CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2022
17.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 56

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 57

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che nella seduta del 23 novembre scorso il relatore, onorevole Pisano, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che, in fase di dibattito, è intervenuta la sola collega De Monte. Invita il collega Pisano a presentare la proposta di parere.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, presenta una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 1).

  Maria Anna MADIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole, testé presentata dal relatore.

  Raffaele BRUNO (M5S), a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, preannuncia il voto di astensione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 30 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che non risulta ancora trasmessa l'intesa della Conferenza Unificata. Avverte che, conseguentemente, il termine per l'espressione del parere, scaduto il 5 novembre scorso, è da intendersi ulteriormente prorogato.
  Avverte, altresì, che presso l'VIII Commissione, a sua volta assegnataria dell'atto in titolo, è in corso un ciclo di audizioni informali, da cui potrebbero emergere elementi di interesse ai fini del parere della XIV Commissione. Invita, pertanto, la relatrice, onorevole Mantovani, ed i colleghi interessati, ove lo ritengano, a prendere parte alle audizioni che potranno essere calendarizzate presso la Commissione Ambiente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 30 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati.
COM(2022)518 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, illustra la Comunicazione in titolo segnalando che essa descrive il modo in cui la Commissione europea ha proceduto ed intende procedere per assolvere il mandato Pag. 58che le affidano i Trattati di vigilare sull'attuazione e sull'applicazione del diritto dell'Unione, sotto il controllo della Corte di giustizia.
  Preannuncia pertanto di concentrare la sua esposizione sui principali pilastri della strategia della Commissione europea in materia, rinviando l'illustrazione in dettaglio di specifiche misure alla documentazione degli uffici.
  Ritiene che sia fondamentale per l'esercizio effettivo delle competenze della XIV Commissione conoscere in modo puntuale ed articolato gli indirizzi attraverso i quali viene operato il monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri da parte della Commissione europea. Ricorda che questa istituzione gode di un'ampia discrezionalità in materia, che si manifesta soprattutto nelle decisioni relative all'avvio e alla conduzione delle procedure di infrazione e di pre-infrazione.
  In questa prospettiva, attraverso un esame approfondito della Comunicazione questa Commissione potrà valutare se e come adeguare strumenti e metodi di lavoro al fine, per un verso, di assicurare che l'ordinamento interno sia coerente con quello dell'UE e, per altro verso, di fare in modo che nella fase di formazione della normativa e delle politiche europee le specificità del nostro sistema Paese siano tenute adeguatamente in conto.
  Evidenzia che il documento al nostro esame, ribadendo lo stesso approccio strategico adottato nella scorsa legislatura europea dalla Commissione Juncker, dichiara anzitutto l'intenzione di promuovere strumenti e iniziative di natura «cooperativa», volti a facilitare la corretta applicazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e quindi a prevenire la sua violazione. Solo in ultima istanza, dunque, la Commissione si riserva di procedere all'avvio di procedure di infrazione e di deferire gli Stati membri alla Corte di giustizia.
  In coerenza con questa premessa, la Comunicazione illustra un ventaglio di iniziative, già intraprese o in fase di programmazione, articolate in 6 sezioni.
  Nella prima sezione, intitolata «Sfruttare i vantaggi del diritto dell'UE», si evidenziano i costi che possono derivare dal mancato rispetto delle norme europee, tra cui i ritardi nella protezione dei diritti fondamentali o la riduzione della loro portata, della protrazione degli oneri a carico del pubblico e delle imprese o, ancora, dell'indebolimento della protezione offerta a consumatori, lavoratori o richiedenti asilo.
  Osserva che trattasi di una sezione di natura didascalica, e in certi casi quasi retorica, che poco aggiunge a quanto già universalmente noto.
  A suo avviso appare più interessante la seconda sezione «Attuare e applicare il diritto dell'UE: uno sforzo congiunto», nella quale si ribadisce che un'applicazione efficace del diritto dell'Unione non può prescindere dal fondamentale concorso di altri soggetti quali, anzitutto, i governi, gli organi giurisdizionali, le autorità indipendenti nazionali, oltre alla società civile organizzata e ai singoli cittadini, che possono segnalare alla Commissione europea violazioni o criticità.
