CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, e di tutte quelle riguardanti l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone quindi l'attivazione dell'impianto.
  Ricorda che l'esame del disegno di legge di bilancio, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, comprende le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5), del Ministero dell'economia, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 2), del Ministero dell'Interno, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 10), contenute nella seconda sezione.
  Fa presente che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore che potrà partecipare ai lavori della Commissione Bilancio.
  Rammenta che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti, riferiti alle parti di sua competenza, il cui termine di presentazione presso la Commissione scade alle ore 18. . Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione. Gli emendamenti possono comunque essere presentati anche direttamente presso la Commissione bilancio.Pag. 31
  Quanto al regime di ammissibilità, rinvia alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Tale documento è a disposizione dei colleghi.
  Sottolinea che la valutazione circa la loro l'ammissibilità presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza, fermo restando che gli emendamenti ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti ad una ulteriore puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, ricorda preliminarmente che, con la riforma introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, la nuova legge di bilancio è articolata in due sezioni, la prima recante le disposizioni di carattere sostanziale e la seconda recante le tabelle e gli stati di previsione.
  Segnala che, in primo luogo, sono di interesse della Commissione Giustizia gli articoli 42, 43 e 44, cin materia di definizione agevolata delle controversie tributarie. L'articolo 42 – affiancandosi alla procedura già disposta dalla recente riforma della giustizia tributaria (l. n. 130 del 2022), che resta in vigore – consente di definire con modalità agevolate le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
  Rammenta che per la definizione agevolata occorre che sia effettuato un pagamento il cui importo in linea generale è pari al valore della controversia; tuttavia per i ricorsi ancora in primo grado, è ridotto al 90 per cento del valore; ancora, se vi è stata soccombenza dell'Agenzia delle entrate, è ridotto al 40 per cento se in primo grado, al 15 per cento, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado e al 5 per cento se l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, si prevede che esse possano essere definite con il pagamento del 15 per cento in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito. Infine, si dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
  Osserva che l'articolo 43, in alternativa alla procedura di definizione agevolata delle controversie testé descritta, consente di definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza disciplinato dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi. In sostanza la disposizione in esame introduce una disciplina basata sulla cosiddetta «conciliazione fuori udienza», che si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di un'istanza congiunta, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.
  Rileva che l'articolo 44 disciplina la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione entro il 30 giugno 2023. In sintesi, come alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata all'articolo 4, è consentita la definizione transattiva, che si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. Ne consegue la rinuncia del ricorrente al ricorso principale o incidentale.
  Rammenta che l'articolo 63, al comma 1, incrementa il finanziamento del Piano Pag. 32strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013) portando a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità tale Piano, rispetto ai 5 milioni attualmente previsti. Il medesimo articolo, al comma 2, rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. A tal fine la disposizione interviene sulla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che da ultimo aveva destinato al suddetto programma una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Segnala che sono raggruppati sotto il «Titolo XIV – GIUSTIZIA» gli articoli da 147 a 150. L'articolo 147, novellando l'articolo 14 del decreto-legge n. 367 del 1991, attribuisce una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il funzionamento della Direzione medesima e per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis c.p.p. Va sottolineato che, come precisato nella relazione tecnica, si tratta di una dotazione finanziaria già prevista a legislazione vigente. Come si evince dalla Relazione illustrativa, tale disposizione è volta a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisto di beni e servizi e a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione.
  Osserva che l'articolo 148 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per il 2027, finalizzata all'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, nonché all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica; all'ampliamento e realizzazione di cittadelle giudiziarie e poli archivistici; e, infine, ad acquisire immobili dal patrimonio demaniale da destinare ad uffici giudiziari. Al riguardo, si ricorda che il PNRR, nella Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), reca la componente «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», nel cui ambito è previsto un investimento di 411,7 milioni di euro per l'efficientamento degli edifici giudiziari (M2C3-1.2).
  Precisa che l'articolo 149 reca un incremento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa. Tale fondo è stato istituito con l'articolo 67 del decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione della legge n. 134 del 2021 (c.d. legge Cartabia), con uno stanziamento di circa 4 milioni e mezzo annui, tramite corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia. Inoltre, gli enti territoriali e Cassa delle ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.
