CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 dicembre 2022
18.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 18

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 1° dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
C. 643 Governo..
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
  Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Ricorda altresì che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Precisa che di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
  Passando alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il predettoPag. 19 contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Precisa che le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Afferma che sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.
  Aggiunge che in questa sede, inoltre, si effettuerà una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla disciplina contabile vigente.
  Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 174 articoli.
  Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico per il triennio 2023-2025, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nell'integrazione della Nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2022.
  Come evidenziato dalla medesima relazione tecnica, si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
  La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022.
  Afferma che, in definitiva, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 201 miliardi di euro nel 2023, a 134 miliardi nel 2024 e a 113 miliardi nel 2025, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 197 miliardi di euro nel 2023, a 132 miliardi nel 2024 e a 112 miliardi nel 2025. Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2022, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio, segnala le seguenti disposizioni, che appaiono di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari:

   l'articolo 109, che estende l'operatività e la durata delle contabilità speciali intestate ai Segretari regionali del Ministero della cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza di eventi sismici;

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   l'articolo 153, comma 9, che rimette a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità attuative di disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive.
   Propone, pertanto, alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel richiedere altresì lo stralcio dell'articolo 143 concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sottolinea il palese carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute e rileva come la previsione di cui al comma 9 del predetto articolo, nel quale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 per le spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi, costituirebbe un mero artificio volto sostanzialmente a determinare l'aggiramento dei limiti previsti per il contenuto proprio della legge di bilancio.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, nel sottolineare che l'articolo 143 rappresenta una chiara presa di posizione politica rispetto al dibattito in corso riguardante l'autonomia differenziata, sostiene che tale disposizione è probabilmente frutto di accordi politici interni alla maggioranza e che questa circostanza non può di per sé sola prevalere sull'applicazione rigorosa della legge di contabilità e finanza pubblica. Evidenzia, infine, che la disposizione in base alla quale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è rinviata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza il coinvolgimento del Parlamento, pone fondati dubbi di costituzionalità analoghi a quelli sollevati proprio dai gruppi che compongono l'attuale maggioranza sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati per la gestione del periodo iniziale dell'emergenza pandemica.

  Marco GRIMALDI (AVS), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi, constata che, se, nell'articolo 143, non fosse stato inserito il comma 9, sicuramente si tratterebbe di una norma ordinamentale o organizzatoria, e, pertanto, chiede se sia sufficiente tale comma, contenente un'autorizzazione di spesa, per eludere i limiti di contenuto posti dalla legge di contabilità.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere la richiesta di stralcio dell'articolo 143, sottolinea che tale norma interviene sulla questione dell'autonomia differenziata che costituisce argomento da discutere separatamente rispetto alla legge di bilancio. Nel ribadire la richiesta di stralcio della predetta disposizione, avverte che la determinazione presidenziale sul punto sarà dirimente rispetto all'atteggiamento che il proprio gruppo manterrà nel prosieguo dell'iter per l'esame del disegno di legge di bilancio.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel ricordare che il gruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe si è sempre dichiarato favorevole alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come presupposto dell'attuazione dell'autonomia differenziata prevista dalla Costituzione, chiede a quale finalità sia destinata la spesa di 500.000 euro per il prossimo triennio, dal momento che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui in passato è stato presidente, è composta da soggetti che ricoprono uffici pubblici retribuiti e non ricorre in via ordinaria a consulenti esterni. Aggiunge che tale Commissione si avvale della società SOSE Spa, la quale fornisce le prestazioni in base ad una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze che, qualora intervengano nuove esigenze, potrebbe eventualmente essere modificata.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Marattin, nel precisare che fanno parte della Commissione tecnica Pag. 21per i fabbisogni standard anche alcuni soggetti esterni, sottolinea che l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 è destinata a fornire un supporto operativo che rafforzi gli uffici attualmente esistenti, attraverso modalità che saranno stabilite successivamente. Fa presente, infine, che il contratto stipulato con la società SOSE Spa non ha carattere di esclusività e che, in ogni caso, in sede di consuntivo si potranno valutare le spese sostenute.