  Un'attenzione marginale viene invece, singolarmente, riservata ai Parlamenti nazionali, il cui ruolo è richiamato con esclusivo riferimento all'adozione di atti legislativi, in collaborazione con i rispettivi Governi, in vista del recepimento delle direttive e dell'attuazione dei regolamenti europei. Nessun riferimento, viene effettuato al ruolo che i Parlamenti nazionali rivestono nella fase di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione, sia in relazione al cosiddetto «dialogo politico» con la stessa Commissione europea sia al controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà previsto dai Trattati.
  Sottolinea che si tratta di una lacuna molto grave che denuncia un difetto di impostazione politica e culturale da parte della Commissione europea, già emerso in passato. La Commissione sembra infatti ignorare che i Parlamenti nazionali, proprio per la posizione costituzionale che hanno e per il fatto di essere espressione diretta dei cittadini, possono dare un contributo fondamentale affinché la legislazione europea tenga adeguatamente conto, sin dalla fase della sua predisposizione, Pag. 59delle specificità politiche, economiche, sociali e culturali di ogni ordinamento.
  Attraverso un rafforzamento del raccordo con i Parlamenti nazionali, la Commissione potrebbe, quindi, garantire che le proprie iniziative, sin dalla fase del loro concepimento, siano predisposte in modo tale da non presentare ostacoli o difficoltà nella fase della loro attuazione ed applicazione degli Stati membri.
  L'esigenza di questo raccordo è, peraltro, sottesa ai principi stessi che dovrebbero guidare l'esercizio delle competenze dell'Unione europea, primi tra tutti quelli di sussidiarietà e proporzionalità, per la cui valutazione la Commissione dovrebbe dialogare con i Parlamenti nazionali non soltanto attraverso il meccanismo di allerta precoce previsto dai trattati ma mediante una più sistematica consultazione.
  Ritiene, pertanto, che nel corso dell'esame della Comunicazione la Commissione potrà anche formulare proposte volte al rafforzamento delle relazioni della Camera dei deputati con la Commissione europea nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale europeo.
  Segnala che la terza sezione «Applicazione intelligente – prevenire all'origine le violazioni del diritto dell'UE» costituisce, in sostanza, una integrazione della seconda, in quanto si concentra in dettaglio su tutte le attività preventive realizzate dalla Commissione per assicurare l'applicazione corretta della normativa europea quali: le strategie di attuazione elaborate in collaborazione con le amministrazioni nazionali; gli orientamenti pratici rivolti agli Stati membri, alle imprese, ai portatori di interessi e al pubblico per favorire la comprensione e l'applicazione di determinati aspetti del diritto dell'UE; i comitati, le reti, i gruppi di esperti e i seminari, organizzati per promuovere l'attuazione efficace del diritto europeo in tutti i settori d'intervento; le riunioni bilaterali con gli Stati membri per verificare la conformità in settori specifici; lo strumento di sostegno finanziario per erogare assistenza tecnica ai fini delle riforme.
  La quarta sezione si concentra, invece, sugli strumenti che consentono di pervenire alla «individuazione precoce e (alla) risoluzione delle violazioni del diritto dell'UE», soffermandosi in particolare sui meccanismi di monitoraggio periodici, ritenuti importanti per aumentare la trasparenza delle informazioni e incoraggiare gli Stati membri ad accelerare la conformità alle norme dell'Unione; sugli audit, utili per verificare se gli Stati membri rispettino nella pratica il diritto europeo e per valutare i controlli nazionali in alcuni settori; sull'eventuale decisione di ricorrere a una procedura di pre-infrazione, cosiddetta EU Pilot, laddove la Commissione medesima individui una possibile violazione del diritto dell'Unione e ritenga che si possa ottenere la conformità in tempi più brevi rispetto a una procedura formale di infrazione.
