CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
C. 547 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, saluta e ringrazia per la sua presenza in Commissione il sottosegretario Barbaro, a cui augura buon lavoro.

  Dario IAIA (FDI), relatore, nell'illustrare il provvedimento, fa presente che per i profili di competenza della Commissione viene in evidenza, in primo luogo, l'articolo 4, che disciplina la trasformazione del Ministero della transizione ecologica (MiTE) in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, novellando il decreto legislativo n. 300 del 1999 che reca l'organizzazione dei Ministeri.
  Tale nuovo dicastero eredita le funzioni precedentemente attribuite al Ministero della transizione ecologica, a cui erano state trasferite competenze in materia di politica energetica precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico (MISE, ora denominato Ministero delle imprese e del Made in Italy).
  Il decreto provvede a integrare le materie nelle quali il Ministero svolge le sue funzioni richiamando espressamente la competenza in materia di individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia.Pag. 79
  L'articolo 11 del decreto interviene poi sulla disciplina del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) – istituito dal precedente decreto-legge n. 21 del 2021 di modifica delle attribuzioni dei Ministeri – nonché sulla denominazione e sui contenuti del Piano per la transizione ecologica.
  Le modifiche apportate, che intervengono come novella all'articolo 57-bis del Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006), sono le seguenti: il Presidente del Consiglio può delegare a presiedere il CITE il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del Made in Italy; la denominazione Piano per la transizione ecologica (PTE) si modifica in Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica (PTESE); l'approvazione del Piano da parte del CITE è finalizzata anche a coordinare le misure di incentivazione nazionale ed europea nelle materie oggetto del Piano; si aggiungono tra le materie coordinate dal Piano quelle del sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e sicurezza energetica; il piano non individua le fonti di finanziamento, come era previsto nella disciplina previgente, ma indica le fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti; il regolamento interno del CITE è emanato su proposta non solo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ma anche del Ministro delle imprese e del made in Italy; è soppresso l'obbligo di pubblicazione delle delibere del CITE nella Gazzetta Ufficiale.
  Per i profili di competenza della Commissione viene, inoltre, in rilievo l'articolo 5, che modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ripristinando la precedente denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
  Segnala altresì l'articolo 12, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione dell'azione di Governo con riferimento alle politiche del mare, istituendo, presso la Presidenza del Consiglio, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. Il Comitato è chiamato ad elaborare e approvare, con cadenza triennale, il Piano del mare che costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione del settore e contiene, tra l'altro, gli indirizzi strategici in materia di tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico. Fanno parte del Comitato, tra gli altri, i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.
  Per completezza, infine, richiama il comma 2 dell'articolo 7, che stabilisce che il Servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituito presso la Ragioneria generale dello Stato (MEF), opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità delegata in materia di PNRR, ove nominata.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commissione.

  Angelo BONELLI (AVS) tiene a sottolineare la propria contrarietà alla modifica della denominazione del Ministero per la transizione ecologica in Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica. A suo giudizio si tratta di un passo indietro che sottende ad una visione del Governo tesa a cancellare la direzione che il Governo precedente aveva intrapreso, anche in ragione degli impegni assunti in ambito europeo ed internazionale e da ultimo ribaditi nella COP27.

  Giorgio FEDE (M5S) concorda con il collega che lo ha preceduto. Osserva, infatti, che non si tratta di un mero cambio di denominazione, quanto di un cambio di visione, che annulla la direzione di tutela ambientale precedentemente intrapresa anche a motivo della straordinarietà dei fenomeni che caratterizzano la situazione attuale. Nel segnalare la complessità delle Pag. 80scelte in materia energetica, che potrebbero essere indotte non solo da ragioni ambientali ma anche e soprattutto da ragioni economiche, rimarca l'importanza di accelerare il processo di transizione ecologica e i suoi effetti positivi.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) condivide le considerazioni dei colleghi intervenuti prima di lui con riguardo al cambio di denominazione del Ministero, che a suo avviso rappresenta un passo indietro nelle scelte effettuate dal Governo a favore dell'ambiente e per tutto ciò che ruota intorno all'ambiente in termini economici, di innovazione e di ricerca. Preannuncia, pertanto, la presentazione da parte del proprio gruppo di emendamenti volti a incidere su tale parte del provvedimento.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 novembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la richiesta di parere sullo schema di decreto, che è stata inviata dal precedente Governo, nella XVIII legislatura, non risulta corredata dell'intesa della Conferenza unificata con riferimento alle disposizioni di attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
  Segnala, pertanto, che il Presidente della Camera, pur avendo proceduto all'assegnazione dello schema di decreto, richiama l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Erica MAZZETTI (FI-PPE), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche alla disciplina dei rifiuti e degli imballaggi contenuta nella parte quarta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006). Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che ha modificato il Codice al fine di attuare nell'ordinamento nazionale le nuove direttive dell'UE su rifiuti (direttiva 2018/851) e imballaggi (direttiva 2018/852) contenute nel pacchetto europeo di misure sull'economia circolare.
