CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 dicembre 2022
20.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 18

COMITATO DEI NOVE

  Lunedì 5 dicembre 2022.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
Emendamenti C. 547-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 11.55 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 15.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643-bis Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte preliminarmente che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Fa presente quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 643-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di propria competenza. Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio, come quello in discussione, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto ne dispone l'attivazione.
  Ricorda quindi che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare Pag. 19gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Precisa che, per quanto riguarda la Commissione Affari Costituzionali, oltre alle disposizioni di competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate, per la seconda sezione, anche le Tabelle relative allo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) e alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.
  Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione Bilancio, ai fini dell'esame in sede referente.
  Fa notare in particolare che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Al riguardo, avverte quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Affari Costituzionali scadrà alle ore 18 di oggi.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernentiPag. 20 l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 232 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la Seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame, avverte che darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione Affari Costituzionali partendo da quelle della prima sezione, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella sezione seconda del disegno di legge. Fa altresì presente – con riguardo alla prima sezione – che la gran parte delle disposizioni di nostro interesse sono contenute nel Titolo IX del disegno di legge, dedicato alla difesa e sicurezza nazionale. Prima di passare in rassegna le disposizioni della prima sezione di interesse specifico della Commissione, sottolinea quelle che ritiene le misure più importanti del disegno di legge. Si tratta: del potenziamento degli interventi sulla sicurezza urbana, con particolare riferimento all'installazione da parte dei comuni di sistemi di videosorveglianza; della proroga dello stato di emergenza finalizzato all'accoglienza di profughi ucraini; dell'istituzione di una cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; del potenziamento delle risorse in favore delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dell'ampliamento della rete dei centri per il rimpatrio; del potenziamento del numero dei segretari comunali.
  Con specifico riferimento alle parti di competenza della I Commissione contenute nel disegno di legge, segnala innanzitutto l'articolo 113 che istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato. La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati, revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali. Nello specifico il comma 1 dell'articolo 113, destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 siano ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.
  Rileva che l'articolo 115 autorizza la spesa complessiva di oltre 211 milioni di euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per garantire la prosecuzione del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra (Terrestrial Trunked RAdio), nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE (Long-Term Evolution) Public Safety. Rammenta a tale proposito che la citata rete Te.T.Ra. è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Quanto alla tecnologia LTE, nota anche come 4G, fa presente che Pag. 21tale standard per la comunicazione wireless a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti. In merito all'intervento recato dall'articolo in questione, rileva che, come indicato nella relazione tecnica del provvedimento, si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti dall'amministrazione del Ministero dell'Interno, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.
  Quanto all'articolo 116 in materia di accoglienza dei profughi dall'Ucraina, segnala preliminarmente che gli interventi in esso previsti si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi. Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2022) in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022. Al contempo la disposizione precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ricorda a tale proposito che in base al citato articolo 24 del codice di protezione civile la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile. In base al medesimo articolo 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Il comma 2 dell'articolo 116 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Segnala che la richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000. Infine, allo scopo di fronteggiare la situazione emergenziale, il comma 3 abilita il Dipartimento della protezione civile a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal citato decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31, Pag. 22comma 1, lettere a), b) e c)), individuando il numero massimo dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l'usuale strumento emergenziale delle ordinanze ex articolo 25 del codice della protezione civile. Nell'ambito del medesimo Capo, l'articolo 117 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-2025 – per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica. L'intento è quello di migliorare, attraverso misure di investimento tecnologico, la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Come riportato nella relazione illustrativa, si tratta di potenziare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in scenari emergenziali complessi, anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata. La relazione illustrativa riporta in via esemplificativa, quali casi di possibile impiego della strumentazione robotica: incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari) o presso insediamenti industriali in cui sia da temere l'emissione di sostanze pericolose, o in edifici di interesse storico-artistico, o ambienti ipogei, subacquei e impervi, per la ricerca di persone disperse. Anche la lotta attiva agli incendi boschivi o il soccorso tecnico in ambiente acquatico potranno essere interessati dall'impiego della nuova strumentazione. Conseguentemente la disposizione reca un'autorizzazione di spesa, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Soccorso civile»; programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».