  Per quanto riguarda specificamente la procedura EU Pilot, la Commissione afferma di ritenerla utile nei casi di natura tecnica o in quelli dove è opportuno raccogliere elementi fattuali o giuridici, mentre ritiene preferibile non utilizzarla laddove si ravvisano violazioni evidenti o riconosciute dallo Stato membro o comunque riguardanti questioni particolarmente delicate e sensibili. Nel corso del tempo la procedura in questione ha dimostrato una certa utilità, come dimostra il fatto che nel 2021 oltre l'80 per cento delle procedure EU Pilot è stato risolto in modo soddisfacente.
  A suo avviso, quanto riportato nella Comunicazione rende evidente l'esigenza che le Camere, e in particolare le Commissioni per le politiche dell'Unione europea, siano informate in modo più sistematico e tempestivo non soltanto dell'avvio delle procedure di infrazione ma anche dei cosiddetti casi EU Pilot. A questo riguardo, ricorda che nelle leggi europee o di delegazione europea sono state, negli anni scorsi, inserite disposizioni volte proprio a dare soluzioni a questi casi di pre-infrazione.
  Riferisce che la quinta sezione «Uso efficace delle procedure di infrazione» illustra l'approccio strategico delineato dalla Commissione in materia. Esso prevede, come già accennato, che si ricorra a una procedura di infrazione principalmente per questioniPag. 60 sistemiche e strutturali, che interessano un gran numero di persone o imprese in un determinato Stato membro o in tutta l'Unione, o che pongono questioni giuridiche di portata generale. Tale approccio, secondo i dati della Commissione, risulta efficace: nel 2021, infatti, oltre il 90 per cento dei casi di infrazione è stato risolto prima del deferimento dello Stato membro alla Corte di giustizia e il 69 per cento dopo l'invio di una prima lettera di messa in mora.
  Evidenzia che, dopo aver illustrato alcuni settori in cui il ricorso alla procedura di infrazione si è dimostrato particolarmente efficace nel corso degli anni – quali, tra gli altri, l'inquinamento atmosferico, la protezione delle foreste, gli appalti pubblici, i servizi e lo Stato di diritto – la Commissione afferma che il perseguimento dei casi di recepimento tardivo delle direttive nel diritto nazionale resta una priorità, poiché tali ritardi impediscono di concretizzare i benefici delle norme UE concordate.
  Secondo i dati riportati, dal 2011 si sono registrati meno casi in cui gli Stati membri non hanno rispettato il termine per il recepimento delle direttive (si è passati da oltre 1.000 a circa 500 casi all'anno), il che ha condotto a una diminuzione complessiva delle procedure di infrazione. Questo dato va, però, considerato alla luce del fatto che, come confermato dalla Commissione stessa, negli ultimi anni il numero di direttive è diminuito, mentre il ricorso ai regolamenti è aumentato.
  Quest'ultimo dato merita, a suo giudizio, una riflessione molto approfondita: la Commissione, tra le righe, sembra riconoscere che ha proposto ed intende sempre proporre il ricorso al regolamento anziché alla direttiva quale strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali. I dati riportati nella Comunicazione in esame sono eloquenti in questo senso.
  Sottolinea che nella logica della Commissione europea la preferenza per il regolamento piuttosto della direttiva è comprensibile: il primo strumento, non richiedendo un recepimento negli ordinamenti nazionali, riduce evidentemente i tempi di attuazione del diritto dell'Unione e limita la possibilità che legislatori statali e regionali, in sede appunto di recepimento, possano adottare norme che tengano conto delle specificità di ciascun Paese.
  Occorre, tuttavia, chiedersi se questo approccio sia coerente con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità previsti dai Trattati.
  Pertanto ribadisce che si dovrà articolare formulare una più ampia riflessione su questo tema, in stretto raccordo con il Governo, sia nel prosieguo dell'esame della Comunicazione sia nell'esame di singole proposte legislative, a partire da quella sul pluralismo dei media previsto all'ordine del giorno della Commissione.
  Segnala, infine, che nella sezione «Reazione rapida ed efficace alle crisi» la Commissione illustra le iniziative adottate per reagire alle situazioni di crisi provocate, prima, dalla pandemia di COVID-19 e poi dall'impatto dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, le quali hanno messo sotto stress la piena conformità degli Stati membri alla libertà fondamentali dell'Unione e al corretto funzionamento del mercato interno.