  Nel ricordare che l'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) ha dettato i princìpi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione delle predette direttive, fa presente che la normativa generale sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione delle politiche dell'UE (recata dalla legge n. 234 del 2012) consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto delegato nel rispetto di tali principi e criteri direttivi entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore. Osserva che lo schema di decreto legislativo contiene non solo modifiche di carattere formale, di natura correttiva, ma anche norme di coordinamento con le innovazioni recentemente intervenute nella normativa e nella disciplina di settore, nonché disposizioni volte a una migliore attuazione delle direttive europee. Talune modifiche sono volte a modificare i termini Pag. 81per la trasmissione di atti e documenti, anche per finalità di allineamento con i termini esistenti. Segnala che la relazione illustrativa, che accompagna l'atto, sottolinea che alcune modifiche sono altresì volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito di applicativo di alcune norme, anche avendo riguardato alle criticità applicative riscontrate.
  Considerato che lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere, ai fini del parere da rendere al Governo, in data 23 settembre 2022, quindi prima della data del 26 settembre 2022 di scadenza della delega, avverte che tale termine risulta prorogato, per effetto dello «scorrimento» di ulteriori tre mesi che si produce se lo schema di decreto è sottoposto all'esame parlamentare a ridosso della scadenza del termine.
  Nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, passa quindi a dare conto in sintesi delle principali novità dello schema di decreto legislativo.
  In particolare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina generale riguardante la gestione dei rifiuti, al fine di escludere tra l'altro la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'inglese Extended Producer Responsibility) anche su istanza di parte (comma 1, che modifica l'articolo 178-bis del Codice); conseguentemente l'istituzione di tali regimi farebbe capo unicamente al Ministero dell'ambiente.
  Fa presente che un'altra modifica è finalizzata a incentivare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità per i rifiuti organici, garantendo alle utenze domestiche e non domestiche che lo effettuano una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 4, che modica l'articolo 182-ter del Codice), di fatto estendendo la disposizione che prevede già riduzioni per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, e per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti da cucina, sfalci e potature da giardino. Una specifica disposizione riguarda la raccolta e il riciclo di rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, al fine di precisare l'operatività del rinvio allo standard europeo EN 14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi, solo se in materiale plastico, nonché agli standard europei applicabili per gli altri materiali.
  Osserva che lo schema di decreto provvede a introdurre una serie di innovazioni sul fronte delle definizioni e della classificazione dei rifiuti. Si stabilisce infatti che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani se prodotti nell'ambito di attività di impresa, al fine di consentire che i rifiuti che non sono prodotti nell'ambito di tale attività possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali. Si prevede, inoltre, l'introduzione della definizione di «rifiuti accidentalmente pescati» intesi come «rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca» (comma 5, che modifica l'articolo 183 del Codice), al fine di allinearla con quella contenuta nel decreto legislativo n. 197 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.
  Segnala, inoltre, l'esclusione dal novero dei rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) dei rifiuti prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali, nonché nell'ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare in mense, uffici, servizi, depositi o magazzini (comma 6, che modifica l'articolo 184 del Codice). Sono altresì equiparati ai rifiuti da articoli pirotecnici anche i rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo (comma 8, che modifica l'articolo 185 del Codice).
  Rileva che alcune modifiche riguardano inoltre la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche al fine di indicare i soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), che ha sostituito il Pag. 82sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché definire gli adempimenti che comporta l'iscrizione stessa e le modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico (comma 10, che modifica l'articolo 188-bis del Codice). Si precisa, in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che determinano l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, che non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani (comma 12, che modifica l'articolo 191 del Codice).
  Fa presente che l'articolo 2 (che modifica l'articolo 199 del Codice) interviene sulla disciplina delle competenze attribuite alle province per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, specificando che le province individuano tali siti in base ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento, dettati dai piani regionali di gestione dei rifiuti.
  Segnala che l'articolo 3 (che modifica l'articolo 205 del Codice) introduce il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti all'articolo 179. Si tratta di una modifica volta a recepire la direttiva 2018/851.
  Osserva che l'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti rilasciata dalla regione, di cui all'articolo 208 del Codice, al fine di ribadire l'esclusione dall'autorizzazione unica regionale per la realizzazione del deposito temporaneo prima della raccolta, nonché prevedere l'invio della comunicazione dell'autorizzazione unica regionale al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico.
  Rileva che l'articolo 5 interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti (modificando gli articoli 214 e 214-ter del Codice), stabilendo l'invio da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività al predetto Registro (comma 1). Relativamente all'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, si introduce un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività; decorso tale termine, l'attività di recupero potrà essere svolta. Solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l'avvio delle predette attività di recupero è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio (comma 2).
  Sottolinea che l'articolo 6 modifica la disciplina per la gestione degli imballaggi intervenendo su diversi profili della materia. Con riguardo alla definizione di «ritiro» dei rifiuti, si sostituisce il riferimento ai «rifiuti speciali assimilati» con quello a una specifica tipologia di «rifiuti urbani», ossia ai «rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» (comma 1, che modifica l'articolo 218). Si prevede, inoltre, che i sistemi di restituzione con cauzione e i sistemi per il riutilizzo degli imballaggi si applichino non più agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande, ma ad imballaggi che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori, ampliando in tal modo il campo di applicazione delle norme in tema di imballaggio (comma 3, che modifica l'articolo 219-bis del Codice).