  Il successivo articolo 118 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 10 milioni di euro nel triennio 2023-2025 – volte in questo caso ad aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche innovative mirate. Tale aumento di capacità, come si legge nella relazione illustrativa, è sollecitata dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati sovente da materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, e pertanto caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo. Si pone pertanto, sul piano operativo, l'esigenza di un rapido controllo della combustione, oltre che di un ottimale utilizzo (contenendone i quantitativi, posto altresì l'impatto ambientale) delle sostanze estinguenti. Pertanto, per l'acquisto di sistemi innovativi di spegnimento la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Soccorso civile»; programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»; azione «Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco»). Le risorse sono destinate all'acquisto in parte di sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe (per complessivi 7 milioni), in parte di attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) (per complessivi 3 milioni). Quanto all'articolo 119, segnala che esso è finalizzato a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi previsti dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana – disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48), con specifico riferimento all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che ne hanno fatto richiesta richiamato, il comma 1 dell'articolo 119 rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa – recata dal comma 2-ter dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 – per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazionePag. 23 delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 della disposizione in esame. L'articolo 120, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, autorizza al comma 1 il Ministero dell'interno ad ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione. Come chiarito nella relazione illustrativa, l'obiettivo dell'intervento è quello di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori. A tal fine, il comma 2 provvede ad incrementare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per complessivi 42.045.939 di euro per gli anni 2023-2025. Le risorse sono destinate da un lato alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri di trattenimento e di accoglienza (che comprendono anche i CPR) e dall'altro alla gestione dei medesimi centri. Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 CPR (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti. L'ampliamento riguarda in particolare il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).
  Sottolinea che l'articolo 121 autorizza il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della commissione nazionale per il diritto di asilo. La misura si rende necessaria in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi a causa dell'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante il 2022 nonché del perdurare della grave crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina. Si tratta dei contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell'ambito del progetto EmAs.Com (Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022. Tali contratti sono stati successivamente estesi al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) e dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022. Come anticipato, la disposizione in esame autorizza un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023. La disposizione specifica che la proroga è autorizzata anche in deroga all'articolo 106 del codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento. Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori. Il comma 2 dell'articolo 121 quantifica gli oneri di spesa in circa 2,3 milioni per l'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1. In Pag. 24proposito, la relazione illustrativa chiarisce che l'onere totale graverà a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'interno 2255 per l'anno 2023, che riguarda le spese per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle richieste di protezione internazionale.
  Segnala inoltre come l'articolo 122 disponga di ulteriori risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 20 milioni di euro nel triennio 2023-2025 – per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico. Rammenta a tale proposito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco annovera anche talune competenze in materia di difesa civile. Segnala in particolare che il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006). Come si legge nella relazione illustrativa, per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali del Corpo e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il necessario aggiornamento e potenziamento. Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella relazione, lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature. A tali fini, la disposizione in esame reca la relativa autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Soccorso civile»; programma di spesa «Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva»).
  Fa presente come l'articolo 123 autorizzi il Ministero dell'interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Come segnalato nella relazione illustrativa, tali disposizioni – che hanno inteso corrispondere alle esigenze di manodopera qualificata non immediatamente reperibile in misura congrua sul mercato del lavoro nazionale – hanno comportato un aggravio di impegno per gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture. La disposizione dell'articolo 123 deroga espressamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, il Ministero dell'interno può utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, riguardanti rispettivamente: le fasi delle procedure di affidamento, i contratti «sotto Pag. 25soglia» (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'articolo 35 del medesimo codice), le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia. La relazione tecnica stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture e di 500 unità lavorative per l'anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S..
  Al Titolo XIII relativo a regioni ed enti locali, segnala l'articolo 141 che interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, differendo al 2027 o ad un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Come riportato nella relazione illustrativa, tale differimento tiene conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento delle regioni a statuto ordinario nel rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Al medesimo Titolo XIII segnala altresì l'articolo 143. L'adozione delle disposizioni in esso contenute viene espressamente ricondotta, al comma 1, alla completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario, nonché al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni. Premesse le suddette finalità, il comma 1 dell'articolo 143 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per il conseguimento dei seguenti obiettivi e finalità, esplicitati dalla norma: erogazione delle prestazioni sociali di natura fondamentale; svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. Il medesimo comma 1, nell'ultimo periodo, subordina l'attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del successivo comma 3, lettera c), ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni. A questo fine, il comma 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. I successivi commi da 3 a 8 stabiliscono i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l'articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario. Sono disciplinate, inoltre, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di Pag. 26decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il comma 9 stabilisce, infine, che per le spese di funzionamento derivanti dalle attività previste dall'articolo in esame, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  Al medesimo Titolo XIII, l'articolo 145, al comma 1, in deroga alla disciplina vigente, autorizza ad iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria. Il comma 2 prevede che l'iscrizione dei borsisti aggiuntivi all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), richiamato dalla disposizione in esame. Il comma 3 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 la disciplina prevista dal comma 1 del citato articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. Per effetto di tale richiamo, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di 2 mesi. Per le stesse finalità indicate al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026, le risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR (comma 4). Nell'ambito del Titolo XV relativo ai fondi, l'articolo 153 – recante misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa – al comma 1, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 del medesimo articolo concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022. Tale decreto, sulla base dell'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di spending review contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica. Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in prima sezione, disposti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 in esame, e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati prima seconda sezione. Ai fini dei profili di interesse della Commissione Affari costituzionali, segnala in particolare che il comma 5 dell'articolo 153 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle Pag. 27strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, un conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni. A tal fine, vengono abrogati i commi da 179 a 183 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), con i quali veniva prevista l'istituzione di una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata «InvestItalia». Al comma 13 dell'articolo 153 è disposto il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri. A tal fine, la disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 3, della legge istitutiva dell'Autorità (legge n. 112 del 2011), in base al quale le spese per l'espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Segnala infine l'articolo 154 che al comma 1 istituisce nello stato di previsione del MEF i seguenti due fondi finalizzati ad attuare la strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo piano di implementazione: il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037; il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è incaricata di svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, l'Agenzia sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni responsabili nell'ambito del Piano. Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente assegnate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla medesima agenzia, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (comma 3). Il comma 4, infine, incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse che il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109) ha stanziato per le spese di funzionamento dell'Agenzia; lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti a quest'ultima assegnati dall'articolo in esame.