  Sottolinea che l'articolo 150 interviene in materia di compensazione dei debiti degli avvocati. Si novella quindi la disciplina vigente (il comma 778 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale consente dal 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, ai soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, la compensazione con quanto da essi dovuto a titolo di imposta tassa o contributi previdenziali per i dipendenti.
  Osserva che la disposizione recata dal provvedimento in esame amplia le fattispeciePag. 33 per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali. Inoltre, viene incrementata la dotazione finanziaria del fondo, stanziando per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  Fa presente che incide sui profili di competenza della Commissione anche l'articolo 153 in quanto, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio al comma 2, prevede che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicuri, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023; 15.400.237 euro per l'anno 2024; 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  A tal proposito, evidenzia che, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio 2023, il programma «Amministrazione Penitenziaria» – interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – presenta uno stanziamento di bilancio pari 3.314.481,4 milioni di euro per il 2023, a 3.337,7 milioni per il 2024 e a 3.321,1 milioni per il 2025. Nello specifico, gran parte di tale stanziamento risulta assorbito dalle spese per il personale (per il 2023 2.319,4 milioni, di cui 2.062,8 milioni per la polizia penitenziaria e 256,6 milioni per personale amministrativo e magistrati). La riduzione di spesa per il 2023 incide integralmente sull'azione «Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)», mentre per il 2024 e il 2025 in larga parte (87 per cento nel 2024 e 60,5 per cento nel 2025) sulla medesima azione «Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria)» e, in misura minore, sulle azioni «Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute» (6 per cento nel 2024 e 30,1 per cento nel 2025) e «Gestione assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria» (7 per cento nel 2024 e 9,4 per cento nel 2025). In particolare, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) evidenzia, per il 2023, come la riduzione di spesa intervenga sulle competenze accessorie, in relazione – secondo quanto precisato nella nota esplicativa – alla situazione di fatto del personale.
  Segnala inoltre che, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale. Ancora, il comma 4, alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico in materia di spese di giustizia (d.PR. n. 115 del 2002), prevede una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.
  Con riguardo alla prima sezione, pur trattandosi di una materia che ricade solo indirettamente sugli ambiti di attribuzione della Commissione, evidenzia che merita un richiamo l'articolo 21, in materia di imposizione fiscale gravante su immobili occupati abusivamente. La disposizione stabilisce che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, secondo comma, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero qualora l'immobile sia occupato abusivamente e sia stata presentata denuncia o sia stata iniziata azione in sede penale. In ragione di tale esenzione IMU, si stima una perdita di gettito pari, su base annua, a circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di Pag. 34euro a titolo di IMU per i Comuni, che comunque ricevono un ristoro attraverso l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 62 milioni di euro annui.
  Ricorda che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio comprende le tabelle e gli stati di previsione. L'articolo 159 del disegno di legge autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  Preliminarmente ricorda che con una disposizione che ricorre da anni nelle leggi di bilancio è autorizzato il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023. Analogamente, si adotta la medesima procedura (decreti del Ragioniere generale dello Stato) per riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione «Giustizia», le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali. Tali somme dovranno essere destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale e dunque dovranno essere iscritte nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria».
  Osserva che la legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), spese finali, in termini di competenza, pari a 11.051 milioni di euro nel 2023, 11.036 milioni di euro per il 2024 e 10.814 milioni di euro per il 2025. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.065,2 milioni di euro nel 2023, a 11.036 milioni di euro nel 2024 e a 10.813,9 milioni di euro nel 2025. Rispetto alla legge di bilancio 2022, i test in esame espongono dunque nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2023 e leggermente decrescente negli anni 2024 e 2025.
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, fa presente che il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto alle previsioni di bilancio 2022, in misura pari a 857,8 milioni di euro (+ 525 milioni rispetto al bilancio assestato 2022). Gli stanziamenti di spesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio rappresentano, rispetto alla previsione di spesa finale del bilancio statale, l'1,3 per cento, analoga a quella registrata in sede di assestamento del bilancio 2022.
