CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IV e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

  Stefano Giovanni MAULLU (FdI), relatore, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite IV Difesa e XII Affari sociali, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia (C. 664).
  Il provvedimento è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone ora di 7 articoli. È volto principalmente a prorogare sino al 31 dicembre 2022 la partecipazione di personale militare italiano all'unità di alta prontezza della NATO denominata Very High Readiness Joint Task Force – VJTF, in considerazione del perdurare delle condizioni di gravità della Pag. 69situazione in Ucraina, e a estendere di sei mesi il periodo massimo di applicazione delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria.
  Si prevede inoltre la permanenza in carica sino al prossimo 28 febbraio dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA, ovvero la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso.
  Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni per il comparto militare e delle Forze di polizia.
  Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze, che sono state introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.
  Segnala in proposito l'articolo 1-quater, comma 3, che reca modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 79 del 1991, relativamente alla permanenza in servizio dei maestri direttori della banda della Guardia di finanza. Attualmente la norma prevede che il direttore della banda cessi dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età, mentre la disposizione in commento consente la sua permanenza in servizio sino al sessantunesimo anno di età, esclusivamente nel caso in cui il direttore ricopra il grado di colonnello (lettera a) del comma 3).
  È tuttavia previsto che il Comandante generale possa disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda che ha raggiunto il suddetto limite di età, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (lettera b) del comma 3).
  Il comma 4 dell'articolo 1-quater dispone l'applicazione della nuova norma al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022, prevedendo inoltre che, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'ufficiale in servizio al 1° dicembre 2022 risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato, questi possa essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
  Il comma 5 provvede infine alla copertura degli oneri derivanti dalle citate disposizioni.
  Segnala inoltre l'articolo 2, comma 1-bis, che consente al Commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della regione Calabria di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate per un periodo di sei mesi a decorrere dall'11 novembre 2022. Per tale collaborazione, che si riferisce alle attività che coinvolgono le competenze dell'Agenzia delle entrate, è prevista la preventiva stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ricorda che la possibilità per il Commissario ad acta di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate era già prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 150 del 2020, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo (dal novembre 2020 al novembre 2022).
  Preannuncia quindi l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento nella seduta già convocata per la giornata di domani.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (per le parti di competenza)
C. 643-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione)
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco OSNATO, presidente, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Avverte poi che la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo), per le parti di propria competenza.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle 1 e 2 della seconda sezione, relative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori – per la maggioranza e, eventualmente, di minoranza – potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. In merito al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia presso la Commissione Finanze, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione Finanze.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate Pag. 71in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Rammenta infine che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Finanze è stato fissato alle ore 16 della giornata odierna, per procedere al loro esame nella seduta già convocata per la giornata di domani.