  Passando ad esaminare la Seconda sezione del disegno di legge, fa presente che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8). A tale proposito segnala che, con riferimento alle spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'Interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.897 milioni di euro nel 2023, a 29.850 milioni di Pag. 28euro per il 2024 e 29.083 milioni di euro per il 2025. In termini di cassa, le spese complessive del Ministero sono pari a 31.496,6 milioni di euro nel 2023, a 29.866,3 milioni di euro nel 2024 e a 29.111,29 milioni di euro nel 2025. In sostanza il disegno di legge di bilancio 2023-2025, in termini di competenza, espone per il Ministero dell'interno, stanziamenti analoghi, in termini assoluti, ai dati della legge di bilancio 2022. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, le spese finali – che come detto risultano pari a 30.897 milioni a fronte di 30.855 nell'esercizio precedente – si presentano in lieve aumento rispetto al 2022 in misura pari a 42,3 milioni di euro (+ 0,14%). Segnala inoltre che gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari al 3,5% della spesa finale del bilancio statale, aumentando leggermente in termini percentuali nel 2024 (3,7%) e nel 2025 (3,6%). Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con la prima e seconda sezione del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 776,8 milioni di euro, determinata da un aumento di circa 660 milioni spesa in conto corrente e di 116 milioni di spesa in conto capitale. Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Seconda sezione determinano una riduzione della spesa pari a circa 79 milioni di euro, dal lato della spesa corrente (-30,8) e in conto capitale (-48,3) per definanziamenti operati sulle dotazioni a legislazione vigente. Nell'ambito di questa riduzione in seconda sezione, i definanziamenti ascrivibili alle previsioni di cui all'articolo 153, comma 1, del disegno di bilancio (spending review ministeri) risultano pari a 52,8 milioni di euro. Le misure legislative introdotte dall'articolato della prima sezione determinano nel complesso un effetto positivo di circa 856 milioni di euro, sia di parte corrente (691 milioni) che in conto capitale (165 milioni).
  Nel passare ad analizzare le missioni nelle quali è allocata la spesa complessiva del Ministero, segnala che la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 50 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.647,8 milioni) tale missione registra un incremento complessivo di circa 693,1 milioni di euro (+4,7 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). In tale programma si registra un finanziamento di 703,1 milioni di euro effettuato dalla prima sezione. Segnala inoltre che l'altra missione strumentale del Ministero è la Missione 3, che attiene ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza e che reca previsioni a legislazione vigente pari a 9.498,5 milioni di euro per il 2023. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della manovra) risulta pari a 9.575,8 milioni (+0,8% rispetto alle previsioni a legislazione vigente). Tali risorse assorbono il 31 per cento della spesa complessiva del dicastero e risultano in aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2022 (+11,3%). Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.975,5 milioni di euro), all'esito della manovra, la Missione Soccorso civile registra nel complesso, per effetto di interventi di Sezioni I, un aumento di 11 milioni di euro nel 2023 (+0,4 per cento), che riguarda il Programma 4.2. «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico» (8.3). L'incremento si mantiene pari 20,5 milioni nel 2024 e a 32,5 milioni nel 2025.
  Fa presente inoltre che, rispetto alla dotazione iniziale (1.869,7 milioni di euro), all'esito della manovra, la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – registra un incremento di circa 18 milioni di euro (+1 per cento). Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 6,1 per cento.Pag. 29
  Aggiunge che, per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari Costituzionali, assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnala in particolare la missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. La missione reca uno stanziamento complessivo per il 2023 a legislazione vigente di 3.075,7 milioni di euro. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra una riduzione di 3,5 milioni di euro, che riguarda il programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri. Fa presente inoltre che ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione Affari costituzionali sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in diversi programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della Commissione Affari Costituzionali, ricorda: alcuni stanziamenti dedicati, nell'ambito della missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma Protezione sociale per particolari categorie; nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica, il capitolo relativo al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché le somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, le previsioni di competenza destinate alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA; all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale.

  Nazario PAGANO, presidente, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, martedì 6 dicembre.

  La seduta termina alle 15.20.