  La Comunicazione sottolinea come, ad inizio della crisi pandemica, vi siano stati casi in cui gli Stati membri hanno tentato di ignorare o aggirare le norme dell'Unione, ad esempio introducendo unilateralmente restrizioni all'esportazione di medicinali o dispositivi di protezione o adottando misure per favorire i produttori nazionali o i fornitori di servizi in settori quali i prodotti alimentari e i viaggi. La Commissione è rimasta vigile avviando in alcuni casi procedure di infrazione.
  Analogo approccio ha seguito con riferimento a misure protezionistiche nazionali attuate a seguito dell'invasione dell'Ucraina, quali i divieti di esportazione in diversi settori economici, come quello dei cereali e dei materiali da costruzione, o l'applicazione di prezzi discriminatori del carburante nei confronti dei veicoli con targhe straniere.
  A fronte di queste situazioni di crisi la Commissione europea si è avvalsa anche di un'ampia gamma di misure per aiutare gli Pag. 61Stati membri e i cittadini ad adattarsi ai cambiamenti, misure che sono consistite in proposte di riforma normativa, orientamenti, sostegno finanziario, coordinamento tra le autorità competenti e dialoghi specifici.
  Questo approccio, secondo la Commissione, ha contribuito a garantire che il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi anche durante i periodi di crisi, diffondendo la sensazione che l'Europa sia stata in grado di reagire a queste crisi in modo più efficace rimanendo unita, di quanto sarebbe stato possibile con le sole risposte nazionali.
  In prospettiva, la Comunicazione rileva, più in generale, come alcune norme dell'UE dispongano già di una notevole flessibilità intrinseca, sfruttata bene durante la crisi, come la clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita o le azioni intraprese nel quadro della direttiva sulla protezione temporanea.
  Come riconosciuto dalla stessa Commissione europea occorre però ora valutare in che modo le norme dell'Unione possano disporre di meccanismi integrati di flessibilità e coordinamento, per far sì che, in caso di crisi, l'azione possa avvenire nel contesto di un quadro giuridico predefinito.
  Evidenzia che nelle conclusioni della Comunicazione, la Commissione, oltre a ribadire gli orientamenti generali richiamati in precedenza, assicura l'impegno a proseguire la riflessione, in alcuni casi già avanzata, sulla adeguatezza di alcuni strumenti di controllo sull'attuazione del diritto dell'Unione, in particolare le modalità con cui sono gestite le denunce, le procedure EU Pilot e le infrazioni. La Commissione preannuncia poi, alla luce della tendenza del ricorso crescente al regolamento anziché alla direttiva, che intende adattare le proprie attività di monitoraggio sull'attuazione del diritto dell'Unione. Ciò in considerazione del fatto alcuni regolamenti richiedono modifiche della legislazione nazionale e molti attribuiscono alle agenzie nazionali o alle autorità di regolamentazione responsabilità essenziali per la messa in pratica della normativa.
  Infine, la Commissione rimarca l'importanza della trasparenza, non solo per assicurare una maggiore conoscenza della normativa in vigore ma anche per favorire il concorso della società civile organizzata e, più in generale, dell'opinione pubblica alla migliore applicazione del diritto dell'Unione.
  Pertanto si impegna a migliorare e aumentare le informazioni messe a disposizione del pubblico, in modo sistematico e facilmente accessibile, specialmente nei settori (quali le procedure di pre-infrazione) più carenti sotto questo aspetto. Su questo tema è in corso una valutazione sulla quale la Commissione europea si impegna a riferire nel corso del 2023.
  Anche questo è un aspetto di particolare rilevanza e delicatezza su cui questa Commissione potrà svolgere approfondimenti nel corso dell'esame della Comunicazione. Considera infatti necessario, anche alla luce della applicazione delle norme della legge n. 234 del 2012 che prevedono obblighi informativi in materia del governo verso le Camere, trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la massima pubblicità in merito alle procedure di infrazioni, come anche ai procedimenti sugli aiuti di Stato, e quella di condurre in modo efficace i negoziati con la Commissione europea per addivenire ad una loro rapida soluzione.