  Laura CAVANDOLI (Lega), relatrice, avverte che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 643-bis recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, limitatamente alle parti di competenza.
  Segnala che, come usualmente avviene, il disegno di legge di bilancio è un testo molto articolato che consta di 173 articoli, al netto degli articoli stralciati, e presenta misure attinenti a diversi ambiti settoriali.
  Avverte quindi che nella presente relazione darà conto delle numerose norme di competenza della Commissione Finanze, che si collocano in massima parte al Titolo III – Misure fiscali (articoli da 12 a 51) rinviando, per un quadro completo delle misure contenute nella legge, ai dossier dei servizi di documentazione.
  Evidenzia che in termini generali, rispetto ai saldi a legislazione vigente, la manovra di finanza pubblica – composta sia degli effetti del disegno di legge di bilancio che di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto Aiuti-quater – comporta un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi nel 2023. Ciò è dovuto all'atteso effetto congiunto di un lieve aumento delle entrate finali (+8 miliardi) e un incremento delle spese finali (+31,8 miliardi) rispetto alla legislazione vigente, dovuto agli interventi adottati con la manovra. Negli anni successivi al 2023, la manovra determina minori entrate sia nel 2024 che nel 2025, rispettivamente, di 2,4 e 2,5 miliardi.
  In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze – NADEF (pari, in rapporto al PIL, al 4,5 per cento nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 2025), il disegno di legge di bilancio in esame fissa, all'articolo 1, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di 206 miliardi nel 2023, 138,5 miliardi nel 2024 e di 116,5 miliardi nel 2025, in termini di competenza.
  Per quanto riguarda più nello specifico l'andamento delle entrate, le previsioni delle entrate finali per il 2023 integrate con gli effetti della manovra, in termini di competenza, risultano pari a circa 672 miliardi, di cui: 588,3 miliardi di entrate tributarie, 82,3 miliardi di entrate extra-tributarie, 0,4 miliardi di entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. L'aumento delle entrate tributarie è da riconnettere principalmente alle disposizioni introdotte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio 2023-2025, che determina nel 2023 maggiori entrate tributarie per circa 2,9 miliardi di euro.
  Le spese finali di competenza nel bilancio integrato 2023 ammontano a circa 872,8 miliardi. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, esse presentano un incremento di 31,8 miliardi nel 2023 dovuto agli effetti della manovra. Nel complesso, la manovra incide sia sulle spese in conto corrente, per un importo aggiuntivo di circa 23,9 miliardi, sia sulle spese in conto capitale con un incremento di 7,9 miliardi.Pag. 72
  Nel 2023, le spese correnti sono pertanto pari a circa 715 miliardi, mentre quelle in conto capitale si attestano a 157,8 miliardi.
  Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni recate dal Titolo III, rammenta – con riferimento alle competenze della Commissione Finanze – che l'articolo 2 del Titolo II rinnova, fino alla fine del mese di marzo 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 (decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022).
  Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45 per cento – in luogo del 40 per cento – delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35 per cento – in luogo del 30 per cento – della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45 per cento per cento – in luogo del 40 per cento – della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45 per cento – in luogo del 40 per cento – della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. L'articolo regola inoltre le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.
  Sempre al Titolo II, l'articolo 4, comma 1 dispone l'estensione al primo trimestre 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento con riferimento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi del trimestre.
  Uno specifico credito d'imposta è inoltre disposto dall'articolo 11 a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica.
  Passando alle misure fiscali contenute nel Titolo III segnala che il Capo I è dedicato a interventi di riduzione della pressione fiscale.
  In particolare l'articolo 12 innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento, sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100.000 euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.
  L'articolo 13 introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non adottano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.
  L'articolo 14 qualifica, in linea con quanto indicato dalla Corte di cassazione in una recente pronuncia, come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità – ossia le cosiddette mance – nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, sottoponendole a un'imposta, sostituiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali, con aliquota del 5 per cento, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo.
  L'articolo 15 dispone la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione Pag. 73agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
  L'articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle cosiddette plastic tax e sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020.
  L'articolo 17 assoggetta all'aliquota IVA ridotta al 5 per cento i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10 per cento), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.
  L'articolo 18, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa, cosiddetto Fondo Gasparrini, che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla misura massima della garanzia concedibile dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36.
  L'articolo 19 estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte degli enti previdenziali svizzeri, anche ai contribuenti che ricevano all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.
  L'articolo 20 estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  L'articolo 21 esenta infine dal pagamento dell'imposta municipale propria – IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Sottolinea l'importanza di questa previsione e ricorda che sull'esame di un emendamento avente il medesimo oggetto si registrarono forti tensioni nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma fiscale (C. 3343).
  Con il Capo II del Titolo III, che contiene disposizioni in materia di entrate, si interviene principalmente sulla tassazione d'impresa e delle attività finanziarie.
  In particolare l'articolo 22 ripristina alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.
  L'articolo 23 consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).
  L'articolo 24 assoggetta a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50 per cento, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.
  L'articolo 25 introduce agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddette società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie. Si prevede inoltre che le disposizioni concernenti la cosiddetta estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'impostaPag. 74 sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
  L'articolo 26 consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.
  L'articolo 27 consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR, assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La medesima norma introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
  L'articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.
  Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.
  L'articolo 29 riconfigura i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determinano l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
  L'articolo 30 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì un incremento del 15 per cento, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo una tantum versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga.
  Gli articoli da 31 a 35 introducono una specifica disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività, che vengono incluse in modo esplicito nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
  A tal fine è introdotta una nuova categoria di «redditi diversi» costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.
  Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore Pag. 75della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della «dichiarazione», quello cosiddetto del «risparmio amministrato» e quello del «risparmio gestito». Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
  Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 31).
  Viene poi stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrano alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società – IRES e dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (articolo 32). Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.
  Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 33).
  Il disegno di legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (articolo 34).
  Infine, si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura annua del 2 per mille del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.
  A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 35).
  L'articolo 36, ai fini del rafforzamento dell'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA, riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
  L'articolo 37 introduce obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.
  Il Capo III del Titolo III, intitolato Misure di sostegno in favore del contribuente, introduce uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento, alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.
  È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.
  Più in dettaglio, l'articolo 38 consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato – cosiddetti avvisi bonari – relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre Pag. 762021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.
  Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento (in luogo del 30 per cento ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento.
  L'articolo 39 consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
  L'articolo 40 permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.
  L'articolo 41 introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
  Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analoga riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.
  L'articolo 42 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione, e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
  Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia. In caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado con il pagamento del 15 per cento del valore.Pag. 77
  L'articolo 43 in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall'articolo 42, consente di definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate.
  Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.
  L'articolo 44 introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di cassazione.
  La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
  L'articolo 45 consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare, delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.
  La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.
  L'articolo 46 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.
  Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.
  L'articolo 47 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
  Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.
  L'articolo 48 rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento Pag. 78delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.
  Il Capo IV, rubricato Altre misure fiscali, contiene tre ulteriori disposizioni.
  Con l'articolo 49 sono introdotte alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (asset manager). La norma intende così implementare anche in Italia la cosiddetta Investment Management Exemption.
  L'articolo 50 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale.
  Infine l'articolo 51 a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 per cento l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.
  Alcune ulteriori misure di competenza della Commissione Finanze si trovano nel Titolo V, Crescita e investimenti, e, in particolare al Capo I, contenente Misure per favorire la crescita e gli investimenti.
  In primo luogo l'articolo 69 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Viene, altresì stabilito che per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.
  L'articolo 73 proroga invece al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese istituito dalla legge n. 205 del 2017 e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 a 500.000 euro.
  Nel Titolo VIII, contenente Misure in materia di turismo, sport, cultura e informazione, segnala l'articolo 107, comma 2, che dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, mentre l'articolo 107, comma 3, rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10.000 euro.
  Nel Titolo X, contenente Misure in materia ambientale, l'articolo 124 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3). L'articolo specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 6).
  Infine, nel Titolo XV, contenente Disposizioni finanziarie e finali, l'articolo 154, al comma 13, qualifica come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente le competenze di avvocato e di procuratore dell'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali escludendo inoltre tali competenze dalla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, mentre il comma 6 dell'articolo 153, nell'ambito delle misure di spending review, Pag. 79dispone che l'Agenzia delle entrate effettui una riduzione della propria spesa nella misura di almeno 25,2 milioni nel 2023 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2024, attraverso la riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione delle sedi territoriali.
  Preannuncia infine l'intenzione di formulare, nella prossima seduta, una proposta di relazione favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta.