  Rispetto alla legislazione vigente, segnala che lo stato di previsione espone una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 11.023,1 milioni di euro. Sempre rispetto alla legislazione vigente, il disegno di legge evidenzia una diminuzione delle spese in conto corrente (- 74,1 milioni di euro) e un aumento delle spese in conto capitale (+ 102 milioni di euro). In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a 35,7 milioni. Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (comma 3, lettera a) dell'art. 23) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso «orizzontale» (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell'autorizzazione Pag. 35di spesa). In particolare, avvalendosi di questa possibilità, ha spostato 0,5 milioni di euro dall'esercizio 2025 a quello 2023, relativi, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria», all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 85 del 2009, articolo 32, comma 1, punto 1(Realizzazione e funzionamento della banca dati del DNA). Il Ministero ha altresì operato definanziamenti di leggi di spesa (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)). Risulta invece rifinanziata, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria», la legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 14-quinquies (Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico), con 6 milioni di euro per il 2023, 10 milioni per il 2024 e 10 milioni per il 2025.
  Ricorda che, nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero della giustizia pari a 11.051,1 milioni per il 2023, che trovano allocazione in due missioni. La principale è la Missione «Giustizia», che rappresenta il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero, pari a 10.869,4 milioni di euro per il 2023. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.810,2 milioni), tale missione registra un aumento di 59,2 milioni di euro (+539,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2022). Essa è ripartita tra i seguenti programmi di spesa: 1.1 (6.1) Amministrazione penitenziaria: 3.314,5 milioni di euro; 1.2 (6.2) Giustizia civile e penale: 5.603,7 milioni di euro; 1.3 (6.3) Giustizia minorile e di comunità: 369,0 milioni di euro; 1.4 (6.6) Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria: 1.268,1 milioni di euro; 1.5 (6.11) Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: 314,1 milioni di euro.
  Richiama quindi alcuni elementi riguardanti i singoli programmi di spesa gestiti dal Ministero della giustizia: il Programma Amministrazione penitenziaria – interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) – presenta uno stanziamento per il 2022 di 3.314,5 milioni di euro. La manovra finanziaria incide su questo programma con un decremento della dotazione di 9,6 milioni, riconducibile ai risparmi di spesa previsti dall'articolo 152, comma 2, del disegno di legge, da conseguire mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari; il Programma Giustizia civile e penale – interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2022 di 5.603,7 milioni di euro, con un incremento di 367,6 mln di euro rispetto alle previsioni assestate 2022, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 148 del disegno di legge per interventi sull'edilizia giudiziaria; il Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG) – presenta uno stanziamento di 1.268,1 milioni di euro, in diminuzione sia rispetto all'assestamento del bilancio 2022 (- 19,6 milioni di euro) sia rispetto al bilancio a legislazione vigente (- 31,6 milioni di euro, di cui 30 milioni derivanti dalla riduzione di spese di giustizia disposta dal comma 2 dell'articolo 150 a copertura di quanto previsto dal comma 1 in materia di compensazione dei debiti degli avvocati e 1,6 milioni derivante dalla riduzione per intercettazioni ex articolo 153, comma 4, del disegno di legge).
  Per la seconda Missione, denominata «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ricorda che le spese finali sono pari a 181,7 milioni di euro. Rispetto al bilancio a legislazione vigente si registra un decremento pari 31,2 milioni derivante da definanziamenti. Essa comprende i seguenti programmi: Programma «indirizzo politico» (40,4 milioni); Programma «servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» (141,2 milioni).
  Fa presente che ulteriori poste di interesse della Commissione Giustizia sono contenute nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10.
  Ricorda che lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare Pag. 36quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2023. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio.
  Quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), osserva che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia. In particolare: il centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» è competente per il programma 6.5 «Giustizia tributaria», per il quale sono stanziati 221,4 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni assestate 2022. La manovra non interviene su questo programma, per il quale sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente. I capitoli di maggiore interesse per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Giustizia sono quelli relativi alle «Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria» (cap. 1262) con uno stanziamento di 4,7 milioni di euro, alle «Spese di funzionamento delle Corti di giustizia tributaria» (cap. 1268) con 17,6 milioni e alle «Spese per i compensi ai componenti delle Corti di giustizia tributaria» (cap. 1269) con 75,1 milioni; il centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» è competente per il programma «Giustizia amministrativa», per il quale sono stanziati 206,2 milioni di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2022 ma in leggera diminuzione rispetto al rendiconto 2021. La manovra non interviene su questo programma, per il quale sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente. Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, («Somme da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali»), con una previsione di 204,2 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al capitolo 2181 («Somme da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia»); il centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro» è competente anche per il programma n. 6.8 «Autogoverno della magistratura», che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 32,5 milioni di euro. La manovra non interviene e dunque sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente, identici a quelli previsti dall'assestamento del bilancio 2022 e dal rendiconto 2021.
  Fa presente che ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione Giustizia sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2023 uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2023 di 70 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2023 di 23,8 milioni di euro.
  Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, rileva che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) viene in rilievo il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2021 uno stanziamento a legislazione vigente di 35,4 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria.
  Rammenta che l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (Tabella 10) è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutturePag. 37 carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2022 su tale capitolo si registrano residui pari a 58 milioni di euro e impegni di competenza per 37,4 milioni di euro.

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il proprio sconcerto per le misure presenti nel disegno di legge di bilancio relativamente al comparto giustizia.
  Il primo aspetto che viene in evidenza è la totale assenza di una politica volta all'incremento del personale, in netta controtendenza rispetto a quanto avvenuto nelle scorse manovre. Si riferisce, in particolare, alla mancata attenzione per le evidenti gravi sofferenze del sistema penitenziario, testimoniato dalla estrema difficoltà che incontra non solo il personale addetto ma, ovviamente, anche le persone ristrette.
  È infatti a tutti noto come le esigenze di organico siano da tempo insoddisfatte: secondo recenti dati forniti dalla amministrazione penitenziaria, a fronte di 36.000 dipendenti effettivi ne occorrerebbero più di 50.000. Ciò rende estremamente gravosa e stressante la prestazione lavorativa e crea conseguenze drammatiche: in quanto proveniente dalla città di Foggia, può testimoniare in prima persona le pessime condizioni di lavoro del personale dell'istituto penitenziario ivi applicato e dei ristretti, tra i quali si registra un elevato tasso di suicidi.
  Sottolinea quindi come la mancata allocazione di risorse per nuove assunzioni non incida solo sulla quantità, ma anche sulla qualità delle prestazioni, essendo evidente che non si potrà ricorrere ad aggiuntive competenze specialistiche di carattere psicologico, pedagogico o altro. Lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partire dal mese di settembre del 2020, ha attivato un apposito programma di supporto psicologico che, tenuto conto delle scarse risorse oggi destinate a tale comparto, finisce per diventare un programma incoerente e quasi paradossale.
  Aggiunge come la presente manovra addirittura preveda un definanziamento del settore del personale penitenziario, per una somma di quasi 10 milioni di euro nel solo 2023 e invita quindi il rappresentante del Governo ad esplicitare quali saranno le singole voci oggetto di tali risparmi.
  Evidenzia, ancora, il previsto taglio delle risorse destinate alle spese per intercettazioni e comunicazioni, attività molto efficaci per la repressione di reati di particolare allarme sociale (criminalità organizzata, corruzione e, soprattutto pedopornografia informatica).
  Tra le misure di definanziamento si trovano anche la riduzione per oltre 10 milioni di euro nel triennio del fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e, per quasi 4 milioni nel triennio, delle risorse destinate alla transizione digitale, per le quali auspica un ripensamento.
  Esprime quindi una profonda critica per le scelte effettuate con riguardo a tre capitoli di bilancio, presenti nella tabella del Ministero dell'Interno. Si riferisce innanzitutto al capitolo 2240 che reca le risorse per l'attuazione del programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e conviventi. A sua avviso, la riduzione per il 2023 di circa 4 milioni appare assolutamente ingiusta.