  Avviandosi alla conclusione della sua esposizione, alla luce dell'importanza e dell'articolazione del documento al nostro esame, si riserva di proporre in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni di rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee competenti, delle regioni e delle autonomie locali, di esperti della materia e di associazioni.
  Conclude ribadendo la centralità del tema oggetto della Comunicazione per questa Commissione, anche alla luce dell'esperienza maturata in passate legislature. La questione, lungi dall'essere meramente formale, riguarda un punto decisivo, ossia le concrete modalità di recepimento del diritto dell'Unione europea nel nostro ordinamento.Pag. 62 Non è possibile infatti omettere la presenza di lacune e carenze che, ad esempio in riferimento ai temi economici, impongono l'adozione di misure ad hoc, anche di natura compensativa. In merito a tutto ciò è essenziale, pertanto, che questa Commissione faccia la sua parte.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) suggerisce fin da ora l'opportunità che sulla Comunicazione in titolo possa essere audito il Rappresentante Permanente della Commissione europea in Italia. In generale, concorda sull'importanza di documenti come quello in titolo, che consentono di fare un punto su temi assai rilevanti, in particolare sulle procedure di infrazione, che sono spesso connesse ad interpretazioni disallineate delle norme europee. Osserva, peraltro, che la formazione del diritto dell'Unione europea contempla ampie forme di consultazione e coinvolgimento dei cittadini in fase ascendente, per cui essere attivi e concreti nelle sedi in cui si attua tale consultazione pubblica è il modo migliore per scongiurare il contenzioso e dare concreta attuazione al diritto europeo. Quanto al tema EU Pilot, ritiene che si tratti di una questione più limitata su cui è già in atto una interlocuzione adeguata.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, riservandosi di formulare proposte per attività istruttoria ad ampio spettro, sottolinea l'esigenza di individuare tutte le possibili modalità per rafforzare la capacità del Parlamento nazionale di interagire e di incidere nel processo decisionale presso la Commissione europea.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE.
COM(2022)457 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che il termine di otto settimane per l'espressione del parere scade il 12 dicembre 2022.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, segnala che la proposta di regolamento in esame intende istituire un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno, modificando la direttiva del 2010 sui servizi audiovisivi attualmente vigente.
  In particolare, essa prospetta una armonizzazione minima delle discipline nazionali relative al settore dei media per risolvere una serie di problematiche, tra cui quelle derivanti dalla diversità dei quadri normativi degli Stati membri in materia di libertà e pluralismo dei mezzi di informazione, che a suo giudizio incidono sul funzionamento del mercato interno, ostacolando le attività dei fornitori di servizi di media e influendo sulle condizioni di investimento.
  È dunque evidente la forte rilevanza di questa iniziativa in quanto, nel perseguire la finalità di assicurare il buon funzionamento del mercato dei servizi di media alla luce dell'importanza economica, essa mira anche a rafforzare la libertà di informazione e il pluralismo incidendo sulle discipline nazionali.
  Sottolinea che l'esame della proposta richiede una analisi approfondita di tutte le sue implicazioni di carattere giuridico, economico e politico e che la nostra Commissione è in questa fase chiamata a verificare specificamente la conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, nell'ambito della procedura di allerta precoce disciplinata dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione di questa procedura che prevede la possibilità per ciascuna Camera di adottare, entro otto settimane dalla trasmissione di un progetto legislativo ai parlamenti nazionali, un parere motivato.
  Essendo il termine per l'eventuale adozione del parere motivato sulla proposta di Pag. 63regolamento al nostro esame fissato al 12 dicembre, rileva che la Commissione dovrà procedere in tempi molto rapidi a tutti gli approfondimenti necessari per giungere alla pronuncia finale che può anche essere rimessa all'Aula entro cinque giorni successivi su richiesta di un quinto dei componenti della commissione, di un decimo dei componenti dell'Aula e del Governo.
