotazioni finanziarie del Ministero delle imprese e del made in Italy di interesse della VII Commissione che fanno capo al programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell'ambito della missione 5 Comunicazioni, rispetto al bilancio a legislazione vigente, non si evidenziano variazioni. Sono quindi registrati a bilancio, in tale programma, in conto competenza, 294,8 milioni di euro per il 2023, 312 milioni per il 2024 e 394,5 per il 2025.

Pag. 91

  Gaetano AMATO (M5S), stigmatizzando l'utilizzo dell'espressione «equilibrio di genere» – che considera limitativa – all'interno dell'articolo 98 del disegno di legge, preannuncia la presentazione di un emendamento volto ad introdurre l'espressione «parità di genere» in linea con la missione 5 del PNRR.

  Antonio CASO (M5S), collegato da remoto, concordando con il collega Amato sulla questione della parità di genere collegata alle discipline STEM, riferisce di apprezzare le scelte politiche che incentivano la presenza femminile in tale ambito, purché ciò sia però accompagnato, in un momento successivo, anche da misure che introducono la parità contributiva nella carriera.
  Intervenendo, quindi, sull'articolo 99, rileva come sia nota ormai a tutti la polemica suscitata dal timore del taglio di circa 700 sedi scolastiche aspramente contestato da tanti esponenti del mondo della scuola oltre che dai sindacati. Prendendo atto delle rassicurazioni del Ministro Valditara, che ha affermato che si interverrà solo sulle dirigenze, ovvero sulle posizioni giuridiche, e non sulle strutture fisiche, invita a rendere più chiaro nel testo il meccanismo e i suoi effetti. Sottolinea, comunque, che il problema della mancanza di dirigenti, che ha innescato il sistema delle reggenze, permane e andrebbe risolto. Evidenzia, quindi, che l'unica conseguenza positiva del calo demografico può essere vista nel minore sovraffollamento delle aule il cui superamento costituisce uno degli obiettivi del PNRR che diventa, tuttavia, difficile da conseguire con la chiusura di tante sedi scolastiche. Si sofferma quindi sull'aspetto della carenza di docenti e di personale ATA appartenenti al cosiddetto organico Covid, i cui contratti non sono stati prorogati pur non essendo terminata la circolazione del virus. Sottolinea che nonostante i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, nella scorsa legislatura e in occasione della campagna elettorale, abbiano rappresentato l'esigenza di prorogare i contratti del personale aggiuntivo delle scuole, il disegno di legge di bilancio non reca disposizioni per la conferma del suddetto personale. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento al riguardo. Con riferimento alle università e, in particolare, alle borse di studio, di cui all'articolo 101, comma 3, sottolinea che le risorse aggiuntive stanziate in conformità al PNRR non sono sufficienti per il conseguimento degli obiettivi ivi fissati in termini di numero di borse assegnate. In proposito, riferisce, inoltre, di non ritenere veritiero l'importo di 4.000 euro, valutato quale importo medio per le borse e che occorrerebbe aggiungere risorse ulteriori per raggiungere l'importo complessivo di 1.200.000.000 di euro.
  Segnala, infine, la totale assenza nel disegno di legge di bilancio di disposizioni volte a trasformare gli assegni di ricerca in contratti. Sottolineando l'urgenza di provvedere, ricorda che il Ministro Bernini, nel corso della sua audizione al Senato, ha manifestato la sua volontà in tal senso. Sollecita, pertanto, che in Commissione venga affrontata la questione per giungere ad una soluzione entro il 31 dicembre 2022.

  Valentina GRIPPO (A-IV-RE) premette di voler concentrare il suo intervento su due filoni di riflessione. Il primo di questi concerne la soppressione di diversi fondi che riguardano l'istruzione che invece, a suo avviso, avrebbero dovuto essere incrementati al fine di accrescere gli investimenti sull'istruzione pubblica. Il secondo riguarda l'assenza nel disegno di legge in esame di norme in materia di sviluppo e crescita culturale, oltre che nell'ambito della ricerca, come ha rilevato il collega Caso. Conclude, evidenziando che anche le scelte politiche in favore della famiglia sono deboli perché non prevedono risorse né per gli asili nido, né per analoghe strutture di supporto che aiuterebbero i genitori nella conciliazione vita-lavoro.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.