  Claudio MANCINI (PD-IDP), nel replicare al sottosegretario Freni, ricorda che al Parlamento è attribuita non soltanto una funzione di controllo ma anche ispettiva sui conti pubblici e lo invita ad essere prudente nelle sue affermazioni considerando la temporaneità degli incarichi di Governo.
  In riferimento allo stralcio dell'articolo 109, che proroga la durata delle contabilità speciali intestate ai segretari regionali del Ministero della cultura, chiede quale potrà essere l'impatto dello stralcio di tale norma sulla realizzazione di opere le cui spese sono già state rendicontate.
  Nell'invitare il presidente a svolgere una funzione di effettiva garanzia e a non subire, sin dall'inizio del suo mandato, l'influenza delle richieste della maggioranza, chiede una sospensione della seduta per consentire un ulteriore approfondimento delle disposizioni incompatibili con il contenuto proprio della legge di bilancio.

  Silvio LAI (PD-IDP), nel condividere le osservazioni riguardanti l'articolo 143 esposte dai colleghi che lo hanno preceduto, fa notare che la relazione tecnica, da un lato, definisce i commi da 1 a 7 di carattere organizzativo e procedurale e afferma che il comma 8 non determina oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, con un'evidente contraddizione, riporta che il comma 9 contiene un'autorizzazione di spesa.

  Daniela TORTO (M5S), nel condividere la richiesta di stralcio dell'articolo 143 avanzata dal Partito Democratico, in quanto tema politicamente sensibile che richiede confronto più approfondito, chiede che sia parimenti stralciato anche l'articolo 69, concernente disposizioni in materia di mezzi di pagamento, poiché non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), alla luce dell'intervento del collega Lai, rileva che la relazione tecnica sembra contraddittoria, prevedendo una copertura finanziaria per disposizioni che escludono la corresponsione di emolumenti.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere l'intervento della collega Torto, segnala che l'articolo 69 presenta evidenti profili ordinamentali e non determina effetti finanziari. Pertanto, ribadisce la richiesta di sospendere i lavori al fine di consentire una valutazione più approfondita delle disposizioni eventualmente da stralciare.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in riferimento all'articolo 143, al fine di superare l'impasse, propone di stralciare i commi da 1 a 8 e mantenere soltanto l'autorizzazione di spesa di cui al comma 9, finalizzandola all'attuazione di procedure inerenti la materia trattata; mentre, con riguardo all'articolo 69, propone di stralciare soltanto il comma 1, concernente l'innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante da 1.000 euro a 5.000 euro, che è privo di effetti finanziari, e di mantenere, invece, il comma 2 che prevede l'applicazione delle sanzioni per la mancata accettazione della carta di pagamento esclusivamente per prestazioni di importo superiore ai 60 euro.

  Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo a nome del gruppo della Lega, afferma anzitutto che lo stralcio dell'articolo 143, riguardante la determinazione dei LEP, sarebbe in contrasto con gli obiettivi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di attuazione del federalismo fiscale, segnalando anche che la norma appare connessa con le disposizioni dell'articolo 141. Ricorda, inoltre, che la realizzazione dell'autonomia differenziata rappresentaPag. 22 un fattore di efficientamento della spesa pubblica e, pertanto, la disposizione potrebbe potenzialmente avere effetti finanziari nel senso di determinare un processo di razionalizzazione della spesa.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) auspica che la discussione in corso possa prescindere dall'assunzione di posizioni preconcette che hanno invece caratterizzato le diverse forze parlamentari nel corso della precedente legislatura, evidenziando piuttosto come la proposta di parere formulata dal presidente Mangialavori ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento – a differenza di quanto spesso accaduto nel recente passato, quando dai banchi della minoranza ha dovuto spesso assistere a proposte di stralcio a suo avviso poco rispettose del dettato regolamentare – non impedisca in alcun modo lo svolgimento di un dibattito ampio e approfondito sul piano politico proprio sulle disposizioni principalmente contestate dai gruppi di opposizione, vale a dire gli articoli 69 e 143 del testo in esame.
  In particolare, osserva che l'articolo 143 del disegno di legge di bilancio, avente ad oggetto la determinazione dei LEP, risulta accompagnato da un'apposita autorizzazione di spesa, che si rende necessaria alla luce di quanto in precedenza specificato dallo stesso sottosegretario Freni. Ricorda, inoltre, come nella scorsa legislatura – a differenza di quanto sta ora avvenendo – non è mai stato possibile svolgere alcuna discussione in seno agli organi parlamentari rispetto ad argomenti evidentemente divisivi per l'allora schieramento di maggioranza, precludendo di fatto il dibattito, come accaduto in ripetute occasioni, su proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della pronuncia di inammissibilità, non di rado applicato sulla base di motivazioni assai opinabili. Esprime infine rammarico per l'inclusione nella proposta di stralcio formulata dal presidente dell'articolo 109, concernente la proroga delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, comunicando tuttavia che sul punto ha avuto modo di acquisire ampie rassicurazioni circa l'intenzione del Governo di prevedere l'inserimento, entro la fine dell'anno corrente, di tali disposizioni nell'ambito di un provvedimento di urgenza da adottare entro la fine dell'anno.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce come la mera previsione di un apposito stanziamento di risorse finanziarie non appare di per sé argomento congruo ad escludere lo stralcio dell'articolo 143 del presente disegno di legge, evidenziando viceversa come – pur essendo politicamente essenziale procedere ad una rapida definizione dei LEP – l'introduzione del citato articolo nel provvedimento in esame confligge apertamente con le prescrizioni recate dalla legge di contabilità pubblica relative al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. Nel rappresentare nuovamente la necessità di procedere allo stralcio del predetto articolo, rileva come ancor più tale necessità si ravvisi in ordine all'articolo 69, che eleva il limite di utilizzo dei contanti nei pagamenti, privo di alcun effetto finanziario ed avente natura esclusivamente ordinamentale. Nel ricordare come già il Presidente della Repubblica ne avesse richiesto l'espunzione dal decreto-legge n. 176 del 2022, ora all'esame del Senato, invita conclusivamente la maggioranza di Governo ad evitare forzature che finirebbero con il costituire solo pericolosi precedenti parlamentari, suscettibili come tali di ripetersi, in futuro, a parti invertite rispetto all'attuale quadro politico.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel chiedere nuovamente lo stralcio dell'articolo 69 che, qualora non espunto dal testo del provvedimento, si presterebbe inevitabilmente ad una assai intensa attività emendativa da parte del suo gruppo, domanda alla presidenza ulteriori chiarimenti in merito alla mancata inclusione nella proposta dianzi formulata ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, del citato articolo 69 nonché dell'articolo 143 relativo alla definizione dei LEP, dal momento che il mero stanziamento di risorse finanziarie non apparePag. 23 evidentemente di per sé una valida giustificazione.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) rammenta di avere in precedenza richiesto una sospensione della seduta, fornendo altresì la propria disponibilità, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, alla immediata convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Precisa quindi che ogni decisione relativa alla proposta di stralcio deve presupporre una valutazione esclusivamente di ordine tecnico-formale, sulla base dei diversi precedenti registrati in rapporto a tale specifica procedura parlamentare, che peraltro attiene anche, ed in maniera assai rilevante, al corretto esercizio delle prerogative attribuite alla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera, nell'ottica di assicurare piena autonomia dell'istituzione parlamentare rispetto al Governo nello svolgimento di tale delicato compito. Con riferimento, in particolare, all'articolo 143, pur comprendendo le considerazioni dianzi espresse dall'onorevole Cattoi, ritiene che esso andrebbe comunque stralciato, perlomeno nei termini indicati dalla collega Guerra, ossia espungendo dal testo i commi da 1 a 8 dell'articolo medesimo, rivestendo questi ultimi un contenuto meramente ordinamentale e non risultando sufficiente la mera previsione di uno stanziamento di risorse finanziarie di cui al successivo comma 9, pena la creazione di un pericoloso precedente rispetto alla costante prassi parlamentari. Nell'osservare come la volontà della maggioranza di mantenere nel testo l'articolo 143 corrisponda di fatto a una sorta di dichiarazione di principio, volta a richiamare l'attenzione sul tema, politicamente attuale, dell'autonomia differenziata, rinnova la richiesta di una sospensione della seduta al fine di consentire un maggiore approfondimento sulle questioni emerse nel corso del dibattito.