  Ritiene opportuno ricordare che, secondo la prassi maturata sia presso la Camera dei deputati, nelle passate legislature, sia in gran parte degli altri Parlamenti nazionali, il controllo di sussidiarietà su un progetto legislativo include anche quello sul principio di attribuzione, secondo il quale l'UE può attribuire soltanto se e nei limiti in cui i Trattati le conferiscono una competenza. A questo scopo occorre verificare la correttezza della base giuridica utilizzata – vale a dire la norma o delle norme – su cui si fonda l'intervento normativo europeo. Questo accertamento è, infatti, propedeutico alla verifica della sussidiarietà che investe invece i presupposti per l'esercizio di una competenza concorrente tra Unione e Stati.
  Passando alla illustrazione dei contenuti e della finalità della proposta, evidenzia come essa, come già, accennato, mira a rimuovere le divergenze nelle norme e procedure nazionali sulla libertà e il pluralismo dei media che, secondo la Commissione europea, avrebbero creato una frammentazione del mercato interno tale da pregiudicare le esigenze di certezza giuridica degli operatori. Questi, tra l'altro, si troverebbero a dover sostenere costi aggiuntivi quando svolgono attività transfrontaliere.
  In sostanza, la Commissione sostiene l'esistenza di una significativa «interazione tra il settore dei media, le libertà economiche e i diritti fondamentali» e la tutela della libertà e il pluralismo dei media, in particolare alla luce della dimensione sempre più spiccatamente digitale e transnazionale del mercato di riferimento.
  Nel perseguire questi obiettivi, la proposta provvede, tra l'altro, a enunciare i diritti dei destinatari dei servizi di media nonché i diritti e i doveri dei relativi fornitori, oltre alle garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico; stabilire norme e procedure per la cooperazione e la convergenza normativa nel mercato interno dei media, affidando la responsabilità della relativa applicazione agli organismi nazionali indipendenti di regolamentazione incaricati dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi; istituire il Comitato europeo per i servizi di media, organo collegiale delle relative autorità indipendenti di regolamentazione, che, sostituendolo, succede al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA); affrontare questioni specifiche concernenti la fornitura di tali servizi in ambiente digitale, configurando tra l'altro un diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi; definire un quadro giuridico applicabile alle misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media, comprese le norme che, nei vari Stati membri, garantiscono che si attui una valutazione delle concentrazioni di tale mercato che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale; stabilire prescrizioni comuni per l'allocazione dei fondi pubblici o di qualsiasi altro corrispettivo o vantaggio concesso dalle autorità pubbliche a fornitori di servizi di media a fini pubblicitari, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.
  Ritiene opportuno osservare come l'intervento prospettato sia estremamente ampio ed incida su numerosi aspetti, procedurali e sostanziali, delle legislazioni nazionali.
  A questo riguardo, è significativo ricordare che la Relazione sullo Stato di diritto 2022, presentata dalla Commissione europea nello scorso mese di luglio, riserva una specifica attenzione a libertà e pluralismo dei media, rilevando numerosi criticità in alcuni Stati membri.
  Per quanto riguarda specificamente l'Italia, nell'apposito capitolo della Relazione concernente il nostro Paese, si rileva che esso «dispone di un solido quadro legislativo per disciplinare il settore dei media, compresi quelli del servizio pubblico, come Pag. 64pure di un'autorità di regolamentazione dei media indipendente ed efficace», anche «per quanto riguarda il monitoraggio delle spese pubblicitarie degli enti pubblici». Permangono, secondo la Commissione, preoccupazioni per quanto riguarda le condizioni di lavoro precarie di molti giornalisti, la protezione delle fonti giornalistiche e la questione del segreto professionale, le azioni legali strategiche locali tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), nonché i casi di aggressioni fisiche e intimidazioni nei confronti di giornalisti e organi di informazione che continuano ad aumentare di anno in anno.
  Passando alla base giuridica sulla quale è stata fondata la proposta, si tratta dell'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Sottolinea che, in coerenza con il principio delle competenze di attribuzione, l'articolo 114 non vale però a conferire al legislatore europeo una competenza generale a disciplinare il mercato interno o a perseguire finalità non direttamente riconducibili al suo funzionamento.