  Oltre a rendere non più facoltative le comunicazioni dei dati relativi agli imballaggiPag. 83 da parte di taluni soggetti al Consorzio nazionale degli imballaggi, si riformulano le disposizioni riguardanti i rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'UE che potranno essere inseriti nel computo dei rifiuti recuperati e riciclati da considerare per il raggiungimento dei relativi obiettivi se sarà possibile verificare il rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (comma 4, che modifica l'articolo 220, comma 2, del Codice).
  Quanto alla gestione degli imballaggi usati secondari e terziari e dei relativi rifiuti, lo schema di decreto correttivo modifica la norma attuale, che consente agli utilizzatori di conferire i medesimi al servizio pubblico nei limiti dei criteri statali di assimilazione stabiliti dall'apposito decreto (fattispecie che il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha in realtà già abrogato), prevedendo espressamente che i predetti utilizzatori possono conferire i citati imballaggi e relativi rifiuti al servizio pubblico ovvero ad altri soggetti autorizzati, al fine di avviarli al recupero secondo quanto previsto dall'articolo 198, comma 2-bis, del Codice (comma 5, che modifica l'articolo 221, comma 5).
  Fa presente che, per quanto riguarda i sistemi autonomi, che comprendono i produttori che non intendono aderire ai consorzi per la gestione degli imballaggi, specifiche novità riguardano: la documentazione a corredo dell'istanza, che deve essere integrata da uno studio di fattibilità tecnica ed economica; l'obbligo di comunicare i dati contenuti nel piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e nel programma pluriennale di prevenzione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo all'amministrazione; l'anticipazione del termine per l'adeguamento alla nuova disciplina al 5 gennaio 2023 (comma 6, che modifica l'articolo 221-bis del Codice). Alcune novità riguardano inoltre il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), e segnatamente i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, l'obbligo a subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non sottoscriva l'Allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali (comma 9, che modifica l'articolo 224 del Codice). Quanto al Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborato dal CONAI, segnala che il decreto integra gli obiettivi delle misure ivi individuate, includendo, tra l'altro, la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, nonché la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi. Con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (comma 10, che modifica l'articolo 225 del Codice).
  Rileva che l'articolo 7 modifica la disciplina concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti, al fine di: ridurre da cinque anni a tre anni il termine di conservazione della valutazione tecnica redatta dal gestore di infrastrutture a rete e di impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico la cui manutenzione produce rifiuti (comma 1, che modifica l'articolo 230 del Codice); precisare che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue, conseguentemente estendendo l'applicazione della norma a tutte le aree (comma 3, che modifica l'articolo 237 del Codice); stabilire che il contributo ambientale di un prodotto immesso sul mercato nazionale copra i costi di gestione del rifiuto da esso generato anche al netto degli introiti ricavati dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti (comma 3, che modifica l'articolo 237 del Codice); differenziare le scadenze per la presentazione del piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e all'anno solare precedente, nel contempo prevedendo misurePag. 84 per raggiungere almeno alcuni specifici obiettivi che si ispirano ai principi delineati nelle nuove strategie di economia circolare tese ad incoraggiare la prevenzione nella produzione dei rifiuti (comma 3, che modifica l'articolo 237 del Codice).
  Osserva che l'articolo 8 interviene sull'Allegato D della Parte IV del Codice introducendo una nuova sezione, che contiene le definizioni, la valutazione e la classificazione dei rifiuti. Ciò al fine – come rilevato dalla Relazione illustrativa – di allineare il contenuto dell'Allegato alla decisione della Commissione europea 2014/955/UE relativa all'elenco di rifiuti. L'articolo 9, oltre a fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura di imballaggi (recati dall'articolo 219) ai fini della identificazione e della classificazione degli imballaggi, contiene una norma transitoria volta a consentire l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare sino al termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, al fine di permettere agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti.
  Segnala che l'articolo 10 abroga alcune parti dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Fa presente, da ultimo, che è stato recentemente trasmesso alle Camere il parere negativo espresso dalla Conferenza unificata, che è motivato dal mancato accoglimento di talune proposte emendative che riguardano, tra l'altro, le competenze, l'intervento di una previa regolamentazione comunale per la disciplina delle riduzioni tariffarie sul compostaggio, la previsione che i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione «fai da te» effettuate nell'ambito del nucleo familiare possono essere conferiti al servizio pubblico con le stesse modalità dei rifiuti urbani.

  Il sottosegretario Claudio BARBARO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Ilaria FONTANA (M5S), nel rivolgere un augurio di buon lavoro al sottosegretario Barbaro, ritiene che sia importante che sul provvedimento all'esame della Commissione venga svolto un ciclo di audizioni, che permetta alla Commissione di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori, ai fini dell'espressione del parere al Governo.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 novembre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.50.