  Leonardo DONNO (M5S) condivide la richiesta avanzata dalla collega Torto nel senso di stralciare l'articolo 69, relativo ai limiti di utilizzo del contante nei pagamenti, preannunziando che, in caso contrario, potrebbe risultare seriamente compromesso lo spirito collaborativo sinora adottato dal gruppo M5S nello svolgimento dei lavori parlamentari. Rammenta, in proposito, che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, dall'attuazione del predetto articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed anche in riferimento al comma 2 del medesimo articolo non vengono stimati effetti finanziari differenziali, trattandosi di entrate da sanzioni meramente eventuali. Stante dunque il carattere ordinamentale delle citate disposizioni, invita la presidenza ad includere nella proposta di stralcio anche l'articolo 69, palesemente incompatibile rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, come definito dalla vigente disciplina contabile, onde evitare la creazione di un pericoloso precedente parlamentare, evidenziando altresì come dalle decisioni che la presidenza intenderà assumere al riguardo dipenderà l'approccio che il gruppo M5S assumerà a partire già dal seguito della discussione sul provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Federico FRENI, con riferimento all'articolo 143, evidenzia come in un giudizio di prevalenza tra la relazione tecnica e il testo delle singole norme debba necessariamente prevalere quest'ultimo elemento. A tale riguardo, puntualizza che lo stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 di cui al comma 9 dell'articolo è da intendersi riferito non solo alle specifiche esigenze della Commissione tecnica per i fabbisogni standard ma anche al funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 2 del medesimo articolo, nonché alle attività che potranno essere poste in capo al Commissario straordinario eventualmente nominato ai sensi del successivo comma 7. Chiarisce, infatti, che, sebbene la norma preveda espressamente che a quest'ultimo non spettino, per l'attività svolta, compensi, indennità o rimborsi di spese, lo stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 è verosimilmente connesso Pag. 24anche alla necessità di assicurare la corresponsione dell'indennità di funzione ai dipendenti della pubblica amministrazione che dovessero operare nell'ambito delle relative strutture di supporto, quale voce ulteriore rispetto a quella stipendiale.

  Daniela TORTO (M5S) ritiene opportuno un chiarimento in ordine alla posizione del Governo sullo stralcio dell'articolo 69, posto che tanto la relazione tecnica quanto il tenore letterale delle disposizioni escludono effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che non rientra tra le prerogative del Governo esprimere il proprio avviso in merito alla proposta di stralcio formulata dalla Commissione bilancio al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) osserva che la cosiddetta indennità di funzione dei pubblici dipendenti non è legata allo svolgimento di una determinata attività, bensì si configura come una voce accessoria della retribuzione, che non può comunque eccedere, anche sulla base della contrattazione nazionale, un limite prestabilito e, come tale, pertanto risulta differente rispetto alla fattispecie, ad esempio, rappresentata dai gettoni di presenza.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, chiede di conoscere l'orientamento dei gruppi di maggioranza in merito alla richiesta di sospensione della seduta in precedenza avanzata dal deputato Mancini.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) non ritiene necessaria una sospensione della seduta e chiede anzi di procedere direttamente alla votazione della proposta in tal senso avanzata dal deputato Mancini, dal momento che il dibattito sinora svoltosi ha consentito ai diversi gruppi parlamentari di rappresentare adeguatamente la propria posizione, anche alla luce delle delucidazioni fornite dal sottosegretario Freni. Con specifico riferimento all'articolo 69, ritiene che, leggendo con attenzione quanto riportato nella relazione tecnica, la circostanza per cui non è previamente possibile stimare gli effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione non esclude di per sé che un qualche impatto sul piano finanziario possa comunque determinarsi in sede applicativa.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), ribadendo come, in relazione all'articolo 143, la mera previsione di uno stanziamento di risorse finanziarie non possa certo essere considerato argomento sufficiente per superare il vaglio relativo all'osservanza del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, come definito dalla vigente legge di contabilità e finanza pubblica, evidenzia che quanto da ultimo osservato dall'onorevole Lucaselli potrebbe al limite rilevare in rapporto al comma 2 dell'articolo 69, sebbene i proventi derivanti dalle sanzioni siano normalmente registrabili solo a consuntivo, in considerazione del loro carattere meramente eventuale, ma non certo rispetto al comma 1 del medesimo articolo 69, che, per le ragioni più volte in precedenza esposte, riveste natura esclusivamente ordinamentale.