  La Corte di Giustizia europea, con la sua consolidata giurisprudenza, ha tracciato i confini del ricorso a tale disposizione quale fondamento di un atto legislativo, richiedendo anzitutto che questo sia volto primariamente ed effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, ovvero all'eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza. Deve trattarsi di divergenze tra le disposizioni normative o amministrative degli Stati membri tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno, non essendo invece una semplice disparità tra le normative nazionali sufficiente a giustificare il ricorso a tale disposizione.
  Con riferimento alla proposta di regolamento al nostro esame, a giudizio della Commissione l'articolo 114 del TFUE costituirebbe una base giuridica adeguata in quanto l'obiettivo principale dell'intervento sarebbe proprio quello di contribuire allo sviluppo e alla protezione del mercato interno dei servizi di media.
  Alla luce della richiamata giurisprudenza sull'articolo 114 del TFUE, ritiene opportuno valutare se il superamento della frammentarietà degli approcci normativi nazionali relativi alla libertà e al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale, possa ritenersi un obiettivo perseguibile dalle istituzioni europee sulla base di questa disposizione, in quanto effettivamente essenziale per il funzionamento del mercato interno o se invece esso sia ultroneo e pertanto non consentito dalla medesima disposizione.
  Ove si ritenesse il ricorso all'articolo 114 del TFUE inadeguato, si potrebbe verificare se nel Trattato vi siano altre disposizioni appropriate per il perseguimento degli obiettivi in questione a livello dell'UE.
  Con specifico riferimento alla motivazione della proposta rispetto al principio di sussidiarietà, ribadisce che siamo chiamati a verificare se l'intervento normativo proposto dalla Commissione europea sia effettivamente necessario per il funzionamento del mercato interno e se esso abbia un reale valore aggiunto rispetto a quello che ciascuno Stato membro potrebbe fare legiferando in materia.
  Con riguardo al primo aspetto, la Commissione sostiene che l'adozione di un approccio comune a livello europeo volto a promuovere la convergenza, la trasparenza, la certezza giuridica e la parità di condizioni per gli operatori del mercato dei media sia il modo migliore per far progredire il relativo mercato interno. A suo giudizio, gli obiettivi dell'intervento non potrebbero essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi che si intendono affrontare sono di natura sempre più transfrontaliera.
  Ciò anche alla luce del fatto che la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media è allo stato insufficiente, in quanto il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, l'ERGA, da un lato, ha margine d'azione solo rispetto ai servizi di media Pag. 65audiovisivi e, dall'altro, non possiede strumenti e risorse sufficienti per contribuire a risolvere questioni transfrontaliere o problemi pratici in aree chiave della regolamentazione dei media.
  Con riguardo invece al valore aggiunto di un'azione comune intrapresa a livello dell'Unione anziché nazionale, esso secondo la Commissione europea risiede anzitutto nella riduzione degli oneri per i fornitori di servizi di media, che ad oggi devono conformarsi a regimi giuridici nazionali diversi quando operano in vari Stati membri. In secondo luogo, esso consisterebbe nel rafforzamento della certezza giuridica per gli operatori del mercato dei media e, quindi, nella promozione degli investimenti transfrontalieri nonché nella possibilità, da parte delle autorità di regolamentazione, di adottare risposte coordinate a questioni che riguardano lo spazio dell'informazione dell'UE.
  La Commissione, inoltre, giustifica la tesi dell'insufficienza di un'azione intrapresa a livello nazionale osservando che gli Stati membri potrebbero non essere incentivati a riformare i propri sistemi giuridici di settore, visto che in alcuni casi l'interferenza nell'indipendenza editoriale e nel funzionamento dei media proviene direttamente dagli Stati stessi.
  Ciò non esclude la necessità di valutare in modo accurato se ed in quale misura la proposta di regolamento in esame, intervenendo su aspetti della disciplina dei media che sono legati alla specificità – anche culturale – di ciascun Paese, possa andare oltre quanto necessario per assicurare il funzionamento del mercato interno.