  Analogamente, con riguardo al capitolo 2962, si riduce di ben 1 milione di euro lo stanziamento per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la detenzione dei beni sequestrati alla criminalità. Ricorda come tale voce è stata incrementata dal Governo precedente proprio in ragione della sua alta valenza sociale e simbolica.
  Invita peraltro il rappresentante del Governo a dar conto anche delle ragioni del decremento per oltre 30 milioni di euro della voce «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche».
  Conclusivamente, esprime un giudizio profondamente negativo per questa manovra di bilancio, che impedirà al comparto Pag. 38giustizia di potersi avvalere di quelle competenze amministrative e professionali necessarie a far fronte alle esigenze che si presenteranno nei prossimi anni, anche con riguardo all'attuazione del PNRR. Tralascia peraltro di commentare, non essendo competenza di questa Commissione, la gravità della mancata attivazione di adeguate procedure di reclutamento per le forze dell'ordine.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, con un intento non polemico, invita la collega Giuliano a rileggere le disposizioni relative al comparto giustizia contenute nelle precedenti manovre proposte dall'allora ministro Bonafede. A suo avviso infatti sono i dati in esse previsti che avrebbero dovuto suscitare allarmismo.
  Inoltre, a suo avviso, la lettura della manovra attuale deve essere contestualizzata in una congiuntura di crisi la cui evidenza è palese e rammenta che l'articolo 153 del disegno di legge in esame prevede che debbano essere conseguiti risparmi di spesa attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi in tutti i comparti, essendo norma di carattere generale.
  In proposito, sottolinea come per quanto attiene al comparto giustizia gli scostamenti previsti non siano particolarmente rilevanti. A mero titolo esemplificativo rammenta come, a fronte di una riduzione di circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni, il disegno di legge in esame preveda un incremento del finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, portando a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse relative ai diritti e alle pari opportunità di tale Piano, con un aumento di circa dieci milioni di euro annui.
  Ricorda inoltre la specifica dotazione – prevista dall'articolo 147 – di 3 milioni di euro annui a favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il suo funzionamento.
  Ritiene quindi che il provvedimento dimostri l'attenzione straordinaria prestata dall'Esecutivo al settore e che la maggioranza, d'intesa con il Governo, stia tentando di intervenire per mettere riparo alle gravi carenze in tale settore derivanti dalle politiche, di cui il presidente Conte e il ministro Bonafede devono assumersi la responsabilità.

  Valentina D'ORSO (M5S), al fine di restituire certezza e verità al dibattito, nonché per fornire stimolo al ripensamento dell'attuale politica giudiziaria, richiama i dati dell'ampio piano di reclutamento previsto per il settore sia dalla legge di bilancio per il 2020 sia dalla manovra per il 2021.
  Sottolinea come l'attuale sconfortante trend in materia sia in netta controtendenza rispetto ai dati da lei citati – tra i quali rammenta tra gli altri, la previsione nella legge di bilancio per il 2020 dell'assunzione di 50 unità di personale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di 100 funzionari giuridico – pedagogici, di 7 direttori istituti penitenziari minorili e, nella manovra 2021, di 330 magistrati ordinari, di 200 unità di personale da adibire a funzioni amministrative penitenziarie nonché di 80 unità da destinare al dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

  Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come l'articolo 153 del disegno di legge in esame preveda, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio, che il Ministero della giustizia assicuri, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, consistenti risparmi di spesa. Evidenzia come, tuttavia, per riorganizzare sia necessario investire e che non è possibile effettuare un efficientamento se vi è un decremento delle risorse.
  Manifesta inoltre la preoccupazione che tali riduzioni possano impedire il corretto funzionamento, laddove approvata, della riforma in materia di ergastolo ostativo, in quanto essa necessita dell'impiego di professionalità specialistiche in grado di verificare l'effettivo ravvedimento del detenuto – che parte dal suo intimo e che si esplica attraverso la sua vita – e ritiene che in Pag. 39assenza di tali figure non sarà possibile accertare il ravvedimento.