  La Commissione respinge quindi la richiesta di sospensione della seduta, formulata dall'onorevole Mancini.

  Claudio MANCINI (PD-IDP) ricorda che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, nella presente sede il compito della Commissione bilancio si limita essenzialmente all'espressione di un parere all'indirizzo della Presidenza della Camera ai fini dell'accertamento di eventuali disposizioni estranee al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio. Ciò premesso, alla luce dell'ampio dibattito svoltosi chiede al presidente Mangialavori di assicurare che – nelle forme ritenute debite – sia data alla Presidenza della Camera piena contezza della posizione espressa dal suo gruppo, oltre che da altri gruppi di opposizione, in ordine alla necessità di procedere allo stralcio anche degli articoli 69 e 143, la cui mancata espunzione dal testo in Pag. 25esame rappresenterebbe, a suo giudizio, un precedente assai grave e difforme rispetto ad una prassi costante relativa alla specifica procedura parlamentare, riservandosi altresì di attivarsi affinché tale posizione del suo gruppo sia adeguatamente rappresentata anche in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

  Daniela TORTO (M5S) si associa alla richiesta del collega Mancini.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente preliminarmente che le posizioni espresse da ciascun gruppo in ordine alla proposta di stralcio saranno analiticamente riportate nel resoconto della seduta.
  Nel merito, segnala che non ritiene di accedere alle richieste di includere gli articoli 69 e 143 nella proposta di parere da sottoporre all'attenzione della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per le motivazioni di seguito rappresentate.
  Per quanto concerne l'articolo 69, volto a prevedere, al comma 1, l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite massimo di utilizzo del denaro contante e, al comma 2, l'applicazione di sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento, di importo superiore a 60 euro da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, segnala che la disposizione del comma 1 incide su una disciplina già oggetto di una precedente legge di stabilità, posto che analoga disposizione, che innalzava da 1.000 a 3.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante, contenuta nell'originario testo del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 (S. 2111), non fu oggetto di stralcio da parte del Presidente del Senato della Repubblica.
  Con riferimento invece al comma 2, fa presente che la disposizione in esso contenuta sia in linea con altre disposizioni del provvedimento che, in considerazione dell'attuale situazione economica e dell'andamento dell'inflazione, dispongono un alleggerimento delle sanzioni amministrative. La norma, inoltre, considerando l'attuale contesto economico caratterizzato da un elevato tasso di inflazione, mira ad assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogabile e l'importo del pagamento rifiutato.
  Per quanto concerne l'articolo 143, recante disposizioni per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonché per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rappresenta che la determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard, è volta a definire la cornice normativa per il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e risulta, pertanto, in linea con il contenuto proprio della prima sezione della legge di bilancio, come definito dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge di contabilità e finanza pubblica.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

   premesso che:

    l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa Pag. 26contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;

    le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009;

   premesso altresì che:

    il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;

    di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009;

   rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:

    la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;

    dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 201 miliardi di euro nel 2023, a 134 miliardi nel 2024 e a 113 miliardi nel 2025, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 197 miliardi di euro nel 2023, a 132 miliardi nel 2024 e a 112 miliardi nel 2025;

    tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE

   che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE

   di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente, in quanto di carattere ordinamentale e organizzatorio:

    l'articolo 109, che estende l'operatività e la durata delle contabilità speciali intestate ai Segretari regionali del Ministero della cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza di eventi sismici;

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    l'articolo 153, comma 9, che rimette a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità attuative di disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte di aver designato quali relatori del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643) i deputati Comaroli, Pella e Trancassini.

  La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.30.