  Va sottolineato a questo riguardo che in base all'articolo 167 del TFUE l'Unione deve rispettare le diversità culturali nazionali e regionali, che sicuramente entrano in gioco quando si interviene sul settore dei media.
  Alla luce di queste considerazioni, merita attenzione, ai fini della valutazione sia della sussidiarietà che della proporzionalità, il fatto che la nuova disciplina sia stata proposta attraverso un regolamento piuttosto che una direttiva.
  La scelta del regolamento per operare il ravvicinamento degli ordinamenti nazionali in materia di mercato interno, pur consentita dall'articolo 114 del TFUE finisce infatti per eliminare quei, pur ridotti, margini di discrezionalità che i legislatori nazionali hanno in sede di recepimento delle direttive.
  Si tratta di una questione, che investe sia la verifica di sussidiarietà sia quella di proporzionalità, che andrà condotta nell'esame di merito.
  In conclusione, ritiene che il provvedimento al nostro esame presenti criticità sia sotto il profilo della base giuridica prescelta sia, sebbene in forma meno netta, sotto quello della sussidiarietà. Tali aspetti sono peraltro oggetto di attenzione anche da parte di altri Parlamenti nazionali e, nel caso del Bundesrat tedesco, hanno già portato alla adozione di un parere motivato.
  Su tutti gli elementi richiamati propone di acquisire nelle prossime sedute le valutazioni del Governo, in tempo utile per l'approvazione della nostra posizione entro il termine del 12 dicembre 2022.

  Raffaele BRUNO (M5S) osserva che la materia trattata dalla proposta di regolamento in esame è assai delicata riguardando questioni come il pluralismo, il servizio pubblico o la trasparenza. Richiama, pertanto, la Commissione alla massima attenzione e conviene con la relatrice sull'esigenza di acquisire in tempo utile le valutazioni del Governo.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) ritiene che la proposta di regolamento in esame rispetti il principio di sussidiarietà, essendo ormai un dato acquisito il carattere transnazionale dell'informazione che, grazie al digitale, travalica i confini nazionali. La proposta di regolamento appare congrua sul piano della sussidiarietà essendo preordinata, tra l'altro, a tutelare chi fa informazione secondo modalità innovative, che non possono essere adeguatamente disciplinate dagli ordinamenti nazionali. Il settore in questione richiede un approccio normativo più ampio che possa, peraltro, fornire disciplina e tutela ad operatori economiciPag. 66 attivi in più Paesi. Ribadisce, pertanto, il suo convincimento sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta di regolamento in esame.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che la proposta di regolamento in esame è oggetto di esame ai fini della sussidiarietà presso i Parlamenti della Repubblica Ceca, della Danimarca, della Finlandia, presso il Bundesrat tedesco, che il 23 novembre ha espresso un parere motivato, nonché presso i Parlamenti ungherese, irlandese, lituano, portoghese, svedese ed olandese. Avverte, altresì, che la presidenza della COSAC e delle omologhe Commissioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri saranno informate circa l'avvio dell'esame della proposta di regolamento da parte di questa Commissione e si riserva di promuovere possibili forme di interlocuzione, anche da remoto, con i Parlamenti impegnati nell'esame dell'atto in titolo, entro lo scadere del termine del 12 dicembre prossimo.

  La seduta termina alle 14.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Mercoledì 30 novembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla riunione informale, svolta in videoconferenza, il 24 novembre 2022, tra i Presidenti COSAC e il Vice Presidente della Commissione europea per le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, sullo stato di avanzamento delle relazioni UE-Regno Unito.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda di avere partecipato, lo scorso 24 novembre, in videoconferenza e insieme al Presidente della omologa Commissione del Senato, sen. Terzi di Sant'Agata, ad una riunione informale dei Presidenti COSAC con il Vice Presidente della Commissione europea per le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, Maroš Šefčovič, avente ad oggetto lo stato di avanzamento delle relazioni UE-Regno Unito. Sugli esiti della riunione è stata predisposta una breve relazione che è in distribuzione e che sarà allegata al resoconto odierno (vedi allegato 2).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.