  Enrica ALIFANO (M5S), in relazione alla nuova fattispecie di esenzione dall'IMU prevista dall'articolo 21 per gli immobili occupati abusivamente, osserva, rammentando la propria esperienza di avvocato, che subordinare il diritto all'esenzione alla presentazione di una semplice denuncia penale potrebbe non produrre gli effetti attesi.
  Condivide l'opportunità di tutelare i proprietari di immobili occupati, i quali, oltre a non poter disporre del proprio bene sono anche tenuti – in attesa che si concluda la procedura di rilascio, caratterizzata da molte lungaggini – al pagamento delle imposte. Ritiene tuttavia che, anziché subordinare l'esenzione dal pagamento dell'IMU alla presentazione di una denuncia penale, sarebbe preferibile prevedere che l'esenzione sia concessa sulla base di un provvedimento giurisdizionale nell'ambito di un procedimento di esecuzione in sede civile. Si riserva di presentare un emendamento in tal senso.
  La presenza di un provvedimento giurisdizionale comporterebbe l'accertamento del diritto del richiedente, accertamento che non è effettuato nell'ipotesi di presentazione della sola denuncia penale. Nella sua attuale formulazione, la disposizione recata dall'articolo 21 rischia di essere scarsamente efficace, prestandosi ad abusi e contribuendo ad inflazionare il carico degli uffici giudiziari.

  Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia, anche sulla base della propria esperienza professionale di avvocato, che nella fattispecie in questione si riscontra il concorso tra due azioni: una in sede civile, l'azione possessoria per ottenere lo sgombero dell'immobile, e una in sede penale, avviata sulla base della denuncia di reato da parte del proprietario. L'articolo 21 è finalizzato a coordinare i suddetti interventi e a tutelare il proprietario a fronte dei tempi eccessivamente lunghi della giustizia civile.

  Stefano Giovanni MAULLU (FdI) sottolinea l'importanza dell'esenzione dall'IMU nell'ipotesi di occupazione abusiva dell'immobile. Si tratta di una norma in favore dei piccoli proprietari, che si trovano in difficoltà quando non riescono a rientrare in possesso del proprio immobile. Ritiene pertanto che l'articolo 21 non dovrebbe essere modificato.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 11.50.