  Rileva che sono previsti risparmi anche per gli istituti minorili. In proposito sottolinea invece l'esigenza di educare e di formare i giovani incorsi in problemi con la giustizia e manifesta la sua preoccupazione per tali riduzioni di spesa che potrebbero impedire tali attività.
  Per quanto attiene alle riduzioni di spesa per le intercettazioni e comunicazioni, sottolineando come la riduzione di per sé diminuisca l'efficacia del contrasto ai reati in generale, rinvia a quanto già osservato dalle colleghe precedentemente intervenute, ponendosi peraltro un interrogativo in ordine al corretto uso della locuzione «intercettazioni e comunicazioni».

  Andrea PELLICINI (FDI) desidera rimarcare l'importanza della previsione recata dall'articolo 150, che rafforza lo strumento del gratuito patrocinio, consentendo la compensazione dei debiti anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali. Si tratta di una misura che costituisce una boccata di ossigeno soprattutto per gli studi legali di non grande dimensioni, meritevole di essere evidenziata in questa sede.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IV e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela DONDI (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022, approvato dal Senato il 30 novembre scorso, ai fini dell'espressione del parere.
  Precisa che sua relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.
  Al riguardo, segnala che l'articolo 1, al comma 1, dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dal decreto-legge n. 14 del 2022, di analogo tenore al provvedimento in esame.
  In tale contesto, involge la competenza della Commissione Giustizia il comma 2, in quanto prevede – anche in questo caso riproducendo la precedente proroga – l'applicazione di alcune disposizioni della legge quadro sulle missioni internazionali, tra cui quelle del capo IV concernente le disposizioni penali, ovvero l'articolo 19 della legge n. 145 del 2016.
  Osserva che la citata norma, in primo luogo, dispone l'applicabilità del Codice penale militare di pace al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime, riservandone la competenza al tribunale militare di Roma, facendo comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra. In secondo luogo, prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, ovvero agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. Tale Pag. 40scriminante non opera per i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti nello Statuto della Corte penale internazionale.
  L'articolo 19 autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria militare a procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei reati militari ivi elencati ed a svolgere l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare. Inoltre, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato. Infine, la citata norma dispone che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi, ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.
  L'articolo 2 estende di ulteriori 6 mesi (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 150 del 2020) il periodo massimo per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, in scadenza lo scorso 11 novembre 2022.
  In questo ambito, ricorda che il Senato ha introdotto il comma 3-bis, secondo cui fino al 31 dicembre 2023 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria. Ne discende che, secondo quanto espressamente previsto, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima decreto-legge, n. 146 del 2021, non producono effetti e le somme possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti. La norma in esame, pertanto, opera in ottemperanza alla sentenza della Corte n. 228 dell'11 novembre 2022 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per difetto di proporzionalità, della precedente disposizione in materia (art. 16-septies, comma 2, lett. g), del D.L. 21 ottobre 2021) che fissava un termine ritenuto eccessivamente ampio (fino al 31 dicembre 2025).
  Nel provvedimento all'esame della Commissione non vi sono altre disposizione di suo specifico interesse. Infatti gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, riguardano rispettivamente i contratti relativi alle missioni internazionali e l'acquisizione di beni e cessioni a titolo gratuito. L'articolo 1-quater reca disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. L'articolo 3 dispone una (terza) proroga al 28 febbraio 2023 – rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di prorogatio. Reca inoltre, in virtù di modifiche introdotte in sede referente, alcune disposizioni in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni (tra cui la soppressione delle attuali commissioni consultive e l'istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco).
  Infine, precisa che il contenuto del disegno di legge di conversione non si limita alla consueta clausola di conversione del decreto-legge, ma reca anche una disposizione di carattere sostanziale: il differimento di ulteriori 12 mesi (giungendo a un termine complessivo di 18) del termine per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.Pag. 41
  Tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, si riserva comunque di formulare il parere nella seduta di domani, in relazione agli esiti del dibattito.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.